Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 dicembre 2011 – Commissione / Francia
(causa C-624/10)
«Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 – Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro – Normativa che consente una compensazione tra l’IVA detraibile sopportata dal venditore o dal prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e quella da lui riscossa in nome e per conto dei suoi clienti»
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Deroghe a un regime nazionale di autoliquidazione – Normativa nazionale che impone, al venditore o prestatore stabilito fuori dallo Stato membro interessato, la designazione di un rappresentante fiscale e la registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di cui trattasi – Normativa che autorizza inoltre detto venditore o prestatore a effettuare la compensazione tra l’imposta detraibile sopportata e quella riscossa in nome e per conto dei suoi clienti – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214) (v. punti 39, 42, 46, 50)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabiliti al di fuori del territorio nazionale – Obbligo di registrarsi ai fini IVA – Natura e portata del diritto a detrazione. |
Dispositivo
1) |
Avendo previsto nel titolo IV della circolare amministrativa del 23 giugno 2006, n. 105 (3 A-9-06), una tolleranza amministrativa in deroga ad un regime di autoliquidazione dell’imposta sul valore aggiunto e implicante la designazione di un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito fuori dalla Francia, la registrazione di quest’ultimo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Francia e la compensazione tra l’imposta sul valore aggiunto detraibile che detto venditore o prestatore ha sopportato e quella che ha riscosso in nome e per conto dei suoi clienti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, dei suoi artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |