SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 giugno 2012 (*)
«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a) – Articoli 45 TFUE e 48 TFUE – Lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio viene di norma svolta l’attività – Prestazioni familiari – Normativa da applicare – Possibilità di concedere prestazioni per figli a carico da parte dello Stato membro in cui viene effettuato il lavoro temporaneo, ma che non è lo Stato competente – Applicazione di una norma anticumulo di diritto nazionale che esclude tale prestazione in caso di percepimento di una prestazione equiparabile in un altro Stato»
Nelle cause riunite C-611/10 e C-612/10,
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisioni del 21 ottobre 2010, pervenute in cancelleria il 23 dicembre 2010, nei procedimenti
Waldemar Hudzinski
contro
Agentur für Arbeit Wesel – Familienkasse (C-611/10),
e
Jaroslaw Wawrzyniak
contro
Agentur für Arbeit Mönchengladbach – Familienkasse (C-612/10),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský, M. Safjan e dalla sig.ra A. Prechal (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.-J. Kasel e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák,
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 dicembre 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per i sigg. Hudzinski e Wawrzyniak, da N. Lamprecht, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, da. T. Henze e da K. Petersen, in qualità di agenti;
– per il governo ungherese, da M. Fehér nonché da K. Szíjjártó e K. Veres, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 febbraio 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 14, punto 1, lettera a) e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché delle norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori e del divieto di discriminazione.
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti il sig. Hudzinski e l’Agentur für Arbeit Wesel – Familienkasse (Agenzia del Lavoro di Wesel – Cassa per gli assegni familiari), una prima, e il signor Wawrzyniak e l’Agentur für Arbeit Mönchengladbach – Familienkasse (Agenzia del Lavoro di Mönchengladbach – Cassa per gli assegni familiari), una seconda, in merito al diniego di concedere prestazioni per figli a carico in Germania.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 I considerando primo e quinto del regolamento n. 1408/71 così recitano:
«considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro;
(...)
considerando che è opportuno, nel quadro di questo coordinamento, garantire all’interno della Comunità ai lavoratori cittadini degli Stati membri, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali».
4 I considerando da ottavo a decimo di tale regolamento enunciano:
«considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne;
considerando che occorre limitare per quanto possibile il numero e l’entità dei casi in cui, in deroga alla norma generale, un lavoratore è soggetto simultaneamente alla legislazione di due Stati membri;
considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma».
5 L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme generali», prevede quanto segue:
«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
(...)».
6 L’articolo 14 del regolamento in parola, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata», così dispone:
«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:
1) a) La persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un’impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;
(...)».
7 Ai sensi dell’articolo 14 bis del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività autonoma»:
«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:
1) a) la persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi;
(...)».
8 Nell’ambito del titolo III, capitolo 7, del regolamento n. 1408/71, l’articolo 73 di quest’ultimo, intitolato «Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», sancisce quanto segue:
«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI».
9 Parimenti contenuto nel summenzionato capitolo 7, l’articolo 76 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari», prevede quanto segue:
«1. Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.
2. Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro».
10 L’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, quale modificato dal regolamento n. 647/2005 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), intitolato «Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari», recita:
«1 a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.
b) Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:
i) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;
(...)».
Il diritto tedesco
11 L’articolo 62 della legge relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG»), intitolato «Aventi diritto», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Le prestazioni per figli a carico, versate a favore dei figli ai sensi dell’articolo 63 della presente legge, spettano a chiunque:
1) abbia un domicilio o la propria dimora abituale nel territorio nazionale; o
2) non avendo né il proprio domicilio, né la propria dimora abituale nel territorio nazionale, sia
a) integralmente assoggettato all’imposta sui redditi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2; o
b) sia considerato integralmente assoggettato all’imposta sui redditi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3».
12 In forza dell’articolo 65 dell’EStG, intitolato «Altre prestazioni per figli a carico»:
«1. Le prestazioni per figli a carico non sono versate per il figlio che benefici di una delle seguenti prestazioni o che ne beneficerebbe qualora fosse presentata una richiesta in tal senso:
1) assegni per figli a carico previsti dalla normativa in materia di incidenti o aiuti finanziari concessi dal regime pensionistico;
2) prestazioni per figli a carico concesse all’estero ed equiparabili alle prestazioni per figli a carico o ad una delle prestazioni menzionate al punto 1;
(...)
2. Se, nei casi di cui al paragrafo 1, prima frase, punto 1, l’importo lordo dell’altra prestazione è inferiore a quello delle prestazioni per figli a carico previste dall’articolo 66 [dell’EStG] verrà versata la differenza, qualora essa ammonti almeno a EUR 5».
13 L’articolo 66 dell’EStG prevede norme relative al livello delle prestazioni per figli a carico e alle modalità di pagamento delle medesime.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
14 Il sig. Hudzinski, di cittadinanza polacca, risiede in Polonia, dove svolge un’attività agricola autonoma. Egli è coperto dal regime previdenziale di tale Stato membro.
15 Dal 20 agosto al 7 dicembre 2007 il sig. Hudzinski è stato occupato come lavoratore stagionale presso un’impresa orticola in Germania. Per il 2007, dietro sua richiesta, egli è stato trattato come interamente soggetto all’imposta sui redditi in Germania.
16 Per il periodo in cui ha lavorato in Germania, il sig. Hudzinski ha chiesto per i suoi due figli, anch’essi residenti in Polonia, il versamento di prestazioni per figli a carico ai sensi degli articoli 62 e seguenti dell’EStG, per un importo mensile pari a EUR 154 per figlio.
17 L’Agentur für Arbeit Wesel – Familienkasse ha respinto tale richiesta nonché il reclamo contro la decisione di rigetto. Poiché il ricorso proposto avverso la decisione recante rigetto del suo reclamo è stato parimenti respinto, il sig. Hudzinski ha quindi presentato un ricorso per cassazione («Revision»), dinanzi al giudice del rinvio, contro la sentenza pronunciata in primo grado.
18 Il sig. Wawrzyniak, di cittadinanza polacca, vive in Polonia con la moglie e la figlia comune ed è ivi iscritto al regime di previdenza sociale.
19 Dal febbraio al dicembre 2006 il sig. Wawrzyniak ha lavorato in Germania come lavoratore distaccato. Per il 2006, egli è stato interamente assoggettato all’imposta sui redditi in Germania congiuntamente alla moglie.
20 Per il periodo in cui ha lavorato in Germania, il sig. Wawrzyniak ha chiesto per sua figlia il versamento di prestazioni per figli a carico a norma degli articoli 62 e seguenti dell’EStG per un importo mensile pari a EUR 154. Anche durante il suddetto periodo, sua moglie era iscritta al regime di assicurazione malattia unicamente in Polonia. Essa ha percepito per sua figlia, segnatamente in tale periodo, una prestazione di un importo mensile pari a circa PLN 48, ossia approssimativamente EUR 12.
21 L’Agentur für Arbeit Mönchengladbach – Familienkasse ha respinto la richiesta del sig. Wawrzyniak nonché il reclamo contro la decisione di rigetto. Essendo stato respinto altresì il ricorso presentato contro la decisione recante rigetto del suo reclamo, egli ha quindi proposto un ricorso per cassazione («Revision»), dinanzi al giudice del rinvio, contro la sentenza di primo grado.
22 Nei loro ricorsi dinanzi al Bundesfinanzhof, i sigg. Hudzinski e Wawrzyniak sostengono che dalla sentenza del 20 maggio 2008, Bosmann (C-352/06, Racc. pag. I-3827), discende che gli articoli 62 e seguenti dell’EStG rimangono applicabili anche quando, in forza del regolamento n. 1408/71, la Repubblica federale di Germania non è lo Stato membro competente conformemente all’articolo 14 bis, punto 1, lettera a), di tale regolamento, nel caso del sig. Hudzinski, e all’articolo 14, punto 1, lettera a), del medesimo regolamento, in quello del sig. Wawrzyniak.
23 Il sig. Wawrzyniak deduce inoltre che il suo diritto ad una prestazione per figli a carico in Germania non è neppure escluso dal combinato disposto dei paragrafi 1, prima frase, punto 2, e 2, dell’articolo 65 dell’EStG, in quanto tali disposizioni sono in contrasto con il diritto dell’Unione e, ad ogni modo, non trovano applicazione nel settore coperto dal regolamento n. 1408/71.
