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9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/8


Ricorso proposto l’11 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-64/11)

2011/C 113/17

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e J. Baquero Cruz, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, attraverso l’art. 17, primo comma, del Real Decreto Legislativo 5 marzo 2004, n. 4/2004, con il quale si approva il testo consolidato della Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge sull’imposta sulle società), è rimasto inadempiente agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La disposizione controversa stabilisce un trattamento speciale per le plusvalenze latenti degli attivi delle società che trasferiscono la loro sede in un altro Stato membro dell’Unione europea, cessano la propria attività in Spagna per continuarla in un altro Stato membro o trasferiscono i loro attivi in un altro Stato membro. In tali casi, lo Stato spagnolo sottopone a imposizione le plusvalenze latenti al momento dell’uscita, cosicché le società colpite dall’imposizione devono saldare un debito fiscale per redditi latenti e ipotetici che forse non realizzeranno mai. Tale regime costituisce un’eccezione alla regola normale secondo la quale è sottoposto a imposizione il reddito effettivamente realizzato dal soggetto passivo nel periodo imponibile.

La Commissione considera che tale spetto della legislazione spagnola è incompatibile con il TFUE e con l’Accordo SEE, in quanto rappresenta una misura discriminatoria e comunque una restrizione sproporzionata della libertà di stabilimento. La normativa spagnola può avere effetto dissuasivo su movimenti di imprese o di attivi che condurrebbero a una migliore distribuzione delle risorse economiche.

Secondo la Commissione, le società devono avere il diritto di trasferire in un altro Stato membro la loro sede sociale o i loro singoli attivi senza dover essere sottoposte a procedimenti eccessivamente complessi o onerosi. A parere di tale istituzione non esiste alcuna giustificazione per procedere alla riscossione immediata di imposte su plusvalenze non realizzate in occasione del trasferimento in un altro Stato membro di una società spagnola o della cessazione di attività in Spagna di una sede aziendale stabile o del trasferimento in un altro Stato membro di attivi posseduti in Spagna, allorché questa stessa imposizione non esista in situazioni nazionali comparabili.