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Causa C-352/08

Modehuis A. Zwijnenburg BV

contro

Staatssecretaris van Financiën

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi — Art. 11, n. 1, lett. a) — Applicabilità a imposte sui trasferimenti»

Massime della sentenza

1.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Interpretazione richiesta a causa dell’applicabilità ad una situazione interna di una disposizione del diritto dell’Unione resa applicabile dal diritto nazionale — Competenza a fornire detta interpretazione

(Art. 267 TFUE)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi — Direttiva 90/434 — Operazioni che hanno come obiettivo la frode o l’evasione fiscali

[Direttiva del Consiglio 90/434, art. 11, n. 1, lett. a)]

1.        Quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto dell’Unione al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni della concorrenza, esiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

(v. punto 33)

2.        L’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che le agevolazioni che questa stabilisce non possono essere negate al soggetto passivo che ha previsto, mediante una costruzione giuridica comprendente una fusione di imprese, di prevenire la riscossione di un’imposta sui trasferimenti, in quanto tale imposta non rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva.

Infatti, solo in via eccezionale e in casi particolari gli Stati membri possono, in forza di tale articolo, rifiutare di applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di tale direttiva o revocarne il beneficio. Di conseguenza, l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434, in quanto disposizione derogatoria, dev’essere interpretato restrittivamente, tenendo conto del suo testo, del suo obiettivo, nonché del contesto di cui fa parte. Riferendosi, per quanto attiene alle valide ragioni economiche, alla ristrutturazione o alla razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione considerata, in presenza delle quali non può valere la presunzione di frode o di evasione fiscali, detta disposizione si limita quindi chiaramente alla materia delle fusioni delle società e delle altre operazioni di riorganizzazione ad esse relative e si applica unicamente alle imposte sorte in occasione di dette operazioni.

Inoltre, la direttiva 90/434 non realizza un’armonizzazione completa delle imposte che possono essere riscosse in occasione di una fusione o di un’operazione simile fra società di Stati membri diversi. Stabilendo norme fiscali neutre rispetto alla concorrenza, tale direttiva si limita a rimediare a taluni svantaggi fiscali collegati alla ristrutturazione transfrontaliera di imprese. Ne consegue che soltanto le imposte espressamente considerate nella direttiva 90/434 sono destinate a fruire delle agevolazioni stabilite da quest’ultima e possono pertanto rientrare nella sfera di applicazione della deroga di cui all’art 11, n. 1, lett. a), di detta direttiva. Dal momento che non sussiste alcun indizio in detta direttiva che consenta di concludere che questa abbia voluto estendere il beneficio delle agevolazioni ad altre imposte, come un’imposta riscossa in caso di acquisto di un bene immobile situato sul territorio nazionale, queste ultime devono essere considerate nel senso che esse rientrano sempre nella competenza tributaria degli Stati membri, e il beneficio delle agevolazioni stabilite dalla direttiva 90/434 non può essere negato, in applicazione dell’art. 11, n. 1, lett. a), di quest’ultima, per compensare il mancato pagamento di un’imposta la cui base imponibile e la cui aliquota divergono necessariamente da quelle applicabili alle fusioni di società e alle altre operazioni di riorganizzazione che le riguardano.

(v. punti 45-47, 49-50, 52-54, 56 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 maggio 2010 (*)

«Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 90/434/CEE – Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi – Art. 11, n. 1, lett. a) – Applicabilità a imposte sui trasferimenti»

Nel procedimento C-352/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 11 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2008, nella causa

Modehuis A. Zwijnenburg BV

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J.-J. Kasel (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Modehuis A. Zwijnenburg BV, dall’avv. A. Bremmer, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Gracia, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e W. Roels, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 1).

2        Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una lite che oppone la Modehuis A. Zwijnenburg BV (in prosieguo: la «Zwijnenburg») allo Staatssecretaris van Financiën in merito ad una domanda di rimborso delle imposte sui trasferimenti versate basata su un’esenzione prevista dalla legge in caso di fusione di imprese.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        La direttiva 90/434 mira, a tenore del suo primo ‘considerando’, a garantire che le operazioni di ristrutturazione di società di Stati membri diversi, come fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni, non siano intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri.

