Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 aprile 2009 – Commissione / Grecia
(causa C-406/07)
«Inadempimento di uno Stato – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità diretta – Imposizione dei dividendi di azioni di società – Aliquota dell’imposta sulle società di persone»
1. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione (Artt. 43 CE e 56 CE) (v. punto 22)
2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Normativa tributaria – Imposta sulle società (Artt. 43 CE e 56 CE; Accordo SEE, artt. 31 e 40) (v. punti 25-28 e dispositivo)
3. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria (Art. 43 CE; Accordo SEE, art. 40) (v. punti 39-43 e dispositivo)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 43 e 56 CE – Normativa nazionale che prevede una franchigia fiscale per i dividendi distribuiti dalle società nazionali, ad esclusione dei dividendi distribuiti dalle società aventi sede in un altro Stato membro. |
Dispositivo
1) |
Applicando ai dividendi di provenienza estera un regime fiscale meno favorevole rispetto ai dividendi di provenienza nazionale, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 56 CE, nonché dei corrispondenti articoli dell’Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, vale a dire gli artt. 31 e 40 di quest’ultimo. |
Mantenendo in vigore le disposizioni del Codice delle imposte sul reddito (legge 2238/1994, come modificata dalla legge 3296/2004), in forza del quale le società di persone estere sono soggette in Grecia ad un’imposizione maggiore rispetto alle società di persone nazionali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 CE e dell’art. 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |