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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 10 gennaio 2008 1(1)

Causa C-360/06

Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH

contro

Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania)]

«Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Valutazione delle quote di società di capitali non quotate in borsa – Valore attribuito alla partecipazione in una società di persone nazionale inferiore rispetto a quello della partecipazione in una società di persone con sede in un altro Stato membro – Compatibilità con gli artt. 52 e 58 del Trattato CE, divenuti artt. 43 CE e 48 CE»





I –    Introduzione

1.        A seguito della controversia tra il Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (in prosieguo: il «Finanzamt») e la Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH (in prosieguo: la «HBV») nell’ambito della determinazione del valore, nel corso dell’esercizio fiscale 1988, delle quote di partecipazione di quest’ultima in due società, una avente sede in Spagna e l’altra in Austria, il Finanzgericht Hamburg chiede che la Corte si esprima circa la compatibilità con il principio della libertà di stabilimento delle disposizioni nazionali che prevedono l’attribuzione a quote detenute in società di persone con sede in altri Stati membri di un valore superiore rispetto a quello delle quote detenute in società con sede all’interno del paese.

II – Quadro giuridico

A –    Diritto comunitario

2.        L’art. 52 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) così dispone:

«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse (…). Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».

3.        L’art. 58 del Trattato CEE (divenuto art. 48 CE) così dispone:

«Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro».

B –    Diritto nazionale

4.        Dalla domanda pregiudiziale risulta che, nell’ambito della determinazione dell’imposta sul patrimonio delle quote di società di capitali non quotate, la determinazione del valore delle partecipazioni di tali società si basa sul mero valore patrimoniale, mentre per le società di persone estere la determinazione si basa sul valore corrente. Qualora il valore corrente non possa determinarsi sulla base delle vendite avvenute entro l’anno precedente, esso sarà calcolato sulla base del valore patrimoniale e della redditività futura della società in questione.

5.        Più precisamente, il giudice del rinvio spiega che, ai sensi dell’art. 11, n. 2, della legge in materia di valutazione delle entità economiche (Bewertungsgesetz, in prosieguo: la «BewG») (2), le partecipazioni in società di capitali non quotate in borsa debbono essere valutate in base al loro valore corrente («gemeiner Wert»). Qualora non sia possibile desumere il valore corrente da vendite precedenti risalenti a meno di un anno prima, il valore corrente deve essere stimato sulla base del patrimonio e dei previsti ricavi futuri della società di capitali (art. 11, n. 2, seconda frase, della BewG).

6.        Per valutare le partecipazioni in società nazionali, l’amministrazione accerta il valore corrente delle quote di società di capitali non quotate in borsa sulla base dei principi del cosiddetto «metodo di Stoccarda» (3). Il punto di partenza per l’accertamento del valore del patrimonio è costituito dal valore unitario del patrimonio aziendale (art. 109, n. 2, della BewG). Ai sensi di tale disposizione, le partecipazioni in società di persone costituenti parte di un patrimonio aziendale vanno valutate in base al valore unitario a tal fine accertato ai sensi dell’art. 19, n. 3, punto 2, della BewG.

7.        Per quanto attiene, in particolare, all’accertamento del valore delle partecipazioni in imprese straniere, l’art. 31 della BewG stabilisce che, ai fini della valutazione del patrimonio estero, si applicano le disposizioni della parte prima della BewG, in particolare l’art. 9 di tale legge (valore corrente). Ai sensi dell’art. 9, n. 2, della BewG, il valore corrente viene determinato in base al prezzo ricavabile in caso di vendita, ossia il valore di scambio.

III – Controversia principale e domanda di pronuncia pregiudiziale

8.        La HBV è una società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung; in prosieguo: la «GmbH») non quotata in borsa, con sede in Germania. Le sue quote sono interamente di proprietà della società madre, la società in accomandita semplice Heinrich Bauer Verlag KG, che è stata ammessa ad intervenire nella causa principale in qualità di litisconsorte (in prosieguo: la «litisconsorte»).

9.        La HBV e il Finanzamt Hamburg controvertono in merito al criterio da utilizzare, in sede di valutazione delle quote della HBV ai fini della determinazione dell’imposta sul patrimonio di cui la litisconsorte risulta soggetto passivo in quanto detentrice delle suddette quote, ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni della HBV in due società in accomandita semplice: la società spagnola Bauer Ediciones Sociedad en Comandita (in prosieguo: la «HBE»), di cui la HBV è socio accomandante e che viene considerata dal diritto fiscale tedesco come una società di persone, e la società austriaca Basar Zeitungs- und Verlagsgesellschaft GmbH und Co. KG (in prosieguo: la «WBC»), interamente controllata dalla HBV.

10.      In particolare, è controversa tra le parti nel procedimento principale la fissazione del valore delle partecipazioni della HBV nella HBE e nella WBC nel corso del 1988, esercizio di cui trattasi nella specie. Il Finanzamt aveva fissato il valore delle quote della HBV nella HBE a DEM 17 101 512 e quelle della HBV nella WBC a DEM 5 565 955. Da parte sua, la ricorrente fa ammontare le proprie quote nella HBE a DEM 920 275,45 e nella WBC a DEM 5 251 345,42.

11.      Tale differenza deriva dal fatto che, per quantificare il valore delle partecipazioni in società di persone estere, le parti utilizzano principi diversi. Mentre, ai fini della suddetta quantificazione, il Finanzamt tiene conto non solo del valore patrimoniale, ovvero del valore intrinseco di tali società, bensì anche della redditività futura, la ricorrente ritiene che debba essere preso in considerazione solo il valore intrinseco delle società medesime.

