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13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/38


Ricorso proposto l’8 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-10/10)

2010/C 63/60

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56 CE e 40 SEE per aver consentito la detraibilità fiscale di donazioni ad istituti di ricerca e di insegnamento solo nel caso di istituti stabiliti in Austria;

condannare Repubblica d’Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A parere della Commissione, le donazioni ad istituti di ricerca e di insegnamento senza scopo di lucro ricadono nella sfera di applicazione della libera circolazione dei capitali a norma dell’art. 56 CE. La normativa austriaca consente la detraibilità fiscale di donazioni ad istituti di tal genere solo nel caso di istituti stabiliti nel territorio nazionale e non nel caso di donazioni ad analoghi istituti in altri Stati membri o Stati del SEE, il che costituisce violazione degli artt. 56 CE e 40 SEE.

La Repubblica d’Austria giustifica tale normativa deducendo che si tratta di una legittima restrizione, di carattere sostanziale, dell’agevolazione connessa alle donazioni, che sgravia lo Stato da un onere di finanziamento che altrimenti incomberebbe al medesimo, come risulterebbe, inter alia, dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-396/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer (1).

La Commissione contesta tale giustificazione, osservando che la normativa controversa opera una distinzione unicamente in base a criteri geografici e indipendentemente dagli scopi perseguiti dall’istituto finanziato. Inoltre, l’interazione tra finanziamento diretto da parte dello Stato e donazioni da parte di privati, fiscalmente agevolate, sostenuta dalla Repubblica d’Austria, non sarebbe dimostrata. Tale interazione, anche ammessa la sua esistenza, non giustifica, a parere della Commissione, alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, non trattandosi di un interesse qualificato connesso al sistema fiscale ai sensi della sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-204/90, Bachmann (2).


(1)  Sentenza 10 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, causa C-386/04, Racc. pag. I-8203.

(2)  Sentenza 28 gennaio 1992, Bachmannm causa C-204/90, Racc. pag. I-249.