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27.3.2010   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/18


Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-38/10)

2010/C 80/33

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell'art. 31 dell’Accordo SEE per aver adottato e mantenuto in vigore disposizioni legislative, quali gli artt. 76 A, 76 B e 76 C del Código português do Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas (codice portoghese dell’imposta sulle persone giuridiche; in prosieguo: il CIRC), ai sensi dei quali, in caso di trasferimento della sede e della direzione effettiva di un’impresa portoghese in un altro Stato membro o di cessazione delle attività in Portogallo di un’impresa stabile o di trasferimento del suo patrimonio dal Portogallo a un altro Stato membro:

la base imponibile dell’esercizio in cui si verifica tale fatto include tutte le plusvalenze non realizzate relative al patrimonio in questione, mentre le plusvalenze non realizzate derivanti da transazioni esclusivamente nazionali non sono incluse nella base imponibile;

i soci di una società che trasferisce all’esterno del territorio portoghese la sua sede e la direzione effettiva sono assoggettati a una tassazione basata sulla differenza tra il valore del patrimonio liquido della società (calcolato alla data del trasferimento e a prezzi di mercato) e il prezzo di acquisto delle rispettive quote sociali.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che i citati articoli del CIRC possono rappresentare un ostacolo alla libertà di stabilimento, sancita dall’art. 49 TFUE.

Conformemente alle suddetta normativa portoghese le plusvalenze non realizzate sono tassate solo quando una società trasferisce la propria sede e direzione effettiva al di fuori del territorio portoghese o quando trasferisce singoli elementi patrimoniali a un’impresa stabile che ha sede un altro Stato membro, mentre gli analoghi trasferimenti di sede in territorio portoghese o di patrimonio da una sede centrale a una controllata nello stesso Stato membro non implicano nessuna immediata conseguenza fiscale.

La Commissione non contesta la tassazione che gli Stati membri impongono sulle plusvalenze accumulate da una persona, che, in quanto contribuente residente, sia assoggettata a imposizione per il suo reddito universale. Tuttavia, la Commissione considera che la normativa portoghese deve applicare la stessa regola e che i fattori generatori di obblighi fiscali devono essere gli stessi — in particolare la realizzazione dell’attivo o qualsiasi fattore che comporti una rettifica dell’ammortamento — sia che la sede, la direzione effettiva o gli elementi patrimoniali vengano trasferiti al di fuori del territorio portoghese sia che vi rimangano.

La Commissione ritiene che le società debbano avere il diritto di trasferire la propria sede o il patrimonio individuale in un altro Stato membro senza doversi assoggettare a procedimenti troppo complessi o onerosi, non essendoci giustificazione secondo la Commissione, per il recupero immediato delle plusvalenze non realizzate al momento dal trasferimento della sede e della direzione effettiva di una società portoghese in un altro Stato membro o di cessazione dell’attività dell’impresa stabile nel territorio portoghese o trasferimento del suo patrimonio dal Portogallo a un altro Stato membro, qualora questo tipo di imposizione non esista in situazioni nazionali paragonabili.

La necessità di assicurare la speciale tutela dei diritti di determinati interessi, segnatamente quelli dei creditori, degli azionisti di minoranza e delle autorità tributarie, deve essere garantita ma conformemente al principio di proporzionalità, come interpretato dalla Corte di giustizia.

In tale contesto, la Repubblica portoghese potrebbe, per esempio, determinare il valore delle plusvalenze non realizzate sulle quali intende conservare la propria giurisdizione fiscale, purché ciò non implichi l’immediata esigibilità dell’imposta né altre condizioni legate al differimento del suo pagamento.

Quanto allo scopo di garantire un controllo fiscale efficace e combattere l’evasione fiscale, che è legittimo, si potrebbe ricorrere a metodi meno restrittivi, utilizzando i meccanismi previsti nella direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE (1), relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, o nella direttiva del Consiglio 26 maggio 2008, 2008/55/CE (2), sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

La Commissione ritiene che la normativa portoghese vada oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, vale a dire, garantire l’efficacia del sistema tributario. Di conseguenza, la Commissione considera che la normativa portoghese deve osservare la stessa regola sia che la sede, la direzione effettiva o gli elementi patrimoniali siano trasferiti al di fuori del territorio portoghese sia che vi rimangano: l’imposta deve essere recuperata solo dopo aver realizzato l’aumento del valore del patrimonio.


(1)  GU L 336, pag. 15.

(2)  GU L 150, pag. 28.