12.      Essendo stato respinto il proprio reclamo, la ricorrente ha impugnato la decisione del Finanzamt dinanzi al Finanzgericht Hamburg, il quale ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale.

13.      Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella HBE, il giudice del rinvio rileva come la differenza di metodo nella valutazione di una partecipazione in una società nazionale e in una società estera comporti la determinazione di valori diversi. Il risultato della valutazione delle quote si ripercuoterebbe direttamente sull’entità dell’onere fiscale a carico della HBV a titolo di imposta sul patrimonio. Dal fatto che la partecipazione estera finisce col rappresentare un valore più elevato rispetto alla partecipazione nazionale potrebbe risultare una restrizione alla libertà di stabilimento. Una restrizione del genere può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato CE. Orbene, il giudice nazionale non ravvisa alcuna giustificazione per un’eventuale restrizione di tale libertà, né sotto il profilo delle «difficoltà di accertamento dei fatti» né sotto il profilo della coerenza.

14.      In relazione alle quote detenute dalla HBV nella WBC, il giudice del rinvio ritiene che né la libertà di stabilimento di cui all’art. 52 del Trattato né le corrispondenti disposizioni dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (4) (in prosieguo: «l’accordo SEE») siano applicabili per l’anno 1988, in quanto la Repubblica austriaca è entrata a far parte dell’Unione europea soltanto a partire dal 1° gennaio 1995 e l’accordo SEE è entrato in vigore solo il 1° gennaio 1994.

15.      Infine il giudice del rinvio esclude, a priori, una lesione della libera circolazione dei capitali, in quanto le disposizioni vigenti in materia nel periodo in questione non si opponevano a una diversa valutazione fra una partecipazione in una società di persone nazionale e una partecipazione in una società di persone con sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

16.      Il Finanzgericht Hamburg ha perciò deciso di sospendere il procedimento principale fino alla comunicazione della pronuncia della Corte in merito alla questione seguente:

«Se contrasti con l’art. 52 del Trattato CEE (art. 52 del Trattato CE, divenuto art. 43 CE), nel combinato disposto con l’art. 58 del Trattato CEE (art. 58 del Trattato CE, divenuto art. 48 CE), il fatto che, nell’ambito della determinazione del valore delle quote di una società di capitali non quotata in borsa, venga attribuito alla partecipazione in una società di persone tedesca un valore inferiore rispetto a quello attribuito alla partecipazione in una società di persone con sede in un altro Stato membro».

IV – Osservazioni sottoposte alla Corte

17.      La HBV afferma di possedere l’intero capitale sociale di varie società di persone aventi sede in altri Stati membri. Tali partecipazioni le conferirebbero il potere di controllo e di gestione della società e le consentirebbero, quindi, di esercitare il suo diritto di stabilimento.

18.      La normativa tedesca per effetto della quale, ai fini della determinazione dell’imposta sul patrimonio, viene attribuito al patrimonio estero un valore superiore rispetto a quello di un patrimonio nazionale analogo costituirebbe una restrizione della libertà di stabilimento. Orbene, una restrizione del genere potrebbe essere ammessa solo qualora perseguisse uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fosse giustificata da ragioni imperative di interesse generale, che non sussisterebbero nel caso di specie.

19.      Per quanto riguarda l’effettività dei controlli in materia fiscale, le autorità competenti potrebbero, ai sensi della direttiva 77/799/CEE (5) del Consiglio, rivolgersi alle autorità competenti di un altro Stato membro per ottenere da queste ultime tutte le informazioni necessarie tali da consentire la corretta determinazione dell’imposta dovuta da un contribuente. Inoltre, le convenzioni fiscali applicabili per evitare le doppie imposizioni conterrebbero disposizioni sullo scambio di informazioni relative all’imposta sul patrimonio.

20.      Inoltre, la normativa in oggetto per effetto della quale, ai fini dell’imposta sul patrimonio, verrebbe attribuito al patrimonio estero un valore superiore rispetto a quello di un patrimonio nazionale analogo, costituirebbe una restrizione, non giustificata, alla libera circolazione dei capitali.

21.      La HBV suggerisce alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nei termini seguenti:

«Gli artt. 52 e 58 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 48 CE) contrastano con una normativa fiscale che, nell’ambito della determinazione del valore delle quote di una società di capitali non quotata in borsa, attribuisca, a parità di condizioni, alle partecipazioni in una società di persone straniera un valore superiore rispetto a quello attribuito alle partecipazioni in una società di persone nazionale.

Inoltre, gli artt. 73 B e 73 D del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 56 CE e 58 CE) contrastano anche con l’attribuzione di un valore superiore e, conseguentemente, con un’imposizione più elevata, delle quote di società di persone straniere rispetto alle quote di società di persone nazionali».

22.      Il Finanzamt ritiene che il regime fiscale applicato alla ricorrente non la ponga in situazione di svantaggio rispetto a società analoghe che detengano partecipazioni in società di persone nazionali. Invero, in questi due gruppi, il risultato ottenuto ai fini della valutazione sarebbe identico.

23.      L’assunzione della valutazione della società spagnola, ai sensi dell’art. 11, n. 2, della BewG secondo il metodo di Stoccarda, produrrebbe certamente l’effetto di includere nella determinazione del valore del patrimonio anche la sua futura redditività, ma, tecnicamente, la determinazione del valore delle quote di società di persone nazionali, in definitiva, non risulterebbe diversa. Infatti, se una società di capitali detiene quote di una società di persone nazionale, il reddito di quest’ultima le viene già direttamente attribuito come reddito proprio e si ripercuote, quindi, direttamente sul valore del rendimento.

