Causa C-29/08
Skatteverket
contro
AB SKF
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten)
«Sesta direttiva IVA — Artt. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 — Cessione da parte di una società controllante di una filiale e della sua partecipazione in una società controllata — Ambito di applicazione dell’IVA — Esenzione — Prestazioni di servizi acquisite nel contesto di operazioni di cessione di azioni — Detraibilità dell’IVA»
Massime della sentenza
1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economica ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva — Nozione
(Direttive del Consiglio 77/388, artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, e 2006/112, artt. 2, n. 1, e 9, n. 1)
2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni riguardanti i titoli di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5
[Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5, e 2006/112, art. 135, n. 1, lett. f)]
3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte
(Direttive del Consiglio 77/388, art. 17, nn. 1 e 2, e 2006/112, art. 168)
1. Gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce attività economica rientrante nell’ambito di applicazione di tali direttive la cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata, anteriormente detenuta al 100%, società alle quali essa ha fornito servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, con la cessione della totalità delle azioni detenute nella filiale e in una società controllata, la società controllante pone fine alla sua partecipazione in dette società. Qualora tale società controllante, nella sua qualità di società controllante di un gruppo industriale, abbia interferito nella gestione di detta filiale e di detta società controllata, fornendo loro, a titolo oneroso, diversi servizi di natura amministrativa, contabile e commerciale per i quali era debitrice dell’imposta sul valore aggiunto, detta cessione, effettuata ai fini della ristrutturazione del gruppo di società da parte della società controllante, può essere considerata come operazione che consiste nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività che esulano dall’ambito della mera vendita di titoli. Siffatta operazione presenta un nesso diretto con l’organizzazione dell’attività esercitata dal gruppo e costituisce pertanto il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile del soggetto. Detta operazione rientra, conseguentemente, nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia, poiché la cessione di azioni è assimilabile al trasferimento dell’universalità totale o parziale di un’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, quale modificata dalla direttiva 95/7, o dell’art. 19, primo comma, della direttiva 2006/112, a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tali disposizioni, questa operazione non costituisce attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
Tali conclusioni non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni consecutive.
(v. punti 32-33, 41, dispositivo 1, 4)
2. Una cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata, anteriormente detenuta al 100%, società alle quali essa ha fornito servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, deve esserne esentata a norma dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Infatti i termini «operazioni (…) relative a titoli», ai sensi di tali disposizioni riguardano operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli, esclusi i servizi di natura amministrativa, pratica o tecnica, nonché le attività di informazione finanziaria, che non cambiano la situazione giuridica e finanziaria tra le parti. Poiché una vendita di azioni modifica la situazione giuridica e finanziaria tra le parti del negozio, essa, se ricade nell’ambito d’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, rientra nell’esenzione prevista dalle citate disposizioni.
Tali conclusioni non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni consecutive.
(v. punti 48-50, 53, dispositivo 2, 4)
3. Il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione effettuata da una società controllante della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata, anteriormente detenuta al 100%, in forza dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 168 della direttiva 2006/112, è ammesso se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto.
Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di cui trattasi nella causa principale, se le spese sostenute possano essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute o se esse facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti nelle attività economiche del soggetto passivo.
Tali conclusioni non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni consecutive.
(v. punto 73, dispositivo 3-4)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
29 ottobre 2009 (*)
«Sesta direttiva IVA – Artt. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 – Cessione da parte di una società controllante di una filiale e della sua partecipazione in una società controllata – Ambito di applicazione dell’IVA – Esenzione – Prestazioni di servizi acquisite nel contesto di operazioni di cessione di azioni – Detraibilità dell’IVA»
Nel procedimento C-29/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) con decisione 17 gennaio 2008, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2008, nella causa
Skatteverket
contro
AB SKF,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra P. Lindh, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. A. Rosas e U. Lõhmus (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 dicembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per lo Skatteverk, dalla sig.ra B. Persson, in qualità di agente;
– per l’AB SKF, dai sigg. R. Treutiger e O. Henkow, advokater;
– per il governo svedese, dalla sig.ra K. Petkovska e dal sig. A. Engman, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra Z. Bryanston-Cross, in qualità di agente, assistita dal sig. I. Hutton, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Enegren e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), quale modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE (GU L 102, pag. 18; in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché degli artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
2 Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede lo Skatteverk (amministrazione fiscale) contrapposto all’AB SKF (in prosieguo: l’«SKF») in merito ad un parere preliminare emesso dallo Skatterättsnämnd (commissione di diritto tributario) relativo alla domanda della SKF avente ad oggetto la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») pagata a monte sulle prestazioni di servizi acquisite dalla SKF all’atto di un’operazione di cessione di azioni.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 2, secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301), dispone che «a ciascuna transazione, l’[IVA], calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa detrazione dell’ammontare dell’[IVA] che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».
4 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
5 Ai sensi dell’art. 4 di detta direttiva:
«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
(…)».
6 In forza dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva:
«In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente (…)».
7 Secondo l’art. 6, n. 1, secondo comma, primo trattino, di detta direttiva, una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo.
8 L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva stabilisce che gli Stati membri devono esentare dall’IVA «le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli (…)».
9 L’art. 17 della medesima direttiva, nel testo modificato dall’art. 28 septies, punto 1, della stessa, riguarda l’origine e la portata del diritto a detrazione. I suoi nn. 1 e 2 sono formulati come segue:
«1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:
a) l’[IVA] dovut[a] o assolta all’interno del paese per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
(…)».
10 La direttiva 2006/112 ha ora abrogato e sostituito la legislazione esistente in materia di IVA, in particolare la sesta direttiva, con efficacia dal 1° gennaio 2007. Alla luce dei ‘considerando’ primo e terzo della direttiva 2006/112, il rifacimento della sesta direttiva si appalesava necessario allo scopo di presentare tutte le disposizioni applicabili in modo chiaro e razionale, procedendo alla rifusione della struttura e del testo della direttiva, senza apportare, in linea di principio, modifiche sostanziali.
11 L’art. 2 di tale direttiva così dispone:
«1. Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(…)
c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(…)».
12 L’art. 9, n. 1, di detta direttiva prevede quanto segue:
«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
13 L’art. 19, primo comma, della direttiva 2006/112 corrisponde alla prima frase dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva.
14 Secondo l’art. 25, lett. a), della direttiva 2006/112, una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo.
15 Conformemente all’art. 135, n. 1, lett. f), di tale direttiva, gli Stati membri esentano «le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2».
16 Ai sensi dell’art. 168 della direttiva 2006/112:
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:
a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;
(…)».
La normativa nazionale
17 La Mervärdesskattelagen (1994:200) (legge 30 marzo 1994, n. 200, relativa all’IVA; in prosieguo: la «legge ML») prevede, al capo 1, art. 1, che l’IVA è dovuta al Tesoro per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi imponibili, effettuate sul territorio svedese nell’ambito di un’attività professionale.
18 Il capo 3, art. 9, di tale legge stabilisce che sono esenti, in particolare, le operazioni aventi ad oggetto titoli, quali la cessione o la negoziazione, in veste di intermediario, di azioni, di altre partecipazioni e di crediti, rappresentati o meno da titoli, nonché la gestione di fondi di investimento.
19 Il capo 8, art. 3, di detta legge dispone che, qualora i beni e i servizi siano utilizzati per le necessità della propria attività economica, il soggetto passivo ha il diritto di portare in detrazione l’IVA versata a monte sugli acquisti o sulle importazioni.
Causa principale e questioni pregiudiziali
20 La SKF, società per azioni, è la società controllante di un gruppo industriale che svolge le proprie attività in vari paesi. Essa partecipa attivamente alla gestione delle controllate e fornisce loro, dietro corrispettivo, prestazioni di servizi di tipo gestionale, amministrativo e commerciale. Detti servizi vengono fatturati alle controllate e la SKF è soggetto passivo dell’IVA ai fini di tali operazioni.
21 La SKF, al fine di procedere ad una ristrutturazione del gruppo, intende cedere l’attività della sua filiale (in prosieguo: la «filiale»), di cui detiene il 100% del pacchetto azionario, trasferendone la totalità delle azioni. Inoltre, essa si propone di cedere la propria quota di partecipazioni pari al 26,5% nella società controllata, di cui in passato deteneva il 100% del capitale (in prosieguo: la «società controllata»), alla quale prestava anche, in quanto società madre, servizi soggetti all’IVA. Tale cessione è diretta a liberare capitali per il finanziamento di altre attività del gruppo. Al fine di procedere alle dette cessioni, la SKF intende ricorrere a prestazioni di servizi in materia di valutazione dei titoli, assistenza nelle negoziazioni e consulenza giuridica specializzata per la redazione dei contratti. Detti servizi saranno soggetti all’IVA.
22 Al fine di chiarire le conseguenze fiscali di dette cessioni, la SKF chiedeva allo Skatterättsnämnd un parere preliminare in merito al diritto a detrazione dell’IVA versata a monte sulle prestazioni di servizi acquistate nell’ambito della cessione delle azioni della filiale e della società controllata.
23 Con il suo parere del 12 gennaio 2007, lo Skatterättsnämnd concludeva che, in entrambi i casi, la SKF aveva diritto a detrarre l’IVA versata a monte su tali prestazioni di servizi, ritenendo che i servizi prestati dalla SKF alla filiale e alla società controllata rientrassero nell’ambito di un’attività economica e che l’IVA assolta su tali spese al momento dell’acquisizione delle società fosse detraibile. Analogamente, l’IVA versata su tali spese al momento della cessazione dell’attività avrebbe dovuto essere anch’essa detraibile. La circostanza che l’attività a vantaggio della società controllata cessasse progressivamente non avrebbe potuto incidere in alcun modo su tale giudizio.
24 Lo Skatteverket presentava ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, concludendo per la non detraibilità dell’IVA versata sulle prestazioni di servizi acquisite. La SKF, da parte sua, concludeva per la conferma del parere preliminare dello Skatterättsnämnd.
25 In tale contesto, il Regeringsrätt ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 2 e 4 della sesta direttiva (…) e gli artt. 2 e 9 della direttiva (…) 2006/112 (...) debbano essere interpretati nel senso che sussiste un’operazione soggetta all’[IVA] nel caso in cui il soggetto passivo, debitore di imposta per effetto di prestazioni di servizi ad una propria società controllata, ceda partecipazioni azionarie nella controllata medesima.
2) Qualora dalla soluzione della prima questione derivi che la cessione di azioni costituisce un’operazione passibile di imposta, se tale operazione ricada nell’esenzione prevista per le operazioni relative alle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della [sesta] direttiva (…) e dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.
3) A prescindere dalla soluzione alle due questioni precedenti, se sussista il diritto alla detrazione dell’imposta, a titolo di spese generali, riguardo alle spese direttamente connesse al trasferimento delle azioni.
4) Se, ai fini della soluzione delle suesposte questioni, rilevi la circostanza che la cessazione delle partecipazioni nella controllata venga effettuata in modo scaglionato».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che costituisce attività economica rientrante nell’ambito di applicazione di tali direttive la cessione effettuata da una società controllante dell’intero pacchetto azionario di una controllata, detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata, anteriormente detenuta al 100%, società alle quali essa ha fornito prestazioni di servizi soggette all’IVA.
27 Si deve anzitutto ricordare che dall’art. 2 della sesta direttiva e dall’art. 2, n. 1, della direttiva 2006/112, che determinano la sfera di applicazione dell’IVA, risulta che all’interno di uno Stato membro sono soggette a tale imposta solo le attività aventi carattere economico. In forza dell’art. 4, n. 1, della sesta direttiva, nonché dell’art. 9 della direttiva 2006/112, è considerato soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente una di tali attività economiche. La nozione di attività economiche è definita all’art. 4, n. 2, della sesta direttiva, ai sensi del quale essa ricomprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi e, in particolare, le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
28 Secondo una giurisprudenza costante, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera vendita di titoli negoziabili non possono costituire, di per sé, attività economiche ai sensi della sesta direttiva (v., in particolare, sentenze 29 aprile 2004, causa C-77/01, EDM, Racc. pag. I-4295, punto 59, nonché 8 febbraio 2007, causa C-435/05, Investrand, Racc. pag. I-1315, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, tali operazioni non comportano uno sfruttamento di un bene volto alla produzione di introiti di carattere stabile, dal momento che l’unico reddito risultante da tali operazioni è costituito dall’eventuale profitto al momento della vendita di tali titoli (v., in tal senso, sentenza EDM, cit., punto 58).
29 La Corte ha precisato che solo i versamenti che costituiscono il corrispettivo di un’operazione o di un’attività economica sono inclusi nel campo di applicazione dell’IVA, il che non vale per i versamenti risultanti dalla semplice proprietà del bene, come i dividendi o altri profitti derivanti dalle azioni (v., in tal senso, sentenze 22 giugno 1993, causa C-333/91, Sofitam, Racc. pag. I-3513, punto 13; 6 febbraio 1997, causa C-80/95, Harnas & Helm, Racc. pag. I-745, punto 15, nonché EDM, cit., punto 49).
30 Tuttavia, la Corte ha affermato che ciò non vale qualora la partecipazione finanziaria in un’altra impresa sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione della società in cui si è realizzata l’assunzione di partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio (v. sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands, Racc. pag. I-3111, punto 14; 14 novembre 2000, causa C-142/99, Floridienne e Berginvest, Racc. pag. I-9567, punto 18; ordinanza 12 luglio 2001, causa C-102/00, Welthgrove, Racc. pag. I-5679, punto 15, nonché sentenza 27 settembre 2001, causa C-16/00, Cibo Participations, Racc. pag. I-6663, punto 20), ove siffatta interferenza implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA ai sensi dell’art. 2 della sesta direttiva, quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili e informatici (sentenza Floridienne e Berginvest, cit., punto 19; ordinanza Welthgrove, cit., punto 16; sentenze Cibo Participations, cit., punto 21, nonché 26 giugno 2003, causa C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, Racc. pag. I-6729, punto 46).
