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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 28 giugno 2012 (1)

Causa C-38/10

Commissione europea

contro

Repubblica portoghese

«Inadempimento di uno Stato – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Articolo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Normativa fiscale – Imposta all’uscita dal territorio – Imposizione immediata delle plusvalenze latenti relative agli attivi di società al momento stesso del trasferimento della sede statutaria e della sede amministrativa effettiva – Cessazione delle attività di una stabile organizzazione – Trasferimento di attivi – Imposizione dei soci – Ripartizione del potere impositivo – Proporzionalità»






I –    Introduzione

1.        Con il presente ricorso per inadempimento la Commissione europea rimprovera alla Repubblica portoghese di aver violato la libertà di stabilimento sancita all’articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE) (2) e all’articolo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE») (3), adottando e mantenendo in vigore disposizioni nazionali in forza delle quali quest’ultima assoggetta a immediata imposizione le plusvalenze latenti, cioè le plusvalenze accumulate ma non realizzate, relative:

–        agli elementi attivi del patrimonio di società portoghesi che trasferiscono la loro sede statutaria e la loro sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE;

–        agli elementi attivi del patrimonio destinati ad una stabile organizzazione portoghese di una società non residente in caso di cessazione delle attività di tale organizzazione sul territorio portoghese e

–        agli elementi attivi del patrimonio destinati ad una stabile organizzazione portoghese di una società non residente trasferiti al di fuori del territorio portoghese.

2.        La Commissione rimprovera ugualmente alla Repubblica portoghese di violare questa stessa libertà assoggettando ad imposizione le plusvalenze latenti relative alle quote detenute dai soci di una società che trasferisce la sua sede statutaria e la sua sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE.

3.        La Repubblica portoghese nonché otto Stati membri ammessi ad intervenire a sostegno delle sue conclusioni (4) contestano l’inadempimento rimproverato.

4.        La Repubblica portoghese sostiene che le disposizioni controverse, e cioè rispettivamente gli articoli 76 A (imposizione immediata delle plusvalenze latenti al momento stesso del trasferimento della sede statutaria o della sede amministrativa effettiva della società al di fuori del Portogallo), 76 B (imposizione immediata degli elementi attivi del patrimonio di una stabile organizzazione di una società non residente al momento stesso della cessazione delle attività di tale organizzazione in Portogallo e imposizione immediata degli elementi attivi del patrimonio di tale stabile organizzazione trasferiti al di fuori del Portogallo) e 76 C (imposizione dei soci al momento del trasferimento della sede statutaria o della sede amministrativa effettiva della società) del codice portoghese dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas; in prosieguo: il «CIRC»), non configurano violazioni degli articoli 43 CE e 31 dell’accordo SEE.

5.        Prima di procedere all’esame della ricevibilità e della fondatezza del ricorso, va rilevato che la presente causa è la prima di quattro ricorsi per inadempimento proposti dalla Commissione, aventi, in sostanza, ad oggetto l’imposizione immediata delle plusvalenze latenti relative ad attivi di società che trasferiscono la loro sede statutaria e la loro sede amministrativa effettiva verso un altro Stato membro (5).

6.        Peraltro, questa problematica è stata oggetto della sentenza National Grid Indus, pronunciata dalla Grande Sezione della Corte il 29 novembre 2011 (6), cioè dopo la conclusione della fase scritta nel presente procedimento.

7.        In tale sentenza, sulla quale nel corso delle presenti conclusioni mi soffermerò approfonditamente, la Corte ha in particolare giudicato che l’articolo 49 TFUE doveva essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede la riscossione immediata dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società che trasferisce la sua sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro al momento stesso di tale trasferimento (7).

8.        A seguito della pronuncia della sopra menzionata sentenza National Grid Indus, le parti sono state invitate dalla Corte a pronunciarsi per iscritto sulle conseguenze da trarre ai fini della soluzione della presente causa.

9.        Tutte le parti, ad esclusione del governo finlandese, hanno risposto a tale quesito.

10.      Ad eccezione dei governi olandese, finlandese e del Regno Unito che non si sono fatti rappresentare, le difese svolte dalle parti sono state ugualmente sentite nel corso dell’udienza tenutasi il 30 aprile 2012.

II – Analisi

A –    Sulla ricevibilità di talune censure

11.      Per quanto il governo portoghese non eccepisca nelle sue memorie alcun motivo di irricevibilità, neppure parziale, del presente ricorso, ricordo che la Corte può esaminare d’ufficio se le condizioni previste dall’articolo 226 CE per la presentazione di un ricorso per inadempimento siano soddisfatte (8).

12.      Tale verifica verte in particolare sulla regolarità della fase precontenziosa, la quale, per costante giurisprudenza, costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per assicurare che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita (9).

13.      A questo proposito la Corte ha già dichiarato che la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro interessato e il suo successivo parere motivato delimitano la materia del contendere, che quindi non può più essere ampliata (10). La Corte ha da ciò tratto la conseguenza che il parere motivato e il ricorso della Commissione devono avere ad oggetto gli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre il procedimento precontenzioso (11). Se così non fosse, una simile irregolarità non può ritenersi sanata per il fatto che lo Stato membro convenuto abbia formulato osservazioni sul parere motivato (12).

14.      Nella specie, da un lato, è pacifico, come riconosciuto dalla Commissione in udienza, che la lettera di diffida indirizzata il 29 febbraio 2008 non conteneva alcun riferimento ad un’asserita violazione dell’articolo 31 dell’accordo SEE.

15.      Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella misura in cui verte su una censura relativa alla violazione di tale disposizione.

16.      Dall’altro lato, come evidenziato dal governo portoghese nella risposta al parere motivato (13), esclusa la menzione, nella rubrica «fatti», dell’articolo 76 C del CIRC, neppure la lettera di diffida conteneva censure autonome riferentesi alla tassazione dei soci di una società portoghese che trasferisce la sua sede statutaria e la sua sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro.

17.      Nella misura in cui ha ad oggetto tale censura il ricorso è ugualmente irricevibile.

18.      Ad ogni modo, anche supponendo che tale censura non sia per detto motivo irricevibile, ricordo che, in forza dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Spetta pertanto alla Commissione indicare in ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo 226 CE le censure esatte sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure si fondano (14).

19.      Orbene, nella specie, la Commissione non ha esposto, neanche sommariamente, né nel ricorso e neppure nel parere motivato, alcun elemento idoneo a suffragare la sua conclusione secondo la quale assoggettare ad imposta i soci di una società che trasferisce la sede statutaria e la sede amministrativa effettiva al di fuori del Portogallo violerebbe l’articolo 43 CE.

20.      Una siffatta esposizione sarebbe stata a mio avviso tanto più necessaria in quanto l’imposizione di una società o di una stabile organizzazione non si confonde con quella dei suoi soci e la portata di un’eventuale violazione dell’articolo 43 CE con riferimento alla società che trasferisce la sede statutaria e la sede amministrativa effettiva in funzione dell’imposizione dei suoi soci potrebbe così dipendere dal luogo di residenza di questi ultimi a seconda che essi siano domiciliati nel territorio dell’Unione o nel territorio di uno Stato terzo.

21.      Inoltre, rilevo che nessuno Stato membro intervenuto a sostegno delle conclusioni del governo portoghese ha preso posizione circa l’inadempimento rimproverato che deriverebbe dall’articolo 76 C del CIRC, poiché il governo olandese ha in particolare fatto presente, rispondendo al quesito scritto rivoltogli dalla Corte, che non era in grado di pronunciarsi sulla situazione dei soci con riferimento alla sentenza National Grid Indus stanti le sommarie informazioni contenute negli atti del procedimento di cui alla presente causa.

22.      Suggerisco, pertanto, alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso solo nella misura in cui questo è inteso a far constatare un inadempimento dell’articolo 43 CE, in quanto la Repubblica portoghese assoggetta a immediata imposizione le plusvalenze latenti relative, in primo luogo, agli attivi di società portoghesi che trasferiscono la loro sede statutaria e la loro sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro e, in secondo luogo, a quelli destinati ad una stabile organizzazione portoghese di una società non residente al momento stesso del trasferimento di tali attivi al di fuori del territorio portoghese o in caso di cessazione delle attività della suddetta stabile organizzazione.

B –    Nel merito

1.      Sull’imposizione immediata delle plusvalenze latenti relative ad elementi attivi del patrimonio di una società portoghese che trasferisce la sede statutaria e la sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro (articolo 76 A del CIRC)

a)      Riassunto degli argomenti delle parti

23.      La Commissione ritiene che l’articolo 76 A del CIRC comporti un ostacolo alla libertà di stabilimento in quanto colloca le società che esercitano tale libertà in una situazione manifestamente meno favorevole sul piano della liquidità rispetto a quelle che trasferiscono la loro sede senza lasciare il territorio portoghese. Infatti, secondo la normativa portoghese, il trasferimento della sede di una società in un altro Stato membro comporta l’immediata riscossione dell’imposta sulle plusvalenze latenti.

24.      Tale disparità di trattamento, secondo la Commissione, non può essere giustificata, a scapito del rispetto del principio di proporzionalità, né dalla necessità di garantire una particolare tutela dei diritti di taluni interessati, in particolare dei creditori, né dall’obiettivo, anch’esso legittimo, inteso ad assicurare un controllo fiscale efficace e a lottare contro l’evasione fiscale. A questo proposito, pur riconoscendo il legittimo diritto di uno Stato membro di assoggettare ad imposta le plusvalenze accumulate allorché il soggetto passivo interessato ricade sotto la sua competenza fiscale, la Commissione considera che una misura meno restrittiva della libertà di stabilimento sarebbe quella di differire la riscossione dell’importo del prelievo al momento della realizzazione delle plusvalenze. Infatti, gli Stati membri disporrebbero, in forza del diritto dell’Unione, di meccanismi di mutua assistenza sufficienti a consentire loro di ottenere le informazioni in materia di imposizioni e di riscuotere i crediti d’imposta di società aventi la loro sede in altri Stati membri.

25.      Nella risposta al quesito scritto rivoltole dalla Corte, la Commissione sostiene altresì che, alla luce della citata sentenza National Grid Indus, l’articolo 76 A del CIRC sarebbe manifestamente incompatibile con l’articolo 43 CE.

26.      Il governo portoghese, nel rilevare che la citata sentenza National Grid Indus ha rilevanza diretta nei confronti di una società costituita secondo il diritto portoghese che, pur conservando la propria personalità giuridica, trasferisce la sede statutaria e la sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, senza conservare una stabile organizzazione in Portogallo, ammette, alla luce della predetta sentenza e contrariamente a quanto fino ad allora aveva sostenuto nelle sue memorie, l’applicabilità della libertà di stabilimento alla situazione di una siffatta società.

27.      Tuttavia esso nega l’esistenza di una restrizione della suddetta libertà.

28.      Infatti, la medesima norma e i medesimi fatti generatori delle obbligazioni fiscali si applicherebbero indipendentemente dalla circostanza che il trasferimento della sede statutaria e della sede amministrativa effettiva si realizzi in Portogallo o in un altro Stato membro. Quindi, dall’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del CIRC deriverebbe che le plusvalenze latenti relative agli elementi attivi del patrimonio vengono assoggettate ad imposta, tenendo conto del valore di mercato di tali elementi, tutte le volte che il soggetto passivo «colleg[hi] permanente[mente] (...) tali elementi a fin[alità] divers[e da quelle] d[e]ll’attività esercitata», cioè allorché tali attivi della società vengono ritirati dall’attività economica generatrice dei redditi imponibili che essa fino a quel momento esercitava. La tassazione delle plusvalenze troverebbe pertanto applicazione non soltanto al momento della loro effettiva realizzazione in occasione di un trasferimento a titolo oneroso, ma anche nel caso delle plusvalenze latenti ogni qual volta, al di fuori di atti o transazioni di vendita, cioè senza controprestazione, elementi attivi del patrimonio cessano di essere collegati all’esercizio dell’attività dell’impresa qualunque ne sia la ragione.

29.      Il governo portoghese insiste altresì sul fatto che, anche in casi puramente interni, la normativa nazionale impone la registrazione fiscale delle plusvalenze latenti e delle minusvalenze imputabili agli elementi dell’attivo patrimoniale interessato nel corso dell’esercizio durante il quale sono avvenuti i fatti in questione, anche se in nessuno dei suddetti casi la società ottiene liquidità che riposi sulla realizzazione degli attivi mediante la loro alienazione. Si avrebbe così registrazione di plusvalenze latenti ogni volta che i beni interessati non sono più collegati all’impresa e all’attività economica generatrice di redditi soggetti a imposizione nel territorio nazionale. Quindi le società che esercitano la libertà di stabilimento non sarebbero soggette a pressione fiscale anteriore o superiore a quella cui sono soggette le società che mantengono la loro sede in Portogallo.

30.      Ad ogni modo, ammesso che l’articolo 76 A del CIRC implichi una restrizione della libertà di stabilimento, il governo portoghese sostiene che l’imposizione immediata delle plusvalenze latenti di una società che trasferisce la sua sede in un altro Stato membro è necessaria per conseguire gli obiettivi di salvaguardia della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, di efficacia dei controlli fiscali e di lotta alla frode e all’evasione fiscale.

31.      Per quanto riguarda la proporzionalità dell’imposizione immediata delle plusvalenze latenti al momento del trasferimento della sede statutaria e della sede amministrativa effettiva di una società in un altro Stato membro, il governo portoghese ammette, tuttavia, rispondendo al quesito rivoltogli per iscritto dalla Corte, che, se quest’ultima dovesse nella specie constatare l’esistenza di una restrizione della libertà di stabilimento, la Repubblica portoghese avrebbe l’obbligo di modificare l’articolo 76 A del CIRC in modo da concedere alle società interessate la possibilità di optare per il pagamento immediato o per quello differito dell’imposta di cui trattasi, conformemente alla citata sentenza National Grid Indus.

32.      La maggior parte degli intervenienti, pur contestando nelle rispettive memorie l’applicabilità dell’articolo 43 CE, riconosce ormai, alla stregua del governo portoghese che, dopo la pronuncia della succitata sentenza National Grid Indus, la libertà di stabilimento si applica alla situazione disciplinata dall’articolo 76 A del CIRC. Il governo tedesco sottolinea che tale sentenza non ha risolto la questione dell’applicabilità della libertà di stabilimento nel caso di una società stabilita in uno Stato membro che aderisce alla teoria detta della sede effettiva e che subordina il trasferimento della sede amministrativa effettiva allo scioglimento di tale società.

33.      I governi danese, tedesco, spagnolo, francese e svedese ritengono comunque che, anche dopo la pronuncia della suddetta sentenza National Grid Indus, l’imposizione immediata delle plusvalenze latenti nella situazione contemplata dall’articolo 76 A del CIRC sarebbe giustificata da uno o più obiettivi di interesse generale messi in evidenza dalla Repubblica portoghese. I suddetti intervenienti rilevano che la causa all’origine della predetta sentenza verteva su una situazione atipica in cui la società che trasferiva la sua sede amministrativa effettiva era soggetta ad imposta su una plusvalenza latente relativa a un solo elemento attivo del patrimonio di natura finanziaria. Le valutazioni della Corte vertenti sul carattere sproporzionato dell’imposizione immediata di una siffatta plusvalenza al momento stesso del trasferimento della sede amministrativa effettiva della National Grid Indus BV (in prosieguo: la «National Grid Indus») verso il Regno Unito non si estenderebbero pertanto alle situazioni, più frequenti, in cui il trasferimento della sede di una società in un altro Stato membro implica attivi non finanziari, come impianti o beni immateriali, che non sono destinati ad essere ceduti. Il governo spagnolo a questo proposito aggiunge che offrire alle società la possibilità di optare per la riscossione differita dell’importo del prelievo, subordinata al requisito di una sufficiente garanzia bancaria, come avrebbe giudicato la Corte nella citata sentenza National Grid Indus, non costituirebbe necessariamente una soluzione meno dannosa per la libertà di stabilimento del pagamento immediato dell’importo del prelievo all’uscita dal territorio. Il governo tedesco precisa che spetta al legislatore nazionale decidere egli stesso la soluzione adeguata senza costringerlo a concedere un diritto di opzione al contribuente. Secondo tale Stato membro sarebbe meno costrittivo e più efficace concedere al contribuente il diritto alla rateizzazione del pagamento dell’imposta in luogo della sospensione fino all’effettiva realizzazione degli attivi.

34.      Per contro, il governo olandese nella risposta al quesito scritto rivoltogli dalla Corte sostiene che dalla citata sentenza National Grid Indus conseguirebbe che gli Stati membri debbono in ogni caso offrire alle società che trasferiscono la loro sede in un altro Stato membro la scelta tra il pagamento immediato dell’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti all’uscita dal territorio e il pagamento differito al momento della realizzazione degli attivi.

b)      Analisi

35.      Conformemente al punto di vista complessivo delle parti nel presente procedimento, la citata sentenza National Grid Indus consente in gran parte di dirimere la prima censura dell’inadempimento rimproverato.

36.      Ricordo che in tale causa, la National Grid Indus, società a responsabilità limitata costituita secondo il diritto olandese, possedeva un credito, espresso in lire sterline, nei confronti di una delle società del medesimo gruppo con sede nel Regno Unito. Tale credito, in ragione del rialzo del cambio della lira sterlina rispetto al fiorino, aveva prodotto un guadagno sul cambio non realizzato. Nel dicembre 2000 la National Grid Indus trasferiva la sua sede amministrativa effettiva nel Regno Unito pur conservando la sua sede statutaria e la sua personalità giuridica nei Paesi Bassi, i quali applicano, in materia di diritto societario, la teoria detta della costituzione. Conformemente alla convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione tra il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito, nonché alla normativa fiscale olandese, poiché la National Grid Indus non percepiva più utili imponibili nei Paesi Bassi, le plusvalenze latenti accumulate dal guadagno sul cambio alla data del trasferimento della sede amministrativa effettiva dovevano costituire l’oggetto di un conto finale da parte delle autorità finanziarie olandesi ed essere assoggettate ad imposta immediatamente al momento stesso dell’uscita dal territorio olandese.

