Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 – Commissione / Polonia
(causa C-311/09)
«Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – IVA – Trasporto internazionale di persone – Assoggettamento a imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale»
1. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione (Art. 226 CE) (v. punto 18)
2. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale (Art. 226 CE) (v. punto 19)
3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 31)
4. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punto 34)
5. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Obblighi dei soggetti passivi (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73, 168 e 273) (v. punto 39 e dispositivo)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato – Violazione degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Trasporto internazionale di persone su strada – Normativa nazionale che impone ai trasportatori domiciliati all’estero di assolvere l’IVA secondo un sistema forfetario basato unicamente sul numero di persone trasportate nel territorio nazionale e che non permette la detrazione dell’imposta applicata nella fase precedente. |
Dispositivo
1) |
Avendo prelevato l’imposta sul valore aggiunto in base alle modalità fissate al capo 13, n. 35, punti 1, 3, 4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004, relativo all’applicazione di talune disposizioni della legge relativa all’imposta sui prodotti e servizi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |