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2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 23 dicembre 2010 — Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

(Causa C-612/10)

2011/C 103/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Jaroslaw Wawrzyniak

Convenuto: Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (1), debba essere interpretato nel senso che esso priva in ogni caso lo Stato membro non competente ai sensi di tale disposizione, nel quale è stato distaccato un lavoratore e che non è neanche lo Stato membro di residenza dei figli del lavoratore, della facoltà di concedere prestazioni familiari al lavoratore distaccato allorché il distacco in tale Stato membro non comporta per il medesimo nessuno svantaggio sotto il profilo giuridico.

2)

Nel caso di soluzione negativa della prima questione:

se l’art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che lo Stato non competente, nel quale viene distaccato un lavoratore, è autorizzato a concedere le prestazioni familiari solo qualora sia accertato che nell’altro Stato membro non sussiste un diritto a prestazioni familiari equiparabili.

3)

Nel caso in cui anche tale questione venga risolta negativamente:

se le disposizioni del diritto comunitario ovvero del diritto dell’Unione ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 65, n. 1, prima frase, punto 2, in combinato disposto con l’art. 65, n. 2, dell’[Einkommensteuergesetz] (legge relativa all’imposta sui redditi), la quale esclude un diritto alle prestazioni familiari, allorché una prestazione equiparabile viene corrisposta all’estero oppure dovrebbe essere corrisposta in caso di presentazione di una domanda in tal senso.

4)

Nel caso in cui tale questione venga risolta affermativamente:

come debba essere risolto il cumulo che viene a sussistere fra il diritto nello Stato competente, il quale è al contempo lo Stato membro di residenza dei figli, e il diritto nello Stato non competente, il quale non è neanche lo Stato membro di residenza dei figli.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata.