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Causa C-284/09

Commissione europea

contro

Repubblica federale di Germania

«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo — Tassazione dei dividendi — Dividendi distribuiti alle società aventi sede sul territorio nazionale e alle società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato dello Spazio economico europeo — Differenza di trattamento»

Massime della sentenza

1.        Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Tassazione dei dividendi — Partecipazione della società beneficiaria nel capitale della società che distribuisce i dividendi in percentuale inferiore a quella prevista dalla direttiva 90/435

[Art. 56, n. 1, CE; direttiva del Consiglio 90/435, art. 3, n. 1, lett. a)]

2.        Accordi internazionali — Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo — Libera circolazione dei capitali — Normativa nazionale che assoggetta i dividendi distribuiti a una società non residente a una tassazione più onerosa di quella applicata ai dividendi distribuiti a una società residente — Inammissibilità

(Accordo SEE, art. 40)

1.        Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 56, n. 1, CE lo Stato membro che assoggetti i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri, nel caso in cui la percentuale di partecipazione della società madre nel capitale della filiale sia inferiore a quella prevista all’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 90/435, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123, a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio.

Certamente, quanto alle partecipazioni non rientranti nell’ambito della direttiva 90/435, spetta agli Stati membri determinare se, ed in quale misura, la doppia imposizione economica o a catena degli utili distribuiti debba essere evitata e introdurre, a tale effetto, in modo unilaterale o mediante convenzioni concluse con altri Stati membri, meccanismi che mirino a prevenire o ad attenuare questa doppia imposizione economica o a catena. Tuttavia, tale unico fatto non consente loro di applicare misure contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato CE.

A partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o mediante accordi, assoggetta all’imposta sul reddito non soltanto le società residenti, ma anche quelle non residenti, per i dividendi che esse ricevono da una società residente, la situazione di tali società non residenti si avvicina a quella delle società residenti. In un caso siffatto, affinché le società beneficiarie non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’art. 56 CE, lo Stato di residenza della società distributrice deve vigilare affinché, in relazione alla procedura prevista dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica, le società non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società residenti.

Una tale restrizione non è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Certamente, una giustificazione che verta sulla necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza tributaria in relazione alle attività svolte sul suo territorio. Tuttavia, qualora uno Stato membro abbia scelto di non tassare le società beneficiarie stabilite sul suo territorio in relazione a redditi di tal tipo, esso non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta delle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro. La riduzione del gettito fiscale non può essere considerata un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare un provvedimento che sia, in linea di principio, in contrasto con una libertà fondamentale. Una tale misura non può essere giustificata neppure da ragioni di coerenza del regime fiscale. L’argomento secondo il quale l’agevolazione fiscale in questione sarebbe controbilanciata da uno svantaggio fiscale non può essere accolto, poiché non sussiste un nesso diretto tra l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi versati alle società beneficiarie residenti e la tassazione di detti dividendi, vuoi come redditi degli azionisti di tali società, vuoi in occasione di un’eventuale operazione imponibile ulteriore.

(v. punti 48, 56-57, 77-78, 83, 86, 92, 94, dispositivo 1)

2.        Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) lo Stato membro che assoggetti i dividendi distribuiti a società stabilite in Islanda e in Norvegia a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio.

Anche se le restrizioni alla libera circolazione dei capitali tra cittadini di Stati parti dell’Accordo SEE devono essere esaminate con riferimento all’art. 40 e all’allegato XII di detto accordo, tali disposizioni rivestono la stessa portata giuridica delle disposizioni, sostanzialmente identiche, dell’art. 56 CE.

(v. punti 96, 99, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 ottobre 2011 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei capitali – Artt. 56 CE e 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Tassazione dei dividendi – Dividendi distribuiti alle società aventi sede sul territorio nazionale e alle società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato dello Spazio economico europeo – Differenza di trattamento»

Nella causa C-284/09,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 23 luglio 2009,

Commissione europea, rappresentata dai sigg. R. Lyal e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti, assistiti dal prof. H. Kube,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits (relatore) e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2010,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che la Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a una società avente sede in un altro Stato membro o nello Spazio economico europeo (SEE) a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a una società stabilita sul territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 56 CE, nel caso in cui la percentuale di partecipazione di una società madre nel capitale della filiale sia inferiore a quella prevista dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE (GU 2004, L 7, pag. 41; in prosieguo: la «direttiva 90/435»), e dell’art. 40 dell’Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«Accordo SEE»), nella misura in cui sono interessati la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia.

 Contesto normativo

 L’Accordo SEE 

2        L’art. 40 dell’Accordo SEE recita:

«Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri dell’[Unione europea] o negli Stati dell’[Associazione europea di libero scambio (EFTA)] né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L’allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo».

 Il diritto dell’Unione

3        L’art. 3, n. 1, della direttiva 90/435 dispone quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva:

a)      la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 2 e che detenga una partecipazione minima del 20% nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni.

(…)

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima è del 15%.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima è del 10%.

(…)».

4        Conformemente all’art. 5, n. 1, della direttiva 90/435, gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

 La normativa nazionale

 La tassazione dei dividendi in generale

5        Il regime tedesco di tassazione dei redditi da capitale risulta dalle disposizioni della legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz, BGBl. 2002 I, pag. 4210, nella versione pubblicata nel BGBl. 2003 I, pag. 179; in prosieguo: l’«EStG»), in combinato disposto, quanto alle persone giuridiche, con le norme della legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche (Körperschaftssteuergesetz, BGBl. 2002 I, pag. 4144; in prosieguo: il «KStG»). Le norme pertinenti, nella versione applicabile ai fatti in causa, erano quelle enunciate ai punti 6-15 della presente sentenza.

