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Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 13 gennaio 2010 – Calestani e Lunardi / Agenzia delle Entrate – Ufficio di Parma

(cause riunite C-292/09 e C-293/09)

«Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità manifesta»

1.                     Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale (Art. 234 CE) (v. punti 18-19)

2.                     Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto (Art. 234 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23) (v. punti 20-29)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale – Commissione tributaria provinciale di Parma – Interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Esenzione delle forniture di beni destinati esclusivamente ad un’attività esentata o esclusi dal diritto alla detrazione – Normativa nazionale che esclude l’esenzione.

Dispositivo

 

Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanze 9 e 17 giugno 2009, sono manifestamente irricevibili.