31 Risulta, peraltro, dalla giurisprudenza della Corte che le operazioni relative ad azioni o partecipazioni in una società rientrano nella sfera di applicazione dell’IVA quando vengono effettuate nell’ambito di un’attività commerciale di negoziazione di titoli, al fine di realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l’acquisto di partecipazioni, o quando costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile (v., in particolare, sentenze 20 giugno 1996, causa C-155/94, Wellcome Trust, Racc. pag. I-3013, punto 35, nonché Harnas e Helm, cit., punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
32 Nella fattispecie, dall’ordinanza di rinvio risulta che la SKF, nella sua qualità di società controllante di un gruppo industriale, interferiva nella gestione della filiale e della società controllata, fornendo loro, a titolo oneroso, diversi servizi di natura amministrativa, contabile e commerciale per i quali era debitrice dell’IVA.
33 Con la cessione della totalità delle azioni detenute nella filiale e nella società controllata, la SKF pone fine alla sua partecipazione in dette società. Detta cessione, effettuata ai fini della ristrutturazione del gruppo di società da parte della società controllante, può essere considerata come operazione che consiste nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività che esulano dall’ambito della mera vendita di titoli (v., in tal senso, sentenza 26 maggio 2005, causa C-465/03, Kretztechnik, Racc. pag. I-4357, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Siffatta operazione presenta un nesso diretto con l’organizzazione dell’attività esercitata dal gruppo e costituisce pertanto il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile del soggetto passivo ai sensi della giurisprudenza citata al punto 31 della presente sentenza. Detta operazione rientra, conseguentemente, nell’ambito di applicazione dell’IVA.
34 Come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 34 delle sue conclusioni, tale constatazione è peraltro conforme ai principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale, i quali richiedono che le valutazioni relative al riconoscimento del carattere economico dell’assunzione di partecipazioni connessa ad interferenza da parte della società controllante nella gestione delle filiali e delle controllate vengano estese alle operazioni di cessione delle partecipazioni che pongono fine a siffatta interferenza (v., analogamente, citate sentenze Wellcome Trust, punto 33, e Kretztechnik, punto 19).
35 Quanto alla natura dell’operazione di cui trattasi, la Commissione delle Comunità europee sostiene che essa dovrebbe essere assimilata alla trasmissione di un’universalità totale o parziale di beni ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, la quale, in quanto cessione di beni, deve essere considerata attività economica. Secondo la Commissione, la vendita di tutti gli attivi di una società e la vendita di tutte le sue azioni sono sul piano funzionale equivalenti.
36 In proposito, si deve ricordare che l’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, proprio come l’art. 19, primo comma, della direttiva 2006/112, prevede, con la sua prima frase, che gli Stati membri possono considerare che non sia intervenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario subentri al cedente in occasione dell’alienazione di una universalità totale o parziale di beni. Ne consegue che, qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, il trasferimento di una universalità totale o parziale di beni non è considerato come una cessione di beni ai fini della sesta direttiva. A norma dell’art. 2 della stessa direttiva, un siffatto trasferimento non è quindi soggetto all’IVA (v. sentenze 22 febbraio 2001, causa C-408/98, Abbey National, Racc. pag. I-1361, punto 30, e 27 novembre 2003, causa C-497/01, Zita Modes, Racc. pag. I-14393, punto 29).
37 Inoltre, la nozione di «trasferimento (…) di una universalità totale o parziale di beni» è stata interpretata dalla Corte nel senso che in essa rientra il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un’attività economica autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodotti (v. sentenza Zita Modes, cit., punto 40).
38 Nella fattispecie, il fascicolo sottoposto alla Corte non consente di stabilire se la vendita di azioni della filiale e della società controllata abbia avuto per conseguenza la cessione totale o parziale del patrimonio delle società interessate. Peraltro, la SKF ha osservato nel corso dell’udienza che la questione di un’eventuale applicazione dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva nella fattispecie non era neppure stata affrontata dinanzi al giudice del rinvio.
39 In tale contesto, occorre ricordare che spetta alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali come definito dal giudice del rinvio (v. sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01, Orfanopoulos e Oliveri, Racc. pag. I-5257, punto 42; 18 dicembre 2007, causa C-341/05, Laval un Partneri, Racc. pag. I-11767, punto 47, nonché 14 febbraio 2008, causa C-244/06, Dynamic Medien, Racc. pag. I-505, punto 19).
