30.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 226/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgerichts Ludwigshafen am Rhein (Germania) l’11 aprile 2011 — Georges Erny/Daimler AG — Werk Wörth
(Causa C-172/11)
2011/C 226/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein
Parti
Ricorrente: Georges Erny
Convenuta: Daimler AG — Werk Wörth
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia in contrasto con l’art. 45 TFUE, come concretizzato dall’art. 7, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (1), una disposizione di un contratto individuale relativa al lavoro a tempo parziale per motivi di età, in base alla quale, come stabilito all’art. 5, punto 1, del contratto di lavoro a tempo parziale per motivi di età sottoscritto dalle parti, anche per il lavoratore transfrontaliero proveniente dalla Francia l’importo di maggiorazione concordato deve essere conteggiato secondo il decreto tedesco in materia di soglia retributiva minima netta (Mindestnettoentgeltverordnung). |
2) |
Nel caso in cui la Corte di giustizia risolva in senso affermativo la prima questione: se le corrispondenti disposizioni di un contratto collettivo, quali il punto 8.3 dell’accordo aziendale generale del 24 luglio 2000 e l’art. 7 del contratto collettivo del 23 novembre 2004, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 45 TFUE, come concretizzato dall’art. 7, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1612/68, debbano essere interpretate nel senso che, nel caso di lavoratori transfrontalieri, l’importo di maggiorazione non vada calcolato secondo la tabella di cui al decreto tedesco in materia di soglia retributiva minima netta. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).