Causa C-132/10
Olivier Halley e altri
contro
Belgische Staat
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Leuven)
«Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Art. 63 TFUE — Diritti di successione sulle azioni nominative — Termine di prescrizione per la valutazione delle azioni in società non residenti superiore a quello vigente per le società residenti — Restrizione — Giustificazione»
Massime della sentenza
Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Imposta di successione
(Art. 63 TFUE)
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che, in materia di diritti di successione, preveda un termine di prescrizione decennale per la valutazione di azioni nominative di una società di cui il defunto era azionista e la cui sede della direzione effettiva è stabilita in un altro Stato membro, mentre questo stesso termine è biennale qualora la sede della direzione effettiva si trovi nel primo Stato membro.
Infatti, l’applicazione di un siffatto termine di prescrizione superiore agli eredi detentori di azioni in una società la cui sede della direzione effettiva sia stabilita in uno Stato membro diverso può avere come conseguenza di dissuadere i residenti del primo Stato dall’investire o dal mantenere investimenti in attivi situati al di fuori di tale Stato membro, posto che i loro eredi si troveranno più a lungo nell’incertezza in ordine alla possibilità di essere oggetto di una rettifica fiscale.
Una siffatta normativa non è giustificata né dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali né dall’obiettivo della lotta contro la frode fiscale, poiché l’applicazione generale del termine decennale non è affatto in funzione del lasso di tempo necessario per ricorrere utilmente a meccanismi di assistenza reciproca o ad ulteriori mezzi che consentono di indagare sul valore di tali azioni. Infatti, occorre distinguere una situazione in cui elementi imponibili siano stati occultati alle autorità fiscali nazionali e dette autorità non dispongano di alcun indizio che consenta l’avvio di un’indagine dalla situazione in cui dette autorità dispongano delle informazioni relative a tali elementi imponibili. Qualora le autorità tributarie di uno Stato membro abbiano a disposizione indizi tali da consentire loro di rivolgersi alle autorità competenti di altri Stati membri, facendo ricorso alla reciproca assistenza prevista dalla direttiva 77/799, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, ovvero a quella prevista da convenzioni bilaterali, per ottenere da queste ultime autorità le informazioni necessarie per determinare l’importo esatto dell’imposta, il semplice fatto che gli elementi imponibili di cui trattasi siano situati in un altro Stato membro non giustifica l’applicazione generale di un termine di rettifica fiscale supplementare che non è in alcun modo in funzione del lasso di tempo necessario per ricorrere utilmente a tali meccanismi di reciproca assistenza.
(v. punti 24, 30, 33, 36, 39-40 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 settembre 2011 (*)
«Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Art. 63 TFUE – Diritti di successione sulle azioni nominative – Termine di prescrizione per la valutazione delle azioni in società non residenti superiore a quello vigente per le società residenti – Restrizione − Giustificazione»
Nel procedimento C-132/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Belgio), con decisione 12 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2010, nella causa
Olivier Halley,
Julie Halley,
Marie Halley
contro
Belgische Staat,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. e le sig.re Halley, dagli avv.ti A. Biesmans e R. Deblauwe, advocaten,
– per il governo belga, dalla sig.ra M. Jacobs e dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di agenti,
– per la Commissione europea, dai sigg. R. Lyal, P. van Nuffel e W. Roels, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 26 TFUE, 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. e le sig.re Halley e il Belgische Staat, in merito ai diritti di successione dovuti su azioni nominative di un’impresa la cui sede della direzione effettiva non si trova in Belgio.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio del 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5):
«Gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri, fatte salve le disposizioni che seguono. Per facilitare l’applicazione della presente direttiva i movimenti di capitali sono classificati in base alla nomenclatura riportata nell’allegato I».
4 Fra i movimenti di capitali elencati all’art. 1 della direttiva 88/361, l’allegato I di quest’ultima menziona, alla rubrica XI, intitolata «Movimenti di capitali a carattere personale», segnatamente le successioni e i legati.
La normativa nazionale
5 L’art. 1, n. 1, del code des droits de succession (codice sui diritti di successione), istituito con regio decreto 31 marzo 1936, n. 308 (Belgisch Staatsblad del 7 aprile 1936, pag. 2403), confermato con legge 4 maggio 1936 (Belgisch Staatsblad del 7 maggio 1936, pag. 3426; in prosieguo: il «codice»), dispone che un diritto di successione sia calcolato in base al valore, previa deduzione dei debiti, dell’intero asse ereditario raccolto nella successione del defunto dai suoi eredi.
6 L’art. 111 del codice così recita:
«Per accertare la sottovalutazione dell’insieme o di parte dei beni ereditati che si trovano nel Regno [del Belgio] e vengono dichiarati per il loro valore di vendita, l’Esattoria può chiedere una perizia per i beni in questione, fermi restando gli altri mezzi di prova di cui all’art. 105; tuttavia questo diritto alla perizia, per quanto riguarda i beni mobili materiali, viene applicato soltanto a navi e a barche».