24.      La differenza fra il valore di DEM 17,1 milioni fissato dall’ufficio resistente e quello di DEM 0,9 milioni rivendicato dalla ricorrente non discenderebbe dalla differenza di metodo utilizzato per la determinazione dei valori. Si spiegherebbe invece con gli ammortamenti per perdite della ricorrente sui costi di acquisizione della società di persone nel corso dei primi tre anni successivi alla sua costituzione. Perdite di questo genere (atipiche, legate alla fase di avvio della società) non possono correttamente influire sul valore corrente, anzi lo falserebbero in maniera ingiustificata. Chi costituisce una società di capitali attribuirebbe quindi ancora per un certo periodo di tempo alle proprie quote il valore corrispondente alle spese sostenute per la costituzione della società.

25.      Anche ipotizzando che la Corte affermi l’esistenza di una restrizione della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali, tale restrizione sarebbe giustificata. Una determinazione del valore patrimoniale della HB effettuata tenendo conto anche della redditività futura risulterebbe fiscalmente necessaria ai fini di assicurare l’omogenea tassazione di fattispecie analoghe. Se, in sede di valutazione delle quote della ricorrente, non si tenesse conto della redditività futura, le quote detenute in società estere risulterebbero favorite. In sede di valutazione, si terrebbe infatti sempre conto del reddito delle società di persone nazionali in quanto questo viene imputato direttamente al reddito della società di capitali che ne detiene una partecipazione.

26.      Il Finanzamt chiede la riformulazione della questione pregiudiziale sollevata, atteso che la questione del Finanzgericht Hamburg si fonda sulla premessa che la partecipazione in una società nazionale è determinata a un valore inferiore rispetto a quello determinato per la partecipazione in una società di persone estera avente sede in uno Stato membro. La questione andrebbe posta nei termini seguenti:

«Se contrasti con l’art. 52 del Trattato CEE (art. 52 del Trattato CE, divenuto art. 43 CE), in combinato disposto con l’art. 58 del Trattato CEE (art. 58 del Trattato CE, divenuto art. 48 CE), il fatto che, nell’ambito della determinazione del valore delle quote di una società di capitali non quotata in borsa, la partecipazione in una società di persone estera avente sede in un altro Stato membro venga valutata prendendo in considerazione la redditività futura».

27.      Il Finanzamt suggerisce la seguente risposta:

«La questione pregiudiziale va risolta nel senso che, nell’ambito della determinazione del valore delle quote di una società di capitali non quotata in borsa, valutare la partecipazione in una società di persone estera avente sede in un altro Stato membro prendendo in considerazione la redditività futura, non contrasta con l’art. 52 del Trattato CEE (art. 52 del Trattato CE, divenuto art. 43 CE), in combinato disposto con l’art. 58 del Trattato CEE (art. 58 del Trattato CE, divenuto art. 48 CE)».

28.      Il governo tedesco sostiene inoltre che, se le disposizioni che disciplinano la determinazione del valore delle partecipazioni in società di persone nazionali e in società di persone estere sono diverse, il valore parziale che deve essere fissato nell’ambito della valutazione unitaria corrisponde, nel complesso, largamente al valore corrente relativo ad una partecipazione in società di persone estere. La procedura di determinazione del valore delle partecipazioni nazionali tenderebbe in definitiva, grazie a correttivi specifici per le differenti posizioni di bilancio, verso un valore vicino al valore corrente.

29.      Per quanto riguarda la partecipazione nella WBC, la possibilità di richiamare le libertà fondamentali sarebbe preclusa dal fatto che la Repubblica austriaca è membro delle Comunità europee soltanto dal 1995. Con riferimento all’accordo SEE, esso è entrato in vigore soltanto nel 1994.

30.      Per quanto riguarda la partecipazione nella  HBE, non potrebbe invocarsi la libertà di stabilimento, dal momento che le attività della ricorrente in Spagna non deriverebbero dall’esercizio di tale libertà; si tratterebbe, piuttosto, di un semplice investimento di capitali nell’ambito della libera circolazione di capitali. Detenendo partecipazioni nella HBE in qualità di accomandante, la ricorrente non eserciterebbe alcuna effettiva influenza sull’attività della società spagnola, e sarebbe anzi esclusa dal processo decisionale e da ogni tipo di rappresentanza della società rispetto a terzi. Orbene, il governo tedesco sottolinea il fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento non può essere invocata se non nel caso in cui il cittadino dello Stato membro detenga nel capitale di una società con sede in un altro Stato membro una partecipazione tale da permettergli di esercitare un’effettiva influenza sulle decisioni della medesima e di determinarne le attività.

31.      In subordine, il governo tedesco, dopo aver ricordato che, a suo avviso, non sussiste alcuna reale discriminazione giacché i principi di valutazione delle partecipazioni in società di persone nazionali e straniere non sarebbero fondamentalmente diversi, aggiunge che, in ogni caso, una tale discriminazione sarebbe giustificata. Nel determinare il valore delle partecipazioni in società di persone estere, l’applicazione delle disposizioni specifiche relative al patrimonio aziendale nazionale sarebbe esclusa, poiché le basi di valutazione corrispondenti, quali i valori parziali o i valori unitari, non sarebbero disponibili. Al loro posto verrebbe utilizzato il valore corrente delle partecipazioni.

32.      Il governo tedesco ritiene che la questione sottoposta dovrebbe essere risolta nei seguenti termini:

«Nell’ambito della determinazione del valore delle quote di una società di capitali non quotata in borsa, non contrasta con il combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato CEE né con l’art. 67 del Trattato CEE, l’attribuzione alla partecipazione in una società di persone nazionale un valore inferiore rispetto a quello attribuito alla partecipazione in una società di persone con sede in un altro Stato membro».

33.      Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella HBE, la Commissione delle Comunità europee sottolinea che, in conformità della giurisprudenza, la libertà di stabilimento trova applicazione solo nei casi in cui l’operatore economico interessato detenga una partecipazione in grado di conferirgli un’influenza effettiva sulle decisioni dell’altra società, che gli permetta, pertanto, di determinarne le attività. Orbene, l’ordinanza di rinvio si limiterebbe a precisare che la prima è l’«accomandante» della seconda, il che non consentirebbe di sapere con certezza se la ricorrente sia in grado di determinare le attività della HBE. Ciononostante esistono, secondo la Commissione, indizi a favore di tale ipotesi, sui quali essa si fonda, in mancanza di elementi in senso contrario.

34.      La Commissione rinvia, per quanto riguarda la natura delle disposizioni di diritto interno derivanti dall’art. 52 del Trattato, alla giurisprudenza secondo cui tale disposizione non assicurerebbe solo il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro di stabilimento, ma si opporrebbe anche a qualsiasi ostacolo che lo Stato d’origine potrebbe frapporre allo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita in conformità della propria legislazione. L’esercizio di tale libertà risulterebbe ostacolato qualora lo stabilimento in un altro Stato membro fosse sottoposto a condizioni fiscali più sfavorevoli rispetto a quelle previste per un’operazione analoga all’interno del paese, giacché tale differenza potrebbe dissuadere l’operatore economico interessato dal creare uno stabilimento in un altro Stato membro. Orbene, questo si verificherebbe effettivamente nel caso di specie. Le quote detenute nel capitale della ricorrente sarebbero sottoposte a un trattamento diverso con riguardo all’imposta sul patrimonio a seconda che la ricorrente detenga una partecipazione in una società di persone in Germania oppure in un altro Stato membro, poiché in quest’ultimo caso l’onere fiscale risulterebbe più elevato rispetto al primo.

35.      Inoltre, la restrizione alla libertà di stabilimento non sarebbe giustificata da uno scopo legittimo compatibile con il Trattato. Occorrerebbe confermare al giudice del rinvio che i due motivi da questi presi in esame, vale a dire quello della coerenza del sistema fiscale e quello relativo alle difficoltà pratiche di ordine amministrativo, non sono da considerarsi validi.

36.      Per quanto attiene alla questione riguardante la compatibilità della disciplina controversa con la libera circolazione dei capitali, la Commissione ritiene che essa, all’epoca dei fatti, fosse compatibile con le disposizioni di diritto comunitario vigenti in materia.

37.      Per quanto riguarda la partecipazione della HBV nella WBC, la Commissione rileva che, durante l’esercizio fiscale 1988, non essendo la Repubblica austriaca ancora membro della Comunità e non essendo stato ancora firmato l’accordo SEE, né la libertà di stabilimento a titolo dell’art. 52 del Trattato CEE, né la disposizione corrispondente dell’art. 31 dell’accordo SEE erano applicabili alla determinazione del valore delle quote detenute nel capitale della WBC.

38.      La Commissione propone alla Corte di dichiarare quanto segue:

Il combinato disposto degli artt. 52 e 58 del Trattato contrasta con il fatto che, nell’ambito della determinazione ai fini dell’imposta sul patrimonio del valore delle quote di una società di capitali non quotata in borsa, venga attribuito alla partecipazione di quest’ultima nel capitale sociale di una società di persone all’interno di un altro Stato membro un valore più elevato rispetto a quello relativo alla partecipazione in una società di persone all’interno del paese.

V –    Analisi

39.      La presentazione della normativa tedesca pertinente al caso di specie è oggetto di contrasto inter partes. In particolare, il Finanzamt fa presente, al punto 3.2 delle proprie osservazioni, che le conseguenze del sistema tedesco di determinazione del valore delle quote della ricorrente indicate dal giudice del rinvio sarebbero erronee e che non sussisterebbe alcuna discriminazione, né diretta né indiretta, poiché, da un punto di vista fiscale, gli elementi relativi alla redditività futura prevista verrebbero presi in considerazione sia con riguardo alle partecipazioni nazionali sia con riguardo alle partecipazioni estere.

40.      Occorre rammentare che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione e sull’applicabilità delle disposizioni nazionali né stabilire i fatti pertinenti alla soluzione della causa principale. Infatti, alla Corte compete prendere in esame, nell’ambito della ripartizione delle competenze fra i giudici comunitari e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale come definito dal provvedimento di rinvio. Ciò vale anche nei casi di presentazione incorretta della normativa nazionale da parte del giudice del rinvio (6). Occorre quindi esaminare la questione pregiudiziale nel contesto fattuale e normativo definito dal Finanzgericht Hamburg nella propria ordinanza di rinvio.

41.      In base a tale presentazione, nell’ambito della determinazione ai fini dell’imposta sul patrimonio del valore delle quote di una società di capitali non quotata in borsa, mentre la valutazione delle partecipazioni in società di persone nazionali viene effettuata in base al loro valore patrimoniale, la valutazione delle partecipazioni in società di persone estere si basa sul loro valore corrente, il che significa che al valore patrimoniale viene aggiunta, in questa seconda ipotesi, la redditività futura della società de qua.

