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Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 27 novembre 2008 – Vollkommer / Finanzamt Hannover-Land I

(causa C-156/08)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA – Art. 33, n. 1 – Nozione di “imposta sulla cifra d’affari”– Diritto di trasformazione di beni immobili»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 33) (v. punti 32-35 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Niedersächsisches Finanzgericht – Interpretazione dell’art. 33, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), e dell’art. 401 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Presa in considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sull’acquisto di immobili («Grunderwerbsteuer»), di future prestazioni di servizi dirette alla costruzione di un edificio e soggette all’imposta sulla cifra d’affari qualora l’operazione comprenda contemporaneamente la fornitura del terreno edificabile e le prestazioni sopra menzionate.

Dispositivo

L’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, al momento dell’acquisto di un terreno non edificato, integri prestazioni future di lavori di costruzione nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’imposta sulle trasformazioni e le transazioni, come la «Grunderwerbsteuer» prevista dall’ordinamento tedesco, e sottoponga così un’operazione, assoggettata all’imposta sul valore aggiunto ai sensi della detta direttiva, anche a tali altre imposte, a condizione che queste ultime non abbiano natura di imposte sul fatturato.