40 Comunque, anche supponendo che l’art. 5, n. 8, della sesta direttiva o l’art. 19, primo comma, della direttiva 2006/112 possa essere applicato ad un’operazione come quella di cui trattasi nella causa principale, il che spetta al giudice del rinvio verificare, va osservato che la SKF e il governo svedese hanno indicato, in udienza, che il Regno di Svezia ha optato per la facoltà, prevista in dette disposizioni, di considerare che il trasferimento di una universalità di beni non rientri nell’ambito di applicazione della sesta direttiva. In tal caso, la cessione di azioni che sfocia nel trasferimento di un’universalità di beni non costituisce un’attività economica soggetta all’IVA.
41 Da quanto precede risulta che occorre risolvere la prima questione dichiarando che gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che costituisce attività economica rientrante nell’ambito di applicazione di tali direttive la cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata, anteriormente detenuta al 100%, società alle quali essa ha fornito servizi soggetti all’IVA. Tuttavia, nei limiti in cui la cessione del pacchetto azionario è assimilabile al trasferimento dell’universalità totale o parziale di un’azienda, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva o dell’art. 19, primo comma, della direttiva 2006/112, e a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tali disposizioni, tale operazione non costituisce attività economica soggetta all’IVA.
Sulla seconda questione
42 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se una cessione di azioni come quella di cui trattasi nella causa principale debba, nell’ipotesi in cui rientri nell’ambito di applicazione dell’IVA, esserne esentata a norma dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.
43 I governi svedese e tedesco sono del parere che ogni vendita di azioni, in quanto costituisca attività economica, sia esentata dall’IVA in forza di dette disposizioni.
44 La Commissione ritiene, per contro, che l’esenzione prevista all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva e all’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112 riguardi esclusivamente le operazioni effettuate nel contesto di un’attività commerciale di trasferimento di titoli. Orbene, l’operazione di cui trattasi nella causa principale dovrebbe essere considerata quale ristrutturazione strategica del patrimonio della società controllante effettuata allo scopo di raccogliere fondi per il finanziamento delle altre attività del gruppo. Secondo la Commissione, detta operazione non fa parte dell’attività commerciale abituale di tale società e non rientra nell’esenzione prevista dalle suddette disposizioni.
45 Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112, gli Stati membri esentano dall’IVA «le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli (…)».
46 Se è certamente vero che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v., in particolare, sentenze MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, cit., punto 63, nonché 19 aprile 2007, causa C-455/05, Velvet & Steel Immobilien, Racc. pag. I-3225, punto 14), è altrettanto vero che l’interpretazione proposta dalla Commissione circoscriverebbe l’esenzione di cui trattasi in un modo che non trova sostegno nel testo normativo in esame. Infatti, l’espressione «operazioni (…) relative ad azioni» di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva e all’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112, è di portata sufficientemente ampia per non essere circoscritta alla negoziazione professionale dei titoli.
47 Qualora si accogliesse l’interpretazione sostenuta dalla Commissione, sarebbero trattate, nel contesto della riscossione dell’IVA, in modo diverso operazioni sostanzialmente identiche, a seconda che esse rientrino o no tra le attività normali e abituali del soggetto d’imposta. Simile trattamento sarebbe in contrasto con gli obiettivi del sistema IVA, consistenti nel garantire la certezza del diritto e nell’agevolare le operazioni inerenti all’applicazione dell’imposta, dando rilevanza, salvo in casi eccezionali, alla natura oggettiva dell’operazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 6 aprile 1995, causa C-4/94, BLP Group, Racc. pag. I-983, punto 24).
48 Per quanto riguarda la portata di detta esenzione, la Corte ha constatato che le operazioni sulle azioni e sugli altri titoli sono operazioni effettuate sul mercato dei valori mobiliari e che la negoziazione dei titoli comporta atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria delle parti (v., in tal senso, sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC, Racc. pag. I-3017, punti 72 e 73). I termini «operazioni (…) relative a titoli», ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, riguardano, pertanto, operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli (sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00, CSC Financial Services, Racc. pag. I-10237, punto 33).
49 Ne deriva che i servizi di natura amministrativa, pratica o tecnica, nonché le attività di informazione finanziaria, che non cambiano la situazione giuridica e finanziaria tra le parti, non rientrano nell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva (v. citate sentenze SDC, punto 66, nonché CSC Financial Services, punti 28 e 30).
50 Occorre, per contro, constatare che una vendita di azioni modifica la situazione giuridica e finanziaria tra le parti del negozio. Tale operazione, quindi, se ricade nell’ambito di applicazione dell’IVA, rientra nell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, nonché dall’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.