6        A termini dell’art. 20, n. 1, punto 1, dell’EStG:

«Sono redditi da capitale:

1.      le quote di utili (dividendi) (…) di una società di capitali, le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in società di diritto tedesco denominate “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften” e in associazioni minerarie con personalità giuridica. Costituiscono redditi da capitale altresì i dividendi occulti. Tali proventi non vengono contabilizzati se sono stati distribuiti da una persona giuridica per la quale gli importi del conto di deposito fiscale [steuerliches Einlagekonto] ai sensi dell’art. 27 del [KStG] sono considerati come utilizzati».

7        L’art. 43 dell’EStG, rubricato «Redditi da capitale soggetti a ritenuta fiscale», prevede al n. 1, prima frase, punto 1, e terza frase, quanto segue:

«L’imposta sul reddito è percepita in forma di ritenuta sul reddito da capitale (imposta sui redditi da capitale) sui redditi da capitale di fonte domestica (…) nonché, nei casi esposti ai punti 7, lett. a), e 8 nonché alla seconda frase, sui redditi da capitale di fonte internazionale seguenti:

1.      redditi da capitale di cui all’art. 20, n. 1, punti 1 e 2.

(…)

La ritenuta fiscale è effettuata nonostante gli artt. 3, punto 40, e 8 b del [KStG]».

8        A termini dell’art. 44, n. 1, prima-terza frase, dell’EStG, relativo all’assolvimento dell’imposta sui redditi da capitale:

«Nei casi previsti all’art. 43, n. 1, prima frase, [punto 1] (…), l’imposta sui redditi da capitale è dovuta dal creditore dei redditi da capitale. L’imposta sui redditi da capitale sorge nel momento in cui il creditore percepisce i redditi da capitale. È in tale momento che il debitore dei redditi da capitale, nei casi previsti all’art. 43, n. 1, prima frase, punti 1-4 (...), procede alla ritenuta d’imposta per conto del creditore dei redditi da capitale».

9        Il calcolo dell’imposta sui redditi da capitale è disciplinato all’art. 43 a, n. 1, punto 1, dell’EStG, disposizione che è così redatta:

«L’imposta sui redditi da capitale corrisponde:

1.      nei casi previsti all’art. 43, n. 1, prima frase, [punto 1] (...),

–        al 25 % dei redditi da capitale (...)».

10      Nel caso di dividendi distribuiti da una filiale, l’art. 8 b, n. 1, prima frase, del KStG dispone che questi non vengano contabilizzati nei redditi della società madre.

 Tassazione dei dividendi distribuiti a una società che ha sede in Germania

11      Riguardo alla tassazione dei dividendi distribuiti a una società che ha sede in Germania, l’art. 31, n. 1, prima frase, del KStG rinvia alle pertinenti disposizioni dell’EStG.

12      L’art. 36, nn. 2, punto 2, e 4, seconda frase, dell’EStG, che tratta della nascita e dell’ammortamento dell’imposta sul reddito, recita come segue:

«(2)      Sono imputate all’imposta sul reddito:

(…)

2.      l’imposta sul reddito percepita in forma di ritenuta fiscale, se essa è applicata (…) ai redditi che, conformemente (…) all’art. 8 b, nn. 1 e 6, seconda frase, del [KStG], non vengono contabilizzati nel calcolo delle entrate e se non è stato chiesto o eseguito rimborso. L’imposta sul reddito percepita in forma di ritenuta fiscale non è imputata se non è stato prodotto il certificato di cui all’art. 45 a, nn. 2 o 3. (…)

(…)

(4)      (…) Se dalla contabilità risulta un’eccedenza a favore del contribuente, tale eccedenza è corrisposta al contribuente previa notifica dell’avviso d’imposta».

 Tassazione dei dividendi distribuiti a una società che non ha sede in Germania

13      Ai sensi dell’art. 2 del KStG, le società che non hanno né direttivo né sede in Germania o che non sono assoggettate integralmente ad imposta in tale Stato membro sono considerate assoggettate parzialmente ad imposta per i redditi percepiti sul territorio nazionale.

14      Conformemente all’art. 32, n. 1, punto 2, del KStG, quando il titolare dei redditi è parzialmente assoggettato ad imposta in Germania, quella sulle persone giuridiche per i redditi soggetti a ritenuta fiscale è assolta definitivamente con la ritenuta fiscale.

15      L’art. 43 b dell’EStG prevede, su domanda del contribuente, la rinuncia al prelievo dell’imposta sui redditi da capitale quando la partecipazione di una società madre avente sede in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania nel capitale della filiale raggiunge la percentuale minima fissata all’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 90/435.

 Le convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione

16      Le convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione che la Repubblica federale di Germania ha concluso con tutti gli altri Stati membri, nonché con la Repubblica d’Islanda e con il Regno di Norvegia, contengono disposizioni riguardo all’imputazione delle ritenute alla fonte prelevate in Germania all’importo dell’imposta dovuta nello Stato membro in cui la società madre ha sede. L’importo del credito d’imposta non può superare la quota d’imposta, calcolata prima dell’imputazione, che concerne i redditi provenienti dalla Germania; le suddette convenzioni non prevedono il rimborso dell’eventuale credito che risulti dalla differenza tra l’onere fiscale nello Stato membro interessato e le ritenute operate alla fonte in Germania.

 Procedimento precontenzioso

17      Con lettera di diffida del 12 ottobre 2005, la Commissione ha portato all’attenzione della Repubblica federale di Germania i suoi dubbi circa la compatibilità con gli artt. 56 CE e 40 dell’Accordo SEE del regime tedesco di tassazione dei dividendi, in quanto esso favorirebbe, in termini di tassazione, le società beneficiarie di dividendi residenti rispetto a quelle stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’Accordo SEE.

18      Il governo tedesco ha risposto alla lettera di diffida con lettera del 21 dicembre 2005.

19      Il 27 giugno 2007 la Commissione ha indirizzato alla Repubblica federale di Germania un parere motivato nel quale esponeva come, a suo giudizio, fosse incompatibile con l’art. 56 CE il fatto che l’effetto combinato della ritenuta alla fonte nazionale e dell’imposta nazionale sul reddito per i dividendi domestici portasse a una tassazione inferiore alla ritenuta alla fonte applicata ai dividendi in uscita.

