SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
5 luglio 2012 (*)
«Sesta direttiva IVA – Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 – Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie – Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società – Esenzione»
Nella causa C-259/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 22 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2011, nel procedimento
DTZ Zadelhoff vof
contro
Staatssecretaris van Financiën,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e C. G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la DTZ Zadelhoff vof, da B. van Zadelhoff, belastingadviseur;
– per il governo olandese, da C. Wissels e C. Schillemans, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da C. Soulay e W. Roels, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la DTZ Zadelhoff vof (in prosieguo: la «DTZ Zadelhoff») e lo Staatssecretaris van Financiën (Ministro delle Finanze) in merito alla qualifica da dare, ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), ad un trasferimento di azioni societarie che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti a dette società.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva:
«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto:
1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
4 L’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della sesta direttiva così prevede:
«1. Si considera “cessione di bene” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
(…)
3. Gli Stati membri possono considera[r]e beni materiali:
(…)
c) le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte».
5 L’articolo 13, parte B, della sesta direttiva, intitolato «Altre esenzioni», prevede quanto segue:
«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
(…)
d) le operazioni seguenti:
(…)
5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società a associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:
(…)
– dei diritti o titoli di cui all’articolo 5, paragrafo 3;
(…)».
6 Secondo il giudice del rinvio, il Regno dei Paesi Bassi non si è avvalso della facoltà accordata agli Stati membri dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della sesta direttiva.
Il diritto olandese
7 L’articolo 11 della legge del 28 giugno 1968, relativa all’imposta sul fatturato («Wet op de omzetbelasting») (Staatsblad 1968, n. 329) così dispone:
«1. Alle condizioni stabilite mediante regolamento ministeriale, sono esentati dall’imposta:
(…)
i) le seguenti cessioni e servizi:
(…)
2. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad effetti ed altri titoli, ad esclusione di documenti che rappresentano merci;
(…)».
Fatti e questioni pregiudiziali
8 Nel periodo di cui trattasi nel procedimento principale, la Fabege AB (in prosieguo: la «Fabege»), società avente sede in Svezia, deteneva indirettamente tutte le azioni della World Fashion Centre Amsterdam BV, società proprietaria e gestionaria delle torri I e II, facenti parte del complesso di edifici, sito in Amsterdam (Paesi Bassi), World Fashion Centre (in prosieguo: il «WFC»). La Fabege deteneva, altresì indirettamente, il 100% delle azioni della Fabege WF BV, che era la società proprietaria e gestionaria della torre IV del WFC.
9 La Stienstra BV Bedrijfshuisvesting (in prosieguo: la «Stienstra»), società con sede a ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi), possedeva indirettamente tutte le azioni della De Herven III BV (in prosieguo: la «De Herven»), società a cui facevano capo la proprietà e la gestione del complesso di uffici Soetelieve, sito nella stessa città.
10 La DTZ Zadelhoff è attiva nel settore dei servizi di intermediazione e consulenza immobiliari.
11 Nel 1999 la DTZ Zadelhoff ha ricevuto dalla Fabege, a fronte del pagamento di un corrispettivo, l’incarico di cercare acquirenti per il WFC. La Fabege aveva intenzione di cedere detto complesso di edifici tramite cessione delle azioni delle società che ne erano indirettamente proprietarie. Il prezzo di vendita chiesto per le azioni dipendeva quasi esclusivamente dal valore di vendita del WFC come bene immobile. Nell’ambito del suo incarico la DTZ Zadelhoff ha trovato un acquirente al quale, tra il 5 ottobre 1999 e il 24 gennaio 2000, sono state vendute e trasferite le azioni.
12 Nel 2000 la DTZ Zadelhoff ha ricevuto dalla Stienstra, a fronte del pagamento di un corrispettivo, l’incarico di cercare acquirenti per il complesso di uffici Soetelieve. In un primo momento non era stato definito se sarebbe stata trasferita la proprietà di tale complesso oppure quella delle azioni della De Herven. Grazie all’intervento della DTZ Zadelhoff è infine stato trovato un acquirente a cui sono state vendute e trasferite le azioni della De Herven.
13 La DTZ Zadelhoff non ha addebitato né pagato l’IVA per le prestazioni di servizi consistenti nel cercare acquirenti per i suddetti beni immobili, prestazioni che essa ha eseguito per la Fabege e la Stienstra. Essa ha ritenuto che o tali prestazioni fossero esenti dall’IVA, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), punto 2, della legge del 28 giugno 1968, sull’imposta sul fatturato, o tali prestazioni non fossero imponibili nei Paesi Bassi, in quanto una prestazione non si considera eseguita nel Regno dei Paesi Bassi nel caso in cui il committente non abbia sede in tale Stato membro.
14 L’Inspecteur van de Belastingdienst (in prosieguo: l’«Ispettore») ha ritenuto che l’esenzione non fosse applicabile e che le prestazioni di servizi dovessero essere considerate eseguite nei Paesi Bassi, imponendo di conseguenza alla DTZ Zadelhoff una rettifica dell’IVA per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. A seguito dell’opposizione presentata da tale società, l’importo di tale rettifica è stato ridotto con decisione dell’Ispettore.
15 Avverso tale decisione la DTZ Zadelhoff ha proposto ricorso dinanzi al Rechtbank te Haarlem (Tribunale distrettuale di Haarlem), che l’ha respinto in quanto infondato. Tale società ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam), che ha confermato la pronuncia di primo grado. La DTZ Zadelhoff ha quindi proposto ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden.
16 Lo Hoge Raad der Nederlanden ritiene che il Gerechtshof te Amsterdam abbia identificato in maniera corretta il luogo in cui le prestazioni si devono considerare eseguite. Per contro, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla qualifica da dare, ai fini dell’esenzione dall’IVA, all’operazione di trasferimento di azioni societarie comportante parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti a dette società.
17 Alla luce di ciò, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo [13, parte B, lettera d), punto 5,] della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche operazioni, come quelle svolte dalla ricorrente, che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti dalle società in questione e il loro trasferimento (indiretto), per l’unico motivo che dette operazioni erano rivolte al trasferimento delle azioni delle società ed hanno avuto questo risultato.
2) Se la deroga all’esenzione di cui all’articolo [13, parte B, lettera d), punto 5, secondo trattino,] della sesta direttiva si applichi anche se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, offerta dall’articolo [5, paragrafo 3, lettera c),] della [stessa] direttiva, di considerare come beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso conferisce il diritto di proprietà o di godimento di un bene immobile.
3) In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se nelle quote di interessi e nelle azioni sopra menzionate rientrino azioni di società che possiedono direttamente o indirettamente (tramite società controllate) beni immobili, senza riguardo alla circostanza se esse gestiscano detti immobili come tali o li utilizzino nell’ambito di un’impresa diversa».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e seconda questione
18 Con le sue due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, da un lato, se l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’IVA operazioni, come quelle eseguite dalla DTZ Zadelhoff nel procedimento principale, dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto), per la sola ragione che dette operazioni avevano ad oggetto il trasferimento delle azioni di tali società e che hanno avuto questo risultato e, dall’altro, se la deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, sia applicabile anche se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile.
19 Occorre, in primo luogo, ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le esenzioni di cui all’articolo 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (v., segnatamente, sentenze del 25 febbraio 1999, CPP, C-349/96, Racc. pag. I-973, punto 15, nonché del 10 marzo 2011, Skandinaviska Enskilda Banken, C-540/09, Racc. pag. I-1509, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
20 Vi è altresì una costante giurisprudenza secondo cui i termini con i quali sono state descritte le suddette esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenze del 20 novembre 2003, Taksatorringen, C-8/01, Racc. pag. I-13711, punto 36; del 3 marzo 2005, Arthur Andersen, C-472/03, Racc. pag. I-1719, punto 24, e del 21 giugno 2007, Ludwig, C-453/05, Racc. pag. I-5083, punto 21).
21 Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni previste all’articolo 13 della sesta direttiva e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per specificare le esenzioni di cui al detto articolo 13 debbano essere interpretati in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2007, Haderer, C-445/05, Racc. pag. I-4841, punto 18, e del 19 novembre 2009, Don Bosco Onroerend Goed, C-461/08, Racc. pag. I-11079, punto 25).
22 Per quanto riguarda più precisamente la portata dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, la Corte ha constatato che le operazioni sulle azioni e sugli altri titoli sono operazioni effettuate sul mercato dei valori mobiliari e che la negoziazione dei titoli comporta atti che modificano la situazione giuridica e finanziaria delle parti (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 1997, SDC, C-2/95, Racc. pag. I-3017, punti 72 e 73, nonché del 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08, Racc. pag. I-10413, punto 48).
23 I termini «operazioni (…) relative a titoli», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, riguardano pertanto operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli (v., segnatamente, sentenze del 13 dicembre 2001, CSC Financial Services, C-235/00, Racc. pag. I-10237, punto 33, e SKF, cit., punto 48).
24 Per quanto riguarda i fatti che hanno dato origine al procedimento principale, non è contestato dalla ricorrente, né dal governo olandese e nemmeno dalla Commissione europea che la Fabege e la Stienstra, dopo essere ricorse ai servizi della DTZ Zadelhoff, hanno venduto e trasferito azioni di cui erano indirettamente proprietarie.
25 A tale riguardo non rileva il fatto che la Stienstra non avesse indicato, nel momento in cui ha incaricato la DTZ Zadelhoff di cercare acquirenti per il complesso di uffici Soetelieve, se agli acquirenti sarebbe stata trasferita la proprietà del medesimo oppure quella delle azioni della De Herven. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che occorre, conformemente agli obiettivi del sistema IVA, garantire la certezza del diritto e agevolare le operazioni inerenti all’applicazione dell’imposta, dando rilevanza, salvo in casi eccezionali, alla natura oggettiva dell’operazione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 6 aprile 1995, BLP Group, C-4/94, Racc. pag. I-983, punto 24, e SKF, cit., punto 47). In tal senso, nonostante le eventuali intenzioni iniziali della Stienstra, la natura oggettiva dell’operazione che è stata effettivamente eseguita è consistita in un’operazione relativa ad azioni ed essa deve pertanto, salvo eccezioni, essere presa in considerazione in quanto tale.
26 In secondo luogo, per quanto concerne più in particolare la questione se le prestazioni eseguite dalla DTZ Zadelhoff e di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nel termine «negoziazione» di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, occorre ricordare che la Corte ha già statuito che da tale disposizione deriva che i termini «compresa la negoziazione» non sono diretti a definire il contenuto principale dell’esenzione prevista da tale disposizione, ma hanno come obiettivo di ampliare l’ambito d’applicazione di quest’ultima alle attività di negoziazione (sentenza CSC Financial Services, cit., punto 38).
27 In tal senso, senza che sia necessario interrogarsi sulla portata esatta del termine «negoziazione», che peraltro compare in altre disposizioni della sesta direttiva e, in particolare, nel suo articolo 13, parte B, lettera d), punti 1-4, occorre constatare che, nel contesto del suddetto punto 5, tale termine contempla un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di siffatti contratti. Infatti, l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’entrare in contatto con la controparte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto (sentenza CSC Financial Services, cit., punto 39).
28 Poiché le attività di intermediazione e consulenza effettuate dalla DTZ Zadelhoff di cui trattasi nel procedimento principale sono consistite nel cercare, a fronte del pagamento di un corrispettivo, acquirenti per beni immobili che sono stati in seguito venduti e ceduti tramite trasferimenti di azioni, esse erano finalizzate a far sì che, da un lato, la Fabege e l’acquirente nonché, dall’altro, la Stienstra e l’acquirente concludessero rispettivamente un contratto, senza che la DTZ Zadelhoff avesse un proprio interesse riguardo al contenuto di tali contratti. Dette attività corrispondono quindi al termine «negoziazione», poiché vertono su azioni ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva.
