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Causa C-48/07

Stato belga – Service public fédéral Finances

contro

Les Vergers du Vieux Tauves SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Liège)

«Imposte sulle società — Direttiva 90/435/CEE — Qualità di società madre — Partecipazione nel capitale — Detenzione di quote in usufrutto»

Massime della sentenza

1.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Interpretazione richiesta a motivo dell’applicabilità, alle situazioni puramente interne, delle disposizioni di una direttiva trasposte nel diritto nazionale

(Art. 234 CE)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Regime fiscale comune applicabile alle società controllanti e controllate di Stati membri diversi — Direttiva 90/435 — Ambito di applicazione — Società controllante (cosiddetta «società madre») — Nozione

(Trattato CE; direttiva del Consiglio 90/435, art. 3)

1.        La competenza della Corte si estende, in linea di principio, alle questioni pregiudiziali aventi ad oggetto disposizioni comunitarie, in situazioni in cui i fatti oggetto della causa principale sono estranei al campo di applicazione del diritto comunitario, ma ove le dette disposizioni comunitarie sono state rese applicabili dal diritto nazionale.

A tale riguardo, sebbene, nel contesto del procedimento pregiudiziale, il giudice del rinvio non si pronunci in modo esplicito sulla questione se ed in che misura la sentenza della Corte lo vincoli per la soluzione della controversia di cui alla causa principale, la circostanza che tale giudice si sia rivolto alla Corte per sottoporle una questione pregiudiziale e che esso stabilisca, in detta questione, una relazione tra la normativa nazionale controversa e la normativa comunitaria induce a ritenere che la sentenza in discorso vincolerà il giudice. Ove i chiarimenti forniti alla Corte non contengano indicazioni obiettive che dimostrino, in modo manifesto, che non sia così, la tesi secondo cui l’interpretazione del diritto comunitario richiesta costituisce solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’interpretazione del diritto nazionale e secondo cui, pertanto, la sentenza della Corte non vincolerebbe il giudice del rinvio non è atta a rimettere in discussione la competenza della Corte.

Peraltro, la mera circostanza che l’interpretazione che il giudice del rinvio deve dare a una disposizione di diritto nazionale attuativa di una direttiva non dipenda esclusivamente dalla sentenza che la Corte pronuncerà non osta alla competenza della stessa a statuire sulla questione sollevata. Infatti, nell’ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i giudici nazionali e la Corte prevista dall’art. 234 CE, nel rispondere al giudice nazionale quest’ultima non può tener conto del sistema generale delle disposizioni di diritto interno le quali, nel rinviare al diritto comunitario, determinano l’ampiezza del rinvio. Quindi, la presa in considerazione dei limiti fissati dal legislatore nazionale all’applicazione del diritto comunitario a situazioni puramente interne rientra nella sfera del diritto nazionale e, di conseguenza, nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro interessato. Per contro, quanto al diritto comunitario, il giudice del rinvio non può discostarsi, nei limiti del rinvio del diritto nazionale al diritto comunitario, dall’interpretazione della Corte.

(v. punti 21, 23, 25-27)

2.        La nozione di partecipazione nel capitale di una società di un altro Stato membro, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 90/435, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, non comprende la detenzione di quote in usufrutto. Infatti, l’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 90/435 richiede che, affinché le sia riconosciuta la qualità di società madre, una società detenga una partecipazione nel capitale di un’altra società. Secondo l’art. 3, n. 1, lett. b), della suddetta direttiva, per «società figlia» si intende la società nel cui capitale è detenuta tale partecipazione. Ne deriva che la nozione di «partecipazione nel capitale» ai sensi del detto art. 3 rinvia al rapporto giuridico intercorrente tra la società madre e la società figlia. Dalla formulazione di quest’ultima disposizione risulta quindi che essa non ha ad oggetto la situazione in cui la società madre trasferisce ad un terzo soggetto, nel caso in esame a un usufruttuario, un rapporto giuridico con la società figlia, in forza del quale anche detto terzo soggetto potrebbe essere considerato società madre.