20      Nella comunicazione del 28 agosto 2007 il governo tedesco ha dato atto di una difformità tra la lettera di diffida, fondata su un’erronea descrizione del diritto fiscale tedesco, in quanto considerava che le società madri residenti non fossero tenute ad assolvere le ritenute alla fonte sui dividendi, e il parere motivato, che constatava, giustamente, come anche gli azionisti tedeschi fossero assoggettati alle ritenute alla fonte, ma ne inferiva, a differenza della lettera di diffida, che il carattere liberatorio delle ritenute alla fonte per le società madri stabilite in Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania o negli Stati parte dell’Accordo SEE era l’aspetto integrante una violazione della libera circolazione dei capitali.

21      In risposta a tale comunicazione, la Commissione ha indirizzato al suddetto Stato membro, in data 28 novembre 2007, una lettera di diffida complementare nella quale precisava che, a suo avviso, l’errata descrizione del diritto fiscale tedesco non inficiava il contenuto sostanziale del procedimento precontenzioso. Essa rilevava che, siccome gli azionisti tedeschi beneficiano della detrazione delle ritenute alla fonte dall’imposta sulle persone giuridiche mentre, per le società stabilite in altri Stati membri o negli Stati parte dell’Accordo SEE, le medesime ritenute alla fonte hanno carattere liberatorio, queste società sono oggetto di una tassazione dei dividendi più onerosa.

22      Respinta la richiesta del governo tedesco di una proroga dei termini per rispondere alla lettera di diffida complementare, il 28 febbraio 2008 la Commissione ha emesso un parere motivato complementare.

23      La Repubblica federale di Germania ha risposto a detto parere complementare con lettera del 30 aprile 2008, con la quale ha informato la Commissione che intendeva adottare tutte le misure necessarie per conformarsi allo stesso.

24      Avendo constatato che, entro il termine di due mesi impartito alla Repubblica federale di Germania nel parere motivato complementare, quest’ultima non aveva modificato le proprie disposizioni fiscali per conformarsi a detto parere e per garantire parità di trattamento tra le società residenti e quelle non residenti, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

25      La Commissione sostiene che la Repubblica federale di Germania ha pregiudicato la libera circolazione dei capitali, sancita agli artt. 56 CE e 40 dell’Accordo SEE, abolendo l’onere economico legato all’imposta sui redditi da capitale, percepita alla fonte sulle distribuzioni di dividendi, mediante la concessione unicamente alle società madri con sede e direttivo sul territorio nazionale della possibilità di ottenere l’imputazione e il rimborso di detta imposta, senza però permettere, con misure interne o sulla base di convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione concluse o con altri Stati membri dell’Unione o con la Repubblica d’Islanda ovvero con il Regno di Norvegia, alle società madri stabilite in detti Stati di beneficiare di tali agevolazioni fiscali.

26      Le società madri stabilite in Germania e quelle aventi sede in altri Stati membri o negli Stati parte dell’Accordo SEE versano, secondo la Commissione, in una situazione oggettivamente simile. La Repubblica federale di Germania ha scelto di evitare l’imposizione economica a catena degli utili distribuiti, ma soltanto le società madri con sede e direttivo sul territorio nazionale sono infine esenti dall’onere economico connesso all’assolvimento delle ritenute alla fonte, poiché esse possono non solo detrarre integralmente tali ritenute dalla loro imposta sulle persone giuridiche, ma anche ottenere un rimborso, qualora l’imposta da pagare sul reddito sia inferiore all’importo della ritenuta percepita alla fonte, di modo che, de facto, esse non pagano alcuna imposta sui dividendi loro distribuiti. Al contrario, le società madri stabilite in altri Stati membri o negli Stati parte dell’Accordo SEE non hanno la possibilità di sottrarsi integralmente all’onere economico connesso alle ritenute alla fonte, le quali, una volta applicate, sono considerate come assolte definitivamente.

27      Al riguardo, la Commissione precisa che il suo ricorso è limitato ai pagamenti di dividendi alle società di capitali e che non serve effettuare un paragone tra l’onere fiscale complessivo sui dividendi percepiti da persone fisiche e da società di persone in Germania e quello che grava sui dividendi distribuiti a società di capitali all’estero, giacché le situazioni prese in considerazione sono differenti.

28      Secondo la Commissione, quando uno Stato membro conferisce vantaggi nell’ambito dell’imposizione dei dividendi, compresi i vantaggi dell’imputazione o del rimborso il cui effetto economico è di neutralizzare un’imposta previamente applicata alla fonte, tali vantaggi non possono essere limitati ai beneficiari di dividendi che siano stabiliti sul territorio nazionale, ma vanno estesi ai beneficiari residenti in altri Stati membri o negli Stati parte dell’Accordo SEE.

29      Quanto all’eventuale incidenza delle convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione, la Commissione fa valere, in primo luogo, che la semplice riduzione dell’aliquota d’imposta alla fonte per i pagamenti di dividendi alle società madri stabilite in altri Stati membri o in Stati parte dell’accordo SEE, prevista da tali convenzioni, non genera di per sé una piena parità di trattamento economico, perché non equivale all’esenzione economica integrale dalla ritenuta alla fonte di cui beneficiano, invece, le società madri stabilite in Germania.

30      In secondo luogo, i meccanismi d’imputazione previsti nelle convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione concluse dalla Repubblica federale di Germania contribuirebbero tutt’al più ad attenuare la doppia imposizione a favore delle società madri che non sono stabilite in Germania, senza consentire in tutti i casi un’esenzione economica integrale, poiché l’importo imputabile è soggetto al rispetto di limiti massimi.

