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18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/4


Ricorso proposto il 4 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-155/09)

2009/C 167/07

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e D. Triantafillu)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica viene meno agli obblighi cui è soggetta in forza degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE, alla luce anche dell’art. 12 CE (ed in forza degli artt. 28, 31 e 4 dell’Accordo SEE), in quanto impedisce l’esercizio delle libertà fondamentali derivanti da tali disposizioni allorché:

accorda un’esenzione dall’imposta sulla cessione di beni immobili solo alle persone che abitano già stabilmente in Grecia e non anche alle persone che hanno l’intenzione di stabilirsi in futuro in tale paese;

accorda, a determinate condizioni, solo ai cittadini greci l’esenzione dall’imposta sulla cessione di beni immobili in Grecia per l’acquisto ivi della prima casa, ponendo in essere una discriminazione espressa ai danni dei residenti all’estero non cittadini greci;

condannare la Repubblica ellenica alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L’esenzione dall’imposta sulla cessione degli immobili avvantaggia principalmente i cittadini greci. L’esclusione dall’esenzione dei cittadini comunitari i quali non risiedano già in Grecia costituisce un trattamento discriminatorio fondato sulla nazionalità che aggrava ed ostacola, in tal modo, l’acquisto della prima casa in tale paese da parte dei cittadini di altri Stati membri. Tale ostacolo discriminatorio è confermato e rafforzato dalla limitazione espressa dell’esenzione ai soli Greci residenti all’estero.

In assenza di corrispondenti obblighi quanto all’uso dell’immobile, la misura non è idonea ad agevolare l’accesso dei residenti nel paese alla proprietà della loro abitazione. Essa si rivela inoltre eccessiva, giacché il soggiorno effettivo potrebbe essere accertato tramite dichiarazioni degli acquirenti, accompagnate da iscrizioni in registri e controlli vari.

Circa la limitazione espressa dell’esenzione ai Greci residenti dell’estero, essa non può giustificarsi con l’obiettivo di farli rimpatriare, poiché tale obiettivo è in contrasto con il principio della libera circolazione.