37.      Adita in via pregiudiziale, la Corte doveva dirimere la questione se la National Grid Indus poteva invocare la libertà di stabilimento e, eventualmente, se l’articolo 49 TFUE ostava ad una misura fiscale nazionale che tassava con effetto immediato le plusvalenze latenti relative a un elemento dell’attivo patrimoniale di una società che trasferisce la sua sede amministrativa effettiva (e la sua residenza fiscale) in un altro Stato membro.

38.      Innanzitutto, a proposito dell’applicabilità dell’articolo 49 TFUE, la Corte ha verificato se, vista l’assenza di un’uniforme definizione nel diritto dell’Unione delle società autorizzate a beneficiare del diritto di stabilimento (15) e vista la facoltà concessa agli Stati membri di definire il criterio di collegamento richiesto ad una società affinché possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale e, a tale titolo, beneficiare del diritto di stabilimento (16), una società, in una situazione quale quella della National Grid Indus, poteva opporre una siffatta libertà all’applicazione della normativa fiscale nazionale.

39.      Nel rilevare che, nella causa principale, il trasferimento della sede amministrativa effettiva della National Grid Indus nel Regno Unito non aveva inciso sul suo status di società di diritto olandese di tale impresa, poiché il Regno dei Paesi Bassi applica la teoria detta della costituzione, e che, pertanto, la normativa nazionale si limitava a ricollegare, per le società costituite conformemente al diritto nazionale, conseguenze fiscali al suddetto trasferimento tra Stati membri (17), la Corte ha pertanto concluso che tale trasferimento non aveva alcuna incidenza sulla possibilità per la suddetta società di invocare l’articolo 49 TFUE (18).

40.      Successivamente la Corte ha constatato una restrizione della libertà di stabilimento. Secondo la Corte una società di diritto olandese che intende trasferire la propria sede amministrativa effettiva al di fuori del territorio di tale Stato subisce uno svantaggio finanziario rispetto a una società analoga che mantiene la propria sede amministrativa effettiva nei Paesi Bassi, in ragione del carattere immediato dell’imposizione a carico della prima di tali società, che è tale da scoraggiarla dal trasferire la sua sede in un altro Stato membro (19).

41.      Una siffatta disparità di trattamento non si spiega con una obiettiva differenza di situazione. Infatti, la Corte giudica, in termini generali, che, rispetto alla normativa di uno Stato membro intesa ad assoggettare ad imposta le plusvalenze realizzate sul proprio territorio, la situazione di una società costituita secondo la legislazione di tale Stato membro che trasferisce la propria sede in un altro Stato membro è, sotto l’aspetto dell’imposizione delle plusvalenze relative agli attivi che sono state realizzate nel primo Stato membro prima del trasferimento di sede (20), simile alla situazione di una società parimenti costituita secondo la legislazione del primo Stato membro, ma che in tale Stato membro mantenga la propria sede.

42.      Infine, nell’esaminare in dettaglio la giustificazione principale dedotta dai governi che hanno depositato osservazioni nella citata causa National Grid Indus, cioè la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, la Corte, pur considerando che la normativa olandese è idonea ad assicurare un siffatto obiettivo di interesse generale (21), e pur ammettendo che l’accertamento definitivo dell’importo del prelievo al momento in cui la società trasferisce la sua sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro è proporzionato a un siffatto obiettivo (22), giudica, per contro, che la riscossione immediata dell’imposta è sproporzionata al suddetto obiettivo.

43.      A questo proposito, mentre la Commissione e la National Grid Indus sostenevano l’idea di una riscossione differita del debito d’imposta fino al momento della realizzazione dell’attivo (nella specie, cessione) corredata di varie dichiarazioni sottoscritte dalla società interessata (23), gli Stati membri sostenevano che solo la riscossione immediata dell’importo del prelievo al momento stesso del trasferimento della sede amministrativa effettiva consentiva di preservare l’esercizio della loro competenza fiscale senza eccessivi oneri amministrativi (24).

44.      La Corte ha accolto una soluzione equilibrata. Cosciente delle difficoltà e degli oneri amministrativi che comporta, per la società interessata, individuare a livello transfrontaliero la sorte degli elementi dell’attivo quando la situazione patrimoniale di una siffatta società si presenta in modo complesso, la Corte ha disatteso l’applicazione sistematica della riscossione differita accompagnata da varie dichiarazioni, quale proposta dalla Commissione. Infatti, secondo la Corte una siffatta soluzione non sarebbe necessariamente meno contraria alla libertà di stabilimento rispetto alla riscossione immediata del debito d’imposta corrispondente alla plusvalenza accumulata (25).

45.      Per contro, la Corte ha rilevato che, in altre situazioni, la natura e la portata del patrimonio della società consentirebbero di individuare agevolmente a livello transfrontaliero la sorte degli elementi del suddetto patrimonio per i quali è stata constatata una plusvalenza al momento in cui la società interessata ha trasferito la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro (26).

46.      Ciò considerato, al punto 73 della citata sentenza National Grid Indus, la Corte ha giudicato che, «una normativa nazionale che offra, alla società che trasferisce la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, la scelta tra, da un lato, il pagamento immediato dell’imposta, che crea uno svantaggio in termini finanziari per tale società, ma la dispensa da oneri amministrativi successivi, e, dall’altro, il pagamento differito di tale imposta, se del caso corredato di interessi, conformemente alla normativa nazionale applicabile, che necessariamente comporta per la società interessata un onere amministrativo, legato all’individuazione degli attivi trasferiti, costituirebbe una misura che, pur assicurando la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, sarebbe meno contraria alla libertà di stabilimento rispetto alla misura di cui alla causa principale. Una società potrebbe infatti optare per il pagamento immediato dell’imposta, qualora ritenesse che gli oneri amministrativi legati alla sua riscossione differita siano eccessivi».

47.      Al punto 74 della suddetta sentenza aggiunge che si deve altresì tener conto del rischio di non riscossione dell’imposta, che aumenta con il passare del tempo. Tale rischio può essere preso in considerazione dallo Stato membro di uscita, nell’ambito della propria normativa nazionale applicabile al pagamento differito dei debiti d’imposta, con misure quali la costituzione di una garanzia bancaria.

48.      Per quanto riguarda la prima censura del presente ricorso, gli insegnamenti da trarre dalla citata sentenza National Grid Indus si collocano sui tre livelli dell’analisi sviluppati dalla Corte in tale sentenza, e cioè al livello dell’applicabilità della libertà di stabilimento, della restrizione della suddetta libertà e della giustificazione dell’articolo 76 A del CIRC.

49.      Quanto al primo punto, non può sfuggire a nessuno che esistono differenze di contesto giuridico tra la situazione all’origine della citata causa National Grid Indus e la normativa portoghese controversa. Infatti, mentre il Regno dei Paesi Bassi partecipa della teoria della costituzione e quindi la sua normativa consente senza riserve la possibilità, come attestano i fatti all’origine della suddetta causa, del trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società olandese senza alterazione della sua personalità giuridica a seguito del mantenimento della sede statutaria nei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, per contro, non applica tale teoria.

50.      Pertanto, contrariamente a quanto sembra suggerire il governo tedesco nella risposta al quesito rivoltogli per iscritto dalla Corte, la normativa portoghese non esige lo scioglimento e la liquidazione della società prima del trasferimento della sede in un altro Stato membro e quindi, nella presente fattispecie, non si pone la questione dell’incidenza di un siffatto requisito sull’applicabilità della libertà di stabilimento. Infatti, è pacifico che, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 4, del codice delle società commerciali (Código das sociedades comercias) autorizza le società di diritto portoghese a trasferire la loro sede amministrativa effettiva in un altro paese pur conservando la loro personalità giuridica a condizione cionondimeno che la normativa di tale altro paese lo consenta.

51.      La condizione posta dall’articolo 3, paragrafo 4, del codice delle società commerciali non mi sembra poter privare una società portoghese che trasferisce la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro del diritto di avvalersi della libertà di stabilimento nei confronti dello Stato membro di uscita, per le tre seguenti ragioni.

52.      Innanzitutto, per il fatto che il mantenimento della personalità giuridica della società migrante, previsto dalla normativa portoghese, è esattamente inteso a consentire a tale società di trasformarsi in una società rientrante nella normativa nazionale dello Stato ospitante e quindi di avvalersi della libertà di stabilimento nei confronti dello Stato membro di uscita (o di costituzione). Ed è così che, al punto 112 della sentenza Cartesio (27), al quale, del resto, la citata sentenza National Grid Indus fa esplicitamente riferimento al punto 30, la Corte ha precisato che la facoltà di uno Stato membro di non consentire ad una società costituita in forza del proprio diritto nazionale di mantenere tale status quando intende riorganizzarsi in un altro Stato membro, «lungi dall’implicare una qualsiasi immunità della legislazione nazionale in materia di costituzione e di scioglimento delle società rispetto alle norme del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento, non può segnatamente giustificare che lo Stato membro di costituzione (...) impedisca [alla suddetta società] di trasformarsi in una società di diritto nazionale dell’altro Stato membro nei limiti in cui [quest’ultimo] diritto lo consenta».

