Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go





Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 gennaio 2006, Commissione/Lussemburgo

(Causa C-90/05)

Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/1072/CEE — IVA — Rimborso — Soggetto passivo non stabilito all’interno del paese

1.                     Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri — Necessità di un’applicazione intera e precisa (Art. 249, terzo comma, CE) (cfr. punto 10)

2.                     Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (cfr. punto 11)

3.                     Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione che deduce l’ordine interno—– Inammissibilità (Art. 226 CE) (cfr. punto 13)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 7, quarto comma, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) – Ritardo nel rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti all’interno del paese

Dispositivo

 

Non avendo rispettato il termine di sei mesi per il rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti all’interno del paese, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 7, n. 4, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese.

 

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.