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Causa C-360/06

Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH

contro

Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Valutazione delle quote di società di capitali non quotate in Borsa»

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria —Imposta sul patrimonio

[Trattato CEE, art. 52 (divenuto art. 52 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e art. 58 (divenuto art. 58 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48 CE)]

In assenza di valida giustificazione, gli artt. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 52 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CEE (divenuto art. 58 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48 CE) ostano all’applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro nella misura in cui tale normativa, nell’ambito della valutazione delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa ai fini della determinazione dell’imposta sul patrimonio di cui la società madre della detta società di capitali è debitrice, ha per effetto di attribuire alla partecipazione di tale società nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro un valore più elevato rispetto alla sua partecipazione in una società di persone stabilita nello Stato membro di cui trattasi, sempre che, tuttavia, una siffatta partecipazione sia tale da conferirle un’influenza sicura sulle decisioni della società di persone stabilita in un altro Stato membro e da consentirle di dirigerne le attività.

Infatti, poiché una siffatta differenza di trattamento produce uno svantaggio fiscale per la società madre che detiene interamente la suddetta società di capitali, quest’ultima potrebbe essere dissuasa dall’assumere partecipazioni nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro.

La necessità di salvaguardare la coerenza di un regime fiscale non può giustificare la restrizione risultante da tale legislazione in quanto, affinché un argomento fondato su una simile giustificazione possa essere accolto, è necessario che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di detto vantaggio mediante un prelievo fiscale determinato.

Siffatta legislazione non potrebbe essere neppure giustificata dall’argomento relativo all’efficacia dei controlli fiscali, dal momento che le autorità fiscali potrebbero richiedere agli stessi contribuenti interessati di fornire gli elementi probatori che esse reputano necessari per procedere al calcolo del valore delle partecipazioni di tali contribuenti in società stabilite in altri Stati membri.

(v. punti 31-33, 37, 39-42 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 ottobre 2008 (*)

«Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Valutazione delle quote di società di capitali non quotate in Borsa»

Nel procedimento C-360/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione 11 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2006, nella causa tra

Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH

e

Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg,

in presenza di:

Heinrich Bauer Verlag KG,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), J. Makarczyk, J.-C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 novembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH, dal sig. R. Scheidmann, Steuerberater, assistito dai sigg. K. Eicker e R. Obser, Rechtsanwälter;

–        per il Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg, dal sig. M. Fromm, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, assistito dal sig. C. Blaschke, in qualità di agenti;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e W. Mölls, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 gennaio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 52 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CEE (divenuto art. 58 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48 CE).

2        Tale domanda viene proposta nell’ambito di una controversia tra la Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH (in prosieguo: la «HBV») e il Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (in prosieguo: il «Finanzamt»), in merito alla valutazione delle quote della HBV, che detiene partecipazioni in due società aventi sede all’estero, ai fini della determinazione per l’esercizio fiscale 1988 dell’importo dell’imposta sul patrimonio della Heinrich Bauer Verlag KG (in prosieguo: la «HB»), la società madre della HBV.

 Contesto normativo

3        Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, secondo il diritto tedesco, nell’ambito della valutazione delle quote di società di capitali non quotate in Borsa ai fini della determinazione dell’imposta sul patrimonio, le partecipazioni di tali società in società di persone straniere debbono essere valutate in base al loro valore corrente, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni in società di persone nazionali, la valutazione viene operata unicamente sulla base del valore del loro patrimonio. Se il valore corrente non può essere stimato con riferimento ad una cessione effettuata negli ultimi dodici mesi che precedono la valutazione, questa viene fissata sulla base del valore del patrimonio e dei previsti utili futuri della società di cui trattasi.

 Causa principale e questione pregiudiziale

4        La HBV è una società di capitali non quotata in Borsa con sede in Germania. La totalità delle quote del suo capitale è detenuta dalla sua società madre, la HB.

5        La HBV detiene partecipazioni in società straniere in accomandita semplice: la società spagnola Bauer Ediciones Sociedad en Comandita, Madrid (in prosieguo: la «HBE»), costituita nel 1986, e la società austriaca Basar Zeitungs- und Verlagsgesellschaft mbH und Co. KG, Vienna (in prosieguo: la «WBC»), della quale ha acquisito la totalità delle quote nel 1988.

6        Il valore delle quote della HBV ha dovuto essere stimato al fine di fissare, per l’esercizio 1988, l’importo dell’imposta sul patrimonio alla quale doveva essere assoggettata la HB.

7        Il Finanzamt ha tenuto conto, ai fini della detta stima, non solo del valore patrimoniale, cioè del valore intrinseco delle società HBE e WBC, ma anche dei loro previsti utili futuri.