7 L’art. 137, primo comma, n. 2, di suddetto codice prevede che «la domanda di perizia per beni soggetti a siffatto controllo e dei diritti, interessi e penali, in caso di sottovalutazione dei medesimi beni, si prescriva dopo due anni; quella dei diritti, interessi e penali, in caso di sottovalutazione di beni non soggetti a perizia, dopo dieci anni; detti termini decorrono dal giorno della presentazione della dichiarazione».
Causa principale e questione pregiudiziale
8 La sig.ra De Pinsun e il sig. Halley, i genitori dei ricorrenti nella causa principale, sono deceduti contemporaneamente il 6 dicembre 2003. Essi risiedevano a Tervuren, in Belgio, e la dichiarazione di successione doveva essere effettuata a Lovanio.
9 Il 16 agosto 2004 e 2005 i ricorrenti nella causa principale hanno pagato rispettivamente EUR 16 milioni e EUR 4 milioni, a titolo di anticipo sui diritti di successione.
10 Il 7 novembre 2005 i ricorrenti nella causa principale hanno presentato, presso l’amministrazione tributaria di Lovanio, una dichiarazione di successione per loro padre e un’altra per la loro madre.
11 La successione comprendeva, in entrambi i casi, la metà indivisa di 2 172 600 azioni nominative della società Carrefour SA, la cui sede sociale, all’epoca dei fatti nella causa principale, si trovava a Levallois-Perret (Francia) e di 2 085 azioni al portatore della stessa società. I ricorrenti nella causa principale hanno valutato il valore delle azioni nominative a EUR 28,31 per ogni azione, ossia il loro valore quotato in Borsa, alla data del decesso dei loro genitori, con una diminuzione del 35%.
12 Con lettera 20 febbraio 2008, il derde Ontvangkantoor van de Registratie te Leuven (terzo Ufficio di esattoria di Lovanio) comunicava ai ricorrenti nella causa principale che il 29 gennaio 2008 l’Amministrazione centrale di Bruxelles aveva deciso che le azioni dovevano essere valutate a EUR 43,55 ciascuna.
13 Nel loro ricorso proposto dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti nella causa principale invocano, in via principale, la prescrizione dell’azione dell’amministrazione tributaria belga per constatare la sottovalutazione di dette azioni nominative. In subordine, essi contestano il valore di queste ultime, fissato da tale amministrazione.
14 Dalla decisione di rinvio emerge che, in forza del combinato disposto degli artt. 111 e 137, primo comma, n. 2, del codice, la perizia delle azioni nominative contemplata da tale art. 111 è possibile purché esse siano detenute in una società situata in Belgio. Le azioni sono considerate come collocate in tale Stato membro qualora la sede della direzione effettiva della società interessata sia ivi situata. Il termine di prescrizione per la valutazione delle azioni, in tal caso, è di due anni. Tuttavia, per azioni detenute in una società la cui direzione effettiva sia stabilita al di fuori del territorio belga, una tale perizia non è possibile e detto termine è di dieci anni.
15 Ritenendo che la soluzione della causa principale sollevi questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione, il Rechtbank van eerste aanleg te Leuven ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 137, primo comma, n. 2, del codice (...), in combinato disposto con l’art. 111 dello stesso codice, sia compatibile con gli artt. 26 [TFUE], 49 [TFUE], 63 [TFUE] e 65 [TFUE], posto che il termine di prescrizione per i diritti di successione dovuti per le azioni nominative è di due anni, se la sede della direzione effettiva della società si trova in Belgio, mentre lo stesso termine è di dieci anni se la sede della direzione effettiva della società non si trova in Belgio».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla libertà di cui trattasi nella causa principale
16 La questione posta dal giudice del rinvio riguarda gli artt. 26 TFUE, 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE. Nelle loro osservazioni presentate dinanzi alla Corte, il governo belga e la Commissione europea fanno valere che solo le ultime due disposizioni, ossia quelle relative alla libera circolazione dei capitali, sono pertinenti ai fini della controversia principale.
17 A tale riguardo, da una giurisprudenza ora ben consolidata emerge che, per stabilire se una normativa nazionale ricada nell’una o nell’altra delle libertà di circolazione, occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa in questione (sentenze 24 maggio 2007, causa C-157/05, Holböck, Racc. pag. I-4051, punto 22, e 17 settembre 2009, causa C-182/08, Glaxo Wellcome, Racc. pag. I-8591, punto 36).
18 Nella causa principale, lo scopo della normativa nazionale in esame è quello di fissare il termine entro il quale si può procedere alla valutazione delle azioni nominative detenute in una società la cui sede della direzione effettiva sia stabilita al di fuori del territorio belga e trasferite tramite successione.
19 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte si evince che le successioni, consistenti in una trasmissione a una o più persone del patrimonio lasciato da una persona deceduta, ricadenti nell’ambito di applicazione della rubrica XI dell’allegato I della direttiva 88/361, intitolata «Movimenti di capitali a carattere personale», costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell’art. 63 TFUE, ad eccezione dei casi in cui gli elementi che le costituiscono si trovino all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza 11 settembre 2008, causa C-11/07, Eckelkamp e a., Racc. pag. I-6845, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Una situazione, come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui le azioni sono detenute da un residente belga in una società la cui sede della direzione effettiva si trova in Francia, non costituisce affatto una situazione puramente interna.
20 Ne consegue che le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei capitali si applicano ad una fattispecie come quella in esame nella causa principale.
21 Occorre pertanto considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che preveda, in materia di diritti di successione, un termine di prescrizione diverso per la valutazione di azioni nominative a seconda che la sede della direzione effettiva della società emittente, di cui il defunto era azionista, si trovi o meno in tale Stato membro.
Sulla sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali
22 Va ricordato che le misure vietate dall’art. 63, n. 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono, in particolare, quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o dal mantenere siffatti investimenti (v., in tal senso, sentenze 22 gennaio 2009, causa C-377/07, STEKO Industriemontage, Racc. pag. I-299, punti 23 e 24, nonché 31 marzo 2011, causa C-450/09, Schröder, Racc. pag. I-2497, punto 30).
23 In merito alla normativa in esame nella causa principale, dalla decisione di rinvio emerge che tale normativa conduce a tracciare una distinzione per quanto riguarda il termine di prescrizione per la valutazione di azioni nominative, ai fini dell’imposizione fiscale di una successione, in funzione dell’ubicazione della sede della direzione effettiva dell’impresa emittente, poiché il termine di prescrizione per la valutazione delle azioni emesse da una società con sede della direzione effettiva in Belgio è biennale, mentre qualora le azioni siano detenute in una società avente tale sede in un altro Stato membro, detto termine di prescrizione è decennale.
24 Orbene, l’applicazione di un siffatto termine di prescrizione superiore agli eredi detentori di azioni in una società la cui sede della direzione effettiva sia stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio può avere come conseguenza di dissuadere i residenti belgi dall’investire o dal mantenere investimenti in attivi situati al di fuori di tale Stato membro, posto che i loro eredi si troveranno più a lungo nell’incertezza in ordine alla possibilità di essere oggetto di una rettifica fiscale.
25 Una tale normativa nazionale configura dunque una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’art. 63, n. 1, TFUE.
Sulla giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali
26 Al fine di giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali, il governo belga invoca considerazioni relative, da un lato, alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e, dall’altro, alla lotta contro la frode fiscale.
27 A detta di tale governo, per quanto concerne l’efficacia dei controlli fiscali, l’applicazione di un termine di prescrizione superiore per la valutazione delle azioni di società situate in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio è necessaria per poter ottenere le informazioni afferenti queste ultime.
28 Per quanto riguarda la lotta alla frode fiscale, un siffatto termine offrirebbe alle autorità tributarie belghe la possibilità, nel caso in cui riscontrassero un valore insufficiente delle azioni di società situate all’estero, di avviare un’inchiesta e, qualora risulti che tali azioni siano state assoggettate ad imposta per un importo troppo esiguo, di applicare un’imposizione fiscale integrativa.
29 Inoltre, il governo belga sostiene che una normativa come quella in esame nella causa principale è necessaria per ovviare alla mancanza di un’effettiva possibilità per dette autorità di ottenere informazioni sui beni detenuti in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio. Tale governo osserva che una domanda di informazioni presentata in base all’art. 2 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), può essere inoltrata da uno Stato membro soltanto nel caso specifico in cui quest’ultimo disponga già a priori di elementi sufficienti.
30 In proposito, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che costituiscono ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una restrizione dell’esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato FUE l’obiettivo di lotta alla frode e la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali (v., in particolare, per quanto riguarda la lotta alla frode, sentenza 14 settembre 2006, causa C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer, Racc. pag. I-8203, punto 32, e, per quanto riguarda l’efficacia dei controlli fiscali, sentenza 27 gennaio 2009, causa C-318/07, Persche, Racc. pag. I-359, punto 52).