53.      Poi, per il fatto che, come ho già rilevato nell’esposizione degli argomenti delle parti, il governo portoghese riconosce ora, nella risposta al quesito rivoltogli per iscritto dalla Corte, che l’articolo 43 CE si applica senz’altro alla situazione di una società rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 76 A del CIRC per il fatto che una siffatta società è autorizzata, in forza del diritto portoghese delle società, a conservare la propria personalità giuridica.

54.      Infine, per il fatto che la questione di un’eventuale restrizione della ricostituzione transfrontaliera di una società da parte dello Stato membro ospitante deve essere regolata con riferimento alla normativa di quest’ultimo – questione che, del resto, viene sollevata nella causa VALE, tuttora pendente dinanzi alla Corte (28) – e non potrebbe, a mio avviso, essere invocata dallo Stato membro di origine per rifiutare ad una società di avvalersi, nei suoi confronti, della libertà di stabilimento.

55.      Per quanto riguarda il secondo punto, cioè il carattere restrittivo dell’imposizione immediata delle plusvalenze latenti al momento stesso del trasferimento della sede di una società portoghese in un altro Stato membro, mi sembra che né il governo portoghese né i governi intervenienti a suo sostegno non contestino più, nel suo principio, e alla luce della citata sentenza National Grid Indus, che, rispetto alla normativa dello Stato membro di uscita, una società costituita secondo la normativa di uno Stato membro la quale trasferisce la sua sede in un altro Stato membro si trovi in una posizione obiettivamente analoga a quella di una società anch’essa costituita secondo la normativa del primo Stato membro, ma che mantiene la propria sede in tale Stato membro, per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze relative ad attivi accumulate nel primo Stato membro prima del trasferimento della sede.

56.      Il governo portoghese tuttavia sostiene, in sostanza, che l’una e l’altra di tali società sarebbero soggette, sotto la vigenza del diritto portoghese, al medesimo regime fiscale e che, di conseguenza, una società portoghese che intenda avvalersi dell’articolo 43 CE non subirebbe, contrariamente alla situazione all’origine della citata sentenza National Grid Indus, alcun svantaggio finanziario rispetto alla situazione di una società che mantiene la sua sede in Portogallo.

57.      Questo argomento non mi convince per la semplice ragione che il governo portoghese, come risulta dal riepilogo della sua tesi al paragrafo 28 di queste conclusioni, per respingere l’esistenza di una disparità di trattamento compara situazioni che non sono simili. Infatti, a mio avviso, non è dato ritenere che, per quanto riguarda l’imposizione controversa, la situazione di una società che, malgrado abbia trasferito la sua sede in un altro Stato membro, continui cionondimeno la sua attività economica mediante gli attivi collegati a tale attività sia obiettivamente simile a quella di una società che mantenga la sua sede in Portogallo, ma i cui attivi cessano di essere collegati all’attività economica imponibile. Il fatto generatore dell’imposta è, in ciascuno dei due casi, diverso.

58.      Per contro, il governo portoghese, nell’ipotesi di una situazione interna in cui gli attivi restano destinati all’attività economica della società portoghese che trasferisce la sua sede all’interno del Portogallo, non ha confutato l’affermazione della Commissione secondo la quale le plusvalenze inerenti a tali attivi verrebbero assoggettate ad imposta solo quando saranno state effettivamente realizzate.

59.      Non mi convince neppure l’argomento che il governo portoghese ha sviluppato essenzialmente nel corso dell’udienza, secondo cui anche il fatto che la normativa portoghese prenda in considerazione minusvalenze prodottesi nel proprio territorio fino al momento del trasferimento porterebbe a respingere l’esistenza di una restrizione della libertà di stabilimento.

60.      A questo proposito, è sufficiente infatti rilevare che tale era anche il caso del regime olandese che prescriveva un «conto finale» al momento del trasferimento della sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, il cui calcolo è fondato sull’utile imponibile della società interessata nei Paesi Bassi (29). Il fatto che la questione delle minusvalenze latenti prodottesi nel territorio olandese non sia stata affrontata dalla Corte per ragioni proprie delle circostanze della citata causa National Grid Indus non esclude che la normativa portoghese non sia tale da porre ostacoli alla libertà di stabilimento. Inoltre, tale normativa si applica anche nelle circostanze in cui, alla stregua di quelle all’origine della citata causa National Grid Indus, una società portoghese che intenda trasferire la sua sede in altro Stato membro abbia accumulato nel territorio portoghese soltanto plusvalenze latenti inerenti ai suoi attivi.

61.      Da ciò concludo pertanto che l’articolo 76 A del CIRC implica una restrizione della libertà di stabilimento in linea di principio vietata dall’articolo 43 CE.

62.      Per quanto riguarda il terzo punto, che verte sulla giustificazione di una siffatta restrizione, mi permetto di ricordare che il governo portoghese, nella risposta al quesito rivoltogli per iscritto dalla Corte, ammette, a seguito della pronuncia della citata sentenza National Grid Indus, che, qualora la Corte, come suggerisco, dovesse constatare che l’articolo 76 A del CIRC restringe effettivamente l’esercizio della libertà di stabilimento, avrebbe il potere di introdurre nella sua normativa nazionale la possibilità, per le società che desiderino trasferire la loro sede in un altro Stato membro, di optare o per il pagamento immediato o per la riscossione differita dell’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative ad attivi di tali società generate nel territorio portoghese.

63.      Poiché l’articolo 76 A del CIRC impedisce, in effetti, l’esercizio di un siffatto diritto di opzione, l’ammissione del governo portoghese potrebbe risultare sufficiente per accogliere la censura esposta dalla Commissione circa il carattere sproporzionato della condizione figurante in tale disposizione rispetto all’obiettivo di interesse generale della preservazione della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

64.      Tuttavia, prima di arrivare a tale conclusione, si deve replicare all’argomento sostenuto da taluni dei governi intervenienti secondo cui le valutazioni fatte dalla Corte nella citata sentenza National Grid Indus, vertenti sulla necessità di concedere un siffatto diritto di opzione, erano circostanziali in ragione del carattere atipico della situazione all’origine di tale sentenza e non obbligherebbero in alcun modo i legislatori di altri Stati membri a inserire una siffatta possibilità nel loro ordinamento giuridico interno.

65.      È vero che la causa all’origine della citata sentenza National Grid Indus era certamente insolita in quanto la società interessata possedeva un solo attivo finanziario. In genere, risulta pertanto agevole l’individuazione a livello transfrontaliero di un siffatto elemento del patrimonio della società implicito nell’opzione della riscossione differita del debito fiscale relativo ad una plusvalenza accumulata prima del trasferimento di sede e constatata al momento di tale trasferimento.

66.      Resta cionondimeno che, nella sua attuale redazione, l’articolo 76 A del CIRC non consente, neppure in una situazione identica o analoga a quella all’origine della citata sentenza National Grid Indus, l’esercizio dell’opzione di cui al punto 73 della suddetta sentenza, riprodotta al paragrafo 46 di queste conclusioni. Allo stato, una società portoghese in una situazione identica o analoga a quella all’origine della suddetta sentenza National Grid Indus si vedrebbe pertanto costretta a contestare in giudizio l’assoggettamento immediato ad imposizione delle plusvalenze latenti relative a uno o più attivi di natura finanziaria.

67.      Di conseguenza, contrariamente a quanto suggeriscono taluni governi intervenienti, non vedo come la Repubblica portoghese potrebbe mantenere in vigore tale e quale l’articolo 76 A del CIRC.

68.      Ciò non vuol dire che la Repubblica portoghese veda restringersi la scelta di misure meno contrarie alla libertà di stabilimento di quella del pagamento immediato dell’imposta controversa alla sola introduzione della possibilità, consentita alla società interessata, di optare per il pagamento differito del debito d’imposta accertato al momento del trasferimento di sede. In particolare, non è escluso, come suggerito dal governo tedesco in risposta ad un quesito rivoltogli per iscritto dalla Corte, che offrire anche alle società la possibilità di rateizzare il pagamento del debito d’imposta, accertato al momento del trasferimento di sede, per esempio in occasione delle scadenze annuali o in funzione della realizzazione di plusvalenze, possa costituire una misura adeguata e proporzionata all’obiettivo del mantenimento di una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

69.      Tuttavia, a prescindere dal fatto che una siffatta proposta non è stata avanzata nel ricorso dalla Commissione e che la scelta delle misure alternative ad una regolamentazione restrittiva di una libertà di circolazione prevista dal Trattato spetta allo Stato membro interessato, per accogliere la prima censura esposta dalla Commissione appare sufficiente constatare che l’articolo 76 A del CIRC non offre alcuna alternativa alla richiesta del pagamento immediato del prelievo sulle plusvalenze relative a uno o più attivi di una società che trasferisce la sua sede in un altro Stato membro, e questo anche in una situazione in cui la natura e la portata del patrimonio della suddetta società consentirebbero agevolmente di garantire l’individuazione a livello transfrontaliero degli elementi di tale patrimonio per i quali è stata accertata una plusvalenza al momento in cui la società interessata ha trasferito la propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro (30).

