Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 – Commissione / Austria
(causa C-433/09)
«Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – IVA – Base imponibile – Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio – “Normverbrauchsabgabe”»
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 78) (v. punti 33-35, 38-39, 43, 46)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 78 e 79 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 347, pag. 1) – Vendita di un autoveicolo – Inclusione nella base imponibile di una tassa gravante sulla fornitura di veicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato in funzione del loro valore e del loro consumo medio («Normverbrauchsabgabe»). |
Dispositivo
1) |
Includendo l’imposta sul consumo normale («Normverbrauchsabgabe») nel calcolo della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto riscossa in Austria al momento della fornitura di un autoveicolo, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 78 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
2) |
Per il resto il ricorso è respinto. |
3) |
La Commissione europea e la Repubblica d’Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese. |