42.      La libertà di stabilimento, che l’art. 43 CE riconosce ai cittadini della Comunità e che implica l’accesso per i medesimi alle attività non subordinate ed il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese alle stesse condizioni previste dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i cittadini di questo, comprende, ai sensi dell’art. 48 CE, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità europea, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (7).

43.      Secondo giurisprudenza consolidata, tale disposizione non mira solamente ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, ma osta parimenti a che lo Stato d’origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione (8).

44.      L’esercizio di tale libertà risulta ostacolato, in particolare, quando lo stabilimento in un altro Stato membro è sottoposto a condizioni fiscali più sfavorevoli rispetto ad uno stabilimento analogo all’interno del paese, poiché ciò potrebbe dissuadere l’operatore economico preso in considerazione dal creare uno stabilimento in un altro Stato membro (9).

45.      L’art. 43 CE impone l’abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e l’obbligo di considerare come tali tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà (10).

46.      Peraltro, se è vero che allo stato attuale del diritto comunitario la materia delle imposte dirette non rientra, in quanto tale, nella competenza della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli Stati membri sono tenuti ad esercitare le competenze loro attribuite nel rispetto del diritto comunitario (11).

47.      Nella specie, le quote detenute nel capitale della HBV sono sottoposte a una disciplina sull’imposta sul patrimonio diversa a seconda che la ricorrente detenga una partecipazione in una società in Germania o in un altro Stato membro. L’onere fiscale è più elevato in quest’ultimo caso rispetto al primo.

48.      Atteso che, sempre secondo costante giurisprudenza (12), la libertà di stabilimento può essere invocata in caso di detenzione, da parte di un cittadino dello Stato membro preso in considerazione, nel capitale di una società avente sede in un altro Stato membro, di una partecipazione che gli permette di esercitare un’effettiva influenza sulle decisioni di tale società e di determinarne le attività (13), occorre esaminare se la libertà di stabilimento possa trovare applicazione alle due società di cui trattasi.

49.      Per quanto riguarda la WBC, come rilevato dal giudice del rinvio, dal governo tedesco e dalla Commissione, non si può ritenere che ci sia stata violazione della libertà di stabilimento relativamente all’anno 1988, essendo la Repubblica austriaca membro dell’Unione europea solo dal 1° gennaio 1995; con riferimento all’accordo di associazione relativo allo Spazio economico europeo concluso con la Repubblica austriaca, esso è entrato in vigore solo il 1° gennaio 1994 (14). Ne consegue che né la libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE né la disposizione corrispondente dell’art. 31 dell’accordo SEE erano applicabili alla determinazione del valore delle quote detenute nel capitale della WBC.

50.      Nel precisare che la HBV ha acquisito la totalità delle quote della WBC, il giudice del rinvio non fornisce alcuna precisazione in merito alle quote della HBE. La ricorrente sostiene peraltro che la situazione è identica anche per quest’ultima società. Orbene, la Corte ha affermato, nella sentenza del 13 aprile 2000, che una partecipazione pari al 100% del capitale di una società con sede in un altro Stato membro riconduce indubbiamente tale contribuente nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato relative al diritto di stabilimento (15).

51.      In base alla condizione, sopra rammentata, secondo la quale, ai fini dell’applicabilità del principio della libertà di stabilimento, la società detentrice di quote sociali deve essere in grado di esercitare un’effettiva influenza e di determinare le attività della società di cui detiene le quote, occorre accertare se, nella specie, l’accomandante sia in grado di determinare le attività dell’accomandatario. A tal fine, occorre fare riferimento alle norme di diritto nazionale della società in accomandita (16). Il caso di specie è caratterizzato dal fatto che il socio accomandante ha sede in Germania e il socio accomandatario ha sede in Spagna.

52.      Ai sensi dell’art. 164 del codice commerciale tedesco, (Handelsgeseztbuch; in prosieguo: l’«HGB»), i soci accomandanti sono esclusi dalla gestione degli affari della società (17); essi non possono opporsi a un atto dei soci personalmente responsabili a meno che non si tratti di un atto eccedente i limiti dell’amministrazione ordinaria dell’attività commerciale della società (18). L’art. 170 dell’HGB prevede che il socio accomandante non può rappresentare la società (19).

53.      Poiché il socio accomandatario ha sede in Spagna, occorre innanzi tutto rivolgere l’attenzione al diritto spagnolo. La disciplina spagnola della società in accomandita semplice (20) è contenuta, in particolare, negli artt. 145 - 150 del codice commerciale (21). Ai sensi dell’art. 127 del codice commerciale, i soci accomandatari sono responsabili, personalmente e in solido, dei risultati delle operazioni della società. Mentre la responsabilità dei soci accomandatari è illimitata, la responsabilità dei soci accomandanti è limitata ai conferimenti previsti alla stipula del contratto, che costituiscono una delle loro principali obbligazioni (22). L’art. 148 del codice commerciale prevede che i soci accomandanti non possono compiere alcun atto relativo all’amministrazione degli interessi della società, nemmeno in qualità di mandatari dei soci incaricati della gestione della società (23). I soci accomandanti sono quindi esclusi dalla gestione della società; se un socio accomandante compie atti di amministrazione, può essere espulso dalla società (24). Parimenti, ai sensi dell’art. 147 del codice commerciale, il nome collettivo costituisce la ragione sociale e in essa non possono essere inclusi i nomi dei soci accomandanti (25). Pertanto, se un socio accomandante include il proprio nome nella denominazione della società, è responsabile nei confronti dei terzi, senza tuttavia acquisire altri diritti oltre a quelli derivanti dalla sua qualità di socio accomandante (26).