31      La Commissione osserva, inoltre, che l’esenzione delle società madri non residenti dall’imposta professionale non costituisce nessuna agevolazione fiscale dal momento che, quand’anche esista, tale agevolazione non sarebbe sufficiente, per la sua differente natura, a compensare il trattamento fiscale sfavorevole derivante dal carattere definitivo dell’imposta sui redditi da capitale applicata alla fonte proprio a tali società madri. La ragione per la quale una società madre stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’Accordo SEE non sarebbe tenuta ad assolvere l’imposta professionale è che essa non esercita attività economica sul territorio tedesco e che manca la materia imponibile.

32      Infine, la Commissione fa valere che il regime fiscale in causa non può essere giustificato dalla necessità di mantenere un’equilibrata ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati membri né da ragioni di coerenza del regime fiscale tedesco.

33      La Repubblica federale di Germania rimprovera alla Commissione di esaminare in maniera isolata l’esenzione delle società di capitali sussidiarie, laddove, dal 2001, tale Stato membro applica un sistema di redditi parziali che articola la tassazione dei dividendi in due fasi. Nella prima fase di tassazione parziale la società che distribuisce i dividendi è assoggettata a un’imposta definitiva, non detraibile, sulle persone giuridiche, con aliquota pari al 15% a decorrere dal 1° gennaio 2008, mentre nella seconda fase di tassazione parziale l’ultimo titolare di quote a percepire i dividendi è tassato in misura tale da arrivare, con l’aggiunta della tassazione parziale della prima fase, alla tassazione completa degli utili distribuiti. Di conseguenza, una sola tassazione integrale è ottenuta per mezzo di due tassazioni parziali e le società sussidiarie che detengono partecipazioni sono esentate per evitare un eccesso di tassazione. Così, la rinuncia a tassare i dividendi versati a una società di partecipazioni residente, conformemente all’art. 8 b del KStG, non dovrebbe essere considerata una decisione di non esercitare la potestà impositiva sui dividendi: tale potestà è, infatti, esercitata mediante un sistema globale che comprende più fasi.

34      Questo principio della tassazione integrale unica degli utili generati in Germania e distribuiti sarebbe applicabile altresì quando tali utili escono dal territorio nazionale solo con operazioni transfrontaliere. Tuttavia, affinché l’onere fiscale applicato dalla Repubblica federale di Germania ai dividendi sia uguale in una situazione interna e in una transfrontaliera, sarebbe necessario, in quest’ultimo caso, anticipare la seconda fase della tassazione, giacché la distribuzione di dividendi da parte della società madre straniera ai propri azionisti stranieri esula dalla sovranità fiscale della Repubblica federale di Germania. Orbene, conformemente al principio di ripartizione e di territorialità, ogni Stato membro ha il diritto di tassare gli utili generati sul proprio territorio.

35      La Repubblica federale di Germania riconosce di trattare in maniera differente le società di capitali residenti e quelle non residenti allorché ricevono dividendi da società residenti; infatti, solamente queste ultime possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta prevista all’art. 8 b del KStG.

36      Nondimeno, questa disparità di trattamento sarebbe solo formale e non comporterebbe discriminazioni a danno delle società madri stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’Accordo SEE.

37      Da un lato, le società stabilite in Germania e le società aventi sede in altri Stati membri o in Stati parte dell’Accordo SEE non verserebbero in una situazione comparabile con riferimento all’obiettivo dell’art. 8 b del KStG, che sarebbe quello di evitare l’eccesso di tassazione dei dividendi in Germania, nell’ambito dell’applicazione del sistema di tassazione parziale dei redditi. Ora, in caso di distribuzione di dividendi a una società stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’Accordo SEE, tale rischio non sussisterebbe.

38      Dall’altro lato, gli investitori stranieri non sarebbero dissuasi dal diritto tributario tedesco dall’investire nel capitale di imprese stabilite in Germania poiché, con riserva di una riduzione fondata su una convenzione relativa alla prevenzione della doppia imposizione, l’onere dell’imposta tedesca sopportato dai dividendi versati ai beneficiari non residenti è fondamentalmente lo stesso che l’onere sopportato dai dividendi versati ai beneficiari residenti.

39      Una tassazione supplementare, nel caso della distribuzione transfrontaliera di dividendi, avverrebbe solo da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e questo come risultato della giustapposizione delle differenti normative tributarie.

40      In forza delle convenzioni contro la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulle persone giuridiche concluse con tutti gli altri Stati membri dell’Unione nonché con la Repubblica d’Islanda e con il Regno di Norvegia, la Repubblica federale di Germania si limiterebbe a trattenere alla fonte un’imposta sui dividendi di aliquota pari, normalmente, al 10% o al 15%. Tenuto conto di tali convenzioni, detto Stato membro tasserebbe, anzi, molto meno i dividendi pagati a beneficiari non residenti che quelli pagati ai beneficiari residenti.

41      Inoltre, le convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione prevederebbero che il rischio di doppia imposizione sia scongiurato con la detrazione delle ritenute alla fonte applicate in Germania dall’imposta dovuta nello Stato di stabilimento della società beneficiaria dei dividendi.

42      La Repubblica federale di Germania osserva infine che, se è vero che le distribuzioni di dividendi alle società residenti non sono soggette all’imposta sulle persone giuridiche, questi dividendi sono contabilizzati nel calcolo dell’imposta professionale dovuta da tali società in conformità alla legge relativa a detta imposta. Per contro, tale imposta non si applica ai dividendi che sono distribuiti a società straniere.

43      In subordine, la Repubblica federale di Germania sostiene che il sistema tedesco di tassazione dei dividendi è, in ogni caso, giustificato da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva, in correlazione con il principio di territorialità, e di preservare la coerenza del regime fiscale.

 Giudizio della Corte

 Sulla violazione dell’art. 56, n. 1, CE

–       Sull’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali

44      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono comunque esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 2006, causa C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, Racc. pag. I-11673, punto 36; 8 novembre 2007, causa C-379/05, Amurta, Racc. pag. I-9569, punto 16; 19 novembre 2009, causa C-540/07, Commissione/Italia, Racc. pag. I-10983, punto 28, e 3 giugno 2010, causa C-487/08, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4843, punto 37).

