12.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 21 dicembre 2010 — Pelati doo/Repubblica di Slovenia
(Causa C-603/10)
2011/C 80/22
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Upravno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: Pelati doo
Convenuta: Repubblica di Slovenia
Questione pregiudiziale
Se il disposto dell’art. 11 della direttiva del Consiglio 90/434/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale la Repubblica di Slovenia come Stato membro subordina l'agevolazione fiscale a favore di una società commerciale che intenda procedere ad una divisione (scissione di una parte della società e creazione di una nuova società) alla presentazione entro i termini della domanda di rilascio dell’autorizzazione all’erogazione dei benefici fiscali, conseguenti alla scissione in caso di adempimento delle condizioni prescritte, ovvero a norma della quale il soggetto passivo dell’imposta perde automaticamente, a causa del decorso del termine, le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione nazionale.
(1) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).