SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 aprile 2013 (*)
«Restituzione di tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Regime nazionale che limita gli interessi da versare da parte di detto Stato sulla tassa rimborsata – Interessi calcolati dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione della tassa – Non conformità al diritto dell’Unione – Principio di effettività»
Nella causa C-565/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunalul Sibiu (Romania), con decisione del 14 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2011, nel procedimento
Mariana Irimie
contro
Administraţia Finanţelor Publice Sibiu,
Administraţia Fondului pentru Mediu,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 ottobre 2012,
considerate le osservazioni presentate:
– per M. Irimie, da D. Târşia, avocate;
– per il governo rumeno, da R.H. Radu, R.M. Giurescu e A. Voicu, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;
– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da J.-P. Keppenne, L. Bouyon e C. Barslev, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione in relazione con un regime nazionale che limita gli interessi concessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione a quelli decorrenti dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione di detta tassa.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Irimie, cittadina rumena, all’Administraţia Finanţelor Publice Sibiu (amministrazione delle finanze pubbliche di Sibiu) e all’Administraţia Fondului pentru Mediu (amministrazione del fondo per l’ambiente), in merito al versamento degli interessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione.
Diritto rumeno
Il decreto di urgenza del governo n. 50/2008
3 Nell’ordinamento giuridico rumeno, al momento dei fatti all’origine della controversia principale, la tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli era regolata dal decreto d’urgenza del governo n. 50/2008, che ha istituito la tassa sull’inquinamento degli autoveicoli (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule) del 21 aprile 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 327 del 25 aprile 2008; in prosieguo: la «OUG n. 50/2008».
Il decreto del governo n. 92/2003
4 La procedura fiscale è istituita dal decreto del governo n. 92 sul codice di procedura fiscale (Ordonanţa Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală), del 24 dicembre 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 941 del 29 settembre 2003), come modificata (in prosieguo: la «OUG n. 92/2003»).
5 L’articolo 70 dell’OG n. 92/2003, intitolato «Termine di esame delle domande dei contribuenti», prevede quanto segue:
«(1) L’autorità tributaria deve pronunciarsi sulle domande presentate dal contribuente conformemente al presente codice entro un termine di 45 giorni a decorrere dalla registrazione della domanda.
(2) Se informazioni supplementari sono necessarie a tale fine, tale termine è prorogato per il periodo compreso tra la data della domanda di informazioni e la data di ricezione delle informazioni richieste».
6 L’articolo 124 dell’OG n. 92/2003, intitolato «Tasso di interesse sulle somme restituite o rimborsate mediante fondi pubblici», dispone al suo primo paragrafo:
«I contribuenti hanno diritto di ricevere, sulle somme che devono essere restituite o rimborsate mediante fondi pubblici, interessi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto (…) all’articolo 70, (...) fino alla data di estinzione del credito conformemente ad una delle modalità previste dalla legge. Gli interessi sono versati su richiesta dei contribuenti».
La legge sul contenzioso amministrativo n. 554/2004
7 Il contenzioso amministrativo in diritto rumeno è disciplinato dalla legge sul contenzioso amministrativo n. 554 (Legea contenciosului administrativ nr. 554), del 2 dicembre 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1154 del 7 dicembre 2004), come modificata (in prosieguo: la «legge n. 554/2004»).
8 L’articolo 1 della legge n. 554/2004, intitolato «Motivi di ricorso alla giurisdizione », prevede al suo paragrafo 1:
«Chiunque si ritenga leso da un’autorità pubblica in uno dei suoi diritti o interessi legittimi, da un atto amministrativo o per la mancanza di esame di una domanda entro il termine previsto dalla legge, può rivolgersi alla giurisdizione del contenzioso amministrativo competente per ottenere l’annullamento dell’atto, il riconoscimento del diritto invocato o dell’interesse legittimo, e il risarcimento del danno subìto (...)».
9 L’articolo 8 della legge n. 554/2004, intitolato «Oggetto del ricorso», dispone al suo paragrafo 1:
«La persona lesa in un diritto riconosciuto dalla legge o in un interesse legittimo da un atto amministrativo unilaterale, che è insoddisfatta della risposta ricevuta al suo previo reclamo indirizzato all’autorità pubblica che ha emesso l’atto, o che non ha ricevuto risposta entro il termine (...), può adire la giurisdizione di contenzioso amministrativo competente mediante un ricorso diretto all’annullamento, in tutto o in parte, dell’atto, al risarcimento del danno subìto e, se del caso, al risarcimento del danno morale. Può del pari adire la giurisdizione di contenzioso amministrativo chi si ritenga leso in uno dei suoi diritti riconosciuti dalla legge a causa dell’esame tardivo o del diniego ingiustificato di esame della sua domanda (...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 Nel 2007, la sig.ra Irimie acquistava un’autovettura immatricolata in Germania. Al fine di immatricolarla in Romania, essa versava, in conformità alla decisione del 4 luglio 2008 dell’Administraţia Finanţelor Publice Sibiu, la tassa sull’inquinamento, prevista dall’OUG n. 50/2008, dell’importo di RON 6 707.
11 Il 31 agosto 2009, la sig.ra Irimie avviava un procedimento dinanzi al Tribunalul di primo grado di Sibiu (Romania), al fine di ottenere la condanna dell’Administraţia Finanţelor Publice Sibiu e dell’Administraţia Fondului pentru Mediu, da un lato, a restituirle l’importo versato a titolo della tassa sull’inquinamento e, dall’altro, al pagamento in suo favore degli interessi legali afferenti a tale tassa dalla data del suo versamento.