45      In particolare, spetta a ciascuno Stato membro organizzare, in osservanza del diritto dell’Unione, il proprio sistema di tassazione degli utili distribuiti e definire, in tale ambito, la base imponibile nonché l’aliquota d’imposta da applicare all’azionista beneficiario (v., in particolare, sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, cit., punto 50; 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I-11753, punto 47; 20 maggio 2008, causa C-194/06, Orange European Smallcap Fund, Racc. pag. I-3747, punto 30, e 16 luglio 2009, causa C-128/08, Damseaux, Racc. pag. I-6823, punto 25).

46      Va altresì rilevato che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione a livello dell’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione della loro potestà impositiva, in particolare, al fine di eliminare le doppie imposizioni (sentenze 12 maggio 1998, causa C-336/96, Gilly, Racc. pag. I-2793, punti 24 e 30, e 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I-6161, punto 57, nonché citate sentenze Amurta, punto 17; Commissione/Italia, punto 29, e Commissione/Spagna, punto 38).

47      Come risulta, in particolare, dal terzo ‘considerando’ della direttiva 90/435, quest’ultima mira ad eliminare, instaurando un regime fiscale comune, qualsiasi penalizzazione della cooperazione tra le società di Stati membri diversi rispetto alla cooperazione tra le società di uno stesso Stato membro e a facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello dell’Unione (citate sentenze Test Claimants in the FII Group Litigation, punto 103; Amurta, punto 18, e Commissione/Spagna, punto 39).

48      Quanto alle partecipazioni non rientranti nell’ambito della direttiva 90/435, spetta agli Stati membri determinare se, ed in quale misura, la doppia imposizione economica o a catena degli utili distribuiti debba essere evitata e introdurre, a tale effetto, in modo unilaterale o mediante convenzioni concluse con altri Stati membri, meccanismi che mirino a prevenire o ad attenuare questa doppia imposizione economica o a catena. Tuttavia, tale unico fatto non consente loro di applicare misure contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato CE (v. citate sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 54; Amurta, punto 24; Commissione/Italia, punto 31, e Commissione/Spagna, punto 40).

49      Nel caso di specie, è pacifico che la normativa tedesca assoggetta a ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una società stabilita in Germania tanto alle società residenti di questo stesso Stato membro quanto alle società aventi sede in un altro Stato membro. Tuttavia, i dividendi distribuiti alle società stabilite in Germania, da un lato, non vengono contabilizzati nel calcolo dei redditi di detta società, ai sensi dell’art. 8 b, n. 1, prima frase, del KStG, e, dall’altro, beneficiano di un credito d’imposta relativo alla ritenuta percepita alla fonte. Non solo: conformemente all’art. 36, nn. 2 e 4, dell’EStG, questo credito di imposta è rimborsato al contribuente nella misura in cui l’importo dell’imposta da assolvere sul reddito è inferiore all’importo del credito d’imposta medesimo. Ne consegue che le società beneficiarie residenti non subiscono onere fiscale a seguito della ritenuta alla fonte.

50      Al contrario, per quanto concerne i dividendi distribuiti alle società stabilite in un altro Stato membro nel caso in cui una società madre detenga nel capitale della filiale una percentuale di partecipazione inferiore a quella prevista all’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 90/435, la ritenuta alla fonte è considerata, dal diritto tributario tedesco, come prelevata a titolo definitivo.

51      Non è contestato che la normativa tributaria tedesca instaura in tal modo una disparità di trattamento dei dividendi a seconda che siano distribuiti a società beneficiarie residenti o non residenti.

52      La Repubblica federale di Germania fa tuttavia valere, al riguardo, da un lato, che le società beneficiarie di dividendi non versano in situazioni comparabili rispetto all’obiettivo della normativa tributaria in questione e, dall’altro, che l’onere fiscale al quale sono assoggettati i dividendi corrisposti alle società stabilite in un altro Stato membro non è superiore a quello che grava sui dividendi distribuiti alle società residenti.

53      In primo luogo, occorre verificare se, con riferimento all’obiettivo di detta normativa, che, per la Repubblica federale di Germania, sarebbe di prevenire l’eccesso di tassazione in Germania degli utili distribuiti, le società beneficiarie di dividendi si trovino o meno in situazioni comparabili secondo che siano o non siano residenti in Germania.

54      Ebbene, è giocoforza constatare che l’obiettivo di prevenire l’eccesso di tassazione in Germania degli utili distribuiti è raggiunto sopprimendo l’imposizione a catena dei dividendi distribuiti alle società residenti secondo le modalità descritte al punto 49 della presente sentenza.

55      Risulta, è vero, dalla giurisprudenza che, rispetto ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena ovvero la doppia imposizione economica sugli utili distribuiti da una società residente, le società beneficiarie residenti non si trovano necessariamente in una situazione analoga a quella di società beneficiarie aventi sede in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkavit Internationaal e Denkavit France, Racc. pag. I-11949, punto 34, nonché citate sentenze Amurta, punto 37; Commissione/Italia, punto 51, e Commissione/Spagna, punto 50).

56      Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o mediante accordi, assoggetta all’imposta sul reddito non soltanto le società residenti, ma anche quelle non residenti, per i dividendi che esse ricevono da una società residente, la situazione di tali società non residenti si avvicina a quella delle società residenti (v., in tal senso, citate sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 68; Denkavit Internationaal e Denkavit France, punto 35; Amurta, punto 38; Commissione/Italia, punto 52, nonché Commissione/Spagna, punto 51).

57      È, infatti, solo l’esercizio della competenza tributaria da parte di questo stesso Stato a generare, indipendentemente da ogni imposizione in un altro Stato membro, un rischio di imposizione a catena o di doppia imposizione economica. In un caso siffatto, affinché le società beneficiarie non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’art. 56 CE, lo Stato di residenza della società distributrice deve vigilare affinché, in relazione alla procedura prevista dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica, le società non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società residenti (v. citate sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 70; Amurta, punto 39; Commissione/Italia, punto 53, e Commissione/Spagna, punto 52).