54.      Nonostante tale divieto, si deve rilevare che il nome «Bauer» compare sia nel nome dell’accomandante, la «Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH» che nel nome dell’accomandataria, la «Bauer Ediciones Sociedad en Comandita». Con ogni probabilità, affinché l’art. 147 del codice spagnolo sia soddisfatto, non deve trattarsi della stessa persona fisica «Bauer». Ciononostante, si può supporre un legame di parentela fra le due persone fisiche che portano tale nome (27) e ritenere che la HBV eserciti, quantomeno, una gestione di fatto della HBE. Appare dunque possibile che la HBV sia in grado di esercitare un’effettiva influenza sulle decisioni della HBE e possa determinarne le attività. Del resto, all’udienza dinanzi alla Corte, la ricorrente ha rammentato che la HBV possiede il 100% del capitale della HBE e ha precisato che il sig. Bauer esercita di fatto la gestione della HBE.

55.      A prescindere dalle diverse tesi delle parti quanto all’interpretazione delle disposizioni nazionali tedesche relative all’imposta sul patrimonio, è giocoforza constatare che le quote detenute nel capitale della ricorrente sono disciplinate in modo diverso per quanto riguarda l’imposta sul patrimonio a seconda che la ricorrente stessa detenga una partecipazione in una società di persone in Germania o in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso l’onere fiscale è più elevato rispetto al primo caso. Del resto, all’udienza dinanzi alla Corte, il Finanzamt ha riconosciuto che occorre rispondere in maniera positiva alla questione nei termini formulati dal giudice del rinvio (28).

56.      Il Finanzamt sostiene che il trattamento fiscale riservato alla ricorrente non la penalizzerebbe rispetto ad imprese analoghe detentrici di partecipazioni in società di persone nazionali e che, nei due gruppi, il risultato ottenuto ai fini della determinazione del valore sarebbe identico.

57.      Dai due metodi di calcolo deriva tuttavia una differenza rilevante; nel caso di quote della HBV nella HBE, il metodo di calcolo sostenuto dal Finanzamt raddoppia quasi il risultato. Per valutare se tale differenza debba o meno considerarsi rilevante, occorre rammentare che, in base alla giurisprudenza della Corte, anche una limitazione della libertà di stabilimento di debole portata o di importanza minore è vietata dall’art. 43 CE (29).

58.      Una tale restrizione può essere giustificata solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e risponde a ragioni imperative di interesse generale. Tale restrizione deve però essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo (30).

59.      Come osserva il giudice del rinvio, e come sostiene la Commissione, non si possono far valere eventuali giustificazioni riguardanti la coerenza del sistema fiscale o difficoltà pratiche di ordine amministrativo.

60.      La Corte ha ammesso che la necessità di preservare la coerenza del regime fiscale può giustificare una restrizione all’esercizio dei diritti fondamentali garantiti dal Trattato (31), a condizione, tuttavia, che sussista un nesso diretto tra la concessione di un beneficio fiscale e la compensazione di tale beneficio attraverso un prelievo fiscale per lo stesso contribuente (32). Orbene, nella specie, non sussiste alcun vantaggio fiscale direttamente legato a una compensazione tramite prelievo fiscale (33).

61.      Per quanto riguarda le eventuali difficoltà pratiche di ordine amministrativo nel calcolo del valore delle partecipazioni in società aventi sede in altri Stati membri, occorre rammentare, come hanno fatto la HBV e la Commissione, l’esistenza della direttiva 77/799 che, ai sensi dell’art. 1, n. 1, si applica anche all’imposta sul patrimonio (34). Essa prevede che le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro ogni informazione idonea a consentire loro di determinare correttamente l’ammontare dell’imposta (35).

62.      Infine, per quanto riguarda la questione della compatibilità della normativa nazionale in oggetto con la libera circolazione dei capitali, non sollevata dal giudice del rinvio, ma in ordine alla quale la maggioranza delle parti ritiene necessario prendere posizione, occorre semplicemente constatare che tale libertà non è applicabile, ratione temporis, al caso di specie.

63.      Il procedimento principale riguarda l’esercizio fiscale 1988, ossia una situazione di fatto e di diritto precedente sia all’introduzione dell’art. 73 B nel Trattato CE ad opera del Trattato sull’Unione europea, sia all’emanazione e all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’art. 67 del Trattato (36), che ha liberalizzato completamente la circolazione dei capitali.

64.      L’art. 67, n. 1, del Trattato CEE (divenuto art. 67, n. 1, del Trattato CE, e poi abrogato dal Trattato di Amsterdam) non imponeva che le restrizioni della circolazione dei capitali venissero eliminate già per la fine del periodo transitorio (37). Tale soppressione è stata piuttosto il risultato delle direttive emanate dal Consiglio sulla base dell’art. 69 del Trattato CEE (divenuto art. 69 del Trattato CE, del pari abrogato dal Trattato di Amsterdam) (38).

65.      Per quanto riguarda l’esercizio fiscale 1988, la direttiva pertinente era costituita dalla prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960, per l’applicazione dell’art. 67 del Trattato (39), come modificata e completata in ultimo dalla direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/566/CEE (40). Questa prima direttiva per l’applicazione dell’art. 67 del Trattato si limitava a prevedere, all’art. 1, n. 1, il rilascio da parte degli Stati membri delle necessarie autorizzazioni valutarie per la conclusione o l’esecuzione delle transazioni e per i trasferimenti tra residenti degli Stati membri, aventi per oggetto determinati movimenti di capitali indicati negli allegati della suddetta direttiva.

66.      Ne consegue, pertanto, che le norme in materia di libera circolazione dei capitali, applicabili alla data dei fatti della causa principale, vale a dire nel 1988, non contrastavano con una normativa interna come quella del caso di specie, secondo la quale all’attivo di società di persone aventi sede in altri Stati membri viene attribuito un valore più elevato rispetto a quello attribuito a società analoghe con sede all’interno del paese. La normativa nazionale in oggetto nella presente causa era dunque, all’epoca, compatibile con le disposizioni di diritto comunitario relative ai movimenti di capitali (41).

VI – Conclusioni

67.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale posta dal Finanzgericht Hamburg:

«Gli artt. 52 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 48 CE), contrastano con una normativa fiscale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che, nell’ambito della determinazione del valore delle quote di una società di capitali non quotata in borsa, attribuisca alle partecipazioni in una società di persone con sede in un altro Stato membro un valore superiore rispetto a quello attribuito alle partecipazioni in una società di persone con sede all’interno dello Stato membro di cui trattasi».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Bewertungsgesetzt 30 maggio 1985 (Bundesgesetzblatt parte prima, pag. 845).


3 – A norma degli artt. 76 e segg. del VStR (Vermögenssteuerrichtlinie) del 1986.


4 – Accordo sullo Spazio economico europeo – Atto finale – Dichiarazioni comuni – Dichiarazioni dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS – Accordi – Verbale concordato – Dichiarazioni di una o più parti contraenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3).


5 – Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), in vigore nel 1988.


6 – Sentenza 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanz Glöckner (Racc. pag. I-8089, punto 10) e sentenza 13 novembre 2003, causa C-153/02, Neri (Racc. pag. I-13555, punti 34-36).


7 – V., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN (Racc. pag. I-6161, punto 35) ; 13 dicembre 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer (Racc. pag. I-10837, punto 30); 23 febbraio 2006, causa C-471/04, Keller Holding (Racc. pag. I -2107, punto 29), nonché sentenza 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (Racc. pag. I-7995, punto 41).


8 – V., in particolare, sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI (Racc. pag. I-4695, punto 21); 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars (Racc. pag. I-2787, punto 28) ; 14 dicembre 2000, causa C-141/99, AMID (Racc. pag. I-11619, punto 21); 21 novembre 2002, causa C-436/00, X e Y (Racc. pag. I-10829, punto 26); Marks & Spencer, citata alla nota 7, punto 31; Keller Holding citata alla nota 7, punto 30, nonché sentenza Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, citata alla nota 7, punto 42.


9 – V. riferimenti citati alla nota precedente.


10 – V., in particolare, sentenze 15 gennaio 2002, causa C-439/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I-305, punto 22) e 17 ottobre 2002, causa C-79/01, Payroll e a. (Racc. pag. I-8923, punto 26).


11 – V., sentenze 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker (Racc. pag. I-225, punto 21); 29 aprile 1999, causa C-311/97, Royal Bank of Scotland (Racc. pag. I-2651, punto 19); 26 ottobre 1999, causa C-294/97, Eurowings Luftverkehrs (Racc. pag. I-7447, punto 32); 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen (Racc. pag. I-7477, punto 19); Marks & Spencer, citata alla nota 7, punto 29, e Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, citata alla nota 7, punto 40.


12 – V., in particolare, sentenze Baars, citata alla nota 8, punto 22; 5 novembre 2002, causa C-208/00, Überseering (Racc. pag. I-9919, punto 77); X e Y, citata alla nota 8, punto 37; 8 giugno 2004, causa C-268/03, De Baeck (Racc. pag. I-5961, punti 25 e 26); Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, citata alla nota 7, punto 31; 13 marzo 2007, causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (Racc. pag. I-2107, punto 27), nonché sentenza 23 ottobre 2007, causa C-112/05, Commissione/Germania (Racc. pag. I-8995, punto 13).


13 – Emerge infatti dall’art. 52, secondo comma, del Trattato, che la libertà di stabilimento comprende la costituzione e la gestione di imprese, e in particolare di società, in uno Stato membro da parte del cittadino di un altro Stato membro. (sentenza Baars, citata alla nota 8, punto 22).


14 – V. riferimenti dell’accordo alla nota 4.


15 – Sentenza Baars, citata alla nota 8, punto 21. La questione pregiudiziale riguardava la normativa olandese relativa all’imposta sul patrimonio; in base a tale normativa, una partecipazione sostanziale in un’impresa gode in certa misura di un’esenzione dall’imposta sul patrimonio qualora l’impresa abbia sede nei Paesi Bassi. Orbene, l’attore nella causa a qua era cittadino olandese, aveva la propria residenza nei Paesi Bassi ed era azionista unico di una società con sede in Irlanda.


16 – V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Alber presentate il 14 ottobre 1999 nella causa Baars, citata alla nota 8, paragrafo 33).


17 – Lo stesso vale, per esempio, nel diritto francese; l’art. 28, comma 1, del codice delle società prevede che «il socio accomandante non può compiere alcun atto di gestione esterna, neanche tramite procura ». Il comma successivo prevede che «in caso di violazione del divieto previsto al comma precedente, il socio accomandante è tenuto responsabile in solido con i soci accomandatari dei debiti e delle obbligazioni della società che risultano dagli atti vietati (…)».


18 – Art. 164 dell’HGB: «I soci accomandanti sono esclusi dalla gestione degli affari della società; essi non possono opporsi a un atto dei soci personalmente responsabili a meno che non si tratti di un atto eccedente i limiti dell’amministrazione ordinaria dell’attività commerciale della società (...)».