70.      Alla luce di quanto sopra esposto, non sarebbe neppure strettamente necessario che la Corte entri nel dibattito, del resto abbastanza vivace, che ha contrapposto le parti in occasione dell’udienza a proposito delle due considerazioni esposte nella citata sentenza National Grid Indus circa l’opzione del pagamento differito del prelievo.

71.      Cionondimeno, qualora la Corte dovesse decidere di statuire su tali aspetti, voglio formulare le seguenti osservazioni.

72.      Ricordo che, ai punti 73 e 74 della predetta sentenza National Grid Indus, la Corte ha, da un lato, accettato che il pagamento differito possa essere, «se del caso, corredato di interessi conformemente alla normativa nazionale applicabile» e, dall’altro, ha riconosciuto che «il rischio di [non] riscossione dell’imposta [che il pagamento differito comporta], che aumenta con il passare del tempo (...), [possa] essere preso in considerazione dallo Stato membro di [uscita], nell’ambito della propria normativa nazionale applicabile al pagamento differito dei debiti d’imposta, con misure quali la costituzione di una garanzia bancaria».

73.      Mentre il governo portoghese e la maggior parte dei governi intervenienti fanno, in sostanza, presente che tali requisiti dovrebbero essere pretesi in tutti i casi di applicazione dell’opzione del pagamento differito, la Commissione considera che la percezione di interessi di mora sia intrinsecamente discriminatoria dal momento che ai contribuenti residenti viene reclamato il pagamento dell’imposta solo a posteriori, senza interessi, e, alla stregua del governo danese, ritiene, per quanto riguarda la costituzione di una garanzia bancaria, che questa potrebbe essere richiesta solo qualora esistesse un rischio effettivo e dimostrato di non riscossione dell’imposta.

74.      Per quanto riguarda gli interessi – e a prescindere dal dibattito semantico che ha, in particolare, contrapposto il governo tedesco alla Commissione nel corso dell’udienza, dove il primo, nell’evocare interessi di dilazione o di incasso, ha contestato la qualifica fatta propria dalla seconda – rilevo che taluni Stati membri applicano interessi, talvolta qualificati «di mora» sull’importo dei crediti fiscali a carico dei loro contribuenti, anche in situazioni in cui il pagamento differito del debito d’imposta è autorizzato (31). Pur non avendone la certezza, suppongo trattarsi della situazione contemplata nella precisazione operata dalla Corte al punto 73 della citata sentenza National Grid Indus.

75.      Le critiche rivolte dalla Commissione circa il carattere discriminatorio di un siffatto requisito non mi sembrano poter aver successo.

76.      Infatti, se, in una situazione interna di trasferimento di sede, siffatti interessi non sono pretesi, ciò è semplicemente dovuto al fatto che l’importo del debito d’imposta sarà accertato e diverrà pertanto esigibile solo al momento dell’effettiva realizzazione delle plusvalenze. È in tale momento che il debito d’imposta dovrà essere assolto, senza la concessione, in linea di principio, del pagamento differito (32). Per contro, dal momento che, in una situazione transfrontaliera, gli Stati membri sono autorizzati, come affermato nella citata sentenza National Grid Indus, a fissare l’importo del debito d’imposta esigibile in base alle plusvalenze latenti relative ad attivi di una società che trasferisce la propria sede in un altro Stato membro al momento stesso di tale trasferimento, ma il pagamento effettivo è differito, gli interessi da corrispondere su tale importo possono essere assimilati a interessi da corrispondere su un credito concesso a tale società.

77.      Di conseguenza, e conformemente al principio di equivalenza, se uno Stato membro prevede nella propria normativa nazionale applicabile, in linea generale, alla riscossione dei crediti d’imposta che l’opzione del pagamento differito sia corredata di interessi, non esistono ragioni obiettive per non includervi la situazione di una società che trasferisce la sua sede in uno Stato membro il cui debito d’imposta nello Stato membro di uscita è stato accertato al momento di tale trasferimento.

78.      La costituzione di una garanzia bancaria mi pare essere una questione di più difficile soluzione. Anche se, al punto 74 della citata sentenza National Grid Indus, la Corte sembra prevederla solo come una misura tra le altre, resta cionondimeno che l’applicazione sistematica di un siffatto requisito allo scopo di assicurare la riscossione dell’imposta nell’ambito del suo pagamento differito potrebbe comportare un effetto altrettanto restrittivo quanto il suo pagamento immediato al momento del trasferimento della sede in un altro Stato membro, poiché è tale da privare il contribuente del godimento del patrimonio dato in garanzia.

79.      Del resto, ricordo che, nelle sentenze Lasteyrie du Saillant (33) e N (34), la Corte ha giudicato sproporzionato rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti dagli Stati membri la costituzione di garanzie richiesta alle persone fisiche che trasferiscono il loro domicilio fiscale in un altro Stato membro e che desiderano fruire del pagamento differito dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative a valori mobiliari (35). Nella sentenza N, la Corte ha precisato che esistevano mezzi meno restrittivi delle libertà fondamentali, come i meccanismi di mutua assistenza introdotti a livello dell’Unione, in particolare in materia di riscossione dei crediti d’imposta (36).

80.      Anche se, al punto 74 della citata sentenza National Grid Indus, la Corte non ha menzionato detti meccanismi, tale silenzio non vuol significare, a mio avviso, che abbia voluto concedere una firma in bianco agli Stati membri consentendo loro di introdurre una misura (pagamento differito corredato di garanzia bancaria) i cui effetti possono essere altrettanto restrittivi di quella (pagamento immediato) che nei punti precedenti della suddetta sentenza essa ha considerato frapporre un ostacolo sproporzionato alla libertà di stabilimento.

81.      Quindi, al fine di preservare tanto la coerenza interna del ragionamento della Corte nella citata sentenza National Grid Indus quanto la sua coerenza esterna con la giurisprudenza sopra citata della Lasteyrie du Saillant e N, il requisito della costituzione di una garanzia bancaria di cui può essere corredata l’opzione del pagamento differito del debito d’imposta va dunque, a mio avviso, interpretato restrittivamente.

82.      Condivido, in sostanza, a tal proposito, la posizione sostenuta dalla Commissione e dal governo danese secondo la quale una siffatta garanzia potrà essere pretesa solo se esiste un rischio effettivo e serio di non riscossione del credito d’imposta. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese rispondendo al quesito rivoltogli per iscritto dalla Corte nonché all’udienza, ritengo che l’importo della garanzia bancaria richiesta non possa corrispondere all’importo del credito d’imposta la cui riscossione è differita, sotto pena di reintrodurre, di fatto, una misura tanto restrittiva quanto il pagamento immediato a saldo dell’imposta al momento del trasferimento di sede. Tale garanzia deve cionondimeno essere sufficiente a seconda delle circostanze di ciascun caso di specie.

83.      Considerato quanto sopra, propongo, come ho già suggerito, di accogliere la prima censura esposta dalla Commissione nel suo ricorso.

2.      Sull’imposizione immediata delle plusvalenze latenti relative ad elementi attivi del patrimonio destinati ad una stabile organizzazione portoghese di una società non residente in caso di cessazione delle attività di tale organizzazione o in caso di trasferimento di tali attivi al di fuori del territorio portoghese (articolo 76 B del CIRC)

a)      Sull’imposizione immediata delle plusvalenze latenti relative ad elementi attivi del patrimonio destinati ad una stabile organizzazione portoghese di una società non residente in caso di cessazione delle attività di tale organizzazione [articolo 76 B, lettera a) del CIRC]

i)      Riassunto degli argomenti delle parti

84.      La Commissione ritiene che le considerazioni sviluppate circa il carattere restrittivo e sproporzionato delle disposizioni di cui all’articolo 76 A del CIRC siano ugualmente valide per la situazione contemplata all’articolo 76 B, lettera a), del CIRC. Non esisterebbe pertanto alcuna giustificazione per assoggettare senza eccezioni a imposizione immediata le plusvalenze latenti relative ad attivi destinati ad una stabile organizzazione portoghese di una società non residente in caso di cessazione delle attività di tale stabile organizzazione.