8        La HBV ha adito il Finanzgericht Hamburg con un ricorso avverso la decisione del Finanzamt, sostenendo che doveva essere preso in considerazione soltanto il valore del patrimonio delle società. Inoltre, sarebbe contrario alla logica del sistema procedere, per le società di persone nazionali, esclusivamente ad una valutazione del valore del patrimonio, mentre per le società di persone straniere verrebbero presi in considerazione non soltanto il patrimonio, ma anche i previsti utili, in quanto tali due elementi, insieme considerati, corrispondono al valore corrente o di mercato.

9        Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella HBE, il Finanzgericht Hamburg rileva che la differenza nel metodo di valutazione di una partecipazione in una società a seconda che quest’ultima sia nazionale o straniera comporta la fissazione di valori diversi che si ripercuoterebbe direttamente sull’importo dell’onere fiscale dovuto a titolo di imposta sul patrimonio. Pertanto, il fatto che la partecipazione detenuta all’estero conti per un valore superiore alla partecipazione detenuta in una società nazionale apparirebbe tale da comportare una limitazione alla libertà di stabilimento.

10      Secondo il giudice del rinvio, siffatta restrizione potrebbe essere ammessa solo se perseguisse un obiettivo legittimo, compatibile con il Trattato CE. Orbene, tale giudice non sarebbe in grado di identificare un siffatto obiettivo tale da giustificare la disparità di trattamento così evocata.

11      Per quanto riguarda la partecipazione che la HBV detiene nella WBC, non potrebbe ravvisarsi violazione di libertà di stabilimento in applicazione dell’art. 52, n. 1, del Trattato per l’anno 1988, poiché la Repubblica d’Austria fa parte dell’Unione europea solo dal 1° gennaio 1995. Altrettanto varrebbe per l’accordo sullo Spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE») del quale tale Stato era parte, ma che è entrato in vigore solo a partire dal 1° gennaio 1994.

12      Inoltre non dovrebbe ravvisarsi neppure lesione alla libera circolazione dei capitali, poiché le disposizioni in materia in vigore per il periodo controverso non ostano alla differenza di valutazione tra una partecipazione in una società di persone nazionale e una partecipazione in una società di persone stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

13      Ciò considerato, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se contrasti con il combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato (…), il fatto che, nell’ambito della determinazione del valore delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa, venga attribuito alla partecipazione in una società di persone nazionale un valore inferiore rispetto a quello attribuito alla partecipazione in una società di persone con sede in un altro Stato membro»

 Nota preliminare

14      Il Finanzamt, nelle sue osservazioni, fa presente che il giudice del rinvio si sbaglia circa le ripercussioni del sistema tedesco di valutazione delle quote di società di capitale non quotate in Borsa sul rispetto delle libertà fondamentali del Trattato. In realtà, non vi sarebbe discriminazione, né diretta né indiretta, poiché, da un punto di vista fiscale, sia per le partecipazioni nazionali che per le partecipazioni estere verrebbero presi in considerazione elementi di rendimento.

15      Si deve a questo proposito ricordare che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni nazionali, ma che essa deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitrari e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, come definita dalla decisione di rinvio (sentenze 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I-8089, punto 10, come pure 13 novembre 2003, causa C-153/02, Neri, Racc. pag. I-13555, punti 34 e 35).

16      Occorre pertanto esaminare la questione pregiudiziale alla luce del contesto fattuale e normativo definito dal Finanzgericht Hamburg nella decisione di rinvio.

 Sulla questione pregiudiziale

17      Si deve in limine ricordare che, se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario, astenendosi da qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza (v., in particolare, sentenze 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars, Racc. pag. I-2787, punto 17, e 17 gennaio 2008, causa C-105/07, Lammers & Van Cleeff, Racc. pag. I-173, punto 12).

18      Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella WBC, il governo tedesco e la Commissione delle Comunità europee sostengono che per quanto riguarda l’esercizio fiscale 1988, non potevano essere invocate le libertà fondamentali, dal momento che la Repubblica d’Austria non era ancora membro della Comunità europea e l’Accordo SEE non era ancora stato firmato.

19      Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella HBE, il governo tedesco sostiene che, nella specie, la libertà di stabilimento non entra in considerazione in quanto gli impegni della HBV in Spagna rientrano non nell’esercizio di tale libertà, ma piuttosto costituiscono un semplice investimento di capitale nel contesto della libera circolazione dei capitali.

20      Secondo il detto governo, la partecipazione della HBV nella HBE in qualità di accomandante non consentirebbe a questa prima società di esercitare un’influenza sicura sull’attività della società spagnola. Al contrario, la HBV sarebbe esclusa dal processo decisionale e dalla rappresentanza della HBE nei confronti dei terzi. Orbene, la libertà di stabilimento potrebbe essere in discussione solo nel caso in cui un cittadino dello Stato membro interessato detenesse, nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro, una partecipazione che gli consentisse di esercitare un’influenza sicura sulle decisioni di tale società e di indirizzarne le attività.