4        Dal quarto ‘considerando’ di detta direttiva risulta che il regime fiscale comune deve evitare un’imposizione all’atto di una fusione, di una scissione, di un conferimento di attivo o di uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello Stato cui appartiene la società conferente o acquisita.

5        Ai sensi dell’art. 4, n. 1, di detta direttiva, «la fusione o la scissione non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale».

6        A tenore dell’art. 8, n. 1, della direttiva 90/434, «l’assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio».

7        L’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434 è redatto come segue:

«1.      Uno Stato membro può rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni dei titoli II, III e IV o revocarne il beneficio qualora risulti che l’operazione di fusione, di scissione, di conferimento d’attivo o di scambio di azioni:

a)      ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscale; il fatto che una delle operazioni di cui all’articolo 1 non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione, può costituire la presunzione che quest’ultima abbia come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscali».

 La normativa nazionale

8        L’art. 14 della legge del 1969 relativa all’imposta sulle società (Wet op de vennootschapsbelasting 1969), nella sua versione applicabile nella causa principale, dispone:

«1. Il soggetto passivo che cede la totalità o una parte autonoma della sua impresa (il cedente) ad un altro ente che è già assoggettato o che lo diviene a causa della cessione (il cessionario) a fronte dell’emissione di azioni del cessionario (la fusione d’imprese) non deve prendere in considerazione gli utili realizzati dalla cessione o in occasione di questa (…). Se i benefici non sono presi in considerazione, il cessionario si sostituisce al cedente per quanto concerne tutti gli elementi del patrimonio ottenuti nell’ambito della fusione di imprese.

(…)

4.      In deroga ai nn. 1 e 2, gli utili sono presi in considerazione se la fusione di imprese mira prevalentemente ad eludere o a rinviare l’imposizione. Salvo prova contraria, si considera che la fusione di imprese miri prevalentemente ad eludere o a rinviare l’imposizione se essa non è effettuata per ragioni economicamente valide, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione dell’attività del cedente e del cessionario. Se, nel corso dei tre anni successivi alla cessione, le azioni del cedente o del cessionario sono cedute, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ad un ente privo di collegamenti col cedente e il cessionario, le valide ragioni economiche sono considerate inesistenti, salvo prova contraria.

(…)

8.      Il cedente che intenda avere la certezza che la fusione di imprese non sia considerata volta prevalentemente ad eludere o a rinviare la riscossione dell’imposta può rivolgersi all’ispettore con una domanda precedente alla cessione, il quale si pronuncerà con una decisione suscettibile di reclamo».

9        In forza dell’art. 2 della legge del 1970 relativa all’imposta sugli atti giuridici (wet op belastingen van rechtsverkeer 1970), nella sua versione applicabile alla causa principale, per imposte sui trasferimenti si intendono «imposte prelevate in caso di acquisto di beni immobili situati nei Paesi Bassi o imposte cui tali beni sono soggetti».

10      L’art. 4 di tale legge precisa:

«Per “beni” ai sensi dell’art. 2 si intendono in particolare (beni immobili fittizi):

a.      azioni in enti il cui capitale è diviso in azioni e i cui elementi di attivo, al momento dell’acquisto o in qualsiasi momento durante l’anno precedente quest’ultimo, consistano o siano consistiti principalmente in beni immobili situati nei Paesi Bassi, a condizione che tali beni immobili, considerati complessivamente, servano o siano serviti, integralmente o principalmente, all’acquisto, alla cessione o all’utilizzazione di detti beni immobili;

(…)».

11      Conformemente all’art. 14 di detta legge, «l’imposta ammonta al 6%».

12      L’art. 15, n. 1, punto h), della stessa legge è del seguente tenore:

«1.      È esentata dall’imposta alle condizioni fissate dal regolamento di amministrazione pubblica l’acquisizione: (…)

h.      in caso di fusione, di scissione e di riorganizzazione interna; (…)».

