Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 giugno 2006 – Commissione / Finlandia
(Causa C-249/05)
«Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 49 CE — Sesta direttiva IVA — Artt. 21 e 22 — Obbligo per un soggetto passivo, residente in uno Stato membro diverso da quello ove effettua operazioni imponibili, di designare un rappresentante fiscale non direttamente debitore dell’IVA»
Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 21 e 22) (v. punto 56 e dispositivo)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 28 e 49 CE nonché degli artt. 21 e 22 della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Legislazione nazionale che prevede l’obbligo, per un soggetto passivo non residente all’interno del paese, ma che vi effettua operazioni imponibili, di designare un rappresentante fiscale non direttamente debitore dell’imposta |
Dispositivo
1) |
Imponendo la designazione di un rappresentante fiscale ai soggetti passivi non residenti in Finlandia ma che vi effettuano operazioni imponibili e sono residenti in un altro Stato membro o in uno Stato terzo con cui è stata conclusa una convenzione in materia di assistenza reciproca delle autorità competenti per quanto riguarda le imposte indirette il cui campo di applicazione corrisponde a quello definito nella direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da determinate spese, dazi, imposte ed altre operazioni, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE, e nel regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 21 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE. |
2) |
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese. |