51 Questa interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza costante della Corte, secondo cui rientrano nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, ma sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della stessa direttiva, in particolare, le operazioni aventi ad oggetto azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli consistenti nel trarre redditi aventi carattere stabile da attività che esulano dall’ambito del mero acquisto e della vendita di titoli (v., in particolare, sentenza Kretztechnik, cit., punto 20). Come indicato al punto 31 della presente sentenza, ciò accade in particolare nel caso delle operazioni effettuate nell’ambito di un’attività commerciale di negoziazione di titoli, al fine di realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle imprese in cui si è realizzato l’acquisto di partecipazioni, o quando costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile (v., in particolare, citate sentenze Harnas & Helm, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, nonché EDM, punto 59).
52 Nella fattispecie, la vendita di azioni da parte della SKF eccede l’ambito della semplice vendita di titoli costituendo un’interferenza di tale società nella gestione della filiale e della società controllata. Peraltro, risulta che la vendita di azioni di cui trattasi nella causa principale è anche direttamente vincolata e necessaria all’attività economica imponibile della SKF. Ne consegue che detta operazione è esente dall’IVA in forza sia dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, sia dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.
53 Occorre, conseguentemente, risolvere la seconda questione dichiarando che una cessione di azioni, come quella di cui alla causa principale, deve essere esentata dall’IVA in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.
Sulla terza questione
54 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se sia riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione di azioni, in forza dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, nel testo modificato dall’art. 28 septies, punto 1, della medesima, nonché dell’art. 168 della direttiva 2006/112, in quanto i costi di tali prestazioni fanno parte delle spese generali del soggetto d’imposta.
55 Occorre preliminarmente ricordare che il diritto alla detrazione previsto dagli artt. 17-20 della sesta direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Tale diritto si esercita immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte (v., in particolare, sentenze Kretztechnik, cit., punto 33; 13 marzo 2008, causa C-437/06, Securenta, Racc. pag. I-1597, punto 24, nonché 4 giugno 2009, causa C-102/08, SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 70).
56 Infatti, il sistema delle detrazioni mira a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, in tal modo, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (v., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, causa C-137/02, Faxworld, Racc. pag. I-5547, punto 37, nonché citate sentenze Inverstrand, punto 22; Securenta, punto 25, e SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, punto 71).
57 Secondo una giurisprudenza costante, un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione, è, in linea di principio, necessario affinché il diritto a detrarre l’IVA assolta a monte sia riconosciuto in capo al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto (v. sentenza 8 giugno 2000, causa C-98/98, Midland Bank, Racc. pag. I-4177, punto 24, nonché citate sentenze Abbey National, punto 26, e Inverstrand, punto 23). Il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (v. citate sentenze Cibo Participations, punto 31, nonché Kretztechnik, punto 35, Inverstrand, punto 23, e Securenta, punto 27).
58 Un diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche qualora non possa essere ricostruito un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, che conferiscono un diritto a detrazione, quando i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo (v., in particolare, citate sentenze Midland Bank, punti 23 e 31; Abbey National, punto 35; Kretztechnik, punto 36, nonché Inverstrand, punto 24).
59 Per contro, qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo abbiano un nesso con operazioni esenti o non rientrino nell’ambito di applicazione dell’IVA, non può aversi né riscossione dell’imposta a valle né detrazione dell’imposta a monte (v., in tal senso, sentenze 30 marzo 2006, causa C-184/04, Uudenkaupungin kaupunki, Racc. pag. I-3039, punto 24; 14 settembre 2006, causa C-72/05, Wollny, Racc. pag. I-8297, punto 20, nonché 12 febbraio 2009, causa C-515/07, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Racc. pag. I-839, punto 28).
60 Ne deriva che l’esistenza del diritto a detrazione è determinata in funzione delle operazioni a valle alle quali le operazioni a monte sono destinate. Pertanto, detto diritto esiste nel caso in cui l’operazione a monte soggetta all’IVA si trovi in nesso diretto e immediato con una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. Se ciò non si verifica, occorre esaminare se le spese effettuate per acquistare beni o servizi a monte facciano parte delle spese generali collegate all’insieme delle attività economiche del soggetto d’imposta. Nell’uno o nell’altro caso, l’esistenza di un nesso diretto e immediato presuppone che il costo delle prestazioni a monte sia incorporato rispettivamente nel prezzo delle operazioni specifiche a valle o nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nel contesto delle sue attività economiche.
61 Nella fattispecie, il giudice del rinvio descrive le spese collegate ai servizi acquisiti dalla SKF, da un lato, come «direttamente riconducibili» all’operazione di cessione delle azioni e, dall’altro, come appartenenti alle spese generali legate all’insieme delle attività economiche della SKF.