24 A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene anzitutto che il criterio fissato dalla citata sentenza Bosmann debba essere inteso nel senso che uno Stato membro, seppure non competente in forza degli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71, ha nondimeno la facoltà di concedere prestazioni familiari ad un lavoratore emigrante in applicazione del suo diritto nazionale.
25 Tuttavia, secondo questo stesso giudice, da tale sentenza discende che una siffatta facoltà dovrebbe essere ammessa soltanto in determinate ipotesi.
26 In primo luogo, uno Stato membro non competente a norma degli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 disporrebbe di tale facoltà unicamente qualora, come avveniva nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Bosmann, una prestazione familiare debba essere concessa da tale Stato al fine di evitare che un lavoratore subisca uno svantaggio sul piano giuridico per il fatto di avere esercitato il suo diritto alla libera circolazione.
27 Orbene, i procedimenti principali non riguarderebbero un’ipotesi del genere in quanto sul piano giuridico i sigg. Hudzinski e Wawrzyniak non hanno subito alcuno svantaggio a causa del loro lavoro temporaneo in Germania.
28 Infatti, conformemente agli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, la legislazione in materia di previdenza sociale loro applicabile sarebbe rimasta immutata sicché, per quanto riguarda il periodo di lavoro temporaneo in Germania, essi sono rimasti assoggettati alla legislazione polacca.
29 Pertanto, essi non avrebbero potuto decadere dal beneficio delle prestazioni per figli a carico più vantaggiose previste dal diritto tedesco dal momento che non hanno mai avuto diritto a siffatte prestazioni.
30 Il giudice del rinvio ritiene, in secondo luogo, che le fattispecie in esame nei procedimenti principali divergano, in un altro modo significativo, da quella in esame nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Bosmann. Infatti, contrariamente alla fattispecie in esame in quest’ultima causa, nei presenti procedimenti principali la Repubblica federale di Germania non è lo Stato membro di residenza dei figli. Si porrebbe dunque la questione se tale elemento costituisca un’ulteriore condizione che limita la facoltà dello Stato membro non competente di concedere prestazioni familiari ad un lavoratore emigrante.
31 In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che sorga altresì la questione se detta facoltà non debba essere limitata alle ipotesi in cui non sussiste alcun diritto a prestazioni familiari equiparabili in forza della legislazione dello Stato membro competente, alla stregua di quanto avveniva nella causa che ha condotto alla citata sentenza Bosmann, ma contrariamente alle fattispecie ricorrenti nei presenti procedimenti principali in cui i lavoratori usufruiscono di siffatte prestazioni nello Stato membro competente.
32 Anche ammettendo poi che, contrariamente all’opinione espressa dal giudice del rinvio, in casi come quelli ricorrenti nei procedimenti principali lo Stato membro non competente disponga di una facoltà di concedere prestazioni familiari allorché sono profondamente diversi da quello in esame nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Bosmann, si porrebbe la questione se il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori o il divieto di discriminazione, osti ad una norma come quella di cui all’articolo 65 dell’EStG, in base alla quale vengono concesse prestazioni per figli a carico unicamente se l’interessato non ha diritto a prestazioni equiparabili nello Stato membro competente.
33 Infine, il giudice del rinvio osserva che nel caso in cui, contrariamente alla sua valutazione, anche quest’ultima questione dovesse ricevere una risposta affermativa, si porrebbe altresì la questione sul modo in cui risolvere il cumulo dei diritti che ne deriva.
34 Ciò posto, nella causa C-611/10, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che esso priva in ogni caso lo Stato membro non competente ai sensi di tale disposizione della facoltà di concedere prestazioni familiari in forza della propria normativa nazionale al lavoratore occupato solo in via temporanea nel suo territorio, allorché né il lavoratore stesso né i suoi figli sono domiciliati nello Stato non competente o vi risiedono abitualmente».
35 Nella causa C-612/10 il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che esso priva lo Stato membro non competente ai sensi di tale disposizione e nel quale è stato distaccato un lavoratore, ma che non è neanche lo Stato membro di residenza dei figli del lavoratore, della facoltà di concedere prestazioni familiari al lavoratore distaccato allorché il distacco in tale Stato membro non comporta per il medesimo nessuno svantaggio sotto il profilo giuridico.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1:
Se l’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che lo Stato non competente, nel quale viene distaccato un lavoratore, è autorizzato in ogni caso a concedere le prestazioni familiari solo qualora sia accertato che nell’altro Stato membro non sussiste un diritto a prestazioni familiari equiparabili.