21      Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella WBC, si deve esaminare se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e, in particolare, gli artt. 52 e 58 del Trattato siano applicabili ad una siffatta situazione.

22      Si deve a questo proposito ricordare, alla stregua del governo tedesco, della Commissione e dell’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, che, da un lato, la Repubblica d’Austria fa parte della Comunità solo a partire dal 1° gennaio 1995 e, dall’altro, l’Accordo SEE è entrato in vigore solo il 1° gennaio 1994.

23      Da ciò consegue che né la libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 52 e 58 del Trattato, né la corrispondente disposizione dell’art. 31 dell’Accordo SEE erano applicabili alla valutazione della partecipazione della HBV nella WBC.

24      Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella HBE, si deve altresì esaminare se gli artt. 52 e 58 del Trattato sono applicabili ad una siffatta situazione.

25      Secondo una costante giurisprudenza, la libertà di stabilimento, che l’art. 52 attribuisce ai cittadini degli Stati membri e che implica per essi l’accesso alle attività indipendenti ed il loro esercizio nello stesso modo stabilito dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini, comprende, ai sensi dell’art. 58 del Trattato, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una succursale o agenzia. Per le società è importante rilevare in questo contesto che la loro sede nel senso summenzionato serve a determinare, al pari della cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all’ordinamento giuridico di uno Stato (v., in particolare, sentenza 14 dicembre 2000, causa C-141/99, AMID, Racc. pag. I-11619, punto 20).

26      Si deve altresì precisare che, anche se, così come formulate, le disposizioni in tema di libertà di stabilimento mirino in special modo ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato di origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione e corrispondente, peraltro, alla definizione dell’art. 58 del Trattato (v. sentenza AMID, cit., punto 21).

27      Secondo costante giurisprudenza, rientrano nel campo di applicazione ratione materiae delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento le disposizioni nazionali che si applicano alla detenzione da parte di un cittadino o di una società dello Stato membro interessato, nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro, di una partecipazione tale da conferirgli una sicura influenza sulle decisioni di tale società e da consentirgli di indirizzarne le attività (v. sentenze 29 marzo 2007, causa C-347/04, Rewe Zentralfinanz, Racc. pag. I-2647, punti 22 e 70, e 18 luglio 2007, causa C-231/05, Oy AA, Racc. pag. I-6373, punto 20).

28      Spetta al giudice a quo verificare se tale sia il caso che ricorre nella causa principale.

29      Ad ogni buon fine si deve ricordare che tale è il caso in particolare quando una società residente detiene una partecipazione pari al 100% del capitale di una società stabilita in un altro Stato membro o, ancora, qualora le quote di una società avente sede in uno Stato membro siano detenute, direttamente o indirettamente, dai membri di una medesima famiglia, residenti in un altro Stato membro, i quali perseguono gli stessi interessi, prendono di comune accordo, tramite un medesimo rappresentante all’assemblea generale di tale società, le decisioni ad essa relative e ne indirizzano l’attività (v. sentenze Rewe Zentralfinanz, cit., punto 23, nonché 6 dicembre 2007, causa C-298/05, Columbus Container Services, Racc. pag. I-10451, punti 13, 14 e 31).

30      Nella misura in cui la partecipazione della HBV nella HBE fa rientrare la prima società nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato relative al diritto di stabilimento, occorre verificare se gli artt. 52 e 58 del Trattato ostino all’applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro in quanto tale normativa, nell’ambito della valutazione delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa, ha per effetto di attribuire un valore più elevato alla partecipazione di quest’ultima nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro rispetto alla sua partecipazione in una società di persone stabilita nello Stato membro di cui trattasi.

31      Nella specie, la situazione fiscale di una società di capitali residente in Germania che detiene, al pari della HBV, una partecipazione nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro, come la HBE, è, come affermato dal giudice del rinvio, meno favorevole, relativamente all’imposta sul patrimonio di cui la società madre della detta società di capitali è debitrice, rispetto alla situazione in cui si troverebbe se la detta società di persone fossa stabilita in Germania.

32      Di conseguenza, una siffatta differenza di trattamento produce uno svantaggio fiscale per una società come la HB, società madre della HBV.

33      Tenuto conto di tale differenza e del fatto del la HBV è interamente detenuta dalla detta società madre, essa potrebbe essere dissuasa dall’assumere partecipazioni nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza Rewe Zentralfinanz, cit., punto 31).

34      A questo proposito, si deve rilevare che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere giustificata solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, essa deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per farlo (v., in particolare, sentenza 21 novembre 2002, causa C-436/00, X e Y, Racc. pag. I-10829, punto 49).

35      Il Finanzamt sostiene che la fissazione del valore del patrimonio della società HBE mediante l’integrazione dei previsti utili futuri è necessaria per motivi di coerenza fiscale al fine di assicurare l’omogeneità dell’imposizione di situazioni di fatto comparabili. Infatti, in assenza della integrazione dei previsti utili futuri nell’ambito della valutazione delle quote dell’HBV, le quote detenute in società estere sarebbero favorite.

36      Il governo tedesco sostiene che, comunque, la normativa controversa è giustificata in ragione delle difficoltà pratiche di natura amministrativa per calcolare il valore delle partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri.

37      Per quanto riguarda la giustificazione invocata dal Finanzamt, si deve rammentare che la necessità di salvaguardare la coerenza di un regime fiscale può giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Tuttavia, affinché un argomento fondato su una simile giustificazione possa essere accolto, è necessario che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di detto vantaggio mediante un prelievo fiscale determinato (v, in particolare, sentenze Rewe Zentralfinanz, cit., punto 62, e 11 ottobre 2007, causa C-443/06, Hollmann, Racc. pag. I-8491, punto 56).

38      Orbene, per quanto riguarda l’imposta sul patrimonio oggetto della causa principale, non è stato dimostrato sotto quale aspetto esisterebbe un nesso diretto tra il vantaggio fiscale che si ricollega ad una partecipazione nel capitale di una società di persone stabilita nello Stato membro di imposizione e un corrispondente prelievo fiscale.

39      Si deve di conseguenza considerare che una restrizione quale quella che risulta dalla normativa fiscale oggetto della causa principale non può essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale.

40      Per quanto riguarda l’argomento dedotto dal governo tedesco, si deve ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che l’efficacia dei controlli fiscali costituisce un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione dell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v. sentenza 14 settembre 2006, causa C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer, Racc. pag. I-8203, punto 47).

41      Quand’anche si supponesse che la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), non si applica nella fattispecie di cui alla causa principale, tale circostanza non può giustificare che la modalità di calcolo del valore delle partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri sia concepita in modo svantaggioso rispetto alla modalità di calcolo del valore delle partecipazioni in società stabilite nello Stato membro di cui trattasi. Le autorità fiscali, infatti, potrebbero richiedere agli stessi contribuenti interessati di fornire gli elementi probatori che esse reputano necessari per procedere al calcolo del valore delle partecipazioni di tali contribuenti in società stabilite in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2007, causa C-464/05, Geurts et Votgen, Racc. pag. I-9325, punto 28).

42      Tenuto conto di quanto precede, si deve di conseguenza risolvere la questione sottoposta nel senso che, in assenza di valida giustificazione, gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano all’applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro nella misura in cui tale normativa, nell’ambito della valutazione delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, ha per effetto di attribuire alla partecipazione di tale società nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro un valore più elevato rispetto alla sua partecipazione in una società di persone stabilita nello Stato membro di cui trattasi, sempre che, tuttavia, una siffatta partecipazione sia tale da conferirle un’influenza sicura sulle decisioni della società di persone stabilita nell’altro Stato membro e da consentirle di dirigerne le attività.

43      In considerazione dei documenti versati al fascicolo, si deve, ad ogni buon fine, rilevare che, comunque, l’art. 67, n. 1, del Trattato CEE (divenuto art. 67, n. 1, del Trattato CE, abrogato dal Trattato di Amsterdam) non implicava, a partire dalla fine della fase transitoria, la soppressione delle restrizioni ai movimenti di capitali, essendo questa intervenuta in forza della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5), adottata sulla base degli art. 69 e 70, n. 1, del Trattato CEE (divenuti rispettivamente artt. 69 e 70 del Trattato CE, abrogati dal Trattato di Amsterdam) (v. sentenza 14 novembre 1995, causa C-484/93, Svensson e Gustavsson, Racc. pag. I-3955, punti 5 et 6). Orbene, questa direttiva avrebbe dovuto essere stata trasposta nel diritto nazionale, conformemente al suo art. 6, n. 1, al più tardi entro il 1° luglio 1990, cioè dopo il periodo di cui trattasi nella causa principale.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

In assenza di valida giustificazione, gli artt. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 52 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CEE (divenuto art. 58 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 48 CE) ostano all’applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro nella misura in cui tale normativa, nell’ambito della valutazione delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa e in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, ha per effetto di attribuire alla partecipazione di tale società nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro un valore più elevato rispetto alla sua partecipazione in una società di persone stabilita nello Stato membro di cui trattasi, sempre che, tuttavia, una siffatta partecipazione sia tale da conferirle un’influenza sicura sulle decisioni della società di persone stabilita in un altro Stato membro e da consentirle di dirigerne le attività.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.