29 In terzo luogo, occorre verificare se tali attività rientrino nella deroga all’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, deroga enunciata allo stesso punto 5, secondo trattino.
30 Dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, secondo trattino, della sesta direttiva deriva che, fatte salve altre eventuali disposizioni del diritto dell’Unione, gli Stati membri esonerano, in particolare, talune operazioni, compresa la negoziazione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione dei diritti o titoli di cui all’articolo 5, paragrafo 3, di questa stessa direttiva.
31 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della sesta direttiva, gli Stati membri possono considerare beni materiali, in particolare, le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.
32 In tal senso, azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte, come le azioni di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere considerate, dagli Stati membri, beni materiali ai fini dell’IVA.
33 È pacifico che il Regno dei Paesi Bassi non si è avvalso di tale facoltà.
34 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli Stati membri sono liberi di esercitare la scelta che lascia loro l’articolo 5, paragrafo 3, della sesta direttiva, anche nello stabilire alcune condizioni, a patto che queste non alterino fondamentalmente la natura della scelta offerta, dato che nessuna disposizione della sesta direttiva limita in alcun modo il potere discrezionale degli Stati membri a tal riguardo (sentenza del 4 ottobre 2001, «Goed Wonen», C-326/99, Racc. pag. I-6831, punto 34).
35 Di conseguenza, pur se l’articolo 5, paragrafo 3, della sesta direttiva consente di equiparare ai beni materiali tutti i diritti considerati, o di equiparare a tali beni uno o solo alcuni di tali diritti, la detta disposizione consente anche di limitare una tale equiparazione ai soli diritti che rispettino i criteri precisi stabiliti dallo Stato membro di cui trattasi (sentenza «Goed Wonen», cit., punto 34).
36 Per contro, sarebbe difficilmente conciliabile con l’economia della sesta direttiva ammettere che il riferimento, nell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, secondo trattino, di tale direttiva, all’articolo 5, paragrafo 3, della medesima riguardi tutti i diritti o titoli indicati in quest’ultima disposizione, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro si sia o meno avvalso della possibilità di scelta offertagli da questa stessa disposizione.
37 Una simile interpretazione è confermata dai lavori preparatori della sesta direttiva. Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la sua proposta di sesta direttiva [COM(73) 950 def.] prevedeva, al suo articolo 5, paragrafo 1, la costante assimilazione delle quote d’interessi e d’azioni, il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione a titolo di proprietà o di godimento di un immobile o di una frazione di immobile, ai beni cui si riferiscono.
38 Dalla relazione sulle motivazioni di tale proposta (pag. 6) risulta che la Commissione riteneva che «[l]e assimilazioni di cui al paragrafo 1 sono intese ad assoggettare all’[IVA], per evidenti motivi di neutralità, operazioni che economicamente sono equivalenti alla cessione di un immobile o di una parte d’immobile».
39 Tuttavia, dopo che la Commissione aveva presentato numerose altre proposte, il Consiglio delle Comunità europee ha infine scelto un’altra formulazione che consente agli Stati membri, senza obbligarli, di considerare beni immateriali le «quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte».
40 A tale riguardo occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, se è certamente vero che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v., segnatamente, sentenze del 26 giugno 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, Racc. pag. I-6729, punto 63, nonché del 19 aprile 2007, Velvet & Steel Immobilien, C-455/05, Racc. pag. I-3225, punto 14), è altrettanto vero che un’interpretazione restrittiva non può circoscrivere un’esenzione in un modo che non trova sostegno nel testo normativo della disposizione in esame. Un simile approccio sarebbe infatti in contrasto con gli obiettivi del sistema IVA, consistenti segnatamente nel garantire la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza SKF, cit., punti 46 e 47).
41 Il principio di neutralità fiscale non può nemmeno portare ad un’interpretazione in contrasto con il testo dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, della stessa.
42 Occorre pertanto rispondere alle prime due questioni dichiarando che l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’IVA operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile.
Sulla terza questione
43 Alla luce della risposta data alla prima e alla seconda questione, non è necessario risolvere la terza questione sollevata dal giudice del rinvio.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.