58      Orbene, nel caso di specie è giocoforza constatare che la Repubblica federale di Germania ha scelto di esercitare la sua competenza tributaria sui dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri. Le società non residenti beneficiarie di tali dividendi si trovano, di conseguenza, in una situazione analoga a quella delle società residenti per quanto riguarda il rischio di imposizione a catena dei dividendi distribuiti dalle società residenti, ragion per cui le società beneficiarie non residenti non possono essere trattate diversamente dalle società beneficiarie residenti (sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 53).

59      Non inficia tale constatazione l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo il quale le società residenti e quelle non residenti beneficiarie di dividendi non versano in situazioni comparabili in quanto solo gli utili che sono ridistribuiti dalle prime sarebbero passibili di eccesso di tassazione in Germania: tale Stato membro può tassare, infatti, unicamente i redditi degli azionisti di dette società che risiedono sul suo territorio.

60      A parte il fatto che non si può escludere che una società stabilita in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania abbia azionisti residenti in Germania, comparare l’onere fiscale cui sono soggetti i dividendi corrisposti alle società non residenti all’onere fiscale globale che grava sui dividendi ridistribuiti da una società beneficiaria residente ai suoi azionisti residenti significherebbe comparare regimi e situazioni non comparabili, cioè, da un lato, persone fisiche beneficiarie di dividendi domestici e il loro regime di tassazione dei redditi e, dall’altro, società di capitali beneficiarie di dividendi in uscita e la ritenuta alla fonte prelevata da detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, cit., punto 43).

61      In secondo luogo, al fine di dimostrare che l’onere fiscale cui sono soggetti i dividendi pagati alle società stabilite in un altro Stato membro non è superiore a quello che grava sui dividendi distribuiti alle società residenti, la Repubblica federale di Germania fa riferimento alle convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione, concluse con tutti gli Stati membri, nonché alla circostanza che, a differenza delle società non residenti, le società residenti sono soggette all’imposta professionale in Germania.

62      Riguardo all’incidenza delle convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione, si deve ricordare che la Corte ha effettivamente dichiarato che non può escludersi che uno Stato membro garantisca il rispetto dei suoi obblighi derivanti dal Trattato stipulando una convenzione contro la doppia imposizione con un altro Stato membro (v., in tal senso, citate sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 71; Amurta, punto 79; Commissione/Italia, punto 36, e Commissione/Spagna, punto 58).

63      A tal fine è tuttavia necessario che l’applicazione di una tale convenzione permetta di compensare gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla normativa nazionale (v. citate sentenze Commissione/Italia, punto 37, e Commissione/Spagna, punto 59).

64      Secondo le indicazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania, in applicazione delle convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione concluse con gli altri Stati membri, essa si limita a trattenere alla fonte un’imposta sui dividendi la cui aliquota è, normalmente, del 10% o del 15%, e l’imposta alla fonte che eccede tale limite è rimborsata all’azionista in conformità al diritto nazionale.

65      Nondimeno, come giustamente rileva la Commissione, la semplice riduzione dell’aliquota d’imposta alla fonte per le distribuzioni di dividendi alle società stabilite in un altro Stato membro non è sufficiente a compensare da sola gli effetti della disparità di trattamento instaurata dalla normativa tributaria nazionale, in quanto non equivale alla neutralizzazione dell’onere economico della ritenuta alla fonte, effettuata secondo le modalità descritte al punto 49 della presente sentenza, di cui beneficiano le società stabilite in Germania.

66      La Repubblica federale di Germania fa valere, inoltre, che le convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione prevedono che il rischio di doppia imposizione sia scongiurato detraendo la ritenuta alla fonte dall’imposta dovuta nello Stato di stabilimento. Secondo le indicazioni della Commissione, che lo Stato membro convenuto non contesta, a termini di dette convenzioni la detrazione non può superare un determinato importo.

67      Occorre osservare a tale proposito che l’applicazione del metodo dell’imputazione dovrebbe consentire che l’imposta sui dividendi prelevata in Germania sia interamente imputata all’imposta dovuta nello Stato di residenza della società beneficiaria di modo che, se i dividendi percepiti da detta società fossero tassati, alla fine, più dei dividendi versati alle società residenti in Germania, tale maggior onere fiscale non potrebbe più essere addebitato alla Repubblica federale di Germania, bensì allo Stato di residenza della società beneficiaria che ha esercitato la sua potestà impositiva (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 60).

68      Pertanto, la disparità di trattamento può essere neutralizzata con il metodo dell’imputazione solo se i dividendi provenienti dalla Germania sono sufficientemente tassati nell’altro Stato membro. Ora, se tali dividendi non sono tassati o se non lo sono a sufficienza, l’importo dell’imposta prelevata in Germania o una sua frazione non possono essere detratti (v. citate sentenze Commissione/Italia, punto 38, e Commissione/Spagna, punto 62).

69      Si deve precisare pure che la scelta di tassare, nell’altro Stato membro, i redditi provenienti dalla Germania o il livello di tassazione degli stessi non dipende dalla Repubblica federale di Germania, ma dalle modalità di tassazione definite dall’altro Stato membro (sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 64).

70      La Repubblica federale di Germania non può, di conseguenza, validamente sostenere che la detrazione dell’imposta assolta in Germania dall’imposta dovuta nell’altro Stato membro, in applicazione delle convenzioni relative alla prevenzione della doppia imposizione, consente in ogni caso di compensare la disparità di trattamento derivante dall’applicazione delle disposizioni della normativa tributaria nazionale o di quelle delle suddette convenzioni che hanno l’effetto di ridurre l’aliquota della ritenuta alla fonte (v. anche citate sentenze Commissione/Italia, punto 39, e Commissione/Spagna, punto 64).

