Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 gennaio 2006, Commissione/Lussemburgo
(Causa C-90/05)
Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/1072/CEE — IVA — Rimborso — Soggetto passivo non stabilito all’interno del paese
1. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri — Necessità di un’applicazione intera e precisa (Art. 249, terzo comma, CE) (cfr. punto 10)
2. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (cfr. punto 11)
3. Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione che deduce l’ordine interno—– Inammissibilità (Art. 226 CE) (cfr. punto 13)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 7, quarto comma, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) – Ritardo nel rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti all’interno del paese |
Dispositivo
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Non avendo rispettato il termine di sei mesi per il rimborso dell’IVA ai soggetti non stabiliti all’interno del paese, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 7, n. 4, dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese. |
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Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |