SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 marzo 2013 (*)
«Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento – Portata»
Nella causa C-275/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 5 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2011, nel procedimento
GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH
contro
Finanzamt Bayreuth,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-J. Kasel, M. Safjan (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2012,
considerate le osservazioni presentate:
– per la GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, da E. Schulz;
– per il governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;
– per il governo ellenico, da I. Pouli e K. Boskovits, in qualità di agenti;
– per il governo lussemburghese, da C. Schiltz, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da C. Soulay e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 novembre 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH (in prosieguo: la «GfBk») e il Finanzamt Bayreuth in ordine al diniego di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») delle prestazioni di consulenza effettuate dalla GfBk a una società d’investimento di capitali (in prosieguo: la «SIC») opposto dal Finanzamt Bayreuth.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva è così formulato:
«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
(…)
d) le operazioni seguenti:
(…)
3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
(…)
5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli (...);
6. la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri».
4 L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375, pag. 3), definisce tali organismi nei seguenti termini:
«2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 2, si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi:
– il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e
– le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.
3. Conformemente al diritto nazionale, questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di “trust” (“unit trust”) oppure la forma statutaria (società di investimento).
(…)».
5 Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, l’o.i.c.v.m. «deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello [S]tato membro in cui l’o.i.c.v.m. è situato».
6 Ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva, «le attività della società di gestione devono limitarsi alla gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento».
7 La direttiva 85/611 è stata modificata dalla direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002 (GU L 41, pag. 20), al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati, e dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002 (GU L 41, pag. 35), con riguardo agli investimenti OICVM.
8 Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, «l’attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento comprende, ai fini della presente direttiva, le funzioni citate nell’elenco non esaustivo di cui all’allegato II».
9 Il citato allegato II menziona i seguenti aspetti tra le «[f]unzioni comprese nell’attività di gestione di portafogli collettivi»:
«– Gestione degli investimenti
– Amministrazione
a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo
b) servizio di informazione per i clienti
c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali)
d) controllo dell’osservanza della normativa applicabile
e) tenuta del registro dei detentori delle quote
f) distribuzione dei proventi
g) emissione e riscatto delle quote
h) regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati)
i) tenuta dei libri.
– Commercializzazione».
10 L’articolo 5 octies, paragrafo 1, della direttiva 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di «consent[ire] alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l’esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni» a condizione che tale mandato soddisfi i presupposti di cui ai punti a)-i) di tale articolo 5 octies, paragrafo 1.
11 Tra tali presupposti figura quello di cui al punto c) di detta disposizione, secondo cui «se la delega riguarda la gestione degli investimenti, il mandato può essere conferito solo a società autorizzate o registrate ai fini della gestione di attività e soggette a vigilanza prudenziale e deve essere conforme ai criteri di ripartizione degli investimenti periodicamente definiti dalle società di gestione».
Il diritto tedesco
12 Ai sensi dell’articolo 4, punto 8, lettera h), della legge sull’imposta sul valore aggiunto (Umsatzsteuergesetz), del 26 novembre 1979, nella sua versione in vigore nel periodo 1999-2002 oggetto del procedimento principale (in prosieguo: l’«UStG»), la «gestione dei fondi comuni» è esonerata dall’imposta «conformemente alla legge sulle società di investimento di capitali [Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften; in prosieguo: il “KAGG”]».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
13 La GfBk è un’azienda che si occupa della diffusione di informazioni e raccomandazioni di borsa, della prestazione di consulenza sull’investimento di strumenti finanziari e della commercializzazione di investimenti di capitali.
14 Nel dicembre 1999 la GfBk ha concluso un contratto con la SIC, la quale gestiva, conformemente al KAGG, sotto forma di fondo comune di investimento, un fondo d’investimento aperto al pubblico. La GfBk si è in tal modo impegnata a fornire consulenza a tale SIC «nella gestione degli elementi patrimoniali del fondo» e a «fornirle raccomandazioni circa la vendita e l’acquisto di elementi patrimoniali sulla base di una costante analisi della situazione del fondo». La GfBk si è parimenti impegnata a «osservare il principio della ripartizione dei rischi, le restrizioni normative degli investimenti (...) nonché le condizioni di investimento (...)».
15 Dagli atti risulta che le parti avevano convenuto che la retribuzione della GfBk per la sua consulenza avvenisse sulla base di una percentuale calcolata in funzione del valore medio mensile del fondo di investimento.
16 In esecuzione di tale contratto, negli anni 1999-2002 la GfBk ha fornito raccomandazioni relativamente all’acquisto e alla vendita di titoli alla SIC di cui trattasi nel procedimento principale, per telefono, telefax o posta elettronica. Detta SIC inseriva tali raccomandazioni nel proprio sistema di ordini di acquisto e di vendita e, dopo aver verificato che queste ultime non violassero alcuna restrizione normativa in materia di investimento applicabile ai fondi comuni di investimento, le attuava, spesso pochi minuti dopo averle ricevute. La citata SIC, pur non effettuando alcuna scelta autonoma relativamente alla gestione del fondo d’investimento, conservava quindi un potere decisionale e la responsabilità finale. La GfBk era informata circa il seguito dato alle sue raccomandazioni e i prospetti giornalieri sulla composizione del fondo d’investimento per il quale prestava consulenza.
17 Nell’ambito del procedimento tributario relativo all’imposta sulla cifra di affari, la GfBk ha chiesto che le sue prestazioni di consulenza alla SIC di cui trattasi nel procedimento principale fossero esenti da IVA in quanto servizi esternalizzati di gestione di fondi comuni d’investimento. Il Finanzamt ha opposto un diniego a tale istanza, affermando che i servizi forniti dalla GfBk non rientravano nell’ambito della «gestione di fondi comuni d’investimento», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, e non potevano dunque giustificare una siffatta esenzione.
18 La GfBk ha proposto ricorso al fine di contestare le decisioni adottate nei suoi confronti. Nell’ambito del ricorso per cassazione («Revision») proposto dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), quest’ultimo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, per interpretare la nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”, ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della [sesta direttiva], la prestazione di un gestore esterno di un fondo comune d’investimento sia sufficientemente specifica e, quindi, esente da [IVA] solo qualora:
a) esso svolga un’attività di gestione e non solo di consulenza o
b) la prestazione, per sua natura, si differenzi da altre prestazioni sulla base di una peculiarità caratteristica ai fini dell’esenzione dall’imposta ai sensi della medesima disposizione, o
c) esso operi sulla base di un mandato ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611/CEE, come modificata».
Sulla questione pregiudiziale
19 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se e a quali condizioni le prestazioni di consulenza in materia di investimenti in valori mobiliari fornite da un terzo a una SIC rientrino nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva.
20 A tal riguardo, occorre ricordare anzitutto che i servizi di gestione forniti da un gestore esterno rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, dal momento che la gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al citato punto 6 è definita in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario del servizio (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2006, Abbey National, C-169/04, Racc. pag. I-4027, punti 66-69).
21 Tuttavia, per essere considerati «operazioni esenti» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, i servizi di gestione forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento (v., in tal senso, sentenza Abbey National, cit., punti 70-72).
22 Riguardo, poi, alle operazioni che attengono specificamente all’attività degli organismi d’investimento collettivo, dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611 risulta che le operazioni degli OICVM consistono nell’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico. Infatti, con i capitali che i sottoscrittori depositano acquistando quote, gli OICVM costituiscono e gestiscono, per conto di essi e dietro remunerazione, portafogli composti da valori mobiliari (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2004, BBL, C-8/03, Racc. pag. I-10157, punto 42; Abbey National, cit., punto 61, e del 19 luglio 2012, Deutsche Bank, C-44/11, punto 32). Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, sotto la rubrica «Amministrazione» (v. sentenza Abbey National, cit., punto 64).
23 Da quanto precede risulta che, per stabilire se le prestazioni di consulenza in materia di investimenti in valori mobiliari fornite da un terzo a una SIC rientrino nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, occorre esaminare, come osserva l’avvocato generale ai paragrafi 27-31 delle sue conclusioni, se il servizio di consulenza in materia di investimenti in valori mobiliari fornito da un terzo presenti un vincolo intrinseco con l’attività propria di una SIC, di modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d’investimento.
24 A tal riguardo va osservato che prestazioni consistenti nel rivolgere a una SIC raccomandazioni circa l’acquisto e la vendita di elementi patrimoniali presentano un vincolo intrinseco con l’attività specifica di quest’ultima, che consiste, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, nell’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico.
25 Il fatto che le prestazioni di consulenza e di informazione non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di «gestione» di un fondo comune d’investimento ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, sottolinea che l’elenco del suddetto allegato «non [è] esaustivo».
26 Nemmeno il fatto che le prestazioni di consulenza e di informazione fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento, ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva.
27 Occorre infatti ricordare che, ai punti 26, 63 e 64 della citata sentenza Abbey National, la Corte ha dichiarato che rientrano nella nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento non solo la gestione degli investimenti, che comprende la scelta e la cessione degli elementi patrimoniali oggetto di tale gestione, ma anche prestazioni di amministrazione e contabilità, quali il calcolo dell’importo degli utili e del prezzo delle quote o delle azioni del fondo, le valutazioni dei patrimoni, la contabilità, la preparazione di dichiarazioni per la distribuzione degli utili, il rilascio di informazioni e di documentazioni per i conti periodici e per le dichiarazioni fiscali, statistiche e di IVA, nonché la preparazione delle previsioni di utili. È quindi irrilevante che, come avviene nel procedimento principale, spettasse alla SIC di cui trattasi l’attuazione delle raccomandazioni relative all’acquisto e alla vendita di elementi patrimoniali fornite dalla GfBk dopo averne controllato la conformità ai limiti di investimento.
28 Inoltre, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni d’investimento sia smembrata in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno (sentenza Abbey National, cit., punto 67), a condizione che ciascuno di detti servizi abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d’investimento. Orbene, come osservato al punto 24 della presente sentenza, ciò avviene nel caso delle raccomandazioni sull’acquisto e sulla vendita di elementi patrimoniali fornite da un terzo a una SIC.
29 Si deve altresì rilevare che il principio della neutralità fiscale non è leso dalla circostanza che le prestazioni di consulenza e informazione sono inserite nella categoria dei servizi specifici rientranti nell’ambito delle attività di «gestione» di un fondo comune d’investimento, ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, mentre i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli sono invece soggetti all’IVA.
30 Va infatti ricordato che gli investitori che investono direttamente il loro patrimonio in titoli non sono assoggettati ad IVA e che l’obiettivo dell’esenzione delle operazioni collegate alla gestione di fondi comuni d’investimento prevista dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva è quello di agevolare ai piccoli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento collettivo escludendo i costi dell’IVA, al fine di garantire la neutralità del sistema comune dell’IVA quanto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo (v. sentenze Abbey National, cit., punto 62, nonché del 28 giugno 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust e The Association of Investment Trust Companies, C-363/05, Racc. pag. I-5517, punto 45).
31 Inoltre, l’assoggettamento all’IVA dei servizi di consulenza in materia di investimento forniti da un terzo avrebbe l’effetto di favorire le SIC che hanno consulenti propri in materia di investimenti a discapito delle SIC che decidessero di ricorrere a terzi. Orbene, dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appare loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva (sentenza Abbey National, cit., punto 68).
32 Infine, il fatto che il gestore esterno non abbia agito in esecuzione di un mandato ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, non può incidere sull’inclusione delle prestazioni di consulenza e di informazione fornite dal suddetto gestore esterno nella categoria dei servizi specifici rientranti nell’ambito delle attività di «gestione» di un fondo comune d’investimento ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva. È pur vero che, nel procedimento principale, i servizi di consulenza sono stati forniti dalla GfBk, nonostante la versione in vigore della direttiva 85/611 non autorizzasse le società di gestione a delegare a terzi le loro attività ai fini di una conduzione più efficiente. Tuttavia, da costante giurisprudenza risulta che il principio di neutralità fiscale osta, nell’ambito del prelievo IVA, a una differenziazione tra operazioni lecite e operazioni illecite (v., in particolare, sentenza dell’11 giugno 1998, Fischer, C-283/95, Racc. pag. I-3369, punto 21, nonché ordinanza del 7 luglio 2010, Curia, C-381/09, punti 18, 21 e 23).
33 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una SIC, gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107.
Sulle spese
34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.