SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
19 marzo 2013 (*)
«Impugnazioni – Aiuti di Stato – Misure finanziarie a favore di France Télécom – Progetto di prestito d’azionista – Dichiarazioni pubbliche di un membro del governo francese – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e non ne ordina il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Nozione di vantaggio economico – Nozione di impegno di risorse statali»
Nei procedimenti riuniti C-399/10 P e C-401/10 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte rispettivamente il 4 e il 3 agosto 2010,
Bouygues SA, con sede in Parigi (Francia),
Bouygues Télécom SA, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia),
rappresentate da C. Baldon, J. Blouet-Gaillard, J. Vogel, F. Sureau e D. Theophile, avocats,
ricorrenti,
procedimenti in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata da C. Giolito, D. Grespan e S. Thomas, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues e J. Gstalter, in qualità di agenti,
ricorrente in primo grado,
sostenuta da:
Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti, assistiti da U. Soltész, Rechtsanwalt,
interveniente in sede d’impugnazione,
France Télécom SA, con sede in Parigi, rappresentata inizialmente da S. Hautbourg, S. Quesson e L. Olza Moreno, avocats, successivamente da S. Hautbourg e S. Quesson, avocats,
Association française des opérateurs de réseaux e services de télécommunications (AFORS Télécom), con sede in Parigi,
ricorrenti in primo grado,
e
Commissione europea, rappresentata da C. Giolito, D. Grespan e S. Thomas, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimenti in cui le altre parti sono:
Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues e J. Gstalter, in qualità di agenti,
ricorrente in primo grado,
sostenuta da:
Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti, assistiti da U. Soltész, Rechtsanwalt,
interveniente in sede d’impugnazione,
Bouygues SA, con sede in Parigi,
Bouygues Télécom SA, con sede in Boulogne-Billancourt,
rappresentate da C. Baldon, J. Blouet-Gaillard, J. Vogel, F. Sureau e D. Theophile, avocats,
France Télécom SA, con sede in Parigi, rappresentata inizialmente da S. Hautbourg, S. Quesson e L. Olza Moreno, avocats, successivamente da S. Hautbourg e S. Quesson, avocats,
Association française des opérateurs de réseaux e services de télécommunications (AFORS Télécom), con sede in Parigi,
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dai sigg. A. Tizzano, M. Ilešič, J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, E. Levits, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore), J.-J. Kasel e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2012,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con le loro impugnazioni, la Bouygues SA e la Bouygues Télécom SA (in prosieguo, congiuntamente: le «società Bouygues»), da un lato, nonché la Commissione europea, dall’altro, chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 maggio 2010, Francia e a./Commissione (T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, Racc. pag. II-2099; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha, da una parte, annullato l’articolo 1 della decisione 2006/621/CE della Commissione, del 2 agosto 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU 2006, L 257, pag. 11; in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altra, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande di annullamento dell’articolo 2 di tale decisione.
Fatti
Il contesto generale della causa
2 La France Télécom SA (in prosieguo: la «FT»), operatore e fornitore di reti e servizi di telecomunicazioni, ha assunto nel 1991 lo status di persona giuridica di diritto pubblico e dal 31 dicembre 1996 quello di società anonima. È quotata in borsa dall’ottobre 1997. Nel 2002 la quota di partecipazione dello Stato francese al capitale della FT era pari al 56,45%, mentre gli altri azionisti erano l’azionariato diffuso (32,25%), la società stessa (8,26%) e i dipendenti dell’impresa (3,04%).
3 Nel primo trimestre del 2002 la FT ha pubblicato i conti per il 2001, che presentavano un debito netto di EUR 63,5 miliardi ed una perdita di EUR 8,3 miliardi.
4 Nel periodo dal marzo al giugno 2002 le agenzie di rating Moody’s e Standard & Poor’s (in prosieguo: la «S & P») hanno declassato il «rating» della FT e ne hanno anche rivisto in negativo l’outlook. In particolare, il 24 giugno 2002 Moody’s ha declassato il rating delle note di credito a breve e a lungo termine della FT all’ultima posizione della categoria investimento sicuro («investment grade»). Parallelamente, il corso delle azioni della FT ha subìto un significativo calo.
5 Alla luce della situazione finanziaria della FT, il Ministro francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria ha sostanzialmente dichiarato in un’intervista pubblicata il 12 luglio 2002 nel quotidiano Les Échos (in prosieguo: la «dichiarazione del 12 luglio 2002») che lo Stato francese, qualora la FT avesse dovuto avere problemi di finanziamento, avrebbe preso le decisioni necessarie per superarli.
6 Lo stesso giorno la S & P ha declassato il rating delle note di credito a lungo termine della FT all’ultima posizione della categoria investimento sicuro, precisando che tale categoria era stata mantenuta solo a motivo delle indicazioni dello Stato francese relative alla FT.
7 Il 12 settembre 2002 le autorità francesi hanno annunciato di aver accettato le dimissioni dell’amministratore delegato della FT.
8 Il 13 settembre 2002 la FT ha pubblicato i conti semestrali, che confermavano che, al 30 giugno 2002, il patrimonio netto consolidato della FT era negativo per EUR 440 milioni e che il suo debito netto raggiungeva EUR 69,69 miliardi, di cui EUR 48,9 miliardi di indebitamento obbligazionario in scadenza tra il 2003 e il 2005.
9 In un comunicato stampa sulla situazione finanziaria della FT del 13 settembre 2002, le autorità francesi hanno sostanzialmente dichiarato che lo Stato francese avrebbe contribuito al rafforzamento del patrimonio netto della FT e, se necessario, avrebbe adottato le misure per consentire di evitare alla FT qualsiasi problema di finanziamento.
10 Lo stesso giorno l’agenzia Moody’s ha modificato l’outlook del debito della FT, portandolo da negativo a stabile, a motivo della conferma da parte dello Stato francese del suo impegno a sostegno della FT.
11 Il 2 ottobre 2002 è stato nominato un nuovo amministratore delegato della FT. Il comunicato stampa che ha annunciato tale nomina ha sostanzialmente confermato la dichiarazione di cui al comunicato stampa del 13 settembre 2002, riportata al punto 9 della presente sentenza.
12 Il 4 dicembre 2002, nel consiglio di amministrazione della FT, i nuovi dirigenti della FT hanno presentato un piano d’azione intitolato «Ambition France Télécom 2005» (in prosieguo: il «piano Ambition 2005»), diretto essenzialmente a riequilibrare il bilancio della FT mediante un incremento del patrimonio netto fino a EUR 15 miliardi.