19 – Art. 170 dell’HGB: «Il socio accomandante non può rappresentare la società».


20 – V., per esempio, C. Paz-Ares, «La sociedad en comandita», in Curso de derecho mercantil (R. Uría e A. Menéndez), 1999, pagg. 703-734 (v., in particolare, la pag. 712 sulle ragioni dell’esclusione del socio accomandante dalla gestione di cui all’art. 148 del codice commerciale) e la bibliografia citata dall’autore; Sociedad comanditaria simple, in Memento PrácticoLefebvreSociedades Mercantiles, 2000-2001, pagg. 359-362.


21 – V. anche artt. 209-221 del regolamento del registro commerciale approvato con regio decreto 19 luglio 1996, n. 1784 (Boletín Oficial del Estado 31 luglio 1996).


22 – Artt. 170 e 218 del codice commerciale. Se il socio accomandante non adempie a tale obbligazione, la società può esigere per via giudiziaria il pagamento dell’importo stabilito dal contratto oppure chiedere la rescissione parziale del contratto nella parte che riguarda tale socio.


23 – Art. 148, in fine, del codice commerciale: «Los socios comanditarios no podrán hacer acto alguno de administración de los intereses de la compañía, ni aun en calidad de apoderados de los socios gestores».


24 – Art. 218 del codice commerciale: «Habrá lugar a la rescisión parcial del contrato de compañía mercantil colectiva o en comandita por cualquiera de los motivos siguientes: (...) Por injerirse en funciones administrativas de la compañía el socio a quien no compete desempeñarlas, según las condiciones del contrato de sociedad».


25 – Art. 147 del codice commerciale: «Este nombre colectivo constituirá la razón social, en la que nunca podrán incluirse los nombres de los socios comanditarios». V. C. Paz-Ares, R. Uría e A. Menéndez, Curso de Derecho Mercantil, Madrid 1999, pag. 718.


26 – V. C. Paz-Ares, R. Uría e A. Menéndez, A., Curso de Derecho Mercantil, Madrid 1999, pag. 718.


27 – Spetta al giudice nazionale verificare, eventualmente, questo punto, richiedendo per esempio lo statuto della HBV e della HBE. Infatti, nell’ambito di un procedimento in forza dell’art. 234 CE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 25 febbraio 2003, causa C-326/00, IKA (Racc. pag. I-1703, punto 27) e 11 marzo 2004, causa C-9/02, de Lasteyrie du Saillant/Ministère de l’Économie, (Racc. pag. I-2409 punto 41). La sentenza X e Y, citata alla nota 8, ha precisato, al punto 37 che «[s]petta al giudice del rinvio verificare se tale condizione [relativa alla sicura influenza] sia soddisfatta nella causa principale». V. in tal senso anche le conclusioni dell’avvocato generale Léger presentate il 2 maggio 2006 nella causa Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, citata alla nota 7, paragrafo 50).


28 – V., supra, punto 12.


29 – Sentenze 28 gennaio 1986, causa C-270/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 273, punto 21); 15 febbraio 2000, causa C-34/98, Commissione/Francia (Racc. pag. I-995, punto 49), nonché sentenza 11 marzo 2004, causa C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, citata alla nota 27, punto 43.


30 – Sentenze 15 maggio 1997, causa C-250/95, Futura Participations e Singer (Racc. pag. I-2471, punto 26); de Lasteyrie du Saillant, citata alla nota 27, punto 49; Marks & Spencer, citata alla nota 7, punto 35; 14 settembre 2006, causa C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer, punto 32, nonché sentenza Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, citata alla nota 7, punto 47.


31 – Sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann (Racc. pag. I-249, punto 28); 28 gennaio 1992, causa C-300/90, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-305, punto 21), nonché sentenza Baars, citata alla nota 8, punto 37.


32 – Sentenza Centro di Musicologia Walter Stauffer, citata alla nota 30, punti 53 e 54.


33 – Mentre nelle cause Bachmann e Commissione/Belgio, citate alla nota 31, esisteva, nell’ambito dei contratti d’assicurazione contro la vecchiaia e la morte, un legame diretto fra la deducibilità dei contributi versati e l’imponibilità delle somme percepite in esecuzione di tali contratti, legame che occorreva preservare per salvaguardare il principio della coerenza del sistema fiscale in oggetto, nella causa Baars non sussisteva alcun legame diretto, trattandosi, in quel caso, di due imposizioni distinte riferibili a contribuenti diversi.


34 – «Le competenti autorità degli Stati membri scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio».


35 – Sentenze Schumacker, citata alla nota 11, punto 45, e Futura Participations e Singer, citata alla nota 30, punto 41.


36 – GU L 178, pag. 5.


37 – L’art. 67 del Trattato CEE disponeva quanto segue:


«1. Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.


2. I pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono liberati da qualsiasi restrizione al più tardi entro la fine della prima tappa».


L’art. 69 del Trattato CEE disponeva quanto segue:


«Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all’uopo consulta il Comitato monetario di cui all’articolo 105, stabilisce, all’unanimità nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell’articolo 67».


38 – V. sentenze 11 novembre 1981, causa C-203/80, Casati (Racc. pag. I-2595, punti 8-13) e 14 novembre 1995, causa C-484/93, Svensson e Gustavsson (Racc. pag. I-3955, punto 5).


39 – GU 1960, 43, pag. 921.


40 – GU L 332, pag. 22.


41 – V. sentenza 21 febbraio 2006, causa C-152/03, Ritter-Coulais, (Racc. pag. I-1711, punti 22-27).