62 Occorre, al riguardo, constatare che il fascicolo sottoposto alla Corte non consente di stabilire se tali spese presentino un nesso diretto e immediato con le cessioni di azioni considerate o con l’insieme delle attività economiche della SKF, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 57 e 58 della presente sentenza, poiché, secondo il giudice del rinvio, lo scopo di tali operazioni consisteva nel raccogliere fondi per il finanziamento di altre attività del gruppo. Infatti, per dimostrare l’esistenza di tale nesso diretto e immediato, è importante sapere se le spese sostenute siano idonee ad essere incorporate nel prezzo delle azioni che la SKF ha intenzione di cedere o se esse facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo dei prodotti della SKF.
63 Orbene, poiché, nell’ambito di un procedimento proposto ai sensi dell’art. 234 CE, la Corte non è competente a valutare o a qualificare le circostanze in fatto in cui si inseriscono le questioni pregiudiziali, spetta al giudice del rinvio applicare il criterio del nesso diretto e immediato ai fatti di cui alla causa principale, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si sono svolte le operazioni in esame (v., in tal senso, sentenza Midland Bank, cit., punto 25).
64 Al fine di fornire a quest’ultimo giudice una soluzione utile, occorre ricordare che la Corte ha constatato, in più occasioni, la sussistenza della detraibilità dell’IVA pagata per i servizi di consulenza utilizzati ai fini di diverse operazioni finanziarie, in quanto tali servizi erano direttamente ascrivibili ad attività economiche dei soggetti d’imposta (v., in particolare, citate sentenze Midland Bank, punto 31; Abbey National, punti 35 e 36; Cibo Participations, punti 33 e 35; Kretztechnik, punto 36, nonché Securenta, punti 29 e 31).
65 È vero che, a differenza della causa principale, le operazioni a valle riguardanti azioni si sono trovate, nelle cause sfociate nelle sentenze summenzionate, fuori dell’ambito d’applicazione dell’IVA. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza menzionata ai punti 28 e 30 della presente sentenza, la principale differenza relativa alla qualificazione giuridica di tali operazioni rispetto alle operazioni rientranti nell’ambito d’applicazione dell’IVA, ma esenti da essa, consiste nello stabilire se la società assoggettata ad imposta interferisca o no nella gestione delle società in cui si è realizzato l’acquisto di partecipazioni.
66 Orbene, rifiutare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte per spese di consulenza che si riferiscono ad una cessione di azioni esente a causa dell’interferenza nella gestione della società di cui vengono cedute le azioni e ammettere tale diritto a detrazione per siffatte spese, relative a una cessione che si colloca al di fuori dell’ambito d’applicazione dell’IVA, in quanto costituiscono spese generali del soggetto passivo, condurrebbe ad un trattamento fiscale diverso per operazioni obiettivamente simili, in violazione del principio della neutralità fiscale.
67 Al riguardo, la Corte ha dichiarato che il principio della neutralità fiscale, principio fondamentale del sistema comune dell’IVA, osta, da una parte, a che prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’IVA (v., in particolare, sentenze 26 maggio 2005, causa C-498/03, Kingscrest Associates e Montecello, Racc. pag. I-4427, punto 41; 12 gennaio 2006, causa C-246/04, Turn- und Sportunion Waldburg, Racc. pag. I-589, punto 33, nonché 27 settembre 2007, causa C-409/04, Teleos e a., Racc. pag. I-7797, punto 59), nonché, dall’altra, a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione dell’IVA (v., in particolare, sentenze 7 settembre 1999, causa C-216/97, Gregg, Racc. pag. I-4947, punto 20, nonché 16 settembre 2008, causa C-288/07, Isle of Wight Council e a., Racc. pag. I-7203, punto 42).
68 Ne consegue che, se le spese di consulenza relative alle cessioni di partecipazioni vengono considerate come rientranti nelle spese generali del soggetto passivo nel caso in cui la cessione medesima si collochi al di fuori dell’ambito d’applicazione dell’IVA, lo stesso trattamento fiscale deve essere ammesso qualora la cessione venga qualificata come operazione esente.
69 Tale interpretazione è avvalorata dalla finalità del sistema comune d’imposta, istituito dalla sesta direttiva, che è soprattutto quella di garantire la parità di trattamento dei soggetti passivi (v., in particolare, sentenza 27 ottobre 1993, causa C-281/91, Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf, Racc. pag. I-5405, punto 14). Tale principio sarebbe infatti disatteso se la società controllante che gestisce un gruppo di società dovesse essere tassata per le spese effettuate nel contesto di una vendita di azioni rientrante nella sua attività economica, mentre una società holding, che effettua la medesima operazione fuori del campo d’applicazione dell’IVA, beneficiasse del diritto a detrazione dell’IVA che ha gravato sulle stesse spese, per il fatto che esse rientrano nelle spese generali del complesso della sua attività economica.