Tuttavia, conformemente alle libertà di circolazione garantite dal Trattato e applicabili alle situazioni transfrontaliere, quando uno Stato membro, al fine di evitare la doppia imposizione di dividendi percepiti, esenta da imposta tanto i dividendi che una società residente percepisce da un’altra società residente nella quale detenga quote come proprietaria a pieno titolo, quanto quelli che una società residente percepisce da un’altra società residente nella quale detenga quote in usufrutto, tale Stato membro deve applicare, ai fini dell’esenzione dei dividendi percepiti, lo stesso trattamento ai dividendi percepiti da una società stabilita in un altro Stato membro da parte di una società residente che detenga quote come proprietaria a pieno titolo ed a tali dividendi percepiti da parte di una società residente che detenga quote in usufrutto.

(v. punti 38, 49 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 dicembre 2008 (*)

«Imposte sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Qualità di società madre – Partecipazione nel capitale – Detenzione di quote in usufrutto»

Nel procedimento C-48/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour d’Appel de Liège (Belgio), con decisione 31 gennaio 2007, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2007, nella causa

Stato belga – Service public fédéral Finances

contro

Les Vergers du Vieux Tauves SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. T. von Danwitz (relatore), E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 febbraio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Les Vergers du Vieux Tauves SA, dagli avv.ti L. Herve e O. Robijns, avocats;

–        per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente, assistita dall’avv. G. Vandersanden, avocat;

–        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, dal sig. K. Georgiadis e dalle sig.re I. Pouli, Z. Chatzipavlou e S. Alexandriou, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente;

–        per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-Ch. Gracia, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–        per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. K. Bacon, barrister;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e J.-P. Keppenne, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Les Vergers du Vieux Tauves SA (in prosieguo: la «VVT») all’État belge – Service public fédéral Finances, in merito al trattamento fiscale riservato dalle autorità del Regno del Belgio ai dividendi percepiti da parte della VVT dalla NARDA SA (in prosieguo: la «NARDA»).

 Contesto normativo

 La direttiva 90/435

3        Il terzo ‘considerando’ della direttiva 90/435 enuncia quanto segue:

«considerando che le attuali disposizioni fiscali che disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi variano sensibilmente da uno Stato membro all’altro e sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro; che la cooperazione tra società di Stati membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario».

4        Gli artt. 3 e 4 della suddetta direttiva dispongono che:

«Articolo 3      

1.      Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:

a)      la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi alle condizioni di cui all’articolo 2 e che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi alle medesime condizioni una partecipazione minima del 25%;

b)      si intende per “società figlia” la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).

2.      In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà:

–        di sostituire, mediante accordo bilaterale, il criterio di partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto;

–        di non applicare la presente direttiva a quelle società di questo Stato membro che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, siffatta partecipazione.

Articolo 4

1.      Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest’ultima, lo Stato della società madre:

–        si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione;

(…)

2.      Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.

(…)».

 Contesto normativo belga

5        L’art. 578 del Codice civile dispone quanto segue:

«L’usufrutto è il diritto di godere al pari del proprietario stesso di cose di proprietà altrui, ma con l’obbligo di mantenerne inalterata la sostanza».

6        Il 23 ottobre 1991 è stata promulgata la legge che recepisce nell’ordinamento belga la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie (Moniteur belge del 15 novembre 1991, pag. 25619).

7        Tale legge ha soppresso la condizione, di cui al testo allora in vigore del Codice dell’imposta sul reddito del 26 febbraio 1964 (Moniteur belge del 10 aprile 1964, pag. 3810), secondo la quale, affinché una società beneficiaria di dividendi ne potesse ottenere la deduzione dal suo reddito imponibile, doveva detenere la partecipazione nella società distributrice di detti dividendi come proprietaria a pieno titolo.

8        L’art. 202 del Codice dell’imposta sul reddito del 1992, coordinato dal regio decreto 10 aprile 1992 (Moniteur belge del 30 luglio 1992, pag. 17120), nella sua versione applicabile ai fatti di cui alla causa principale (in prosieguo: il «CIR 1992»), è formulato come segue:

«§ 1      Dagli utili del periodo d’imposta vanno altresì dedotti, nei limiti in cui vi sono inclusi:

1°      I dividendi, ad eccezione degli utili conseguiti in occasione della cessione ad una società delle sue proprie azioni o quote o al momento della ripartizione totale o parziale del patrimonio sociale di una società;

(…)

§ 2      Gli utili di cui al § 1, nn. 1 (...), sono deducibili solo qualora la società beneficiaria, alla data dell’attribuzione o del pagamento, detenga una partecipazione nel capitale della società distributrice non inferiore al 5% o il cui valore d’investimento sia pari ad almeno 50 milioni di franchi.