71      Quanto, infine, all’argomento della Repubblica federale di Germania nel senso che le società beneficiarie di dividendi stabilite in un altro Stato membro non sono tenute ad assolvere l’imposta professionale che si applica alle società beneficiarie di dividendi stabilite in Germania, è sufficiente ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un trattamento fiscale sfavorevole in contrasto con una libertà fondamentale non può essere considerato compatibile con il diritto dell’Unione per l’esistenza di altri vantaggi, sempre che tali vantaggi esistano (v., in tal senso, sentenze 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen, Racc. pag. I-4071, punto 61; Amurta, cit., punto 75, e 1° luglio 2010, causa C-233/09, Dijkman e Dijkman-Lavaleije, Racc. pag. I-6649, punto 41).

72      Pertanto, tenuto conto delle osservazioni precedenti, si deve concludere che la disparità di trattamento dei dividendi secondo che siano distribuiti a società residenti o a società non residenti, quale instaurata dalla normativa tributaria tedesca, è atta a dissuadere le società aventi sede in altri Stati membri dal procedere ad investimenti in Germania e può altresì costituire un ostacolo alla raccolta di capitali da parte di società residenti presso società stabilite in altri Stati membri.

73      Di conseguenza, detta normativa integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’art. 56, n. 1, CE.

–       Sulla giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali

74      Come risulta da una giurisprudenza consolidata, provvedimenti nazionali che limitano la libera circolazione dei capitali possono essere giustificati per motivi imperativi di interesse generale, purché siano idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenze 23 ottobre 2007, causa C-112/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I-8995, punti 72 e 73, nonché Dijkman e Dijkman-Lavaleije, cit., punto 49).

75      A tale riguardo, la Repubblica federale di Germania sostiene, in primo luogo, che la normativa tributaria tedesca relativa alla tassazione dei dividendi, che mira a stabilire una tassazione unica e integrale degli utili nelle situazioni tanto interne quanto transfrontaliere, è giustificata dalla necessità di assicurare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva, legata al principio di territorialità, secondo il quale ciascuno Stato membro ha il diritto di tassare gli utili generati sul suo territorio. Solo l’applicazione della ritenuta alla fonte permetterebbe a detto Stato membro di fare in modo che i dividendi distribuiti grazie ai redditi generati da un’attività economica sul suo territorio siano assoggettati una sola volta e per l’intero all’imposta tedesca.

76      La Repubblica federale di Germania rileva, inoltre, che discenderebbe dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente dal punto 59 della citata sentenza Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation e dal punto 83 della sentenza 17 settembre 2009, causa C-182/08, Glaxo Wellcome (Racc. pag. I-8591), che esigere che lo Stato di residenza della società distributrice garantisca che gli utili pagati a un azionista non residente non siano colpiti da un’imposizione a catena o da una doppia imposizione economica significherebbe, di fatto, che detto Stato deve rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta un reddito generato da un’attività economica esercitata sul suo territorio.

77      In proposito occorre ricordare che una giustificazione che verta sulla necessità di salvaguardare una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti tali da violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza tributaria in relazione alle attività svolte sul suo territorio (v. sentenze 29 marzo 2007, causa C-347/04, Rewe Zentralfinanz, Racc. pag. I-2647, punto 42; 18 luglio 2007, causa C-231/05, Oy AA, Racc. pag. I-6373, punto 54; Amurta, cit., punto 58, nonché 18 giugno 2009, causa C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha, Racc. pag. I-5145, punto 66).

78      Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta pure che, qualora uno Stato membro abbia scelto di non tassare le società beneficiarie stabilite sul suo territorio in relazione a redditi di tal tipo, esso non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta delle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro (citate sentenze Amurta, punto 59, e Aberdeen Property Fininvest Alpha, punto 67).

79      Orbene, per quanto la Repubblica federale di Germania sostenga che l’art. 8 b del KStG non debba essere considerato la materializzazione della sua decisione di non esercitare la propria potestà impositiva sui dividendi, è pacifico che le società stabilite in Germania beneficiano, per i dividendi pagati da società distributrici residenti, di una neutralizzazione totale degli effetti della ritenuta alla fonte.

80      Vero è che la Corte ha dichiarato che esigere che lo Stato di residenza della società distributrice garantisca che gli utili pagati a un azionista non residente non siano colpiti da un’imposizione a catena o da una doppia imposizione economica, esentando tali utili dall’imposta in capo alla società distributrice o concedendo al detto azionista un’agevolazione fiscale corrispondente all’imposta versata su tali utili da parte della società distributrice, significherebbe, di fatto, che detto Stato deve rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta un reddito generato da un’attività economica esercitata sul suo territorio (v. citate sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 59, e Glaxo Wellcome, punto 83).

81      Tuttavia, nel caso di specie, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte o l’agevolazione fiscale corrispondente all’imposta prelevata alla fonte dalla Repubblica federale di Germania, accordate alle società stabilite in un altro Stato membro, non significherebbero di fatto che quest’ultima deve rinunciare al diritto di assoggettare ad imposta un reddito generato da un’attività economica esercitata sul suo territorio. Infatti, i dividendi distribuiti dalle società residenti sono già stati tassati in capo alle società distributrici quali utili da loro realizzati.

82      Certamente, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte o la concessione di un’agevolazione fiscale corrispondente all’imposta prelevata alla fonte dalla Repubblica federale di Germania comporterebbero, per quest’ultima, una riduzione del gettito fiscale.

83      Risulta, però, da una giurisprudenza costante della Corte che la riduzione del gettito fiscale non può essere considerata un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare un provvedimento che sia, in linea di principio, in contrasto con una libertà fondamentale (v., in particolare, sentenza 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen, Racc. pag. I-7477, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

84      In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania sostiene che il regime di tassazione dei dividendi è giustificato da ragioni di coerenza del regime fiscale. Infatti, l’agevolazione fiscale conferita dall’art. 8 b del KStG sarebbe controbilanciata da uno svantaggio fiscale, ossia la tassazione degli azionisti. Anche quando non vengono distribuiti utili agli azionisti, interverrebbe in Germania la seconda fase di tassazione.