31 Tuttavia, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa a tale titolo solo a condizione che essa sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito senza eccedere quanto necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenza 28 ottobre 2010, causa C-72/09, Établissements Rimbaud, Racc. pag. I-10659), punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
32 Orbene, anche ammettendo che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale sia idonea a conseguire gli obiettivi relativi alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e di contrastare la frode fiscale, va rilevato che una tale normativa eccede quanto necessario per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
33 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte relativa al termine di rettifica fiscale in caso di occultamento, alle autorità tributarie, di beni derivanti dal risparmio e/o di redditi derivanti da tali beni occorre distinguere due fattispecie, la prima corrispondente alla situazione in cui elementi imponibili siano stati occultati e dette autorità non dispongano di alcun indizio che consenta l’avvio di un’indagine, e la seconda riguardante una situazione in cui dette autorità dispongano delle informazioni relative a tali elementi imponibili (sentenza 11 giugno 2009, cause riunite C-155/08 e C-157/08, X e Passenheim-van Schoot, Racc. pag. I-5093, punti 62 e 63).
34 Nella causa principale, è pacifico che le azioni nominative di cui trattasi sono state menzionate nelle dichiarazioni di successione, sicché le autorità tributarie dello Stato membro interessato dispongono delle informazioni relative a tali azioni. La normativa di cui trattasi nella causa principale rientra, dunque, nel secondo caso di specie menzionato al punto precedente.
35 Orbene, per quanto riguarda il secondo caso di specie, la Corte ha statuito, al punto 74 della sentenza X e Passenheim-van Schoot, cit., che non può essere giustificata l’applicazione, ad opera di uno Stato membro, di un termine di rettifica fiscale prolungato che non miri specificamente a consentire alle autorità tributarie di tale Stato di ricorrere utilmente a meccanismi di reciproca assistenza tra Stati membri e che scatti non appena gli elementi imponibili di cui trattasi siano situati in un altro Stato membro.
36 Infatti, qualora le autorità tributarie di uno Stato membro abbiano avuto a disposizione indizi tali da consentire loro di rivolgersi alle autorità competenti di altri Stati membri, facendo ricorso alla reciproca assistenza prevista dalla direttiva 77/799 ovvero a quella prevista da convenzioni bilaterali, per ottenere da queste ultime autorità le informazioni necessarie per determinare l’importo esatto dell’imposta, il semplice fatto che gli elementi imponibili di cui trattasi siano situati in un altro Stato membro non giustifica l’applicazione generale di un termine di rettifica fiscale supplementare che non è in alcun modo in funzione del lasso di tempo necessario per ricorrere utilmente a tali meccanismi di reciproca assistenza (sentenza X e Passenheim-van Schoot, cit., punto 75).
37 Orbene, nella specie, sebbene detta direttiva non si applichi ai diritti di successione, dagli atti di causa presentati alla Corte emerge che non sembra escluso che le autorità tributarie belghe avrebbero comunque potuto ricorrere, per verificare il valore delle azioni in causa, ad altri strumenti di assistenza reciproca quali, in particolare, la convenzione tra la Francia e il Belgio, volta ad evitare le doppie imposizioni e a disciplinare talune altre questioni in materia di imposte sulle successioni e di registro, firmata a Bruxelles il 20 gennaio 1959.
38 Ad ogni modo, come giustamente rilevato dalla Commissione, al fine di valutare il valore delle azioni di società quotate in Borsa, come quelle di cui trattasi nella causa principale, per avviare la propria inchiesta nulla impedisce alle autorità tributarie belghe di riferirsi al corso di tali azioni alla data del decesso del proprietario delle medesime, sulla stampa o su Internet. Come risulta dal fascicolo presentato alla Corte, è d’altronde su tale base che le azioni di cui trattasi nella causa principale sono state in definitiva valutate da dette autorità più di due anni dopo la presentazione delle dichiarazioni di successione.
39 Ne consegue che l’applicazione di un termine decennale per valutare le azioni detenute in una società la cui sede di direzione effettiva si trovi in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio non risulta giustificata, poiché l’applicazione generale di un siffatto termine non è affatto in funzione del lasso di tempo necessario per ricorrere utilmente a meccanismi di assistenza reciproca o ad ulteriori mezzi che consentono di indagare sul valore di tali azioni.
40 Da tutte le considerazioni che precedono emerge che la questione posta va risolta dichiarando che l’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in esame nella causa principale, che, in materia di diritti di successione, preveda un termine di prescrizione decennale per la valutazione di azioni nominative di una società di cui il defunto era azionista e la cui sede della direzione effettiva è stabilita in un altro Stato membro, mentre questo stesso termine è biennale qualora la sede della direzione effettiva si trovi nel primo Stato membro.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in esame nella causa principale, che, in materia di diritti di successione, preveda un termine di prescrizione decennale per la valutazione di azioni nominative di una società di cui il defunto era azionista e la cui sede della direzione effettiva è stabilita in un altro Stato membro, mentre questo stesso termine è biennale qualora la sede della direzione effettiva si trovi nel primo Stato membro.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.