3) Nel caso in cui anche tale questione venga risolta negativamente:
Se le disposizioni del diritto (...) dell’Unione ostino ad una disposizione nazionale come (...) l’articolo 65 dell’EStG, la quale esclude un diritto alle prestazioni familiari, allorché una prestazione equiparabile viene corrisposta all’estero oppure dovrebbe essere corrisposta in caso di presentazione di una domanda in tal senso.
4) Nel caso in cui tale questione venga risolta affermativamente:
Come debba essere risolto il cumulo che viene a sussistere fra il diritto nello Stato competente, il quale è al contempo lo Stato membro di residenza dei figli, da un lato, e il diritto nello Stato non competente, il quale non è neanche lo Stato membro di residenza dei figli, dall’altro».
36 Con ordinanza del Presidente della Corte del 14 febbraio 2011, le cause C-611/10 e C-612/10 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla questione unica nella causa C-611/10 e sulle prime due questioni nella causa C-612/10
37 Con la sua questione unica nella causa C-611/10 e con le due prime questioni nella causa C-612/10, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.
38 A tale riguardo, va constatato che, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, la normativa applicabile alla situazione dei ricorrenti nei procedimenti principali in ordine al loro diritto a prestazioni familiari è determinata rispettivamente dagli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71.
39 Infatti, risulta pacifico che, a norma dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nel periodo inferiore a dodici mesi in cui è stato distaccato in Germania, il sig. Wawrzyniak è rimasto soggetto alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio ha sede la società per la quale lavora normalmente, ovvero la legislazione polacca.
40 Del pari, non viene contestato che, a norma dell’articolo 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, per quanto riguarda il periodo non superiore a dodici mesi in cui ha esercitato un’attività professionale in Germania, il sig. Hudzinski ha continuato ad essere assoggettato alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio di norma svolge un’attività autonoma, ovvero la legislazione polacca.
41 Ciò posto, occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, volte a determinare la legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, mirano in particolare a far sì che gli interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne. Tale principio trova la sua espressione segnatamente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento in parola (v., in particolare, sentenza del 14 ottobre 2010, Schwemmer, C-16/09, Racc. pag. I-9717, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
42 Peraltro, atteso che l’articolo 48 TFUE prevede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri e non la loro armonizzazione, le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ogni Stato membro e, pertanto, nei diritti delle persone ad essi iscritte, non sono interessate da tale disposizione; ogni Stato membro rimane competente a stabilire, nella propria legislazione, nel rispetto del diritto dell’Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale (v., in particolare, sentenza del 30 giugno 2011, da Silva Martins, C-388/09, Racc. pag. I-5737, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
43 Ciò premesso, il diritto primario dell’Unione non può garantire ad un assicurato che un trasferimento in un altro Stato membro sia neutrale in materia previdenziale. Pertanto l’applicazione, eventualmente per effetto delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, di una normativa nazionale meno favorevole sul piano delle prestazioni di previdenza sociale può risultare, in linea di principio, conforme ai requisiti del diritto primario dell’Unione in materia di libera circolazione delle persone (v., per analogia, sentenza da Silva Martins, cit., punto 72).
44 Da tali principi deriva che i ricorrenti nei procedimenti principali che si sono trasferiti da uno Stato membro in un altro, nella fattispecie la Repubblica federale di Germania, per svolgervi un lavoro, in linea di principio hanno diritto soltanto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato membro, ossia l’unica legislazione applicabile in forza del regolamento n. 1408/71, anche se, come avviene nel caso di specie, esse sono meno favorevoli delle prestazioni della stessa natura previste dalla legislazione tedesca.
45 Sebbene in base al diritto dell’Unione le autorità tedesche non siano quindi tenute a concedere la prestazione per figli a carico di cui trattasi nei procedimenti principali, si pone tuttavia la questione se tale diritto precluda la possibilità di una siffatta concessione, a fortiori in quanto, come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, risulta che in virtù della legislazione tedesca i ricorrenti nei procedimenti principali possono beneficiare di tale prestazione per il solo fatto che sono stati integralmente assoggettati all’imposta sui redditi o trattati come tali; spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza.
46 A tal riguardo, come ricordato dalla Corte al punto 29 della citata sentenza Bosmann, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate alla luce dell’articolo 48 TFUE, che mira a facilitare la libera circolazione dei lavoratori e implica, in particolare, che i lavoratori emigranti non devono né decadere dai diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione dell’importo delle stesse per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione loro conferito dal Trattato.
47 Del pari, al punto 30 della stessa sentenza, la Corte ha rilevato che il primo considerando del regolamento n. 1408/71 sancisce che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale previste in tale regolamento rientrano nel contesto della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e delle loro condizioni di lavoro.
48 Alla luce di tali elementi, al punto 31 della citata sentenza Bosmann, la Corte ha statuito che, in circostanze come quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza in parola, lo Stato membro di residenza non può essere privato della facoltà di concedere prestazioni familiari alle persone residenti sul suo territorio. Infatti, sebbene, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un’attività subordinata sul territorio di uno Stato membro sia soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro, rimane comunque il fatto che tale regolamento non è inteso ad impedire allo Stato membro di residenza di concedere, in applicazione della sua legislazione, prestazioni familiari alla suddetta persona.
49 Al punto 32 della stessa sentenza, la Corte ha aggiunto che il principio di applicabilità esclusiva della legislazione designata in base alle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, ricordato al punto 41 della presente sentenza, non può fungere da fondamento per escludere che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente e che non subordini il diritto ad una prestazione familiare a condizioni di occupazione o di assicurazione, possa concedere una siffatta prestazione ad una persona residente sul suo territorio, nei limiti in cui la possibilità di una siffatta concessione derivi effettivamente dalla sua legislazione.
50 Nelle presenti cause, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla questione se, in circostanze analoghe a quelle della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Bosmann, la possibilità in tal modo riconosciuta ad uno Stato membro, che non sia lo Stato competente a norma delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, di concedere una prestazione familiare ad una persona residente sul suo territorio, debba essere ammessa anche in situazioni come quelle in esame nei procedimenti principali, benché sotto molteplici aspetti queste ultime divergano dalla situazione in esame nella causa che ha dato origine alla suddetta sentenza Bosmann.
51 In primo luogo, quanto alla rilevanza della circostanza che i ricorrenti nei procedimenti principali non siano decaduti da diritti a prestazioni previdenziali né abbiano subito una riduzione dell’importo delle medesime per il fatto di avere esercitato il loro diritto alla libera circolazione, poiché hanno conservato il loro diritto a prestazioni familiari nello Stato membro competente, tale circostanza da sola non può escludere che uno Stato membro non competente abbia la possibilità di concedere siffatte prestazioni.
52 Invero, benché al punto 29 della citata sentenza Bosmann la Corte abbia rilevato che i lavoratori emigranti non devono né perdere diritti a prestazioni previdenziali né subire una riduzione dell’importo delle medesime per il fatto di avere esercitato il diritto alla libera circolazione loro conferito dal Trattato, tale rilievo è espressamente formulato a titolo di esempio delle possibili conseguenze dell’articolo 48 TFUE e della finalità di tale disposizione per l’interpretazione del regolamento n. 1408/71.
53 Inoltre, tale rilievo, che va inteso alla luce della specificità del procedimento principale da cui è scaturita la sentenza di cui trattasi, è di importanza secondaria rispetto al principio, ricordato in primo luogo al suddetto punto della medesima sentenza e che è di giurisprudenza constante, secondo cui le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate alla luce dell’obiettivo dell’articolo 48 TFUE, consistente nel contribuire alla realizzazione di una libertà di circolazione dei lavoratori emigranti la più completa possibile (v., in particolare, sentenza da Silva Martins, cit., punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
54 Va anche rammentato, a tal riguardo, che dal primo considerando del regolamento n. 1408/71 si evince che esso mira a contribuire al miglioramento del tenore di vita e delle condizioni lavorative dei lavoratori emigranti.
55 Orbene, in tale contesto la Corte ha statuito che significherebbe al contempo spingersi oltre lo scopo del regolamento n. 1408/71 e porsi al di fuori delle finalità e dell’ambito dell’articolo 48 TFUE interpretare tale regolamento come se vietasse a uno Stato membro di attribuire ai lavoratori e ai suoi familiari una tutela previdenziale più ampia di quella che deriva dall’applicazione del regolamento stesso (sentenza del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski, C-208/07, Racc. pag. I-6095, punto 56).
56 Infatti, la normativa dell’Unione in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale, tenuto conto segnatamente degli obiettivi ad essa sottesi, non può essere applicata, salvo espressa eccezione conforme a tali obiettivi, in maniera tale da privare il lavoratore emigrante o i suoi aventi causa del beneficio di prestazioni concesse ai sensi della sola legislazione di uno Stato membro (v., in particolare, sentenza da Silva Martins, cit., punto 75).
57 Alla luce di tali elementi, va constatato che non può essere esclusa un’interpretazione degli articoli 14, punto 1, lettera a) e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 che consenta ad uno Stato membro di concedere prestazioni familiari in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui il lavoratore emigrante non sia né decaduto dal beneficio di prestazioni previdenziali né abbia subito una riduzione dell’importo delle medesime per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, avendo mantenuto il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, poiché essa è atta a contribuire al miglioramento del tenore di vita e delle condizioni lavorative dei lavoratori emigranti, concedendo loro una tutela previdenziale più ampia di quella risultante dall’applicazione del summenzionato regolamento, e contribuisce quindi alla finalità di tali disposizioni consistente nel facilitare la libera circolazione dei lavoratori.
58 In secondo luogo, per quanto attiene ai riferimenti, contenuti nella citata sentenza Bosmann, alla residenza del lavoratore emigrante sul territorio dello Stato membro non competente a cui viene chiesta la prestazione familiare, questi si spiegano con la circostanza che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la ricorrente nel procedimento principale aveva diritto a tale prestazione unicamente a causa della sua residenza in tale Stato a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, dell’EStG, senza che tale disposizione subordini il summenzionato diritto a condizioni di occupazione o assicurazione.
59 Pertanto, si tratta di riferimenti al fondamento del diritto alla prestazione familiare in esame nella normativa nazionale dello Stato membro interessato e, in particolare, al fattore di collegamento relativo alla residenza ivi indicata.
60 Tuttavia, l’articolo 62, paragrafo 1, dell’EStG prevede che la prestazione per figli a carico spetta anche a chiunque, non avendo il proprio domicilio o la propria dimora abituale sul territorio nazionale, sia stato integralmente assoggettato all’imposta sui redditi o sia stato trattato come tale.
61 È questo secondo fattore di collegamento ad essere in discussione nei presenti procedimenti principali.
62 Orbene, nei limiti in cui, in forza del diritto nazionale, i due fattori di collegamento di cui all’articolo 62, paragrafo 1, dell’EStG in quanto tali costituiscono il fondamento del diritto a prestazioni per figli a carico, il che spetta al giudice del rinvio verificare, il riferimento, di cui alla citata sentenza Bosmann, al fattore di collegamento relativo alla residenza del lavoratore emigrante non può implicare che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente ai sensi delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, possa concedere una prestazione familiare unicamente se tale diritto viene rivendicato in base al summenzionato fattore di collegamento, e che tale possibilità sia invece esclusa in una situazione in cui sarebbe applicabile il fattore di collegamento alternativo.
63 In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga anche sulla rilevanza della circostanza che, nelle fattispecie di cui ai procedimenti principali, contrariamente a quella in esame nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Bosmann, il figlio non risieda sul territorio dello Stato membro non competente in cui viene richiesta una prestazione per il medesimo.
64 A tal riguardo, va evidenziato che, nella citata sentenza Bosmann, la Corte non si riferisce alla sussistenza, nella situazione in esame, di tale fattore di collegamento con il territorio dello Stato membro non competente per dare fondamento alla conclusione che tale Stato ha la possibilità di concedere prestazioni familiari.
65 Infine, va rilevato che, di certo, in una situazione come quella sussistente nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Bosmann, la residenza del lavoratore emigrante e quella del figlio sul territorio dello Stato membro non competente costituivano fattori di collegamento precisi e particolarmente restrittivi, tenuto soprattutto conto della natura della prestazione in questione.
66 Nei presenti procedimenti principali il collegamento delle situazioni di cui trattasi con il territorio dello Stato membro non competente a cui si richiedono prestazioni familiari consiste nell’assoggettamento integrale all’imposta in ordine ai redditi tratti dal lavoro temporaneo effettuato in tale Stato membro. Un siffatto collegamento è fondato su un criterio preciso e può essere considerato sufficientemente restrittivo, anche in considerazione del fatto che la prestazione familiare richiesta è finanziata da introiti fiscali.
67 Ciò premesso, nelle situazioni di cui ai procedimenti principali, non sembra che la concessione di tale prestazione, che non è subordinata a condizioni di occupazione o assicurazione, sia tale da incidere smisuratamente sulla prevedibilità ed effettività dell’applicazione delle norme di coordinamento del regolamento n. 1408/71, requisiti relativi alla certezza del diritto che tutelano altresì gli interessi dei lavoratori emigranti e ai quali contribuisce peraltro il principio, ricordato al punto 41 della presente sentenza, consistente nell’applicabilità, in via di principio, esclusiva della legislazione dello Stato membro designato come Stato competente in base alle summenzionate norme.
68 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione unica nella causa C-611/10 e alle prime due questioni nella causa C-612/10 dichiarando che gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.
Sulle questioni terza e quarta nella causa C-612/10
69 Con le sue questioni terza e quarta nella causa C-612/10, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il diritto dell’Unione, in particolare le norme anticumulo di cui all’articolo 76 del n. 1408/71 e all’articolo 10 del regolamento n. 574/72, le norme del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori e il divieto di discriminazione, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, di una norma di diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 65 dell’EStG, che esclude il diritto alle prestazioni per figli a carico qualora una prestazione equiparabile debba essere erogata in un altro Stato o dovrebbe esserla se venisse presentata una richiesta in tal senso.
70 A tale proposito, poiché dall’esame delle prime due questioni nella causa C-612/10 emerge che l’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, la Repubblica federale di Germania, che in base a tale disposizione non è lo Stato competente, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di concedere prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore distaccato che svolge un lavoro temporaneo sul suo territorio, in linea di principio tale Stato deve anche poter decidere, come rilevato dal giudice del rinvio, se ed eventualmente in che modo intende tenere conto della circostanza che nello Stato membro competente ai sensi di tale disposizione, nella fattispecie la Repubblica di Polonia, sussiste un diritto ad una prestazione equiparabile.
71 Tuttavia se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la legislazione di uno Stato membro non competente prevede un diritto ad una prestazione familiare che conferisce una tutela previdenziale supplementare al lavoratore emigrante, per il fatto di essere stato integralmente assoggettato all’imposta sui redditi in tale Stato o di essere stato ivi trattato come tale per il periodo in cui vi ha effettuato un lavoro, eventuali norme anticumulo prescritte da tale legislazione, come quelle derivanti dall’articolo 65 dell’EStG, non possono essere applicate qualora venga accertato che tale applicazione è in contrasto con il diritto dell’Unione.
72 Infatti, nella citata sentenza Schwemmer, cui fanno riferimento i ricorrenti nel procedimento principale, la Corte ha statuito che, nella situazione in esame in quel procedimento principale, la norma anticumulo di cui all’articolo 10 del regolamento n. 574/72 doveva essere interpretata nel senso che il diritto alla prestazione per figli a carico, dovuto in forza del diritto tedesco, non poteva essere parzialmente sospeso applicando l’articolo 65, paragrafo 1, dell’EStG a concorrenza dell’importo che avrebbe potuto essere percepito in Svizzera.
73 Va tuttavia constatato che la situazione in esame nel procedimento principale esula dalla suddetta norma anticumulo e d’altronde da quella prevista dall’articolo 76 del regolamento n. 1408/71, poiché non riguarda un’ipotesi di cumulo di diritti previsti dalla legislazione dello Stato membro di residenza del figlio interessato con quelli derivanti dalla legislazione dello Stato membro in cui si svolge l’attività lavorativa, designato come Stato competente in forza del suddetto regolamento (v., in tal senso, citate sentenze Bosmann, punto 24, nonché Schwemmer, punti 43 e 51).
74 Infatti, nel procedimento principale, la Repubblica di Polonia è al contempo lo Stato membro di residenza del figlio interessato e lo Stato membro in cui è occupato il lavoratore distaccato, che è designato come Stato competente in forza dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, ovvero lo Stato membro sul cui territorio ha sede la società per la quale questi di norma lavora.