85.      Il governo portoghese rinvia agli argomenti da lui svolti nelle memorie relative all’articolo 76 A del CIRC. Nella risposta al quesito rivoltogli per iscritto dalla Corte, esso aggiunge che, quand’anche la citata sentenza National Grid Indus non riguardi direttamente la situazione contemplata dall’articolo 76 B, lettera a), del CIRC, il punto 57 di tale sentenza sarebbe pertinente. Ammesso che la Corte dovesse riconoscere l’esistenza di una restrizione della libertà di stabilimento, sarebbe legittimo che la Repubblica portoghese possa, non potendo pretendere la riscossione immediata dell’imposta, quantomeno imporre il pagamento differito maggiorato, se del caso, di interessi e, tenuto conto del rischio di non riscossione, azionando la costituzione di una garanzia bancaria.

86.      I governi intervenienti adottano posizioni divergenti circa la pertinenza della citata sentenza National Grid Indus per quanto riguarda la situazione contemplata dall’articolo 76 B, lettera a), del CIRC. Mentre i governi spagnolo e olandese ritengono che tale sentenza si applichi in pieno alla suddetta situazione, il secondo dei suddetti governi aggiunge che al contribuente deve essere data la scelta tra il pagamento immediato e il pagamento differito dell’imposta, i governi tedesco e svedese considerano che la situazione che qui rileva non sia interessata dalla succitata sentenza, poiché solo la riscossione immediata dell’imposta costituisce la misura appropriata in caso di cessazione delle attività di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro.

ii)    Analisi

87.      La Corte ha reiteratamente giudicato che la libertà di stabilimento comprende, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività in altri Stati membri mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (37).

88.      Sempre secondo la giurisprudenza, effetti restrittivi della libertà di stabilimento possono prodursi segnatamente quando una società, a causa di una normativa fiscale, può essere dissuasa dal creare in altri Stati membri entità subordinate, come un centro di attività stabile nonché dall’esercitare le sue attività tramite tali entità (38).

89.      Si deve osservare che tale valutazione è stata esposta con riferimento alla normativa fiscale dello Stato membro di origine della società e non con riferimento a quella dello Stato membro che ospita di la sua stabile organizzazione.

90.      Orbene, nella specie, contrariamente alla situazione esaminata supra del trasferimento della sede di una società portoghese in un altro Stato membro per la quale la Repubblica portoghese esercita il suo potere impositivo a titolo di Stato membro di origine, il prelievo di un’imposta sulle plusvalenze latenti al momento della cessazione delle attività di una stabile organizzazione in Portogallo di una società non residente, di cui all’articolo 76 B, lettera a), del CIRC, rientra nell’esercizio della competenza tributaria di tale Stato membro a titolo di paese ospitante di tale organizzazione.

91.      Conformemente alla formulazione dell’articolo 43 CE, l’obbligo che grava sullo Stato membro ospitante è quello di assicurare il beneficio del trattamento nazionale (39).

92.      Di conseguenza, si deve ricercare la situazione interna comparabile a quella di una società non residente, la cui stabile organizzazione nel territorio portoghese cessi le sue attività rispetto alla quale potrebbe, se del caso, essere constatata una disparità di trattamento discriminatoria.

93.      Le parti nella presente causa hanno discusso molto poco di tale questione.

94.      Mi sembra cionondimeno che la situazione di una stabile organizzazione contemplata dall’articolo 76 B, lettera a), del CIRC sia obiettivamente assimilabile a quella di una stabile organizzazione situata in Portogallo di una società stabilita in questo stesso Stato membro.

95.      Certo, non ignoro, come sottolineato dal governo tedesco nel contestare l’assimilabilità di tali situazioni, che, mentre in una situazione puramente interna un’organizzazione e la società da cui questa dipende costituiscono un’unità dal punto di vista fiscale, una stabile organizzazione legata a una società non residente è considerata, secondo la prassi giuridica internazionale, quale in particolare si riflette negli articoli 5 e 7 del modello di convenzione fiscale concernente il reddito e il patrimonio redatta dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), come un’entità fiscale autonoma (40). Quindi, in base alla ripartizione di competenza indicata all’articolo 7 del modello di convenzione, il governo portoghese riconosce anche che la Repubblica portoghese esercita in linea di principio la sua competenza fiscale sugli utili imputabili unicamente ad una stabile organizzazione di una società non residente di un altro Stato membro. Il diritto dell’Unione non osta a tale modalità di ripartizione della competenza fiscale tra gli Stati membri né, a tal fine, alla qualifica di una stabile organizzazione come entità fiscale autonoma (41), cioè analoga ad un’impresa che tratta in piena autonomia con l’impresa dalla quale siffatta organizzazione promana.

96.      Tuttavia, non credo che ciò implichi che la situazione delle due suddette stabili organizzazioni, l’una nel contesto transfrontaliero, l’altra nel contesto puramente interno, non possano essere oggettivamente comparabili con il pretesto, alla fin fine, che la Repubblica portoghese perde la sua competenza fiscale unicamente nel primo caso, una volta trasferiti gli attivi in un altro Stato membro.

97.      Se tale dovesse essere il caso, questo ragionamento avrebbe dovuto essere ugualmente applicato dalla Corte nella citata sentenza National Grid Indus con riferimento alla situazione di una società di uno Stato membro che trasferisce la sua sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, nei confronti della quale, a seguito di tale trasferimento, lo Stato membro di origine perde la sua competenza fiscale comparata alla situazione di una società che trasferisce la sua sede all’interno del territorio del primo Stato membro e nei cui confronti la competenza fiscale di tale Stato membro perdura. Orbene, come già rilevato, la Corte ha considerato queste due situazioni come oggettivamente comparabili.

98.      Peraltro, nella citata sentenza Lidl Belgium, la Corte non ha considerato le disposizioni del modello di convenzione fiscale dell’OCSE come un ostacolo a comparare la situazione di una stabile organizzazione di una società con sede nel medesimo Stato membro a quella di una stabile organizzazione di una medesima società ubicata in un altro Stato membro per individuare una restrizione della libertà di stabilimento (42). Del resto, non è contestato che l’attribuzione della qualità di entità fiscale autonoma a una stabile organizzazione di una società non residente costituisce una finzione al semplice scopo di facilitare l’esercizio delle competenze fiscali ripartite tra gli Stati membri interessati (43).

99.      Di conseguenza, alla luce del criterio di comparazione accolto, non si può comunque non constatare una restrizione della libertà di stabilimento, poiché, al contrario della situazione transfrontaliera, la cessazione delle attività della stabile organizzazione nazionale di una società portoghese non comporta l’imposizione immediata delle plusvalenze latenti relative agli attivi trasferiti alla suddetta società.

100. Il governo portoghese difende inoltre la tesi secondo la quale la cessazione dell’attività di una stabile organizzazione e il trasferimento dei suoi attivi in un altro Stato membro assomiglia, nell’ipotesi di una situazione puramente interna, alla cessazione del collegamento degli attivi interessati ad un’attività economica. Nella misura in cui le plusvalenze latenti sarebbero in ambedue le situazioni tassate, non sussisterebbe disparità di trattamento.

101. Tale argomento non mi convince per gli stessi motivi esposti sopra in merito al caso di una società che trasferisce la sua sede in un altro Stato membro: gli attivi imputabili ad una stabile organizzazione che lascia il territorio portoghese continuano a restare collegati all’attività economica di quest’ultima, anche se tale attività si realizza in un altro Stato membro. Non mi sembra pertanto possibile, ai fini dell’applicazione della libertà di stabilimento protetta dal Trattato, considerare comparabili la cessazione di ogni attività economica e la cessazione di un’attività economica realizzata nel territorio di uno Stato membro in particolare.

102. Non credo, contrariamente a quanto sostenuto dal governo portoghese all’udienza, che l’affermazione fatta al punto 57 della citata sentenza National Grid Indus possa inficiare tale conclusione. Se è vero che la Corte in tale punto ha ricordato che gli «attivi di una società sono infatti direttamente utilizzati per attività economiche atte a generare un utile», tale valutazione non è stata tuttavia effettuata nel contesto del carattere restrittivo della normativa olandese, ma nell’ambito dell’analisi della sua proporzionalità in quanto rifiutava di prendere in considerazione le minusvalenze realizzate successivamente al trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in un altro Stato membro. Orbene, dal punto 57 della predetta sentenza National Grid Indus non è dato concludere che la fine del collegamento degli attivi di una stabile organizzazione a ogni attività economica in uno Stato membro, da un lato, e il trasferimento di tali attivi in un altro Stato membro in occasione della cessazione dell’attività della suddetta stabile organizzazione nel primo Stato membro, dall’altro, siano situazioni comparabili.

103. Per il resto, come sostenuto dalla Commissione e dal governo olandese in risposta al quesito rivoltogli per iscritto dalla Corte, considerazioni analoghe a quelle sviluppate a proposito delle società che trasferiscono la loro sede in un altro Stato membro possono essere fatte per quanto riguarda l’imposizione immediata delle plusvalenze latenti accumulate dagli attivi collegati ad una stabile organizzazione al momento stesso della cessazione delle attività di tale organizzazione nel territorio portoghese.