13      L’art. 5a del decreto di attuazione della legge relativa all’imposta sugli atti giuridici (Uitvoeringsbesluit wet op belastingen van rechtsverkeer), nella sua versione applicabile alla causa principale, dispone quanto segue:

«1. L’esenzione in caso di fusione di cui all’art. 15, n. 1, punto h), della legge si applica se una società costituisce oggetto dell’acquisto della totalità o di una parte autonoma di un’altra società dietro conferimento di azioni.

2. Per conferimento di azioni si intende il caso in cui, oltre al conferimento di azioni, viene versato un importo in contanti pari al 10% al massimo del valore di quanto viene versato per le azioni.

(…)

7. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per società si intende una società per azioni, una società privata a responsabilità limitata, una società in accomandita per azioni o un’altra società il cui capitale è diviso in tutto o in parte in azioni (…)».

 I fatti nella causa principale e la questione pregiudiziale

14      La Zwijnenburg gestiva un negozio di abbigliamento in due locali situati a Tolstraat 17 e 19, a Meerbeek (Paesi Bassi). La Zwijnenburg era proprietaria del locale situato a Tolstraat 19 e prendeva in affitto il locale situato a Tolstraat 17 dalla A. Zwijnenburg Beheer BV (in prosieguo: la «Beheer») che ne era la proprietaria e che aveva come unica attività la gestione di beni immobili.

15      Le azioni della Beheer erano possedute dal sig. A.J. Zwijnenburg e da sua moglie (in prosieguo: i «genitori»).

16      Le azioni della Zwijnenburg erano possedute, tramite una holding, dal sig. L.E. Zwijnenburg (in prosieguo: il «figlio») e da sua moglie.

17      Al fine di ultimare la ripresa da parte del figlio del negozio dei genitori, la quale era già iniziata nel mese di dicembre 1990, si era previsto che la Zwijnenburg avrebbe conferito il suo negozio di abbigliamento e il locale situato nella Tolstraat 19 a fronte delle azioni Beheer. Conformemente all’art. 14, n. 1, della legge del 1969 relativa all’imposta sulle società, detta fusione di impresa avrebbe dovuta essere esente da imposte.

18      In una fase successiva, la Zwijnenburg avrebbe dovuto acquistare le azioni restanti della Beheer, appartenenti ai genitori e munite di un’opzione di acquisto. Tale operazione avrebbe dovuto fruire di un’esenzione dalle imposte sui trasferimenti, conformemente all’art. 15, n. 1, punto h), della legge del 1970 relativa all’imposta sugli atti giuridici, in combinato disposto con l’art 5a, n. 1, del decreto di attuazione di questa legge.

19      Con lettera 13 gennaio 2004, la Zwijnenburg si è rivolta al fisco onde ottenere conferma del fatto che la progettata fusione di imprese tra la Zwijnenburg e la Beheer, nonché il successivo acquisto delle azioni Beheer da parte della Zwijnenburg avrebbero potuto avvenire senza imposizione, in particolare, senza dovere versare le imposte sui trasferimenti.

20      Con decisione 19 gennaio 2004, l’ispettore del servizio tributario ha tuttavia respinto la domanda, considerando che la progettata fusione di imprese rientrava nella sfera di applicazione dell’art. 14, n. 4, della legge del 1969 relativa all’imposta sulle società in quanto essa mirava prevalentemente ad eludere o a rinviare l’imposta.

21      Investito di un reclamo, detto ispettore ha tenuto ferma la sua decisione. In appello, il Gerechtshof te ‘s-Gravenhage ha giudicato infondato il ricorso presentato dalla Zwijnenburg contro detta decisione.

22      Ad avviso di detto organo giurisdizionale, il desiderio di riunire i locali situati a Tolstraat 17 e 19 in un’unica impresa i cui vantaggi sarebbero spettati in definitiva al figlio rispondeva certamente a valide ragioni economiche. Per contro, esso considera che lo strumento prescelto per detta fusione di imprese per riunire i due locali non era dovuto a considerazioni di ordine economico, poiché la Zwijnenburg avrebbe dovuto conferire la sua impresa alla Beheer e acquisire successivamente le azioni emesse da quest’ultima.

23      Il Gerechtshof te ‘s-Gravenhage ha considerato che la Zwijnenburg non ha dimostrato sufficientemente che la frode o l’evasione fiscali non erano lo scopo principale o uno degli scopi principali della progettata fusione di imprese. L’unica ragione di impegnarsi in questa operazione di fusione sarebbe stata quella di eludere le imposte sui trasferimenti dovuti in caso di cessione diretta alla Zwijnenburg del locale situato a Tolstraat 17, nonché di rinviare l’imposta sulle società dovuta sulla differenza tra il valore contabile di detto locale e il valore di mercato al momento della cessione.

24      Il Gerechtshof te ‘s-Gravenhage ha concluso che, anche se l’obiettivo finale dell’operazione era imposto dalla prassi commerciale, la costruzione finanziaria prescelta al riguardo era soltanto un artificio per fruire delle agevolazioni fiscali riservate alle fusioni di imprese.

25      La Zwijnenburg è quindi ricorsa in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden.

26      Detto organo giurisdizionale ha constatato che, mediante l’operazione di cui trattasi, i genitori ritroverebbero un interesse nell’impresa quand’anche la loro intenzione sarebbe stata di ritirarsi da questa a vantaggio del figlio e di sua moglie. Esso ne ha dedotto che uno degli scopi principali della progettata fusione è stato di eludere talune conseguenze fiscali, vale a dire in particolare le imposte sui trasferimenti dovute dalla Zwijnenburg, che si sarebbero verificate se il locale situato a Tolstraat 17 fosse stato acquistato da quest’ultima o se le azioni della Beheer fossero state cedute ad essa.

27      Lo Hoge Raad der Nederlanden rileva che l’art. 14 della legge del 1969 relativa all’imposta sulle società riproduce il disposto dell’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434 per applicarlo del pari alle situazioni meramente interne. Constata tuttavia che le imposte sui trasferimenti non fanno parte delle imposte la cui riscossione dev’essere evitata in base a detta direttiva.

28      In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434 debba essere interpretato nel senso che le agevolazioni di questa direttiva possono essere negate al soggetto passivo se un insieme di atti giuridici mirano ad eludere la riscossione di un’imposta diversa da quelle cui si riferiscono le agevolazioni previste dalla direttiva stessa».

 Sulla questione pregiudiziale

 Osservazioni preliminari

29      Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte, ad eccezione della Zwijnenburg, hanno concluso che la Corte doveva dichiararsi competente a risolvere la questione pregiudiziale.

30      In proposito va rammentato che, in forza dell’art. 234 CE, la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale in particolare sull’interpretazione del Trattato CE, nonché degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.

31      Orbene, è certo che la controversia principale verte su una disposizione di diritto nazionale che si applica in un contesto puramente nazionale.

32      Tuttavia, il giudice del rinvio ha rilevato che il legislatore olandese aveva deciso, all’atto della trasposizione delle disposizioni della direttiva 90/434, di applicare il trattamento fiscale previsto da questa direttiva anche alle situazioni meramente interne, affinché le ristrutturazioni nazionali e transfrontaliere siano soggette allo stesso regime tributario delle fusioni.

33      Secondo la giurisprudenza della Corte, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto dell’Unione al fine, in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni della concorrenza, esiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v. sentenze 17 luglio 1997, causa C-28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I-4161, punto 32, e 15 gennaio 2002, causa C-43/00, Andersen og Jensen, Racc. pag. I-379, punto 18).

34      Va aggiunto che spetta solo al giudice nazionale valutare la portata esatta del rinvio al diritto dell’Unione, in quanto la competenza della Corte è limitata unicamente al vaglio delle disposizioni di tale diritto (sentenza Leur-Bloem, cit., punto 33).

35      Dalle precedenti considerazioni risulta che la Corte è competente ad interpretare le disposizioni della direttiva 90/434 anche se queste non disciplinano direttamente la situazione oggetto della causa principale. Occorre quindi risolvere la questione posta dallo Hoge Raad der Nederlanden.

 Sulla questione pregiudiziale

36      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434 debba essere interpretato nel senso che le agevolazioni da questa stabilite possono essere negate al soggetto passivo che ha previsto, mediante una costruzione giuridica comprendente una fusione di imprese, di prevenire la riscossione di un’imposta quale quella di cui trattasi nella causa principale, vale a dire le imposte sui trasferimenti, mentre quest’imposta non è considerata da tale direttiva.

37      Dal fascicolo risulta che, in mancanza di disposizione nazionale espressa che consenta alle autorità tributarie olandesi di rifiutare il beneficio dell’esenzione dalle imposte sui trasferimenti in caso di fusione di imprese quando è stabilito che l’esclusione della detta imposta costituisce la ragione prevalente per il soggetto passivo di procedere alla fusione, dette autorità si propongono di applicare l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434 in modo da riscuotere l’imposta sulle società in compensazione delle escluse imposte sui trasferimenti.

38      Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito da detta direttiva, la Corte ha già precisato che questa mira, secondo il primo ‘considerando’, a istituire regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale. Il medesimo ‘considerando’ prevede anche che le fusioni, le scissioni, i conferimenti d’attivo e gli scambi di azioni che interessano società di Stati membri diversi non devono essere intralciati da restrizioni, svantaggi o distorsioni particolari derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri (sentenza Leur-Bloem, cit., punto 45).

39      Più precisamente, la direttiva 90/434 mira ad eliminare gli ostacoli fiscali alle ristrutturazioni internazionali di imprese, garantendo che eventuali aumenti di valore di quote sociali non vengano assoggettati ad imposta prima della loro realizzazione effettiva (sentenze 5 luglio 2007, causa C-321/05, Kofoed, Racc. pag. I-5795, punto 32, e 11 dicembre 2008, causa C-285/07, A.T., Racc. pag. I-9329, punto 28).

40      A questo scopo, la direttiva 90/434 dispone, in particolare, all’art. 4, che la fusione o la scissione non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale, e, all’art. 8, che l’assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio.

41      La Corte ha del pari affermato che il regime tributario comune istituito dalla direttiva 90/434, comprendente diverse agevolazioni fiscali, si applica indistintamente a tutte le operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di azioni, a prescindere dai loro motivi, siano essi finanziari, economici o puramente fiscali (citate sentenze Leur-Bloem, punto 36, e Kofoed, punto 30).

42      Ne discende che la determinazione delle operazioni suscettibili di fruire delle agevolazioni istituite dalla direttiva 90/434 non dipende da considerazioni finanziarie, economiche o fiscali. Per contro, le ragioni dell’operazione prevista ritrovano la loro importanza in occasione dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 11, n. 1, di detta direttiva.

43      Così, in forza dell’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434, gli Stati membri possono rifiutare di applicare in tutto o in parte le disposizioni di tale direttiva o revocarne il beneficio qualora l’operazione di scambio di azioni abbia, in particolare, come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscali. La stessa disposizione precisa inoltre che il fatto che l’operazione non sia effettuata per valide ragioni economiche, quali la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione, può comportare una presunzione nel senso che la detta operazione abbia tale obiettivo (citate sentenze Leur-Bloem, punti 38 e 39, nonché Kofoed, punto 37).

44      Per accertare se l’operazione che s’intende effettuare abbia un tale obiettivo, le autorità nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono procedere, caso per caso, ad un esame globale dell’operazione (sentenza Leur-Bloem, cit., punto 41).

45      Infatti, solo in via eccezionale e in casi particolari, gli Stati membri possono rifiutare di applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di tale direttiva o revocarne il beneficio in forza dell’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434 (citate sentenze Kofoed, punto 37, e A.T., punto 31).