13 La presentazione del piano Ambition 2005 è stata accompagnata da un comunicato stampa del Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria, del 4 dicembre 2002 (in prosieguo: l’«annuncio del 4 dicembre 2002»), così redatto:
«Il Ministro dell’Economia (...) conferma il sostegno dello Stato [francese] al piano di azione approvato dal consiglio di amministrazione [della FT] il 4 dicembre [2002]. 1) Il gruppo [FT] costituisce un complesso industriale coerente caratterizzato da ottime prestazioni. Ciononostante, [la FT] deve attualmente fare fronte allo squilibrio della propria struttura finanziaria, al fabbisogno di capitale proprio e di rifinanziamento a medio termine. Questa situazione è il prodotto del fallimento di pregressi investimenti, inadeguatamente condotti e realizzati al momento della massima espansione della bolla finanziaria, e più in generale è il risultato dell’inversione di tendenza sui mercati. Questo quadro è stato aggravato dal fatto che [la FT] non abbia potuto finanziare il proprio sviluppo con strumenti diversi dall’indebitamento. 2) Lo Stato [francese], azionista di maggioranza, ha chiesto ai nuovi dirigenti di ripristinare l’equilibrio finanziario [della FT], salvaguardando nel contempo l’integrità del gruppo (…) 3) Tenuto conto del piano d’azione elaborato dai dirigenti e delle prospettive di redditività del capitale investito, lo Stato [francese] parteciperà al rafforzamento del patrimonio netto (previsto in 15 miliardi di euro) in misura proporzionale alla propria quota di capitale, ovvero con un investimento di 9 miliardi di euro. Lo Stato [francese] azionista intende agire quindi come investitore avveduto. Spetterà [alla FT] stabilire le modalità e il calendario preciso per il rafforzamento del patrimonio netto. Il governo [francese] auspica che questa operazione si svolga tenendo nella massima considerazione la situazione degli azionisti individuali e dei dipendenti azionisti [della FT]. Per dare [alla FT] la possibilità di varare un’operazione di mercato nel momento più propizio, lo Stato [francese] è pronto ad anticipare la propria partecipazione al rafforzamento del patrimonio netto mediante un prestito temporaneo d’azionista, messo a disposizione [della FT] e remunerato a condizioni di mercato. 4) La totalità della partecipazione dello Stato [francese nella FT] verrà trasferita all’[Entreprise de recherches et d’activités pétrolières (ERAP) (Impresa di ricerche ed attività petrolifere; in prosieguo: l’“ERAP”)], ente pubblico industriale e commerciale, che ricorrerà ai mercati finanziari per finanziare la quota di partecipazione dello Stato [francese] al rafforzamento del patrimonio netto [della FT]».
14 L’11 e il 12 dicembre 2002 la FT ha proceduto a due emissioni di obbligazioni consecutive per un importo complessivo di EUR 2,9 miliardi.
15 Il 17 dicembre 2002 la S & P ha precisato che, a partire dal luglio 2002, il sostegno dello Stato francese era stato uno dei fattori decisivi ai fini del mantenimento del rating della FT alla categoria investimento sicuro e che il suo annuncio relativo al prestito d’azionista e l’impegno a partecipare, proporzionalmente alla propria quota, a una ricapitalizzazione per EUR 15 miliardi avrebbero confermato tale sostegno.
16 Il 20 dicembre 2002 l’ERAP ha comunicato alla FT un progetto siglato e sottoscritto di contratto di prestito d’azionista (in prosieguo: l’«offerta di prestito d’azionista»). La FT non ha sottoscritto tale progetto di contratto e l’offerta di prestito d’azionista non è mai stata eseguita.
17 Il 15 gennaio 2003 la FT ha ricevuto prestiti obbligazionari per un importo complessivo di EUR 5,5 miliardi. Tali prestiti obbligazionari non erano assicurati da fideiussioni o garanzie statali. Il 10 febbraio 2003 la FT ha rinnovato una parte di un credito consortile in scadenza fino a EUR 15 miliardi.
18 Il 4 marzo 2003 è stata avviata l’operazione di rifinanziamento del patrimonio netto previsto dal piano Ambition 2005. Il 24 marzo 2003 la FT ha proceduto ad un aumento di capitale per EUR 15 miliardi. Lo Stato francese ha partecipato a tale operazione con EUR 9 miliardi proporzionalmente alla sua quota nel capitale della FT. Tale operazione si è conclusa l’11 aprile 2003.
19 La FT ha chiuso l’esercizio finanziario 2002 con una perdita di circa EUR 21 miliardi e un indebitamento finanziario netto di circa EUR 68 miliardi. I conti dell’esercizio finanziario 2002, pubblicati dalla FT il 5 marzo 2003, riportavano un aumento del fatturato dell’8,4%, del margine operativo lordo del 21,1% e del margine operativo del 30,9%. Il 14 aprile 2003 lo Stato francese deteneva il 58,9% del capitale della FT, di cui il 28,6% tramite l’ERAP.
Il procedimento amministrativo e la decisione controversa
20 Il 4 dicembre 2002 la Repubblica francese ha notificato alla Commissione le misure finanziarie previste dal piano Ambition 2005, compresa l’offerta di prestito d’azionista.
21 Il 22 gennaio 2003 le società Bouygues, due società di diritto francese, di cui la Bouygues Télécom SA opera sul mercato francese della telefonia mobile, hanno presentato alla Commissione una denuncia riguardante, in particolare, due aiuti asseritamente concessi dallo Stato francese alla FT a motivo, da un lato, delle dichiarazioni pubbliche delle autorità francesi a favore della FT a partire dal luglio 2002 (in prosieguo: le «dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002») e, dall’altro, dell’annuncio del 4 dicembre 2002 relativo all’offerta di prestito d’azionista per EUR 9 miliardi.
22 Il 12 marzo 2003 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 57, pag. 5) la decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di esame previsto all’articolo 88, paragrafo 2, CE nei confronti, in particolare, delle misure finanziarie disposte dallo Stato francese a sostegno della FT (in prosieguo: la «decisione di avviare il procedimento formale di esame»).
23 Il 3 agosto 2004 la Commissione ha notificato alle autorità francesi la decisione controversa. L’articolo 1 di tale decisione prevede che «[i]l prestito d’azionista concesso dalla [Repubblica francese alla FT] nel dicembre 2002 sotto forma di una linea di credito di 9 miliardi di euro costituisce, nel contesto delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, un aiuto pubblico incompatibile con il mercato comune». Ai sensi dell’articolo 2 di tale decisione, «[l]’aiuto di cui all’articolo 1 non deve essere oggetto di recupero».
24 Ai punti 17-26 di tale decisione, la Commissione ha constatato che, a partire dal giugno 2002, la situazione finanziaria della FT era caratterizzata da gravi problemi strutturali e da uno squilibrio di bilancio. Dal punto 37 di tale decisione risulta che, al momento della dichiarazione del 12 luglio 2002, le agenzie di rating S & P e Moody’s erano sul punto di declassare la quotazione del debito della FT al livello di un’obbligazione speculativa («junk bond»).
25 Al punto 39 della decisione controversa, la Commissione ha quindi considerato che, nel luglio 2002, la FT era oggetto di una crisi di fiducia che minacciava di impedire i rifinanziamenti previsti e di creare rischi per la sua liquidità nel 2003. Essa, in particolare ai punti 212 e 222 di tale decisione, ha precisato che, alla luce dei comunicati stampa delle autorità francesi del 13 settembre e del 2 ottobre 2002, le agenzie di rating Moody’s e S & P avrebbero modificato la loro valutazione relativa alla gestione del debito della FT ed avrebbero attestato un aumento della fiducia dei mercati.
26 Ai punti 185-187 della decisione controversa, la Commissione ha rilevato che le misure adottate nel dicembre 2002, oggetto della notifica, erano state precedute, in particolare, dalle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 ed ha considerato che queste ultime hanno avuto un impatto sull’idea che i mercati e gli operatori economici si erano fatti della situazione di FT nel dicembre 2002. La Commissione ha ritenuto che fosse pertanto possibile analizzare come un insieme tali dichiarazioni e le misure notificate.
27 Ai punti 188 e 189 nonché 203-219 della suddetta decisione, tale istituzione ha precisato che, a suo avviso, la dichiarazione del 12 luglio 2002 aveva chiaramente avuto un effetto sui mercati ed aveva conferito un vantaggio economico alla FT. Tuttavia, in seguito alla sua analisi di diversi argomenti giuridici, essa ha ritenuto di non disporre di elementi sufficienti da consentirle di dimostrare che detta dichiarazione era tale da impegnare almeno potenzialmente risorse statali.
28 Per contro, ai punti 194-196 della decisione controversa, la Commissione ha considerato che l’offerta di prestito d’azionista aveva avvantaggiato la FT ed aveva potenzialmente impegnato risorse statali. Da un lato, infatti, tale offerta avrebbe consentito alla FT di aumentare i suoi mezzi di finanziamento e di rassicurare il mercato quanto alla sua capacità di far fronte alle scadenze. Dall’altro, un onere potenziale supplementare per le risorse statali sarebbe stato creato mediante l’annuncio della messa a disposizione del prestito d’azionista, accompagnato dalla realizzazione delle relative condizioni preliminari a tale messa a disposizione, con l’impressione data ai mercati che tale prestito fosse stato effettivamente messo a disposizione e, infine, mediante l’invio dell’offerta di prestito d’azionista.
29 Ai punti 197-201 di tale decisione, la Commissione ha parimenti ritenuto che, nel settore concorrenziale delle telecomunicazioni, vantaggi del tipo di quelli di cui avrebbe beneficiato la FT falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza in modo particolarmente notevole e fossero idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri.
30 Ai punti 203-256 della decisione controversa, la Commissione ha considerato che, alla luce dell’impatto sul mercato, in particolare, delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, le misure notificate non soddisfacessero né il criterio dell’investitore privato avveduto in economia di mercato né quelli di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Essa ha pertanto concluso che le misure considerate costituivano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
31 Tuttavia, ritenendo che l’impatto di tale aiuto non potesse essere valutato con precisione e che l’analisi globale degli elementi di tale aiuto diversi dall’offerta di prestito d’azionista per quanto riguarda la loro compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato fosse nuova, la Commissione ha considerato, ai punti 257-264 di tale decisione, che il rispetto dei diritti della difesa ed il principio del legittimo affidamento ostassero al suo recupero.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
32 Con i loro ricorsi dinanzi al Tribunale, la Repubblica francese, la FT e le società Bouygues hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa e l’Association française des opérateurs de réseaux e services de télécommunications (AFORS Télécom) l’annullamento parziale della medesima.
33 A sostegno della loro domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa, la Repubblica francese e la FT hanno sollevato, in particolare, un secondo motivo, vertente su errori di diritto nell’applicazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE alle misure notificate, e un terzo motivo, vertente su errori manifesti nella valutazione del contenuto e/o degli asseriti effetti delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002.
34 A sostegno della loro domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, considerate isolatamente o congiuntamente, le società Bouygues hanno invocato un primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, ed un secondo motivo, vertente su una contraddizione e su un’insufficienza della motivazione in contrasto con l’articolo 253 CE.
35 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato tali motivi congiuntamente, nella parte in cui riguardano la nozione di aiuto di Stato.
36 Ai punti 126-133 della suddetta sentenza, il Tribunale ha in particolare respinto l’argomento della Commissione secondo cui la domanda delle società Bouygues diretta all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 era irricevibile per difetto di interesse ad agire, poiché tali società avrebbero messo in discussione solo la motivazione della decisione controversa e non avrebbero potuto trarre ulteriori benefici dalla constatazione che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 costituivano parimenti un aiuto di Stato.
37 Nel merito, al punto 215 della sentenza impugnata ha rilevato che, affinché una misura sia qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, occorre segnatamente che essa comporti un vantaggio, il quale può assumere forme diverse, derivante direttamente o indirettamente da risorse statali.
38 Al punto 262 di tale sentenza, il Tribunale ha precisato che sussiste un’esigenza di collegamento tra il vantaggio identificato e l’impegno di risorse statali, dovendo detto vantaggio essere strettamente legato ad un onere corrispondente a carico del bilancio statale o alla creazione, sulla base di obblighi giuridicamente vincolanti assunti dallo Stato, di un rischio economico sufficientemente concreto per tale bilancio.
39 Al punto 231 della sentenza impugnata, il Tribunale ha definito la nozione di vantaggio nel senso che comporta che l’intervento dello Stato debba avere come conseguenza un miglioramento della posizione economica e/o finanziaria del beneficiario.
40 Nel caso di specie, il Tribunale ha statuito, al punto 259 della sentenza impugnata, che la Commissione ha dimostrato che, nel loro insieme, le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, incluso l’annuncio del 4 dicembre 2002, comportavano la concessione di un vantaggio a favore della FT ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
41 Per contro, al punto 257 di tale sentenza, il Tribunale ha concluso che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un ulteriore distinto vantaggio derivante dall’offerta di prestito d’azionista, il cui invio il 20 dicembre 2002 non è stato reso pubblico, dato che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 e, in particolare, l’annuncio del 4 dicembre 2002 avevano dato alla FT la possibilità di rifinanziare i propri debiti fino a EUR 9 miliardi nelle condizioni vigenti, all’epoca, sul mercato obbligazionario.
42 In seguito il Tribunale ha esaminato la questione se il vantaggio identificato dalla Commissione derivasse da risorse statali.
43 A tale riguardo, ai punti 269-289 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in particolare, considerato che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 non potevano essere assimilate ad una garanzia o interpretate come se esponessero le risorse dello Stato francese ad un rischio consistente in un trasferimento di risorse statali ed ha respinto la domanda delle società Bouygues diretta all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002.
44 Per quanto riguarda l’annuncio del 4 dicembre 2002, il Tribunale ha ritenuto, al punto 293 della sentenza impugnata, che né la Commissione né le società Bouygues avessero sostenuto che tale annuncio, di per sé, conteneva un impegno sufficientemente preciso, fermo e incondizionato che consentisse di concludere nel senso dell’esistenza di un trasferimento di risorse statali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Inoltre, ai punti 294-298 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato che l’annuncio del 4 dicembre 2002 comportava un trasferimento di risorse statali.
45 Per quanto concerne l’offerta di prestito d’azionista, il Tribunale ha ritenuto, al punto 299 della sentenza impugnata, che, non avendo la Commissione sufficientemente dimostrato un vantaggio da essa derivante, non fosse a maggior ragione possibile per il Tribunale accertare l’esistenza di un trasferimento di risorse statali eventualmente connesso a tale vantaggio.
46 Ai punti 302-309 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi esaminato se la Commissione potesse tuttavia concludere, sulla base di un esame globale delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 e, al contempo, dell’annuncio del 4 dicembre 2002 e dell’offerta di prestito d’azionista, nel senso dell’esistenza di un vantaggio economico derivante da risorse statali.
47 A tale riguardo, da un lato, ha ritenuto, al punto 304 di tale sentenza, che, dal momento che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 non comportavano l’anticipazione di un sostegno finanziario specifico analogo a quello che si è poi materializzato nel dicembre 2002, l’annuncio del 4 dicembre 2002 costituisse un’importante cesura nella successione degli eventi che hanno condotto al rifinanziamento della FT.
48 Dall’altro lato, il Tribunale ha statuito, al punto 309 della sentenza impugnata, che, anche se la Commissione poteva tener conto dell’insieme degli eventi che hanno preceduto l’annuncio del 4 dicembre 2002 per caratterizzare il vantaggio risultante dal ripristino della fiducia dei mercati finanziari e dal miglioramento delle condizioni del rifinanziamento della FT, tale vantaggio «non ha come controprestazione una corrispondente diminuzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri a carico di detto bilancio. In particolare, tale vantaggio è distinto da quello che poteva comportare [l’offerta] di prestito d’azionista (...) e che la decisione [controversa] ha omesso di dimostrare sufficientemente».
49 Di conseguenza, il Tribunale ha concluso, al punto 310 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva violato la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE considerando che l’offerta di prestito d’azionista, collocata nel contesto delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, comportava la concessione di un vantaggio a favore della FT derivante da un trasferimento di risorse statali ed ha annullato l’articolo 1 della decisione controversa.
Procedimento dinanzi alla Corte
50 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 20 dicembre 2010, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire nelle cause C-399/10 P e C-401/10 P a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese.
51 Con ordinanze del 28 febbraio 2011, il presidente della Corte ha ammesso la Repubblica federale di Germania a intervenire nelle cause C-399/10 P e C-401/10 P.
52 Con ordinanza dell’8 settembre 2011, le due cause sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
Conclusioni delle parti
53 Le società Bouygues chiedono che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– pronunciarsi nel merito ed annullare l’articolo 1 della decisione controversa nella parte in cui non qualifica come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 e l’articolo 2 di tale decisione nella parte in cui non obbliga la Repubblica francese a recuperare l’aiuto constatato presso la FT;
– in via subordinata, qualora la Corte ritenesse che la controversia non può essere definita, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e
– condannare la Commissione, la FT, la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania alle spese.
54 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l’articolo 1 della decisione controversa e l’ha condannata a sopportare le spese proprie nonché quelle sostenute dalla Repubblica francese e dalla FT;
– rinviare la causa al Tribunale per un riesame, e
– riservare le spese del presente grado di giudizio.
55 La FT chiede che la Corte voglia:
– respingere le impugnazioni;
– in caso contrario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
– nell’ipotesi in cui annulli la sentenza impugnata senza rinviare la causa dinanzi al Tribunale, accogliere in tutto o in parte le sue conclusioni in primo grado, e
– condannare le società Bouygues e la Commissione alle spese.
56 La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:
– respingere le impugnazioni;
– in caso contrario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
– nell’ipotesi in cui la Corte rifiuti di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, accogliere in tutto o in parte le sue conclusioni in primo grado, e
– condannare le società Bouygues e la Commissione alle spese.
57 La Repubblica federale di Germania interviene a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese e chiede che la Corte voglia condannare le società Bouygues e la Commissione, inoltre, alle spese da essa sostenute.
Sulle impugnazioni
58 A sostegno della loro impugnazione le società Bouygues deducono due motivi.
59 A tale riguardo occorre ricordare che, dinanzi al Tribunale, le società Bouygues, da un lato, avevano proposto un ricorso finalizzato all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa in quanto la Commissione aveva rifiutato di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 e all’annullamento dell’articolo 2 di tale decisione (causa T-450/04) nonché, dall’altro, erano intervenute a sostegno delle conclusioni della Commissione nel ricorso proposto dalla FT finalizzato all’annullamento della medesima decisione (causa T-444/04).
60 Con la sentenza impugnata il Tribunale, anzitutto, ha dichiarato ricevibile ma infondata la domanda delle società Bouygues diretta all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa in quanto la Commissione aveva rifiutato di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 (causa T-450/04), poi, ha dichiarato ricevibile e fondata la domanda della FT diretta all’annullamento in toto dell’articolo 1 della decisione suddetta (causa T-444/04) e, infine, ha deciso che, alla luce di ciò, non vi fosse più luogo a provvedere, in particolare, sulla domanda delle società Bouygues diretta all’annullamento dell’articolo 2 della stessa decisione.
61 In tal senso, il primo motivo di impugnazione delle società Bouygues si riferisce alla valutazione del Tribunale nella causa T-450/04 e verte su errori commessi dal Tribunale nel respingere il loro argomento teso a dimostrare che la Commissione, avendo omesso di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, aveva commesso un errore di diritto.
62 Il secondo motivo si riferisce alla valutazione del Tribunale nella causa T-444/04 e verte su errori di diritto commessi dal Tribunale allorché ha annullato la decisione controversa in quanto qualifica come aiuto di Stato l’annuncio del 4 dicembre 2002 e l’offerta di prestito d’azionista, considerati nel loro insieme. Tale motivo si divide in due parti vertenti, la prima, su un errore di diritto relativo al necessario nesso tra il vantaggio accordato e l’impegno di risorse statali nonché, la seconda, su un errore di diritto relativo alla questione se l’offerta di prestito d’azionista concedesse un vantaggio alla FT.
63 A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce tre motivi, di cui il primo vertente su una motivazione contraddittoria della sentenza impugnata.
64 Il secondo motivo verte su errori di diritto commessi dal Tribunale allorché ha annullato la decisione controversa nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato l’annuncio del 4 dicembre 2002 e l’offerta di prestito d’azionista, considerati nel loro insieme. Tale motivo si divide in quattro parti vertenti, la prima, su un errore di diritto relativo al necessario nesso tra il vantaggio accordato e l’impegno di risorse statali, la seconda, su un errore di diritto relativo ad un impegno di risorse statali a motivo dell’annuncio del 4 dicembre 2002 e dell’offerta di prestito d’azionista, considerati nel loro insieme, la terza, su un errore di diritto relativo all’esame di un vantaggio per la FT risultante dall’omessa considerazione dell’applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto operata dalla Commissione e, la quarta, su una violazione del margine discrezionale di cui gode la Commissione quando elabora complesse analisi economiche.
65 Il terzo motivo verte su un’erronea interpretazione e su uno snaturamento della decisione controversa.
66 Occorre anzitutto esaminare il primo motivo delle società Bouygues relativo alla qualificazione come aiuti di Stato delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 e, in secondo luogo, congiuntamente, la prima parte del secondo motivo delle società Bouygues e la prima parte del secondo motivo della Commissione, vertenti su errori di diritto relativi alla qualificazione come aiuti di Stato dell’annuncio del 4 dicembre 2002 e dell’offerta di prestito d’azionista, considerati nel loro insieme.
Sul primo motivo delle società Bouygues, relativo alla qualificazione come aiuti di Stato delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002
67 Il primo motivo d’impugnazione delle società Bouygues verte su un’interpretazione troppo restrittiva della nozione di aiuto di Stato, su uno snaturamento del diritto francese e su un errore di qualificazione giuridica degli asseriti fatti commessi dal Tribunale allorché ha respinto il loro argomento teso a dimostrare che la Commissione, avendo rifiutato di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, aveva commesso un errore di diritto.
68 A tale riguardo occorre ricordare che, nella causa T-450/04, le società Bouygues hanno chiesto, in particolare, l’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa, nella parte recante un implicito rigetto del loro argomento, sviluppato sia nella loro denuncia depositata il 22 gennaio 2003 presso la Commissione sia nel corso del procedimento amministrativo, secondo cui le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 costituiscono di per sé un aiuto di Stato.
69 Come rilevato ai punti 36 e 43 della presente sentenza e come risulta dai punti 133 e 325 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato tale domanda ricevibile ma infondata.
70 A tale riguardo si deve, anzitutto, constatare che in particolare dalla descrizione dettagliata delle misure considerate, di cui ai considerando 39-57 della decisione di avviare il procedimento formale di esame, risulta che tale decisione verte esclusivamente sulle misure notificate e che, pertanto, la Commissione non ha, con tale decisione, invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla questione se le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 costituissero di per sé un aiuto di Stato.
71 Orbene, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 4, 6, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), una siffatta decisione ed un siffatto invito sono necessari sia per determinare l’oggetto del procedimento amministrativo sia per garantire che la Commissione disponga di informazioni il più complete possibile.
72 In tal senso, dal momento che la Commissione non ha adottato alcuna decisione complementare tale da ampliare l’oggetto del procedimento amministrativo sfociato nella decisione controversa includendovi la questione se le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 costituissero di per sé un aiuto di Stato, ne consegue che tale istituzione, con la decisione di avviare il procedimento formale di esame, non ha dato seguito a tale elemento della denuncia delle società Bouygues depositata presso di essa il 22 gennaio 2003.
73 Inoltre, dal considerando 185 della decisione controversa risulta che l’oggetto delle medesima verte sul prestito d’azionista che era stato notificato alla Commissione e che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 sono considerate solo in quanto oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione di detto prestito. In tal senso, la Commissione ha esaminato tali dichiarazioni solo in quanto costituiscono il contesto della misura di cui trattasi.
74 La Commissione ha inoltre rilevato, ai considerando 188, 189, 218 e 219 della decisione controversa, che non disponeva di elementi sufficienti per poter prendere posizione sulla questione se tali dichiarazioni costituissero di per sé un aiuto di Stato.
75 Risulta infine dall’articolo 1 della decisione controversa che essa si limita a qualificare il prestito d’azionista come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e menziona le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 unicamente in quanto costituenti il contesto dell’aiuto constatato.
76 Alla luce di ciò, occorre necessariamente constatare che la decisione controversa non prende posizione sulla denuncia delle società Bouygues nella parte in cui esse sostengono che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 costituivano di per sé un aiuto di Stato.
77 Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 128 e 131 della sentenza impugnata, che l’articolo 1 della decisione controversa comporta il rifiuto della Commissione di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002. Un’omessa presa di posizione da parte della Commissione relativamente alla qualificazione come aiuti di Stato di tali dichiarazioni in seguito alla denuncia delle società Bouygues non può infatti essere assimilata di per sé ad una decisione di rigetto delle richieste di tali denunzianti.
78 Così facendo, il Tribunale ha espresso una valutazione su questioni su cui la Commissione non si era ancora pronunciata ed ha confuso le diverse fasi dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in maniera incompatibile con i principi relativi alla ripartizione delle competenze tra la Commissione e la Corte e dei mezzi di ricorso contemplati dal Trattato FUE, oltre che con le esigenze della buona amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, Racc. pag. 2639, punto 20).
79 Pertanto, il primo motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nella sua valutazione della legittimità dell’asserito rifiuto da parte della Commissione di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, è inoperante.
Sulla prima parte del secondo motivo delle società Bouygues e sulla prima parte del secondo motivo della Commissione, vertenti su errori di diritto relativi alla qualificazione come aiuti di Stato dell’annuncio del 4 dicembre 2002 e dell’offerta di prestito d’azionista, considerati nel loro insieme
Argomenti delle parti
80 In primo luogo, le società Bouygues e la Commissione sostengono che il Tribunale ha erroneamente richiesto, ai fini della constatazione dell’esistenza di un aiuto di Stato, un collegamento, un nesso stretto, un’equivalenza e una corrispondenza tra il vantaggio identificato e l’impegno di risorse statali. Dalla giurisprudenza risulterebbe infatti che tale nesso può essere indiretto e che una siffatta equivalenza o corrispondenza non è necessaria.
81 In secondo luogo, esse ritengono che il modo in cui il Tribunale ha inteso tale nesso violi il principio in base al quale l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Ad avviso delle società Bouygues, in presenza di una serie di provvedimenti che si iscrivono nella stessa strategia di intervento a favore di un’impresa, come quella di cui al caso di specie, il nesso di collegamento tra il vantaggio e l’utilizzo di risorse statali dev’essere valutato globalmente, prendendo in considerazione l’intervento dello Stato nella sua unità e continuità.
82 La Commissione precisa che misure strettamente connesse tra loro le quali, considerate isolatamente, potrebbero sfuggire al controllo degli aiuti di Stato devono essere esaminate congiuntamente qualora producano un rilevante effetto distorsivo della concorrenza. In tal senso, a suo avviso, il prestito d’azionista costituisce un aiuto di Stato, se considerato nel contesto creato dalle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002.
83 La FT e la Repubblica francese sostengono, anzitutto, che la nozione di aiuto di Stato richiede un nesso di collegamento sufficientemente stretto tra un vantaggio per un’impresa e un onere finanziario per lo Stato. Esse precisano che, in base alla giurisprudenza, un onere finanziario gravante sugli utili di imprese e comportante una riduzione del gettito fiscale dello Stato non presenterebbe un siffatto nesso, ove invece la rinuncia dello Stato al gettito fiscale che avrebbe altrimenti percepito lo presenterebbe, qualora a determinate imprese sia stato concesso un vantaggio indiretto.
84 Peraltro, la Repubblica francese considera che l’impegno di risorse statali dovrebbe essere l’origine e non la conseguenza del vantaggio. Orbene, la Commissione avrebbe invertito tale ragionamento.
85 La Repubblica federale di Germania aggiunge che la presente causa verte su «effetti secondari» delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, che non sono tali da implicare un onere a carico del bilancio statale. Inoltre, anche qualora un vantaggio che non comporta alcun onere a carico del bilancio statale sia tale da falsare la concorrenza, ciò non significherebbe che una siffatta misura sia sottoposta al controllo degli aiuti di Stato. Infatti, l’interpretazione estensiva del criterio dell’impegno delle risorse statali preferita dalla Commissione e dalle società Bouygues sottoporrebbe al controllo degli aiuti di Stato un gran numero di dichiarazioni del tipo di quelle degli Stati membri al momento della crisi finanziaria del 2008.
86 Inoltre, secondo la FT e la Repubblica francese, il Tribunale non ha richiesto che il vantaggio corrispondesse all’importo delle risorse messe a disposizione dallo Stato. Avrebbe solamente richiesto una correlazione tra il vantaggio e l’onere finanziario a carico del bilancio statale, nel senso che il vantaggio deve derivare da un siffatto onere. Avrebbe anche ammesso che un impegno di risorse statali potesse risultare da un rischio economico sufficientemente concreto di oneri a carico del bilancio, ma giustamente avrebbe ricercato se sussistessero obblighi giuridicamente vincolanti.
87 Infine, la FT sostiene che il principio in base al quale l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti non esime la Commissione dall’identificare con precisione il vantaggio di cui un’impresa ha beneficiato né dal verificare se esso derivi da risorse statali. In tal senso, la Commissione non potrebbe, sulla base di un esame globale, imputare alle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 le risorse statali potenzialmente messe a disposizione mediante una successiva diversa misura, vale a dire l’invio dell’offerta di prestito d’azionista.
88 La Repubblica francese rileva inoltre che il Tribunale, ai punti 301-310 della sentenza impugnata, ha effettuato un’analisi globale delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 e dell’offerta di prestito d’azionista e ritiene che esso abbia giustamente concluso nel senso dell’assenza di un nesso di collegamento tra i vantaggi identificati e un impegno di risorse statali.
