19.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 ottobre 2009 — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd
(Causa C-397/09)
2009/C 312/36
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Scheuten Solar Technology GmbH
Convenuto: Finanzamt Gelsenkirchen-Süd
Questioni pregiudiziali
a) |
Se l’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (1) — Direttiva comunitaria sugli interessi e sui canoni (in prosieguo: la «direttiva regime fiscale degli interessi e dei canoni») — sia contrasto con una normativa secondo cui gli interessi sui crediti pagati da un’impresa avente sede in uno Stato membro ad un’impresa consociata di uno Stato membro diverso vengono computati in capo alla prima impresa ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive. |
b) |
Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo: se l’art. 1, n. 10, della direttiva regime fiscale degli interessi e dei canoni debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la medesima direttiva qualora le condizioni previste al suo art. 3, lett. b), perché sussistesse una società consociata, non ricorressero, al momento del pagamento degli interessi, ancora per un periodo ininterrotto di almeno due anni. Se gli Stati membri possano, in tal caso, invocare immediatamente nei confronti dell’impresa pagatrice l’applicazione dell’art. 1, n. 10, della direttiva regime fiscale degli interessi e dei canoni. |
(1) GU L 157, pag. 49.