46      Di conseguenza, l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434, in quanto disposizione derogatoria, dev’essere interpretato restrittivamente tenendo conto del suo testo, del suo obiettivo, nonché del contesto di cui fa parte.

47      Riferendosi, per quanto attiene alle valide ragioni economiche, alla ristrutturazione o alla razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all’operazione considerata, in presenza delle quali non può valere la presunzione di frode o di evasione fiscali, detta disposizione si limita quindi chiaramente alla materia delle fusioni delle società e delle altre operazioni di riorganizzazione ad esse relative e si applica unicamente alle imposte sorte in occasione di dette operazioni.

48      Le precedenti considerazioni sono anche corroborate dal fatto che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la materia delle imposte dirette non rientra di per sé nel settore della competenza di quest’ultima.

49      Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, la direttiva 90/434 non realizza un’armonizzazione completa delle imposte che possono essere riscosse in occasione di una fusione o di un’operazione simile fra società di Stati membri diversi. Stabilendo norme fiscali neutre rispetto alla concorrenza, tale direttiva si limita a rimediare a taluni svantaggi fiscali collegati alla ristrutturazione transfrontaliera di imprese.

50      Ne consegue che soltanto le imposte espressamente considerate nella direttiva 90/434 sono destinate a fruire delle agevolazioni stabilite da quest’ultima e possono pertanto rientrare nella sfera di applicazione della deroga di cui all’art 11, n. 1, lett. a), di detta direttiva.

51      Orbene, nell’ambito delle agevolazioni stabilite, la direttiva 90/434, pur assegnando un ruolo particolare all’imposizione sulle plusvalenze, si riferisce essenzialmente alle imposte che colpiscono le società nonché a quelle dovute dai soci di queste ultime.

52      Non sussiste invece alcun indizio in detta direttiva che consenta di concludere che questa abbia voluto estendere il beneficio delle agevolazioni ad altre imposte, come quella di cui trattasi nella causa principale, che costituisce un’imposta riscossa in caso di acquisto di un bene immobile situato nello Stato membro considerato.

53      Infatti, tale caso dev’essere considerato nel senso che esso rientra sempre nella competenza tributaria degli Stati membri.

54      In tali circostanze, il beneficio delle agevolazioni stabilite dalla direttiva 90/434 non può essere negato, in applicazione dell’art. 11, n. 1, lett. a), di quest’ultima, per compensare il mancato pagamento di un’imposta come quella di cui trattasi nella causa principale, la cui base imponibile e aliquota divergono necessariamente da quelle applicabili alle fusioni di società e alle altre operazioni di riorganizzazione che le riguardano.

55      L’adozione di un approccio diverso non solo comprometterebbe l’interpretazione uniforme e coerente della direttiva 90/434, ma andrebbe al di là di quanto è necessario per tutelare gli interessi finanziari dello Stato membro considerato, come prescritto dal quarto ‘considerando’ di questa direttiva. Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, qualora l’obiettivo principale della fusione prevista consista nell’elusione delle imposte sui trasferimenti, l’interesse finanziario dello Stato membro di cui trattasi si limita alla riscossione di queste stesse imposte sui trasferimenti e non può quindi rientrare nella sfera di applicazione di detta direttiva.

56      Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434 dev’essere interpretato nel senso che le agevolazioni che questa stabilisce non possono essere negate al soggetto passivo che ha previsto, mediante una costruzione giuridica comprendente una fusione di imprese, di prevenire la riscossione di un’imposta come quella di cui trattasi nella causa principale, vale a dire le imposte sui trasferimenti, in quanto tale imposta non rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, dev’essere interpretato nel senso che le agevolazioni che questa stabilisce non possono essere negate al soggetto passivo che ha previsto, mediante una costruzione giuridica comprendente una fusione di imprese, di prevenire la riscossione di un’imposta come quella di cui trattasi nella causa principale, vale a dire le imposte sui trasferimenti, in quanto tale imposta non rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.