85      A questo proposito occorre rammentare che la Corte ha già ammesso che la necessità di salvaguardare la coerenza di un regime fiscale può giustificare una restrizione all’esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato (sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann, Racc. pag. I-249, punto 28; Manninen, cit., punto 42; 27 novembre 2008, causa C-418/07, Papillon, Racc. pag. I-8947, punto 43, e Glaxo Wellcome, cit., punto 77).

86      Tuttavia, affinché una siffatta giustificazione possa essere accolta, la Corte richiede l’esistenza di un nesso diretto tra l’agevolazione fiscale di cui trattasi e la compensazione della stessa con un determinato prelievo fiscale, dovendosi determinare il carattere diretto del suddetto nesso alla luce della finalità della normativa in questione (v. citate sentenze Papillon, punto 44, e Glaxo Wellcome, punto 78).

87      Nel caso di specie, si deve constatare che, nell’ambito della normativa tributaria di cui trattasi, la neutralizzazione degli effetti della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti a una società residente non è soggetta alla doppia condizione che essi siano ridistribuiti da quest’ultima e che la loro tassazione in capo agli azionisti di tale società permetta di compensare l’esenzione in termini economici dalla ritenuta alla fonte.

88      Infatti, come risulta dalla motivazione della normativa tributaria controversa, quale riportata nel controricorso della Repubblica federale di Germania, uno degli obiettivi del sistema di tassazione parziale dei redditi è di favorire il reinvestimento nell’impresa dei proventi della gestione e di potenziare, così, l’autofinanziamento delle imprese. Un tale sistema di tassazione parziale mira, in particolare, a favorire il mantenimento degli utili nella società e ad evitare che essi vengano distribuiti agli azionisti sotto forma di dividendi.

89      In effetti, siccome la seconda fase della tassazione scatta solo se l’utile è stato distribuito agli azionisti sotto forma di dividendi, il sistema rende fiscalmente più vantaggioso accumulare gli utili in seno alla società che distribuirli agli azionisti.

90      Nella misura in cui il fatto di evitare la seconda fase della tassazione può essere ritenuto conforme all’obiettivo di detto regime fiscale, che è di favorire l’accumulo degli utili in seno alla società beneficiaria a scapito della loro ridistribuzione agli azionisti sotto forma di dividendi, non è possibile considerare che il vantaggio consistente in un’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi distribuiti a una società residente sia compensato in ogni caso dalla tassazione di tali utili quali redditi degli azionisti della società beneficiaria.

91      L’argomento della Repubblica federale di Germania secondo il quale anche quando gli utili della società beneficiaria non sono distribuiti agli azionisti scatterebbe comunque la seconda fase della tassazione, giacché un’operazione imponibile si produrrebbe necessariamente in avvenire, non può essere accolto. Ammesso che sia questo il caso, una eventuale tassazione differita non può giustificare un’esenzione immediata dalla ritenuta alla fonte dei dividendi versati alle società beneficiarie residenti.

92      Non sussiste, pertanto, nesso diretto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 86 della presente sentenza, tra l’esenzione dalla ritenuta alla fonte dei dividendi versati alle società beneficiarie residenti e la tassazione di detti dividendi, vuoi come redditi degli azionisti di tali società, vuoi in occasione di un’eventuale operazione imponibile ulteriore.

93      Ne consegue che la restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante dalla normativa tributaria controversa non può essere giustificata dai motivi addotti dalla Repubblica federale di Germania.

94      Risulta da tutto quanto precede che la Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri, nel caso in cui la percentuale di partecipazione di una società madre nel capitale della filiale sia inferiore a quella prevista all’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 90/435, a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE.

 Sulla violazione dell’art. 40 dell’Accordo SEE

95      Uno degli obiettivi principali dell’Accordo SEE è di realizzare nella maniera più completa possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’intero SEE, di modo che il mercato interno realizzato nel territorio dell’Unione sia esteso agli Stati dell’EFTA. In questa prospettiva, diverse convenzioni aventi ad oggetto detto accordo mirano a garantire un’interpretazione dello stesso che sia la più uniforme possibile nell’insieme del SEE (v. parere 10 aprile 1992, 1/92, Racc. pag. I-2821). Spetta alla Corte, in tale ambito, controllare che le norme dell’Accordo SEE identiche nella sostanza a quelle del Trattato siano interpretate in maniera uniforme all’interno degli Stati membri (sentenze 23 settembre 2003, causa C-452/11, Ospelt e Schlössle Weissenberg, Racc. pag. I-9743, punto 29, e Commissione/Italia, cit., punto 65).

96      Ne risulta che, anche se le restrizioni alla libera circolazione dei capitali tra cittadini di Stati parti dell’Accordo SEE devono essere esaminate con riferimento all’art. 40 e all’allegato XII di detto accordo, tali disposizioni rivestono la stessa portata giuridica delle disposizioni, sostanzialmente identiche, dell’art. 56 CE (v. sentenze 11 giugno 2009, causa C-521/07, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-4873, punto 33, e Commissione/Italia, cit., punto 66).

97      Come è stato constatato al punto 49 della presente sentenza, le società beneficiarie stabilite in Germania non subiscono onere fiscale a seguito della ritenuta alla fonte sui dividendi che sono loro distribuiti dalle proprie filiali residenti.

98      Per quanto concerne i dividendi versati alle società stabilite in Islanda e in Norvegia, la ritenuta alla fonte è considerata, dal diritto tedesco, come prelevata a titolo definitivo.

99      Di conseguenza e per gli stessi motivi esposti nell’esame del ricorso alla luce dell’art. 56, n. 1, CE, si deve giudicare che la Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in Islanda e in Norvegia a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 40 dell’Accordo SEE.

 Sulle spese

100    A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri, nel caso in cui la percentuale di partecipazione di una società madre nel capitale della filiale sia inferiore a quella prevista all’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 56, n. 1, CE.

2)      La Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in Islanda e in Norvegia a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 40 dell’Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo.

3)      La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.