75 Ne consegue che le norme anticumulo sancite dall’articolo 76 del regolamento n. 1408/71 e dall’articolo 10 del regolamento n. 574/72 non possono ostare all’esclusione, nel caso di specie, del diritto ad una prestazione per figli a carico in applicazione di una norma nazionale anticumulo come quella derivante dall’articolo 65 dell’EStG.
76 Tuttavia, l’applicazione di una siffatta norma anticumulo di diritto nazionale in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, nei limiti in cui sembra implicare, come emerge dal fascicolo presentato alla Corte, non una diminuzione dell’importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l’esclusione di tale prestazione, è tale da costituire uno svantaggio notevole che nei fatti incide su un numero molto più elevato di lavoratori emigranti che di lavoratori sedentari, i quali hanno svolto la totalità delle loro attività nello Stato membro interessato, il che spetta al giudice del rinvio accertare.
77 Invero, soprattutto i lavoratori emigranti possono beneficiare, peraltro per importi potenzialmente molto diversi, di prestazioni equiparabili in un altro Stato, in particolare nel loro Stato membro di provenienza.
78 Uno svantaggio del genere sembra ancor meno giustificato in quanto la prestazione di cui trattasi nel procedimento principale è finanziata da introiti fiscali e in quanto, secondo la legislazione nazionale in questione, il ricorrente nel procedimento principale ha diritto a tale prestazione per il fatto di essere stato integralmente assoggettato all’imposta sui redditi in Germania.
79 A tale riguardo, va rammentato che la Corte ha già affermato come lo scopo degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE non sarebbe raggiunto se i lavoratori emigranti, come conseguenza dell’esercizio del loro diritto alla libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla sola legislazione di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza da Silva Martins, cit., punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
80 Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che gli articoli 45 TFUE-48 TFUE, al pari del regolamento n. 1408/71, adottato ai fini della loro attuazione, mirano, in particolare, ad evitare che un lavoratore che si sia avvalso del diritto alla libera circolazione riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia compiuto l’intera carriera lavorativa in un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza da Silva Martins, cit., punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
81 Di conseguenza, lo svantaggio menzionato al punto 76 della presente sentenza, pur potendo trovare spiegazione nelle disparità delle legislazioni di previdenza sociale degli Stati membri, sussistenti nonostante l’esistenza delle norme di coordinamento previste dal diritto dell’Unione, è in contrasto con i requisiti del diritto primario dell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori (v., in particolare, per analogia, sentenza da Silva Martins, cit., punti 72 e 73, nonché giurisprudenza ivi citata).
82 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’obiettivo dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 che, secondo la giurisprudenza della Corte e come ricordato dal giudice del rinvio, consiste nel promuovere la libera prestazione dei servizi evitando che un’impresa con sede nel territorio di uno Stato membro sia costretta ad iscrivere i suoi dipendenti, normalmente soggetti alla normativa previdenziale di tale Stato, al regime previdenziale di un altro Stato membro nel quale siano inviati per svolgere lavori di durata limitata nel tempo, il che renderebbe più complicato l’esercizio da parte di una siffatta impresa di questa libertà fondamentale (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 10 febbraio 2000, FTS, C-202/97, Racc. pag. I-883, punti 28 e 29).
83 A tale proposito, va rilevato che l’esclusione dal beneficio della prestazione per figli a carico risultante dall’applicazione, nella situazione di cui al procedimento principale, di una norma nazionale anticumulo come quella derivante dall’articolo 65 dell’EStG, non mira ad evitare le spese e complicazioni amministrative che potrebbe comportare un cambiamento della normativa nazionale applicabile per le imprese di altri Stati membri che distaccano lavoratori in Germania.
84 Invero, è pacifico che la prestazione di cui trattasi nel procedimento principale viene concessa senza che le imprese da cui dipendono tali lavoratori siano tenute a contribuire al finanziamento di tale prestazione e senza che vengano loro imposte formalità amministrative in tale contesto.
85 Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni terza e quarta nella causa C-612/10, dichiarando che le norme del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, di una norma di diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 65 dell’EStG, nei limiti in cui essa comporta non una diminuzione dell’importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l’esclusione di tale prestazione.
Sulle spese
86 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.
2) Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, di una norma di diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 65 della legge tedesca relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz), nei limiti in cui essa comporta non una diminuzione dell’importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l’esclusione di tale prestazione.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.