Giudizio della Corte
89 Le società Bouygues e la Commissione contestano sostanzialmente al Tribunale di aver commesso errori di diritto avendo richiesto, ai fini della constatazione dell’esistenza di un aiuto di Stato, un nesso di collegamento stretto tra, da un lato, un vantaggio che dev’essere identificato separatamente per l’annuncio del 4 dicembre 2002 e per l’offerta di prestito d’azionista nonché, dall’altro, un impegno di risorse statali equivalente e corrispondente all’uno o all’altro dei vantaggi così identificati.
90 Ai punti 40 e 41 della presente sentenza è stato rilevato che il Tribunale ha deciso che la concessione di un vantaggio a favore della FT era dimostrata dall’annuncio del 4 dicembre 2002, ma che un ulteriore distinto vantaggio derivante dall’offerta di prestito d’azionista non era stato dimostrato.
91 Al punto 262 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che dalla giurisprudenza risulti che il vantaggio così identificato «deve derivare da un trasferimento di risorse statali» e che tale «esigenza di collegamento tra il vantaggio identificato e l’impegno di risorse statali presuppone, in linea di principio, che detto vantaggio sia strettamente legato ad un onere corrispondente a carico del bilancio statale o alla creazione, sulla base di obblighi giuridicamente vincolanti assunti dallo Stato, di un rischio economico sufficientemente concreto per tale bilancio».
92 Ai punti 293-298 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato un esame individuale dell’annuncio del 4 dicembre 2002. In particolare, ai punti 293-295 di tale sentenza, ha ritenuto che non gli spettasse verificare se tale annuncio comportasse un trasferimento di risorse statali, dal momento che né la Commissione né le società Bouygues avevano sollevato un siffatto argomento o apportato elementi rilevanti e probanti a tale riguardo.
93 Al punto 296 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, in «ogni caso, un trasferimento di risorse statali derivante [da tale annuncio] potrebbe corrispondere solo ad un vantaggio risultante dall’apertura della linea di credito di EUR 9 miliardi che vi era espressamente menzionata» e che «tale vantaggio è distinto da quello derivante dalle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, come accertato» nella decisione controversa.
94 Al punto 297 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che l’«esigenza di collegamento tra il vantaggio identificato ed il trasferimento di risorse statali presuppone che detto vantaggio corrisponda ad un onere equivalente a carico del bilancio statale (…). Tuttavia, ciò non si verifica nella fattispecie in esame per quanto riguarda il rapporto tra il vantaggio (…) che risulta dalle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 (…) ed il presunto trasferimento di risorse pubbliche derivante dall’apertura di una linea di credito di EUR 9 miliardi, come prevista nell’annuncio del 4 dicembre 2002 (…)».
95 Per quanto riguarda l’offerta di prestito d’azionista, il Tribunale ha considerato, al punto 299 della sentenza impugnata, che, non avendo la Commissione sufficientemente dimostrato un vantaggio derivantene, non è a maggior ragione possibile per il Tribunale accertare l’esistenza di un trasferimento di risorse statali eventualmente connesso a tale vantaggio.
96 Infine, per la parte in cui la Commissione ha basato la sua constatazione dell’esistenza di un aiuto di Stato su un esame globale congiunto delle dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 e dell’offerta di prestito d’azionista, il Tribunale, al punto 307 della sentenza impugnata, ha statuito che la Commissione non può «sottrarsi al suo dovere di identificare uno specifico vantaggio che comporti un corrispondente trasferimento di risorse statali» e, al punto 309 di tale sentenza, che, anche se la Commissione poteva tener conto dell’insieme degli eventi che hanno preceduto l’annuncio del 4 dicembre 2002 per caratterizzare il vantaggio consistente nel ripristino della fiducia dei mercati finanziari e nel miglioramento delle condizioni del rifinanziamento della FT, tale vantaggio «non ha come controprestazione una corrispondente diminuzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri a carico di detto bilancio. In particolare, tale vantaggio è distinto da quello che poteva comportare [l’offerta] di prestito d’azionista (…) e che la decisione [controversa] ha omesso di dimostrare sufficientemente».
97 Ne risulta che il Tribunale ha ritenuto che la Commissione fosse tenuta ad esaminare, per ogni singolo intervento statale, se stesse accordando un vantaggio specifico mediante risorse statali. Ha inoltre considerato che solo una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio, strettamente connesso con un vantaggio così identificato e corrispondente ad esso, rispettavano il requisito relativo al finanziamento mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
98 A tale riguardo occorre anzitutto rilevare che, a termini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
99 Pertanto, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Emerge infatti dal tenore stesso di tale disposizione e dalle norme procedurali di cui all’articolo 108 TFUE che i vantaggi concessi con mezzi diversi dalle risorse statali esulano dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 17 marzo 1993, Sloman Neptun, C-72/91 e C-73/91, Racc. pag. I-887, punto 19; del 1° dicembre 1998, Ecotrade, C-200/97, Racc. pag. I-7907, punto 35, nonché del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98, Racc. pag. I-2099, punto 58).
100 Orbene, occorre rilevare come, secondo una costante giurisprudenza, non in tutti i casi sia necessario dimostrare che vi è stato un trasferimento di risorse statali perché il vantaggio concesso a una o a più imprese possa essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Racc. pag. I-877, punto 14; del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C-6/97, Racc. pag. I-2981, punto 16, e del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99, Racc. pag. I-4397, punto 36).
101 In tal senso, sono in particolare considerati aiuti gli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (v., in tal senso, sentenze Banco Exterior de España, cit., punto 13; del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, Racc. pag. I-3671, punto 23, e del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, Racc. pag. I-6857, punto 25).
102 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti (sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, punto 77 e giurisprudenza citata).
103 Orbene, poiché gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, non si può escludere, come giustamente sostenuto dalle società Bouygues e dalla Commissione, che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
104 Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro, segnatamente per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 1980, Commissione/Italia, 72/79, Racc. pag. 1411, punto 24).
105 Ne risulta che, avendo ritenuto necessario identificare una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio, rischio strettamente connesso con un vantaggio specifico derivante o dall’annuncio del 4 dicembre 2002 o dall’offerta di prestito d’azionista – e corrispondente a o avente come controprestazione tale vantaggio –, il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando un criterio tale da escludere a priori che detti interventi statali potessero essere considerati un solo intervento in funzione dei legami tra essi stessi ed i loro effetti.
106 È inoltre importante rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un intervento statale che può, al tempo stesso, collocare le imprese alle quali si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre e creare un rischio sufficientemente concreto che si realizzi, in futuro, un onere supplementare per lo Stato può gravare le risorse statali (v., in tal senso, sentenza Ecotrade, cit., punto 41).
107 In particolare, la Corte ha avuto modo di precisare che vantaggi consentiti sotto forma di una garanzia statale possono comportare un onere supplementare per lo Stato (v., in tal senso, sentenze Ecotrade, cit., punto 43, e dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C-275/10, Racc. pag. I-13043, punti 39-42).
108 Peraltro, la Corte ha già statuito che, atteso che, in termini economici, la modifica delle condizioni di mercato che genera un vantaggio indirettamente concesso a determinate imprese costituisce la risultante del venir meno di entrate tributarie per i pubblici poteri, anche l’intervento di una decisione autonoma da parte degli investitori non produce l’effetto di far venire meno il nesso esistente tra detto venir meno di entrate ed il beneficio a favore delle imprese interessate (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, cit., punti 25-28).