104. In particolare, quanto alla proporzionalità della misura nazionale, si deve osservare che, a prescindere dalla natura e dalla portata del patrimonio destinato alla stabile organizzazione, la cessazione delle sue attività in Portogallo implica, in ogni caso, il pagamento immediato dell’imposta sulle plusvalenze latenti imputabili agli attivi destinati a tale stabile organizzazione.

105. Tale constatazione è, a mio avviso, sufficiente per accogliere la seconda censura della Commissione relativa all’articolo 76 B, lettera a), del CIRC.

b)      Sull’imposizione immediata delle plusvalenze latenti relative ad elementi attivi del patrimonio destinati ad una stabile organizzazione portoghese di una società non residente in caso di trasferimento di tali attivi al di fuori del territorio portoghese [articolo 76 B, lettera b), del CIRC]

i)      Riassunto degli argomenti delle parti

106. Per la Commissione, tale situazione non è sostanzialmente differente dalle altre già esaminate. Dal momento che la società non residente conserva una stabile organizzazione in Portogallo e gli attivi sono conservati nella sede o in un’altra stabile organizzazione situata nell’Unione, non vi è alcuna ragione per procedere alla riscossione immediata dell’imposta. Il diritto della Repubblica portoghese di assoggettare ad imposta plusvalenze legate ad attivi accumulate sul suo territorio sarebbe sufficientemente protetto da una misura che garantisca il calcolo dell’importo del prelievo al momento del trasferimento degli attivi, con assolvimento del debito d’imposta in occasione dell’effettiva realizzazione delle plusvalenze.

107. Il governo portoghese ripete gli argomenti invocati con riferimento alle situazioni già esaminate, precisando che la citata sentenza National Grid Indus non include il caso dell’imposizione delle plusvalenze latenti al momento stesso del trasferimento di attivi tra una stabile organizzazione ubicata in Portogallo e la società non residente dalla quale essa dipende o un’altra stabile organizzazione della società non residente ubicata in un altro Stato membro.

108. I governi intervenienti condividono nella sostanza la posizione del governo portoghese.

109. I governi tedesco e svedese osservano innanzitutto che la situazione del trasferimento di attivi tra una stabile organizzazione portoghese e la società con la quale è collegata, stabilita in un altro Stato membro, non è comparabile a quella di un trasferimento siffatto equivalente tra una stabile organizzazione portoghese e la sua società portoghese.

110. Ad ogni modo, in particolare, secondo i governi tedesco, olandese e svedese, l’imposizione immediata al momento stesso del trasferimento sarebbe assolutamente necessaria per salvaguardare la ripartizione di competenze fiscali e, secondo il governo svedese, prevenire il rischio di evasione fiscale. Sarebbe applicabile la giurisprudenza della Corte in materia di trasferimenti transfrontalieri di utili o di perdite. I governi olandese e svedese insistono altresì sul fatto che, contrariamente alla situazione all’origine della citata sentenza National Grid Indus, dove un solo elemento attivo era interessato al momento del trasferimento della sede amministrativa effettiva della società, il trasferimento di attivi di una stabile organizzazione in un altro Stato membro implica un processo continuativo, normalmente molto difficoltoso da seguire non solo per il considerevole numero di attivi interessati, ma anche in considerazione della natura diversificata degli attivi, taluni dei quali, come le attrezzature, costituiscono oggetto di ammortizzamento e altri, come il petrolio, sono incorporati nelle merci che costituiscono esse stesse oggetto di trasformazione. Di conseguenza, il differimento della riscossione dell’imposta sarebbe talvolta impossibile o, comunque, molto difficile da introdurre.

ii)    Analisi

111. Per quanto riguarda il carattere restrittivo delle disposizioni di cui all’articolo 76 B, lettera b), del CIRC nonché gli argomenti esposti dai governi tedesco e svedese circa l’assenza di comparabilità del trasferimento di attivi, tra, da un lato, una stabile organizzazione ubicata in Portogallo e la sua società non residente o un’altra stabile organizzazione promanante dalla suddetta società ma ubicata in un altro Stato membro e, dall’altro, tra una stabile organizzazione e la sua società collegata, entrambe ubicate in Portogallo, mi permetto di fare rinvio alle osservazioni a tal riguardo operate ai punti 94-99 di queste conclusioni.

112. Aggiungo ad ogni buon fine e anche nel caso in cui la Corte fosse, quantomeno implicitamente, restia a comparare tali situazioni (44), che se si dovessero comparare, come è stato talvolta sostenuto dalla dottrina in materia fiscale (45), due situazioni transfrontaliere, cioè quella di una stabile organizzazione che trasferisce i suoi attivi alla sua società collegata o di un’altra stabile organizzazione, ubicate in un altro Stato membro, e quella di una società portoghese che trasferisce i suoi attivi verso una stabile organizzazione ubicata in un altro Stato membro, il governo portoghese ha chiaramente fatto presente, nel corso del presente procedimento, che il trasferimento di attivi nella seconda ipotesi non dava luogo al pagamento a saldo dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative agli attivi di cui trattasi prodottesi nel territorio portoghese.

113. Per quanto riguarda la giustificazione della restrizione, rilevo che la Commissione non formula alcuna critica circa il fatto che l’articolo 76 B, lettera b), del CIRC sia idoneo a garantire il perseguimento dell’obiettivo di interesse generale che il governo portoghese e la maggior parte dei governi intervenienti hanno messo in evidenza, cioè la salvaguardia della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, senza che si renda necessario prendere tale obiettivo assieme a quello della prevenzione dell’evasione fiscale (46). Essa riconosce altresì, specie a seguito della citata sentenza National Grid Indus, che l’accertamento definitivo dell’importo del prelievo può essere fissato al momento in cui gli attivi sono trasferiti in un altro Stato membro.

114. Ritengo che la Corte possa prenderne atto.

115. Per contro, analogamente alle situazioni in precedenza esaminate, la Commissione contesta il carattere proporzionato della restrizione derivante dall’articolo 76 B, lettera b), del CIRC, ritenendo che la riscossione differita dell’imposta costituirebbe una misura più appropriata.

116. A questo proposito, il governo portoghese e i governi intervenienti hanno essenzialmente esposto le difficoltà e gli oneri amministrativi che dovrebbero sostenere le stabili organizzazioni interessate come pure le amministrazioni finanziarie degli Stati membri per calcolare, in caso di introduzione della riscossione differita, l’importo dell’imposta dovuta e individuare gli elementi dell’attivo patrimoniale trasferiti, tenuto conto della loro natura, della loro diversità e del numero.

117. Al pari della Corte nella citata sentenza National Grid Indus(47), non sono insensibile a tali considerazioni. Esse, infatti, in taluni casi, che possono rivelarsi peraltro i più numerosi, sono tali da giustificare l’assoggettamento immediato ad imposta.

118. Tuttavia, esse non costituiscono, così come nelle altre ipotesi in precedenza esaminate, un ostacolo a che la terza censura della Commissione possa essere accolta.

119. Infatti, l’articolo 76 B, lettera b), del CIRC si applica in generale al trasferimento di uno o più attivi, indipendentemente dalla natura e dalla portata del patrimonio destinato alla stabile organizzazione di una società avente sede in un altro Stato membro. Infatti, anche le plusvalenze latenti relative ad un solo attivo finanziario di tale stabile organizzazione trasferito a favore della sua società collegata o di un’altra stabile organizzazione della suddetta società, ubicate in un altro Stato membro, verrebbero ugualmente tassate al momento stesso del trasferimento.

120. Questa valutazione è, a mio avviso, sufficiente per accogliere il ricorso anche su questo punto.

121. Inoltre non ritengo che nella situazione di cui all’articolo 76 B, lettera b), del CIRC, e contrariamente all’ipotesi del trasferimento di sede di una società o della cessazione delle attività di una stabile organizzazione, l’opzione della riscossione differita possa essere subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria poiché lo Stato membro dove resta ubicata la stabile organizzazione conserva sempre nei confronti di questa la propria competenza fiscale, anche dopo il trasferimento dei suddetti attivi. La presenza di tale stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro «di uscita» potrà quindi, in linea di principio, garantire a sufficienza la riscossione del credito d’imposta.

122. Per tutto quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di accogliere in parte il ricorso della Commissione e di respingerlo per il resto.

III – Sulle spese

123. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Suggerisco di condannare la Repubblica portoghese alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. Conformemente all’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di procedura, suggerisco che gli Stati membri intervenuti nella controversia sopportino le proprie spese.

IV – Conclusioni

124. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, propongo alla Corte di:

–        constatare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 43 CE adottando e mantenendo in vigore le disposizioni degli articoli 76 A e 76 B, lettere a) e b), del codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas), applicabili rispettivamente in caso di trasferimento da parte di una società portoghese della sua sede statutaria e della sua sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, in caso di cessazione delle attività di una stabile organizzazione in Portogallo e in caso di trasferimento delle attività di una siffatta stabile organizzazione dal Portogallo in un altro Stato membro e che prevedono, in tutte le ipotesi, l’imposizione immediata delle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali attivi di tali entità al momento stesso dell’uscita dal territorio portoghese, indipendentemente dalla natura e dall’entità del patrimonio delle società e delle stabili organizzazioni interessate;

–        respingere il ricorso per il resto;

–        condannare la Repubblica portoghese alle spese della Commissione europea;

–        statuire come di diritto sulle spese sostenute dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Poiché il termine per conformarsi al parere motivato emesso dalla Commissione è scaduto nel mese di febbraio 2009, occorre fare riferimento alle disposizioni del Trattato CE.