70 Ogni altra interpretazione porrebbe a carico dell’operatore, nell’esercizio sulla sua attività economica, l’onere dell’IVA, senza dargli la possibilità di effettuarne la detrazione (v., in tal senso, sentenze 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., Racc. pag. I-1577, punto 45, nonché Abbey National, cit., punto 35).
71 Nella causa principale, il fatto che, come fanno giustamente valere lo Skatteverk e i governi svedese, tedesco e del Regno Unito, sia certamente vero che la cessione di azioni esente dall’IVA non conferisca il diritto a detrazione non toglie che tale interpretazione si impone soltanto se è dimostrata l’esistenza di un nesso, diretto e immediato, tra i servizi acquistati a monte e la cessione di azioni esente a valle. Se, per contro, tale nesso manca e il costo delle operazioni a monte è incorporato nel prezzo dei prodotti della SKF, deve essere ammessa la detraibilità dell’IVA che ha gravato i servizi a monte.
72 È importante, infine, ricordare che il diritto a detrazione è conferito con riferimento all’IVA pagata a monte per le prestazioni effettuate nel contesto di operazioni finanziarie qualora il capitale acquisito mediante queste ultime operazioni sia stato destinato alle attività economiche dell’interessato. Peraltro, le spese collegate alle prestazioni a monte hanno un nesso diretto immediato con le attività economiche del soggetto d’imposta quando sono esclusivamente ascrivibili ad attività economiche effettuate a valle e fanno, quindi, parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti in tali attività (v. sentenza Securenta, cit., punti 28 e 29).
73 Da quanto precede deriva che occorre risolvere la terza questione dichiarando che il diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione di azioni è attribuito, a norma dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, nel testo modificato dall’art. 28 septies, punto 1, della medesima, nonché dell’art. 168 della direttiva 2006/112, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta. Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di cui trattasi nella causa principale, se le spese sostenute possano essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute o se esse facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti nelle attività economiche del soggetto passivo.
Sulla quarta questione
74 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le soluzioni fornite alla queste precedenti possano subire variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni consecutive.
75 Al riguardo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che la nozione di attività economica, ai sensi della sesta direttiva, non consiste necessariamente in un solo atto, ma può consistere in vari atti consecutivi (v., in particolare, sentenze 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman, Racc. pag. 655, punto 22, e 3 marzo 2005, causa C-32/03, Fini H, Racc. pag. I-1599, punto 21).
76 Inoltre, come osserva giustamente il governo del Regno Unito, un trattamento diverso di operazioni che sono obiettivamente dello stesso tipo sarebbe, come è stato ricordato al punto 67 della presente sentenza, in contrasto con i principi della neutralità fiscale, nonché della certezza del diritto, che sono inerenti al sistema comune dell’IVA.
77 Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, la Corte ha più volte dichiarato che la normativa comunitaria dev’essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (v., segnatamente, sentenze 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8853, punto 43, nonché 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a., Racc. pag. I-1609, punto 72). Tale necessità di certezza del diritto s’impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro (v. citate sentenze Teleos e a., punto 48, nonché Isle of Wight Council e a., punto 47).
78 Ne consegue che il trattamento fiscale di una cessione di azioni deve basarsi sugli elementi obiettivi dell’operazione di cui trattasi e non può differire a seconda che intervenga in un solo tempo o in più tempi.
79 Occorre, pertanto, risolvere la quarta questione dichiarando che le soluzioni alle questioni precedenti non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni consecutive.
Sulle spese
80 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce attività economica rientrante nell’ambito di applicazione di tali direttive la cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata, anteriormente detenuta al 100%, società alle quali essa ha fornito servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, nei limiti in cui la cessione del pacchetto azionario è assimilabile al trasferimento dell’universalità totale o parziale di un’azienda, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, o dell’art. 19, primo comma, della direttiva 2006/112, e a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tali disposizioni, tale operazione non costituisce attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
2) Una cessione di azioni, come quella di cui alla causa principale, deve essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.
3) Il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione d’azioni è attribuito, a norma dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 168 della direttiva 2006/112, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta. Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di cui trattasi nella causa principale, se le spese sostenute possano essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute o se esse facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti nelle attività economiche del soggetto passivo.
4) Le soluzioni alle questioni precedenti non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni successive.
Firme
* Lingua processuale: lo svedese.