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21.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 152/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Repubblica di Polonia) il 2 marzo 2011 — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Causa C-115/11)

2011/C 152/23

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Questioni pregiudiziali

1)

Se il fatto che l’art. 14, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) (1) sia applicabile a una «persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri», in riferimento alla quale alla lett. b) di detta disposizione viene precisato che si tratta di una persona diversa da quella definita alla lett. a), significhi che, nel caso di lavoratore subordinato impiegato, in forza di un contratto, da un solo datore di lavoro,

a)

lo stesso deve essere riconosciuto come una persona siffatta se, data la natura dell’attività esercitata, esegue prestazioni lavorative in diversi Stati membri nello stesso lasso di tempo (contemporaneamente), e ciò si protrae anche per periodi relativamente brevi, e di conseguenza il lavoratore oltrepassa spesso i confini degli Stati,

e significhi altresì che

b)

lo si riconosce come una persona siffatta anche qualora sia vincolato da un solo rapporto di lavoro all’esecuzione di un lavoro fisso (di norma) in alcuni Stati membri, tra cui il paese nel cui territorio risiede oppure in altri Stati membri diversi dal paese di residenza di tale lavoratore

senza tener conto della durata dei periodi consecutivi di svolgimento delle mansioni nei singoli Stati membri e dei relativi intervalli, o con una limitazione temporale.

2)

Se, ove venisse accettata l’interpretazione di cui alla questione 1, lett. b), l’applicazione della disposizione dell’art. 14, n. 2, lett. b), punto (ii), del regolamento n. 1408/71 sia possibile nella situazione in cui il vincolo del rapporto di lavoro che lega il lavoratore ad un unico datore di lavoro per l’esecuzione di un lavoro fisso in diversi Stati membri prevede lo svolgimento delle mansioni nello Stato membro di residenza del lavoratore, nonostante una tale situazione — la prestazione di lavoro nel paese di residenza — all’epoca della costituzione del rapporto di lavoro appaia esclusa, e se, in caso di risposta negativa, sia possibile l’applicazione dell’art. 14, n. 2, lett. b), punto (i), del regolamento n. 1408/71.


(1)  GU L 149, pagg. 2-50.