(...)».

 Causa principale e questione pregiudiziale

9        Nel 1999 la VVT, una società stabilita in Belgio, ha acquisito, per dieci anni, l’usufrutto dei titoli della NARDA. Anche quest’ultima ha sede in Belgio, come emerge dalle osservazioni scritte della VVT e del governo belga depositate in sede di procedimento dinanzi alla Corte. La nuda proprietà degli stessi titoli è stata acquisita dalla BEPA SA (in prosieguo: la «BEPA»).

10      Il governo belga evidenzia che, ai termini dell’art. 578 del Codice civile belga, l’usufrutto conferisce al suo titolare il diritto di godere di cose di proprietà altrui. Esso precisa che l’usufruttuario ha diritto solo agli utili distribuiti, laddove gli utili accantonati a riserva spettano al nudo proprietario.

11      Per gli esercizi d’imposta 2000-2002 la VVT, che, nella sua dichiarazione ai fini dell’imposta sulle società, aveva dedotto i dividendi ricevuti dalla NARDA a titolo di reddito definitivamente tassato (in prosieguo: il «RDT»), si è vista negare tale deduzione da parte dell’amministrazione delle imposte dirette che ha preteso il pagamento dell’imposta corrispondente a detti dividendi.

12      La VVT ha proposto un reclamo contro tali contributi complementari adducendo che i dividendi controversi dovevano essere considerati RDT, anche se essa aveva solo l’usufrutto sulle azioni interessate al momento del pagamento dei dividendi in discorso.

13      Il suddetto reclamo è stato respinto in quanto l’amministrazione delle imposte dirette ha fatto valere che la detenzione dell’usufrutto delle quote in questione non consente di pretendere la deduzione di cui all’art. 202 del CIR 1992, atteso che questa può essere accordata solo al proprietario a pieno titolo delle quote. La VVT ha contestato tale decisione dinanzi al Tribunal de Première Instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur), il quale, con sentenza 23 novembre 2005, ha accolto le sue pretese.

14      La Cour d’Appel de Liège (Corte d’appello di Liegi), adita dall’État belge – Service public fédéral Finances in sede di ricorso avverso detta sentenza, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la legge 28 dicembre 1992, che modifica il testo dell’art. 202 del [CIR] del 1992 con riferimento alla direttiva [90/435] richiedendo che il soggetto beneficiario di dividendi detenga una partecipazione nel capitale della società distributrice di tali dividendi, sia compatibile con le disposizioni della detta direttiva relative alle partecipazioni nel capitale, in particolare con i suoi artt. 3, 4 e 5, laddove la suddetta legge non specifica expressis verbis che la proprietà deve essere a pieno titolo e quindi implicitamente ammetterebbe l’interpretazione datane dalla convenuta, vale a dire che la mera titolarità di un diritto di usufrutto sui titoli rappresentativi del capitale comporta il diritto di beneficiare dell’esenzione fiscale sui detti dividendi».

 Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

15      Mentre la VVT, il governo greco e la Commissione delle Comunità europee sostengono che il rinvio pregiudiziale è ricevibile, il governo italiano lo ritiene irricevibile e i governi tedesco, francese, olandese e del Regno Unito mettono in dubbio la sua ricevibilità. Il governo belga, che nelle sue osservazioni scritte non ha formulato alcuna obiezione formale in merito alla competenza della Corte, l’ha contestata in sede di udienza.

16      Si deve preliminarmente rammentare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia, il quale deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa pendente dinanzi a lui, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v. in tal senso, in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 59; 17 luglio 1997, causa C-28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I-4161, punto 24; 7 gennaio 2003, causa C-306/99, BIAO, Racc. pag. I-1, punto 88, e 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I-11987, punto 16).

17      Ogniqualvolta le questioni poste dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende in realtà ad indurla a pronunciarsi mediante una controversia fittizia o a formulare pareri su questioni generali o astratte, che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia, o ancora che la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze citate BIAO, punto 89, e Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, punto 17).

