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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 settembre 2012 ( *1 )

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 13 e 14 quater — Normativa da applicare — Lavoratori autonomi — Regime di previdenza sociale — Iscrizione — Persona che esercita un’attività subordinata o che non esercita alcuna attività in uno Stato membro — Attività autonoma esercitata in un altro Stato membro — Mandatario di società — Residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società — Gestione della società dallo Stato di residenza — Norma nazionale che stabilisce una presunzione assoluta di esercizio dell’attività professionale come lavoratore autonomo nello Stato membro in cui ha sede la società — Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale dei lavoratori autonomi di tale Stato»

Nella causa C-137/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour du travail de Bruxelles (Belgio), con decisione dell’11 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2011, nel procedimento

Partena ASBL

contro

Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per la Partena ASBL, da M. Lauwers, avocate;

per Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA, da A. Moyaerts e É. Piret, avocats;

per il governo belga, da L. Van den Broeck e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e G. Rozet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 13 e 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dell’articolo 21 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte la Partena ASBL (in prosieguo: la «Partena»), ente di previdenza sociale per lavoratori autonomi, e la società Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (in prosieguo: la «società Les Tartes de Chaumont-Gistoux»), per somme richieste a quest’ultima dalla Partena, a titolo di contributi previdenziali e di maggiorazioni, per il periodo compreso tra il primo trimestre del 1999 e il quarto trimestre del 2007.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando dall’ottavo all’undicesimo del regolamento n. 1408/71 così recitano:

«considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne;

considerando che occorre limitare per quanto possibile il numero e l’entità dei casi in cui, in deroga alla norma generale, un lavoratore è soggetto simultaneamente alla legislazione di due Stati membri;

considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno derogare a questa norma generale in situazioni specifiche che giustifichino un altro criterio di pertinenza».

4

L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme generali», dispone quanto segue:

«1.   Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.   Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)

la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b)

la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

5

L’articolo 14 bis, punto 2, del medesimo regolamento, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività autonoma», è formulato nei seguenti termini:

«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

(...)

2)   La persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora essa non eserciti un’attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale (...)».

6

L’articolo 14 quater del suddetto regolamento, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri», prevede quanto segue:

«La persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata [e] un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:

a)

fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione [a seconda dei casi, dello Stato membro della sede o del domicilio dell’impresa o del datore di lavoro, del luogo di ubicazione di una succursale o di una rappresentanza permanente dell’impresa, oppure di residenza del lavoratore];

b)

nei casi menzionati nell’allegato VII:

alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività subordinata (...), e

alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività autonoma (...)».

7

L’allegato VII del regolamento n. 1408/71 elenca diciotto casi di applicazione cumulativa delle legislazioni di due Stati membri, ossia situazioni in cui un soggetto esercita, da un lato, un’attività autonoma nel territorio di uno dei diciassette Stati membri espressamente indicati in tale allegato e, dall’altro, un’attività subordinata in un altro Stato membro.

8

Il punto 1 di detto allegato così recita:

«Esercizio di un’attività autonoma in Belgio e di un’attività subordinata in un altro Stato membro».

Il diritto belga

9

In diritto belga, l’assoggettamento al regime di previdenza sociale dei lavoratori autonomi è specificamente regolamentato dal regio decreto 27 luglio 1967, n. 38, che disciplina il regime previdenziale dei lavoratori autonomi (Moniteur belge del 29 luglio 1967), modificato, in particolare, dal regio decreto 18 novembre 1996, recante norme finanziarie ed altre disposizioni in materia di regime previdenziale dei lavoratori autonomi, ai sensi del Titolo VI della legge 26 luglio 1996, recante modernizzazione della previdenza sociale e volta ad assicurare il funzionamento dei regimi pensionistici di legge, e dell’articolo 3 della legge 26 luglio 1996, diretta all’attuazione delle condizioni di bilancio per la partecipazione del Belgio all’Unione economica e monetaria europea (Moniteur belge del 12 dicembre 1996; in prosieguo: il «regio decreto n. 38»).

10

L’articolo 3, paragrafo 1, del regio decreto n. 38, contenuto nel Capo I intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue:

«Ai fini del presente decreto, per lavoratore autonomo si intende qualsiasi persona fisica che esercita in Belgio un’attività professionale per il cui svolgimento essa non è vincolata da un contratto di lavoro subordinato né da uno statuto.

Si presume, fino a prova contraria, che sia assoggettata ai sensi del comma precedente qualsiasi persona che esercita in Belgio un’attività professionale idonea a produrre redditi previsti da [talune disposizioni del code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi del 1992)].

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, si ritiene che un’attività professionale sia esercitata in forza di un contratto di lavoro subordinato quando, per l’applicazione di uno dei regimi previdenziali previsti a favore dei lavoratori subordinati, l’interessato si presume vincolato, a tale titolo, da un contratto di lavoro subordinato.

(...) si presume in modo irrefutabile che le persone designate come mandatari in una società o associazione assoggettata all’imposta belga sulle società o all’imposta belga sui non residenti esercitino in Belgio un’attività professionale come lavoratori autonomi».

11

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regio decreto, una società è responsabile, in solido con i propri mandatari, del pagamento dei contributi dovuti da questi ultimi.

12

Con sentenza del 3 novembre 2004, n. 176, la Cour d’arbitrage, divenuta in seguito Cour constitutionnelle (Corte costituzionale), ha dichiarato incostituzionale l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto n. 38 limitatamente ai mandatari di società assoggettate all’imposta belga sulle società o all’imposta belga sui non residenti che non gestiscono dall’estero una delle società di cui alla norma in questione. Essa ha dichiarato che, riguardo ai suddetti mandatari, la presunzione, in quanto inconfutabile, aveva un carattere generale e assoluto, che risultava sproporzionato nei confronti di tali soggetti, poiché impediva ai mandatari che avessero cessato la propria attività di dimostrare tale cessazione se non dimettendosi, nonché di porre fine agli obblighi derivanti dal proprio assoggettamento al regime previdenziale dei lavoratori autonomi.

13

La Cour constitutionnelle, per contro, non ha considerato incostituzionale l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto n. 38 relativamente ai mandatari che gestiscono dall’estero società aventi la propria sede in Belgio. Essa ha ritenuto che il carattere assoluto della presunzione così istituita si potesse considerare necessario per garantire l’assoggettamento di siffatti mandatari al regime previdenziale dei lavoratori autonomi, dal momento che l’autorità nazionale non ha, nei confronti di tali soggetti, le informazioni e i poteri di cui dispone nei confronti dei mandatari che gestiscono tali società in Belgio.

14

Da questa sentenza della Cour constitutionnelle risulta che, attualmente, nel diritto belga, la presunzione rimane assoluta per i soggetti che gestiscono dall’estero una società con sede in Belgio, cosicché, a prescindere dall’esercizio effettivo di siffatta attività, tali persone sono assoggettate in Belgio al regime previdenziale dei lavoratori autonomi.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

La società Les Tartes de Chaumont-Gistoux è stata costituita il 17 aprile 1993.

16

Essa è assoggettata all’imposta belga sulle società avendo in Belgio la propria sede.

17

Al momento dell’assemblea generale del 12 ottobre 1995, i sigg. Rombouts e Van Acker detenevano ciascuno la metà del capitale sociale. Il loro mandato di amministratori è stato rinnovato in occasione delle assemblee generali del 7 giugno 2000 e del 7 giugno 2006.

18

Il sig. Rombouts risiede in Portogallo dalla fine del 1999.

19

In tale paese egli ha esercitato un’attività subordinata o ha beneficiato di indennità di disoccupazione dal gennaio 2001 al luglio 2005.

20

Il giudice del rinvio indica che, a partire dal novembre 2007, il sig. Rombouts ha esercitato in Portogallo un’attività autonoma, ma aggiunge che, secondo quanto affermato dalla società Les Tartes de Chaumont-Gistoux, tale attività è stata avviata nel novembre 2005.

21

Il 28 maggio 2008 la Partena ha fatto notificare al sig. Rombouts e alla società Les Tartes de Chaumont-Gistoux un’ingiunzione di pagamento per un importo di EUR 125 696,50 corrispondente ai contributi e alle maggiorazioni trimestrali e annuali, dovuti dal sig. Rombouts per il periodo compreso tra il primo trimestre 1999 e il quarto trimestre 2007.

22

Con atto del 5 agosto 2008 la società Les Tartes de Chaumont-Gistoux ha presentato opposizione avverso tale ingiunzione dinanzi al tribunal du travail de Nivelles (Tribunale del lavoro di Nivelles).

23

Pronunciandosi su tale opposizione, il Tribunal du travail de Nivelles ne ha dichiarato la ricevibilità con sentenza del 14 settembre 2009 e, successivamente, la fondatezza con sentenza del 14 dicembre 2009.

24

Il 29 gennaio 2010 la Partena ha interposto appello avverso tali sentenze.

25

Nel corso del procedimento, la Partena ha precisato che, tenuto conto dello status di lavoratore subordinato del sig. Rombouts in Portogallo dal 1o gennaio 2001, questi poteva essere assoggettato al regime previdenziale belga dei lavoratori autonomi solo a titolo complementare. Di conseguenza, essa ha ridotto l’importo richiesto in via principale dalla somma di EUR 125 696,50 alla somma di EUR 68 317,61, più gli interessi.

26

La società Les Tartes de Chaumont-Gistoux, dal canto suo, ha contestato in toto l’assoggettamento del sig. Rombouts al regime previdenziale belga dei lavoratori autonomi. Essa ha sostenuto che l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto n. 38, per la parte in cui comporta l’applicazione della legislazione belga, è in contrasto con il diritto dell’Unione e, in particolare, con l’articolo 18 CE.

27

Pertanto, la Cour du travail de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, per l’applicazione degli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 e, più in particolare, per l’applicazione dell’articolo 14 quater, uno Stato membro, nell’ambito della competenza riconosciutagli per definire le condizioni di assoggettamento al regime di previdenza sociale da esso istituito per i lavoratori autonomi, possa assimilare la “gestione dall’estero di una società soggetta all’imposta di tale Stato” all’esercizio di un’attività nel suo territorio;

2)

Se l’articolo [3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto n. 38] sia compatibile con il diritto dell’Unione (...) e in particolare con la libertà di circolazione e di soggiorno garantita dall’articolo 21 [TFUE], dal momento che non consente alla persona che risiede in un altro Stato membro e gestisce dall’estero una società soggetta all’imposta belga di confutare la presunzione di assoggettamento al regime previdenziale dei lavoratori autonomi, mentre il mandatario che risiede in Belgio e non gestisce siffatta società dall’estero ha la facoltà di confutare tale presunzione e di produrre la prova che egli non esercita un’attività autonoma ai sensi dell’articolo [3, paragrafo 1, primo comma] del regio decreto n. 38».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla competenza

28

Il governo belga ritiene che la Corte non sia competente a rispondere alla prima questione in quanto essa implica che la Corte interpreti l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto n. 38 o esamini la sua compatibilità con l’articolo 14 quater del regolamento n. 1408/71.

29

Al riguardo, è sufficiente constatare che tale prima questione, per il suo stesso tenore letterale, mira all’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, nel caso di specie gli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71, e non all’interpretazione di una disposizione del diritto nazionale o ad una valutazione della compatibilità di quest’ultima con il diritto dell’Unione.

30

Conformemente ad una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza del 27 gennaio 2011, Vandoorne, C-489/09, Racc. pag. I-225, punto 25 e giurisprudenza ivi citata), la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi sulla compatibilità di una disposizione del diritto nazionale per la definizione della causa della quale è adito.

31

La Corte è quindi competente ad esaminare la prima questione.

Sulla ricevibilità

32

Il governo belga sostiene che la prima questione è irricevibile, dal momento che sarebbe irrilevante, per la definizione della controversia nel procedimento principale, procedere ad un’interpretazione dell’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71.

33

Infatti, per l’assoggettamento del sig. Rombouts al regime previdenziale belga dei lavoratori autonomi non occorrerebbe applicare la presunzione assoluta di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto n. 38.

34

Tale presunzione sarebbe volta ad assoggettare mandatari che gestiscono dall’estero società aventi la propria sede in Belgio, che non dichiarano alcun reddito come dirigenti di impresa in tale Stato membro e che invocano la gratuità dell’esercizio del proprio mandato onde escludere la sussistenza del requisito dell’esercizio di un’attività professionale cui è subordinato l’assoggettamento.

35

Orbene, secondo il governo belga, durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, il sig. Rombouts è stato assoggettato all’imposta belga sui non residenti per la sua attività di mandatario della società, quale amministratore della stessa, in applicazione del combinato disposto degli articoli 2, punto 1, lettera a), 227, paragrafo 1 e 228, paragrafo 1, del code des impôts sur les revenus 1992 nonché dell’articolo 16 della Convenzione tra il Belgio e il Portogallo per evitare le doppie imposizioni e disciplinare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 787, pag. 4), modificata dalla convenzione addizionale firmata a Bruxelles il 6 marzo 1995 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 2155, pag. 76), entrata in vigore il 5 aprile 2001).

36

Il governo belga aggiunge che il sig. Rombouts non ha mai contestato tale assoggettamento e che i contributi previdenziali di cui trattasi nel procedimento principale sono stati calcolati in base ai redditi di dirigente di impresa considerati dall’amministrazione tributaria.

37

Di conseguenza, né il sig. Rombouts né la società Les Tartes de Chaumont-Gistoux potrebbero invocare l’esercizio gratuito del mandato per contestare la sussistenza del requisito dell’esercizio di un’attività professionale.

38

Al riguardo, è sufficiente constatare che, nelle sue osservazioni scritte, il governo belga ha chiarito che la presunzione enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto n. 38 prevede in modo inconfutabile l’assoggettamento dei mandatari di società al regime belga dei lavoratori autonomi, «anche» quando non hanno dichiarato alcun reddito per tale mandato.

39

Ciò implica che, secondo lo stesso governo belga, tale presunzione si applica anche ai mandatari di società, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che sono assoggettati in Belgio all’imposta sui non residenti per la loro attività di mandatari della società.

40

La prima questione non è quindi irrilevante nella parte in cui riguarda l’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71.

41

Essa è pertanto ricevibile.

Nel merito

42

Occorre innanzi tutto rilevare che il giudice del rinvio ha delimitato la controversia di cui è investito alla situazione riguardante i periodi durante i quali il mandatario di società di cui trattasi risiedeva in Portogallo e vi esercitava un’attività subordinata oppure non vi esercitava alcun’altra attività. Esso considera che, per siffatti periodi, il regolamento n. 1408/71 e il suo allegato VII non sembrano escludere l’assoggettamento al regime previdenziale belga dei lavoratori autonomi. È necessario che la Corte limiti il proprio esame a quest’unica situazione.

43

In tale contesto occorre considerare che, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71 nonché il relativo allegato VII, osti a una normativa nazionale che, al pari dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regio decreto n. 38, consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato.

44

Con tale questione, il giudice del rinvio chiede quindi entro quali limiti uno Stato membro può, ai fini dell’assoggettamento al proprio regime previdenziale dei lavoratori autonomi, definire il luogo di esercizio dell’attività dei lavoratori interessati.

45

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del Titolo II del regolamento n. 1408/71, volte a determinare la legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, mirano in particolare a far sì che gli interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne. Tale principio trova la sua espressione segnatamente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento in parola (v., in particolare, sentenza del 12 giugno 2012, Hudzinski e Wawrzyniak, C-611/10C-612/10, punto 41).

46

Occorre altresì ricordare che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate alla luce dell’obiettivo dell’articolo 48 TFUE, consistente nel contribuire alla realizzazione di una libertà di circolazione dei lavoratori migranti la più completa possibile (v. sentenza Hudzinski e Wawrzyniak, cit., punto 53).

47

L’ottavo considerando del regolamento n. 1408/71 sottolinea che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi in questione al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro. Il nono considerando del medesimo regolamento aggiunge che occorre limitare per quanto possibile il numero e l’entità dei casi in cui, in deroga alla norma generale, un lavoratore è soggetto simultaneamente alla legislazione di due Stati membri.

48

Ai sensi del decimo considerando del suddetto regolamento, il criterio atto a determinare la legislazione applicabile è, in via generale, il luogo di esercizio dell’attività subordinata o autonoma. L’undicesimo considerando del regolamento n. 1408/71 prevede deroghe a tale norma generale solo in situazioni specifiche che giustifichino un altro criterio di pertinenza.

49

Dall’impianto sistematico del regolamento n. 1408/71 emerge così che il criterio del «luogo di esercizio» dell’attività subordinata o autonoma del lavoratore considerato costituisce il criterio principale per designare un’unica legislazione applicabile e che si deve derogare a tale criterio solo in situazioni specifiche, applicando criteri di pertinenza sussidiari come quelli dello Stato di residenza del lavoratore, dello Stato ove ha sede l’impresa da cui esso dipende oppure del luogo di ubicazione di una succursale o di una rappresentanza permanente di tale impresa, o ancora del luogo di svolgimento dell’attività principale del lavoratore, previsti agli articoli 14, punti 2 e 3, 14 bis, punti 2 e 3, nonché 14 quater, lettera a), in fine, del regolamento n. 1408/71.

50

Quanto alle nozioni di «attività subordinata» e di «attività autonoma» ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71, esse riguardano le attività considerate come tali ai fini dell’applicazione della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività sono esercitate (v., in particolare, sentenze del 30 gennaio 1997, de Jaeck, C-340/94, Racc. pag. I-461, punto 34, nonché Hervein e Hervillier, C-221/95, Racc. pag. I-609, punto 22).

51

Tali nozioni rientrano quindi, quanto al loro contenuto, nelle normative degli Stati membri nel cui territorio le attività subordinate o autonome sono esercitate.

52

Pertanto, ai fini dell’applicazione degli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71, la determinazione del luogo di esercizio dell’attività professionale del lavoratore alla quale, come emerge dal decimo considerando di detto regolamento, è subordinata, in via generale, la designazione della legislazione applicabile precede la qualificazione dell’attività come attività subordinata o autonoma.

53

Tuttavia, a differenza delle nozioni di «attività subordinata» e di «attività autonoma», la nozione di «luogo di esercizio» di un’attività deve essere considerata come rientrante non già nelle legislazioni degli Stati membri, bensì nel diritto dell’Unione e, di conseguenza, nella relativa interpretazione fornita dalla Corte.

54

Infatti, se anche tale nozione rientrasse nelle legislazioni degli Stati membri, il criterio da essa costituito potrebbe essere oggetto di definizioni o di interpretazioni contraddittorie da parte degli Stati membri di cui trattasi e sfociare, per un determinato soggetto, nell’applicazione cumulativa di più legislazioni alla medesima attività. Orbene, siffatto cumulo comporterebbe il rischio di far sopportare all’interessato una doppia contribuzione previdenziale per lo stesso reddito e penalizzerebbe quindi il lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione come sancito dal diritto dell’Unione, il che sarebbe, pertanto, manifestamente contrario agli obiettivi del regolamento n. 1408/71.

55

Come dichiarato dalla Corte riguardo all’articolo 14 quinquies, paragrafo 2, del suddetto regolamento, quest’ultimo obbliga gli Stati membri a trattare i lavoratori soggetti alle disposizioni dell’articolo 14 quater, lettera b), del medesimo regolamento in modo non discriminatorio rispetto ai lavoratori che esercitano l’insieme delle loro attività in un unico Stato membro (v. sentenza del 9 marzo 2006, Piatkowski, C-493/04, Racc. pag. I-2369, punto 27).

56

Ai fini dell’interpretazione della nozione di «luogo di esercizio» quale nozione del diritto dell’Unione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v., in particolare, sentenza del 10 marzo 2005, easyCar, C-336/03, Racc. pag. I-1947, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

57

Al riguardo, la nozione di «luogo di esercizio» di un’attività va intesa, conformemente al significato letterale dei termini utilizzati, come indicativa del luogo in cui il soggetto interessato compie, in concreto, gli atti collegati a detta attività.

58

Orbene, presumendo in modo irrefutabile che i soggetti designati come mandatari in una società o associazione assoggettata all’imposta belga sulle società o all’imposta belga sui non residenti siano considerati come esercenti, in Belgio, un’attività professionale quali lavoratori autonomi, le disposizioni nazionali di cui trattasi rischiano di portare a una definizione del luogo di esercizio dell’attività che non corrisponderebbe a quella risultante dal punto precedente della presente sentenza e di essere in tal modo contrarie al diritto dell’Unione.

59

Se è vero che il diritto dell’Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri a predisporre i loro sistemi previdenziali e che spetta alla normativa di ciascuno Stato membro interessato, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, determinare i presupposti del diritto o dell’obbligo di iscrizione a un regime previdenziale, occorre tuttavia che, nell’esercizio della propria competenza, lo Stato membro interessato rispetti il diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza Piatkowski, cit., punti 32 e 33).

60

Certo, come ha sostenuto il governo belga, la presunzione di cui trattasi nel procedimento principale è idonea a impedire la frode previdenziale consistente nel sottrarsi all’obbligatorietà del regime previdenziale dei lavoratori autonomi attraverso un trasferimento artificioso dell’attività dei mandatari di società stabilite in Belgio. Tuttavia, attribuendo carattere assoluto a tale presunzione, la normativa nazionale di cui trattasi va al di là di quanto è strettamente necessario per il raggiungimento di tale obiettivo legittimo di lotta alle frodi, poiché essa osta così, in via generale, alla possibilità per i lavoratori interessati di provare, dinanzi al giudice nazionale, che il luogo di esercizio della loro attività si trova effettivamente nel territorio di un altro Stato membro in cui essi compiono, in concreto, gli atti collegati a detta attività.

61

Si deve pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71 nonché il relativo allegato VII, osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale nei limiti in cui essa consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato.

Sulla seconda questione

62

Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non occorre procedere all’esame della seconda questione.

Sulle spese

63

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

Il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, nonché l’allegato VII del suddetto regolamento, osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale nei limiti in cui essa consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il francese.