3 – Accordo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).


4 – Cioè il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.


5 – V. cause tuttora pendenti Commissione/Spagna (C-64/11); Commissione/Danimarca (C-261/11) e Commissione/Paesi Bassi (C-301/11).


6–      C-371/10(Racc. pag. I-12273).


7 – Citata sentenza National Grid Indus (punto 86 nonché punto 2, secondo trattino, del dispositivo).


8–      V., in particolare, sentenze del 31 marzo 1992, Commissione/Italia (C-362/90, Racc. pag. I-2353, punto 8); del 26 aprile 2007, Commissione/Finlandia (C-195/04, Racc. pag. I-3351, punto 21); del 3 giugno 2010, Commissione/Spagna (C-487/08, Racc. pag. I-4843, punto 70), e del 24 maggio 2011, Commissione/Austria (C-53/08, Racc. pag. I-4309, punto 128).


9–      V., in particolare, sentenze del 9 novembre 1999, Commissione/Italia (C-365/97, Racc. pag. I-7773, punto 35); del 10 aprile 2003, Commissione/Portogallo (C-392/99, Racc. pag. I-3373, punto 133), e del 22 settembre 2005, Commissione/Belgio (C-221/03, Racc. pag. I-8307, punto 37).


10 – V. sentenze del 29 settembre 1998, Commissione/Germania (C-191/95, Racc. pag. I-5449, punto 55); del 14 giugno 2007, Commissione/Belgio (C-422/05, Racc. pag. I-4749, punto 25); del 18 dicembre 2007, Commissione/Spagna (C-186/06, Racc. pag. I-12093, punto 15); del 10 settembre 2009, Commissione/Portogallo (C-457/07, Racc. pag. I-8091, punto 55), e del 14 ottobre 2010, Commissione/Austria (C-535/07, Racc. pag. I-9483, punto 41).


11–      Idem.


12 – V. sentenze dell’11 luglio 1984, Commissione/Italia (51/83, Racc. pag. 2793, punti 6 e 7); del 18 dicembre 2007, Commissione/Spagna, cit. (punto 15), e del 14 ottobre 2010, Commissione/Austria, cit. (punto 41).


13 – V. punto 2 della risposta del 6 aprile 2009, allegata al ricorso.


14 – V. sentenze del 10 dicembre 2009, Commissione/Regno Unito (C-390/07, punto 339), e del 3 giugno 2010, Commissione/Spagna, cit. (punto 71).


15–      Punto 26 della sentenza.


16–      Punto 27 della sentenza.


17–      Punti 28 e 31 della sentenza.


18–      Punto 32 della sentenza.


19–      V. punto 37 della sentenza.


20–      Punto 38 della sentenza.


21–      Punto 48 della sentenza.


22–      V., in particolare, punti 56 e 64 della sentenza.


23–      V. punti 65 e 66 della sentenza.


24–      Punto 67 della sentenza.


25–      V. punti 70 e 71 della sentenza.


26–      Punto 72 della sentenza.


27–      Sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, Racc. pag. I-9641).


28 – Causa C-378/10, tuttora pendente. A questo proposito tengo a sottolineare che condivido la tesi dell’avvocato generale Jääskinen, esposta ai paragrafi 70-73 delle sue conclusioni presentate il 15 dicembre scorso nella suddetta causa, secondo la quale, con riferimento al principio di non discriminazione quale applicato dalla Corte nella sua giurisprudenza, neppure lo Stato membro ospitante potrebbe, arbitrariamente, vietare o impedire l’operazione di ricostituzione transfrontaliera di una società per la semplice ragione che il suo diritto societario nazionale non ha previsto una siffatta operazione.


29 – V., in particolare, punto 22 delle osservazioni del governo olandese nella citata causa National Grid Indus.


30–      V., in tal senso, citata sentenza National Grid Indus (punto 72).


31 – V., in particolare, l’articolo 1727, IV, del codice generale delle imposte francese, articolo 6 del regolamento granducale lussemburghese del 28 dicembre 1968, recante esecuzione degli articoli 155 e 178 della legge sull’imposta sul reddito. V. altresì l’articolo 414 del codice belga dell’imposta sul reddito, applicabile al pagamento differito dell’imposta, nonché in Germania l’articolo 234 dell’Abgabenordnung (ordinamento tributario) del 1° ottobre 2002.


32 – Se, cionondimeno, lo Stato membro concede alla società interessata la possibilità di differire il pagamento dell’imposta e la sua normativa nazionale sulla riscossione dei crediti d’imposta prevede il pagamento di interesse, questi dovranno essere applicati.


33–      Sentenza dell’11 marzo 2004 (C-9/02, Racc. pag. I-2409, punti 47, 56 e 57).


34–      Sentenza del 7 settembre 2006 (C-470/04, Racc. pag. I-7409, punto 51).


35 – Nel contesto della causa Lasteyrie du Saillant, le garanzie richieste dalle autorità finanziarie francesi potevano assumere la forma di un versamento in denaro effettuato a favore del Tesoro, di crediti sul Tesoro, di presentazione di una garanzia, di valori mobiliari, di merci depositate in magazzini autorizzati dallo Stato e oggetto di una warrant girata all’ordine del Tesoro, affettazioni ipotecarie, garanzie su fondi aziendali. Nella causa N, la garanzia costituita consisteva in un deposito cauzionale di partecipazioni detenute dal contribuente in una delle sue società.


36–      Citata sentenza N (punti 51-53).


37 – V., in particolare, sentenze del 21 settembre 1999, Saint-Gobain ZN (C-307/97, Racc. pag. I-6161, punto 35); del 14 dicembre 2000, AMID (C-141/99, Racc. pag. I-11619, punto 20); del 15 maggio 2008, Lidl Belgium (C-414/06, Racc. pag. I-3601, punto 18); del 23 ottobre 2008, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt (C-157/07, Racc. pag. I-8061, punto 28), e del 25 febbraio 2010, X Holding (C-337/08, Racc. pag. I-1215, punto 17).


38–      V. sentenza del 28 febbraio 2008, Deutsche Shell (C-293/06, Racc. pag. I-1129, punto29). V. altresì, in questo senso, citata sentenza Lidl Belgium (punti 19, 20 e 25).


39–      V., in particolare, citata sentenza Lidl Belgium (punto 19).


40 – Secondo l’articolo 5, paragrafo 1, del modello (nella versione del luglio 2008 in vigore al momento del termine indicato nel parere motivato), una stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Secondo il paragrafo 2 di tale articolo la sede stabile comprende, in particolare, una succursale, un ufficio o un’officina. L’articolo 7, paragrafo 1, del modello di convenzione prevede che se un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione, gli utili dell’impresa sono imputabili a quest’ultimo Stato unicamente nella misura in cui sono imputabili alla suddetta stabile organizzazione. Il paragrafo 2 afferma che sono imputati alla suddetta stabile organizzazione gli utili che questa avrebbe potuto realizzare se avesse costituito un’impresa distinta che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e che tratta con assoluta indipendenza con l’impresa di cui costituisce una stabile organizzazione.


41–      V. citata sentenza Lidl Belgium (punto 22).


42–      Citata sentenza (punti 23-25).


43 – Tale qualifica non rientra peraltro nel settore dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle operazioni effettuate tra una società e la sua stabile organizzazione (v. sentenza del 23 marzo 2006, FCE Bank, C-210/04, Racc. pag. I-2803, punti 35-41).


44 – V., a questo proposito, sentenza del 6 dicembre 2007, Columbus Container Services (C-298/05, Racc. pag. I-10451), confrontata con le mie conclusioni presentate in questa causa (paragrafi 109-122).


45 – V., per esempio, Tenore M., The Transfer of Assets From a Permanent Establishment to its General Enterprise in the Light of European Tax Law, Intertax, 2006, 8/9, pag. 389.


46 – Per quanto riguarda quest’ultimo obiettivo, messo in evidenza dal governo svedese, è sufficiente ricordare che esso viene in considerazione in quanto giustificazione autonoma solo se lo scopo specifico della restrizione consiste nell’ostacolare comportamenti intesi a creare montature puramente artificiali, prive di realtà economica, allo scopo di eludere l’imposta normalmente dovuta sugli utili prodotti da attività nel territorio nazionale, il che non è stato dimostrato: v., in particolare, sentenze del 18 giugno 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha (C-303/07, Racc. pag. I-5145, punto 64), e del 21 gennaio 2010, SGI (C-311/08, Racc. pag. I-487, punto 65).


47–      V. citata sentenza (punto 70).