18      Tale situazione, tuttavia, non si verifica nella fattispecie in esame.

19      Anzitutto occorre osservare che l’esiguità del numero di informazioni fornite nella decisione di rinvio non è tale da rendere il presente rinvio pregiudiziale irricevibile. Infatti, detta decisione, malgrado le scarne indicazioni che contiene in merito al contesto fattuale ed al contesto giuridico nazionale, consente di determinare la portata delle questioni poste, come dimostra il contenuto delle osservazioni degli interessati diversi dalle parti della causa principale che hanno presentato tali osservazioni alla Corte. D’altro canto le osservazioni scritte presentate dalla VVT e dal governo belga hanno fornito informazioni sufficienti a consentirle di interpretare le norme di diritto comunitario alla luce della situazione oggetto della controversia di cui alla causa principale e di offrire una risposta utile alla questione posta.

20      Del pari deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità che il governo italiano ha sollevato adducendo che il giudice del rinvio non avrebbe dimostrato che la risposta della Corte alla questione sollevata fosse necessaria, in questa fase del procedimento, per risolvere la controversia di cui alla causa principale. Infatti, in conformità del secondo comma dell’art. 234 CE, spetta al giudice nazionale decidere in quale fase del procedimento sia necessario, per tale giudice, sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (v. sentenze 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., Racc. pag. 735, punto 5; 30 marzo 2000, causa C-236/98, JämO, Racc. pag. I-2189, punto 30, nonché 17 luglio 2008, causa C-303/06, Coleman, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).

21      Infine, per quanto riguarda le obiezioni formulate dal governo belga, si deve preliminarmente ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, la competenza della Corte si estende, in linea di principio, alle questioni pregiudiziali aventi ad oggetto disposizioni comunitarie, in situazioni in cui i fatti oggetto della causa principale sono estranei al campo di applicazione del diritto comunitario, ma ove le dette disposizioni comunitarie sono state rese applicabili dal diritto nazionale (v., in particolare, sentenze Leur-Bloem, cit., punto 27; 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy, Racc. pag. I-4291, punto 23; 3 dicembre 1998, causa C-247/97, Schoonbroodt, Racc. pag. I-8095, punto 14, nonché 17 marzo 2005, causa C-170/03, Feron, Racc. pag. I-2299, punto 11).

22      In primo luogo, in sede di udienza il governo belga ha messo in dubbio che l’art. 202, n. 2, del CIR 1992 sia volto a trasporre la disposizione pertinente della direttiva 90/435 e che tale prima disposizione rinvii, per situazioni interne, alle soluzioni prescelte da detta direttiva. Al riguardo occorre rammentare che lo stesso governo ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte che il legislatore belga ha deciso di estendere la trasposizione della direttiva citata alle relazioni tra società madri e società figlie belghe, onde evitare una discriminazione tra società belghe rispetto al trattamento fiscale degli utili versati ad una società madre da parte di una società figlia in funzione della nazionalità di quest’ultima. Inoltre, la legge 23 ottobre 1991, che recepisce nell’ordinamento belga la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie, riguarda espressamente, come attesta la sua intitolazione, la trasposizione della direttiva in discorso.

23      In secondo luogo, la tesi del governo belga, secondo cui, dato che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta costituisce solo uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’interpretazione del diritto nazionale, la sentenza della Corte non vincolerebbe il giudice del rinvio, non è atta a rimettere in discussione la competenza della Corte.

24      Va rilevato in proposito che le circostanze oggetto della causa principale in esame divergono da quelle di cui alla causa all’origine della sentenza 28 marzo 1995, causa C-346/93, Kleinwort Benson (Racc. pag. I-615), ove la Corte si è dichiarata incompetente a statuire su una questione pregiudiziale per il fatto che la sua sentenza non avrebbe vincolato il giudice del rinvio. Infatti, la normativa nazionale in esame nell’ambito di quest’ultima causa si limitava a prendere a modello la Convenzione del 27 settembre 1968 relativa alla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), riproducendone solo parzialmente i contenuti.

25      Invero, nel contesto del presente procedimento, il giudice del rinvio non si pronuncia in modo esplicito sulla questione se ed in che misura la sentenza della Corte lo vincoli per la soluzione della controversia di cui alla causa principale. Tuttavia, la circostanza che tale giudice si sia rivolto alla Corte per sottoporle una questione pregiudiziale e che esso stabilisca, in detta questione, una relazione tra la normativa nazionale e la direttiva 90/435 induce a ritenere che la sentenza in discorso vincolerà il predetto giudice. I chiarimenti forniti a tal proposito dal governo belga all’udienza non contengono indicazioni obiettive che dimostrino, in modo manifesto, che non sia così.

26      In terzo luogo, come risulta dai punti 21 e 33 della sentenza Leur-Bloem, citata, la mera circostanza che l’interpretazione da darsi all’art. 202, n. 2, del CIR 1992 non dipenda esclusivamente dalla sentenza che la Corte pronuncerà non osta alla competenza della stessa a statuire sulla questione sollevata.

27      Infatti, nell’ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali tra i giudici nazionali e la Corte prevista dall’art. 234 CE, nel rispondere al giudice nazionale quest’ultima non può tener conto del sistema generale delle disposizioni di diritto interno le quali, nel rinviare al diritto comunitario, determinano l’ampiezza del rinvio (v. sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3763, punto 42). Quindi, la presa in considerazione dei limiti fissati dal legislatore nazionale all’applicazione del diritto comunitario a situazioni puramente interne rientra nella sfera del diritto nazionale e, di conseguenza, nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro interessato (sentenze Dzodzi, cit., punto 42; 12 novembre 1992, causa C-73/89, Fournier, Racc. pag. I-5621, punto 23, e Leur-Bloem, cit., punto 33). Per contro, quanto al diritto comunitario, il giudice del rinvio non può discostarsi, nei limiti del rinvio del diritto nazionale al diritto comunitario, dall’interpretazione della Corte.

28      Pertanto l’argomentazione sviluppata dal governo belga per mettere in discussione la competenza della Corte deve essere respinta.

29      Dal complesso delle argomentazioni sopra esposte discende che occorre risolvere la questione pregiudiziale.

 Sulla questione pregiudiziale

30      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di partecipazione nel capitale di una società di un altro Stato membro, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 90/435, comprende la detenzione di quote in usufrutto.

31      Per risolvere tale questione, è d’uopo anzitutto comparare la situazione giuridica del proprietario delle quote di una società con quella dell’usufruttuario di tali quote.

32      Dalle osservazioni del governo belga risulta che, in conformità dell’art. 578 del Codice civile belga, l’usufrutto conferisce al suo titolare il diritto di godere di cose di proprietà altrui. Ne consegue che l’usufrutto costituisce un rapporto giuridico tra l’usufruttuario e il proprietario la cui proprietà è diminuita dell’usufrutto.

33      Quindi, nella causa principale, non essendo la VVT proprietaria delle quote della NARDA, il suo rapporto giuridico con quest’ultima non deriva da uno status di socio, bensì dall’usufrutto di cui essa è titolare. Detto usufrutto consente alla VVT di esercitare taluni diritti che normalmente spettano alla BEPA in quanto proprietaria delle suddette quote.

34      Per contro, il rapporto giuridico della BEPA con la NARDA è quello di socio, per il semplice fatto che essa detiene, come nuda proprietaria, quote nel capitale di quest’ultima. Tale partecipazione di cui è titolare la BEPA soddisfa, in maniera evidente, il criterio di una «partecipazione nel capitale» ai sensi dell’art. 3 della direttiva 90/435 e detta società, a patto che soddisfi altresì gli altri criteri fissati dalla direttiva in parola, deve essere considerata una «società madre» ai sensi di tale art. 3.

35      Di conseguenza occorre verificare se possa ritenersi che anche l’usufruttuario di quote di una società, pur essendo una società diversa dalla società titolare di tali quote, abbia la qualità di società madre, ossia detenga una partecipazione nel capitale di una società ai sensi dell’art. 3 della direttiva 90/435.

36      Come emerge in particolare dal suo terzo ‘considerando’, la direttiva 90/435 mira ad eliminare, instaurando un regime comune, ogni penalizzazione a carico della cooperazione tra società di Stati membri diversi rispetto alla cooperazione tra società di uno stesso Stato membro e a facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello comunitario (sentenze 4 ottobre 2001, causa C-294/99, Athinaïki Zythopoiïa, Racc. pag. I-6797, punto 25; 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I-11753, punto 103; 3 aprile 2008, causa C-27/07, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, Racc. pag. I-2067, punto 23, e, in tale senso, sentenza 26 giugno 2008, causa C-284/06, Burda, Racc. pag. I-4571, punto 51).

37      Invero, la direttiva 90/435 è volta ad eliminare le situazioni di doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie alle loro società madri, tuttavia, in maniera generale, essa mira ad eliminare gli svantaggi per la cooperazione transfrontaliera tra società che derivano, come emerge altresì dal suo terzo ‘considerando’, dal fatto che le disposizioni fiscali di disciplina dei rapporti tra società madri e società figlie di Stati membri diversi sono, in generale, meno favorevoli rispetto a quelle applicabili alle relazioni tra società madri e società figlie di uno stesso Stato membro.

38      L’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 90/435 richiede che, affinché le sia riconosciuta la qualità di società madre, una società detenga una partecipazione nel capitale di un’altra società. Secondo l’art. 3, n. 1, lett. b), della suddetta direttiva, per «società figlia» si intende la società nel cui capitale è detenuta tale partecipazione. Ne deriva che la nozione di «partecipazione nel capitale» ai sensi del detto art. 3 rinvia al rapporto giuridico intercorrente tra la società madre e la società figlia. Dalla formulazione di quest’ultima disposizione risulta quindi che essa non ha ad oggetto la situazione in cui la società madre trasferisce ad un terzo soggetto, nel caso in esame a un usufruttuario, un rapporto giuridico con la società figlia, in forza del quale anche detto terzo soggetto potrebbe essere considerato società madre.

39      Di conseguenza si evince dal testo dell’art. 3 della direttiva 90/435 che la nozione di partecipazione nel capitale di una società, ai sensi di tale disposizione, non ricomprende l’usufrutto detenuto da una società sulle quote del capitale di un’altra società.

40      Tale analisi è corroborata dall’impianto sistematico delle disposizioni della direttiva 90/435.

41      Infatti, in primo luogo, l’art. 4, n. 1, della direttiva in esame riguarda l’ipotesi in cui «una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti». Orbene, l’usufruttuario delle quote di una società riceve i dividendi da essa distribuiti in forza del suo usufrutto. La sua situazione giuridica nei confronti della società figlia non è idonea a conferirgli la qualità di socio, dato che tale situazione deriva unicamente dall’usufrutto trasferitogli dal proprietario delle quote nel capitale della società figlia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni.

42      In secondo luogo, conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva 90/435, gli Stati membri conservano la facoltà di prevedere che minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. Tale disposizione consente agli Stati membri di adottare misure atte ad impedire che la società madre si giovi di un duplice vantaggio fiscale. Infatti, detta società potrebbe, da un lato, in forza dell’art. 4, n. 1, primo trattino, della suddetta direttiva, percepire utili senza essere assoggettata ad imposta e, dall’altro, ottenere una riduzione dell’imposta grazie alla deduzione come oneri delle minusvalenze relative alla partecipazione derivanti dalla distribuzione di detti utili.

43      Orbene, come emerge dalle osservazioni scritte del governo belga, l’usufruttuario ha soltanto diritto agli utili distribuiti, laddove gli utili accantonati a riserva spettano al nudo proprietario. Quindi, in caso di distribuzione degli utili, né l’usufruttuario né il nudo proprietario possono giovarsi di un duplice vantaggio fiscale, in quanto il nudo proprietario non riceve utili e l’usufruttuario ha diritto soltanto agli utili distribuiti. Quando la distribuzione di utili genera una minusvalenza della partecipazione, la facoltà conferita a ciascuno Stato membro di prevedere che detta minusvalenza non sia deducibile dall’utile imponibile della società madre può essere attuata solo nell’ipotesi in cui una stessa società riceva gli utili distribuiti e subisca la minusvalenza della sua partecipazione derivante da tale distribuzione. Ciò conferma che il legislatore comunitario ha considerato che la «società madre», ai sensi della direttiva 90/435, sia una stessa e sola società.

44      Pertanto, alla luce della formulazione chiara e univoca delle disposizioni della direttiva 90/435, e come corroborato dal loro impianto sistematico, la nozione di partecipazione nel capitale della società di un altro Stato membro di cui all’art. 3 della suddetta direttiva non può essere interpretata nel senso che essa si estende alla detenzione di quote in usufrutto nel capitale di una società di un altro Stato membro così da ampliare tramite la stessa i relativi obblighi degli Stati membri (v., per analogia, sentenze 8 dicembre 2005, causa C-220/03, BCE/Germania, Racc. pag. I-10595, punto 31, e 28 febbraio 2008, causa C-263/06, Carboni e derivati, Racc. pag. I-1077, punto 48).

45      Benché la causa principale riguardi una situazione puramente interna, occorre rilevare che il diritto comunitario esige, per quanto riguarda situazioni transfrontaliere, che uno Stato membro che esenti dall’imposta, al fine di evitare la doppia imposizione dei dividendi, tanto i dividendi distribuiti ad una società che detiene quote della società distributrice come proprietaria a pieno titolo, quanto quelli distribuiti ad una società che detiene tali quote in usufrutto, applichi lo stesso trattamento fiscale ai dividendi percepiti da parte di una società residente da una società parimenti residente e a quelli percepiti da parte di una società residente da una società stabilita in un altro Stato membro.

46      Infatti, anche se, per partecipazioni che non rientrano nell’ambito della direttiva 90/435, effettivamente spetta agli Stati membri determinare se, ed in quale misura, la doppia imposizione economica degli utili distribuiti debba essere evitata e introdurre, a tale effetto, in modo unilaterale o mediante convenzioni concluse con altri Stati membri, meccanismi che mirino a prevenire o ad attenuare tale doppia imposizione economica, tale unico fatto non consente loro di applicare misure contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato CE (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 2006, causa C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, Racc. pag. I-11673, punto 54, e 8 novembre 2007, causa C-379/05, Amurta, Racc. pag. I-9569, punto 24).

47      Risulta quindi dalla giurisprudenza della Corte che, qualunque sia il meccanismo adottato per prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione, le libertà di circolazione garantite dal Trattato ostano a che uno Stato membro riservi ai dividendi di origine estera un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai dividendi di origine nazionale, a meno che questa differenza di trattamento riguardi situazioni non oggettivamente comparabili o sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale (sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

48      Peraltro, l’interpretazione secondo la quale uno Stato membro che, ai fini dell’esenzione dei dividendi percepiti, tratta nella stessa maniera la società beneficiaria detentrice di quote in usufrutto e quella detentrice di quote come proprietaria a pieno titolo debba estendere lo stesso trattamento fiscale ai dividendi percepiti da una società stabilita in un altro Stato membro è conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 90/435, consistenti nell’eliminare la penalizzazione dei raggruppamenti di società a livello comunitario e nell’evitare le doppie imposizioni dei dividendi distribuiti all’interno di un gruppo transfrontaliero.

49      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione posta dichiarando che la nozione di partecipazione nel capitale di una società di un altro Stato membro, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 90/435, non comprende la detenzione di quote in usufrutto. Tuttavia, conformemente alle libertà di circolazione garantite dal Trattato CE e applicabili alle situazioni transfrontaliere, quando uno Stato membro, al fine di evitare la doppia imposizione di dividendi percepiti, esenta da imposta tanto i dividendi che una società residente percepisce da un’altra società residente nella quale detenga quote come proprietaria a pieno titolo, quanto quelli che una società residente percepisce da un’altra società residente nella quale detenga quote in usufrutto, tale Stato membro deve applicare, ai fini dell’esenzione dei dividendi percepiti, lo stesso trattamento ai dividendi percepiti da una società stabilita in un altro Stato membro da parte di una società residente che detenga quote come proprietaria a pieno titolo ed a tali dividendi percepiti da parte di una società residente che detenga quote in usufrutto.

Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La nozione di partecipazione nel capitale di una società di un altro Stato membro, ai sensi dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, non comprende la detenzione di quote in usufrutto.

Tuttavia, conformemente alle libertà di circolazione garantite dal Trattato CE e applicabili alle situazioni transfrontaliere, quando uno Stato membro, al fine di evitare la doppia imposizione di dividendi percepiti, esenta da imposta tanto i dividendi che una società residente percepisce da un’altra società residente nella quale detenga quote come proprietaria a pieno titolo, quanto quelli che una società residente percepisce da un’altra società residente nella quale detenga quote in usufrutto, tale Stato membro deve applicare, ai fini dell’esenzione dei dividendi percepiti, lo stesso trattamento ai dividendi percepiti da una società stabilita in un altro Stato membro da parte di una società residente che detenga quote come proprietaria a pieno titolo ed a tali dividendi percepiti da parte di una società residente che detenga quote in usufrutto.

Firme


* Lingua processuale: il francese.