109 Di conseguenza, ai fini della constatazione dell’esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione deve dimostrare un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, il vantaggio accordato al beneficiario e, dall’altro, una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C-279/08 P, Racc. pag. I-7671, punto 111).
110 Per contro, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, non è necessario che una siffatta riduzione, o un siffatto rischio, corrispondano o equivalgano a tale vantaggio, né che quest’ultimo trovi un corrispettivo in una siffatta riduzione o un siffatto rischio, né che sia della stessa natura dell’impegno di risorse statali da cui deriva.
111 Ne consegue che il Tribunale ha commesso errori di diritto tanto nel suo controllo dell’identificazione da parte della Commissione dell’intervento statale di concessione di un aiuto di Stato quanto nell’esame dei nessi tra il vantaggio identificato e l’impegno di risorse statali constatato dalla Commissione.
112 Infine, tale constatazione non è rimessa in discussione dall’argomento della Repubblica francese secondo cui il Tribunale ha proceduto, ai punti 301-310 della sentenza impugnata, ad un’analisi globale del nesso tra il vantaggio e l’impegno di risorse statali. Risulta infatti in particolare dalla sintesi di cui al punto 96 della presente sentenza che il Tribunale ha effettuato tale esame solo rispetto ai criteri erronei identificati ai punti 105 e 110 della presente sentenza.
113 Dal momento che gli errori di diritto commessi dal Tribunale sono tali da inficiare il ragionamento sfociato, al punto 310 della sentenza impugnata, nella conclusione secondo cui la Commissione ha violato la nozione di aiuto di Stato, occorre accogliere la prima parte del secondo motivo delle società Bouygues e la prima parte del secondo motivo della Commissione.
114 Alla luce di ciò, e senza che vi sia necessità di esaminare gli altri motivi delle impugnazioni, occorre annullare la sentenza impugnata.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
115 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
116 Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente, da un lato, sulla domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa in quanto la Commissione ha rifiutato di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 nella causa T-450/04 e, dall’altro, sulla seconda parte del secondo motivo e sul terzo motivo sollevati dalla Repubblica francese e dalla FT a sostegno dei loro ricorsi nelle cause T-425/04 e T-444/04, nella parte in cui tale parte e tale motivo sono diretti contro la constatazione, effettuata nella decisione controversa, dell’esistenza di un vantaggio concesso alla FT da parte dello Stato francese.
Sulla domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa nella causa T-450/04
117 Dai punti 70-79 della presente sentenza risulta che la decisione controversa non prende posizione sulla denuncia delle società Bouygues nella parte in cui esse fanno valere che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 costituiscono di per sé aiuti di Stato.
118 Pertanto, i motivi del ricorso diretti all’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa, in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di qualificare come aiuti di Stato le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, sono inoperanti.
Sulla seconda parte del secondo motivo e sul terzo motivo dedotti dalla Repubblica francese e dalla FT, nella parte in cui sono diretti contro la constatazione, nella decisione controversa, dell’esistenza di un vantaggio concesso alla FT dallo Stato francese
Argomenti delle parti
119 Con la seconda parte del secondo motivo dei loro ricorsi, la Repubblica francese e la FT fanno valere che la Commissione ha concluso erroneamente nel senso dell’esistenza di un aiuto di Stato a partire da due eventi distinti, vale a dire le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002, da un lato, e gli interventi dello Stato francese nel dicembre 2002, dall’altro. Orbene, tali eventi sarebbero intervenuti in momenti diversi e non si potrebbe ritenere che costituissero una sola misura. La Commissione stessa avrebbe riconosciuto che, considerati separatamente, nessuno di tali eventi sarebbe stato sufficiente a fondare tale conclusione.
120 Con il terzo motivo dei loro ricorsi, la Repubblica francese e la FT sostengono, in particolare, che la decisione controversa è viziata da errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione nel ritenere che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 potessero essere percepite sui mercati come un impegno dello Stato francese e che esse incidessero sulla situazione dei mercati al dicembre 2002. La FT sostiene inoltre che è viziato da un errore manifesto di valutazione anche il ragionamento della Commissione secondo cui l’offerta di prestito d’azionista le conferiva un vantaggio, in quanto non rispettava il criterio dell’investitore privato avveduto.
121 In tal senso, la Repubblica francese e la FT fanno valere che, al momento della dichiarazione del 12 luglio 2002, non era stata stabilita la natura delle misure da adottare nei confronti della FT e non era stata adottata alcuna decisione di investimento che potesse essere qualificata come un impegno certo dello Stato francese. Tale dichiarazione generica, condizionata e giuridicamente non vincolante non può essere considerata un impegno chiaro, preciso e irrevocabile dello Stato francese.
122 Inoltre, la Repubblica francese e la FT contestano che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 abbiano inciso sulla percezione degli attori economici nel dicembre 2002 e abbiano provocato un aumento anomalo e non trascurabile del valore delle azioni e delle obbligazioni della FT. In particolare, le conclusioni di un rapporto del 28 aprile 2004 sarebbero fondate su un metodo di analisi inappropriato e sarebbero manifestamente insufficienti per accertare tanto l’esistenza di un’evoluzione significativamente anomala dell’azione della FT nel luglio 2002 quanto quella di un nesso di causalità tra la dichiarazione del 12 luglio 2002 e un’evoluzione del genere.
123 A tale riguardo, la Repubblica francese e la FT precisano che tale rapporto farebbe riferimento soltanto ai presunti effetti della dichiarazione del 12 luglio 2002 sui mercati nel luglio 2002. Esso inoltre non avrebbe potuto analizzare i supposti effetti della dichiarazione del 12 luglio 2002 sulla situazione del mercato nel dicembre 2002, data l’impossibilità di distinguerli dagli ulteriori eventi intervenuti tra il luglio e il dicembre 2002, quali i buoni risultati e le prospettive operative della FT durante il secondo trimestre del 2002, la soluzione del problema della società Mobilcom, la nomina di un nuovo amministratore delegato e la presentazione di un piano di riequilibrio.
124 Infine, la FT rileva che la Commissione riconosceva che l’offerta di prestito d’azionista in quanto tale non concedeva alla FT alcun vantaggio, non essendo stata accettata da quest’ultima, e fa valere che era escluso che il mercato avesse potuto percepire tale offerta come un impegno dello Stato francese ulteriore rispetto alla futura partecipazione di quest’ultimo all’aumento di capitale, in quanto tale progetto era strettamente limitato all’importo di EUR 9 miliardi e a una durata di 18 mesi. La reazione positiva dei mercati sarebbe essenzialmente costituita dalla nomina del nuovo amministratore delegato della FT e dal piano di miglioramento dei suoi risultati operativi.
Giudizio della Corte
125 Con il loro argomento, la Repubblica francese e la FT fanno sostanzialmente valere che la Commissione ha commesso errori avendo ritenuto che i diversi interventi dello Stato francese tra il 12 luglio 2002 e il 20 dicembre 2002 costituissero un solo intervento, che la dichiarazione del 12 luglio 2002 comportasse un impegno dello Stato francese, che le dichiarazioni formulate a partire dal luglio 2002 avessero inciso sulla percezione degli attori economici nel dicembre 2002 e che l’offerta di prestito d’azionista conferisse un vantaggio alla FT.
126 A tale riguardo occorre anzitutto rilevare che risulta, in particolare, dai considerando 188 e 189 della decisione controversa che la Commissione non ha fondato la sua constatazione dell’esistenza di un aiuto di Stato su un impegno che lo Stato francese avrebbe preso effettuando la dichiarazione del 12 luglio 2002.
127 Inoltre, risulta, in particolare, dal considerando 194 della decisione controversa che la Commissione ha considerato che l’offerta di «prestito d’azionista (che costituisce l’anticipo della partecipazione dello Stato alla ricapitalizzazione dell’impresa) avvantaggia la FT in quanto le permette di aumentare i suoi mezzi di finanziamento e di rassicurare il mercato quanto alla sua capacità di far fronte alle scadenze». Essa ha aggiunto che, anche se tale offerta non è stata accettata dalla FT, «l’impressione data al mercato che il prestito esistesse era atta ad avvantaggiare [la] FT, perché il mercato ha ritenuto che la situazione finanziaria [della FT] fosse più solida».
128 Al considerando 196 della decisione controversa, la Commissione ha aggiunto, nella sua analisi relativa all’impegno di risorse statali, «che un onere potenziale supplementare sulle risorse pubbliche è stato creato mediante l’annuncio della messa a disposizione del prestito d’azionista accompagnato dalla realizzazione delle relative condizioni preliminari (...), tramite l’impressione data ai mercati che tale prestito fosse stato effettivamente messo a disposizione (...) e, infine, mediante l’invio [alla] FT del contratto di prestito siglato e firmato dall’ERAP».
129 Ne consegue che la Commissione ha ritenuto che l’annuncio del 4 dicembre 2002 e l’offerta di prestito d’azionista, considerati nel loro insieme, avessero conferito un vantaggio che implica l’impegno di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
130 In tale contesto, per quanto riguarda il fatto che la Repubblica francese e la FT ritengono che, esaminando congiuntamente l’annuncio del 4 dicembre 2002 e l’offerta di prestito d’azionista, la Commissione abbia commesso un errore, occorre constatare che, come rilevato ai punti 103 e 104 della presente sentenza, gli interventi statali possono assumere forme diverse e devono quindi essere analizzati in funzione dei loro effetti. Di conseguenza, non si può escludere a priori che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento, in particolare qualora simili interventi siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione.
131 Orbene, è evidente che l’annuncio del 4 dicembre 2002 non può essere dissociato dal prestito d’azionista offerto sotto forma di una linea di credito di EUR 9 miliardi cui detto annuncio fa esplicito riferimento. Occorre aggiungere a tale riguardo che l’annuncio del 4 dicembre 2002 è stato dato lo stesso giorno della notifica alla Commissione del prestito d’azionista.
132 Peraltro, la Commissione ha giustamente ritenuto che il prestito d’azionista, annunciato e notificato il 4 dicembre 2002, abbia conferito alla FT un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
133 Anzitutto, dal considerando 212 della decisione controversa, come ricordato ai punti 4, 6, 10 e 15 della presente sentenza, risulta che, nel corso del periodo da marzo a luglio 2002, Moody’s e S & P hanno declassato il rating delle note di credito della FT all’ultima posizione della categoria investimento sicuro, con outlook negativo, precisando che tale categoria era stata mantenuta solo a motivo delle indicazioni dello Stato francese relative alla FT.
134 Inoltre, dagli elementi citati alle note 112 e 116 della decisione controversa risulta che, a partire al più tardi dal 9 dicembre 2002, i mercati potevano ritenere che l’intervento dello Stato francese di cui al punto 132 della presente sentenza avesse assicurato la liquidità della FT, relativamente ai suoi debiti, per i dodici mesi successivi.
135 Dai punti 14 e 17 della presente sentenza emerge infine che, l’11 e il 12 dicembre 2002, la FT ha proceduto a due emissioni di obbligazioni consecutive per un importo complessivo di EUR 2,9 miliardi, il 15 gennaio 2003, ha ricevuto prestiti obbligazionari per un importo complessivo di EUR 5,5 miliardi e, il 10 febbraio 2003, ha rinnovato una parte di un credito consortile in scadenza fino a EUR 15 miliardi.
136 Da quanto precede risulta che, come giustamente affermato dalla Commissione al considerando 194 della decisione controversa, il prestito d’azionista costituisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che ha consentito alla FT «di aumentare i suoi mezzi di finanziamento e di rassicurare il mercato quanto alla sua capacità di far fronte alle scadenze».
137 Per quanto riguarda la condizione relativa all’impegno di risorse statali che parimenti figura all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si deve constatare che il prestito d’azionista verte sull’apertura di una linea di credito di EUR 9 miliardi. Anche se certamente è vero che la FT non ha firmato il contratto di prestito inviatole, tale beneficiario, come giustamente constatato dalla Commissione al considerando 196 della decisione controversa, avrebbe potuto firmare in qualsiasi momento, acquisendo in tal modo il diritto di ottenere immediatamente il versamento della somma di EUR 9 miliardi.
138 Alla nota 116 della decisione controversa la Commissione ha peraltro rilevato che, fin dal 5 dicembre 2002, la FT ha descritto, in una presentazione agli investitori, la «linea di credito» dello Stato francese come immediatamente disponibile, che lo stesso giorno S & P ha annunciato che lo Stato francese avrebbe immediatamente concesso un prestito d’azionista, che è stato segnalato alla Commissione delle Finanze dell’Assemblea nazionale francese che il prestito d’azionista era stato «fin d’ora messo a disposizione di FT» e che il 9 dicembre 2002 Moody’s ha annunciato che era confermato che «la linea di credito di 9 miliardi di euro [era] stata creata».
139 Orbene, tenuto conto, da un lato, del potenziale onere supplementare fino a EUR 9 miliardi per le risorse statali e, dall’altro, della giurisprudenza citata al punto 107 della presente sentenza, la Commissione ha giustamente constatato che il vantaggio cui si fa riferimento al punto 132 della presente sentenza è stato concesso mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Sugli altri aspetti della seconda parte del secondo motivo e del terzo motivo dedotti dalla Repubblica francese e dalla FT nonché sugli altri motivi dedotti dalla Repubblica francese e dalla FT
140 Si deve necessariamente constatare che la controversia non è matura per la decisione per quanto riguarda i motivi secondo e terzo dedotti dalla Repubblica francese e dalla FT, nella parte in cui tali motivi sono diretti contro l’applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto operata dalla Commissione.
141 Lo stesso vale per quanto concerne il primo motivo dedotto dalla Repubblica francese e dalla FT, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa, e il quarto motivo della Repubblica francese, vertente su un difetto di motivazione, e, pertanto, la domanda delle società Bouygues diretta all’annullamento dell’articolo 2 della decisione controversa.
142 Di conseguenza, occorre rinviare le cause T-425/04, T-444/04 e T-450/04 dinanzi al Tribunale affinché statuisca su tale parte e su tali motivi ed argomenti dedotti nonché sulla domanda presentata dinanzi ad esso su cui la Corte non si è pronunciata.
Sulle spese
143 Poiché le cause vengono rinviate dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 maggio 2010, Francia e a./Commissione (T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04), è annullata.
2) Le cause T-425/04, T-444/04 e T-450/04 sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sui motivi dedotti e sulle domande presentate dinanzi ad esso su cui la Corte non si è pronunciata.
3) Le spese sono riservate.
Firme
* Lingua processuale: il francese.