12 Il giudice del rinvio constata che l’aspetto della controversia concernente la domanda di restituzione della somma versata a titolo della tassa sull’inquinamento non solleva problemi rilevanti, tenuto conto della sentenza della Corte del 7 aprile 2011, Tatu (C-402/09, Racc. pag. I-2711), nonché della giurisprudenza successiva che ha confermato tale sentenza.
13 Quanto, per contro, alla domanda di pagamento degli interessi relativi all’importo della tassa sull’inquinamento, calcolati a decorrere dalla data di versamento della stessa, il giudice del rinvio sottolinea che non è possibile accoglierla a causa del combinato disposto degli articoli 70 e 124 dell’OG n. 92/2003. Infatti, come precisato da detto organo giurisdizionale nella sua risposta alla domanda di chiarimento da parte della Corte, dalla giurisprudenza nazionale, costante e non equivoca, risulta che, in applicazione di detti articoli, gli interessi sulle somme che devono essere restituiti mediante fondi pubblici sono concessi soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione.
14 Il giudice del rinvio dubita tuttavia della conformità di tale regola con il diritto dell’Unione, in particolare con i principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, nonché con il diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 6 TUE.
15 In tale contesto, il Tribunalul Sibiu ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se si possa ritenere che i principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità dei rimedi per le violazioni del diritto [dell’Unione] cagionate ai privati dall’applicazione di una normativa non conforme al diritto [dell’Unione], risultanti dalla giurisprudenza della Corte (…) e dal diritto della proprietà sancito dall’articolo 6 [TUE] nonché dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino a talune disposizioni di diritto interno che limitano l’importo del danno che può essere recuperato dal privato che abbia subìto la violazione di un proprio diritto».
Sulla questione pregiudiziale
16 Dalla decisione di rinvio risulta che la questione sollevata mira, in sostanza, a sapere se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta ad un regime nazionale, come quello in questione nel procedimento principale, che limita gli interessi concessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione a quelli decorrenti dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione di tale tassa.
17 La sig.ra Irimie e la Commissione europea considerano che tale questione richiede una soluzione affermativa, mentre i governi rumeno, spagnolo e portoghese fanno valere che il diritto dell’Unione non osta ad un regime come quello di cui al procedimento principale.
18 In limine, si deve ricordare che la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il diritto dell’Unione osta ad una tassa come quella istituita dall’OUG n. 50/2008 nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, che ha l’effetto di dissuadere l’importazione e l’immissione in circolazione in Romania di autoveicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri (sentenza Tatu, cit., punti 58 e 61).
19 Occorre rilevare, come dichiara l’avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni, che non spetta alla Corte dare una qualificazione giuridica della domanda presentata dalla ricorrente nel procedimento principale. Nella specie, incombe a quest’ultima precisare la natura e il fondamento della sua azione, sotto il controllo del giudice del rinvio (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Racc. pag. I-2107, punto 109 e la giurisprudenza ivi citata).
20 Secondo costante giurisprudenza, il diritto di ottenere il rimborso delle tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tasse. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (sentenze del 6 settembre 2011, Lady & Kid e a., C-398/09, Racc. pag. I-7375, punto 17, nonché del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, punto 24).
21 Si deve, inoltre, ricordare che, qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma altresì degli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo. Tale rimborso comprende altresì le perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di danaro a seguito dell’esigibilità anticipata del tributo (v. sentenze dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C-397/98 e C-410/98, Racc. pag. I-1727, punti da 87 a 89; del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Racc. Pag. I-11753, punto 205; Littlewoods Retail e a., cit., punto 25, nonché del 27 settembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e a., C-113/10, C-147/10 e C-234/10, punto 65).
22 Ne consegue che il principio dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire, corredate di interessi, le imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo (citate sentenze Littlewoods Retail e a., punto 26, nonché Zuckerfabrik Jülich e a., punto 66).
23 A questo proposito, la Corte ha già affermato che, in assenza di disciplina dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l’aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo. Tali requisiti devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire non devono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna né essere congegnati in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Littlewoods Retail e a., cit., punti 27 e 28 nonché la giurisprudenza ivi citata).
24 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento tale da suscitare un dubbio quanto alla conformità a quest’ultimo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale.
25 Infatti, dal fascicolo di cui dispone la Corte sembra risultare che il regime di cui al procedimento principale, che concede gli interessi soltanto a partire dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione della tassa indebitamente riscossa, si applica a tutte le somme che devono essere restituite mediante fondi pubblici, tanto quelle riscosse in violazione del diritto dell’Unione quanto quelle riscosse contro il diritto nazionale, il che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare.
26 Per quanto attiene al principio di effettività, questo richiede, in una situazione di restituzione di una tassa riscossa da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione, che le regole nazionali riguardanti, segnatamente, il calcolo degli interessi eventualmente dovuti non finiscano per privare il contribuente di un rimborso adeguato per il danno derivante dalla perdita dovuta all’indebito versamento della tassa (v. sentenza Littlewoods Retail e a., cit., punto 29).
27 Nella specie, si deve constatare che un regime come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che limita gli interessi a quelli che decorrono dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione della tassa indebitamente riscossa, non corrisponde a tale criterio.
28 Infatti, tale perdita dipende in particolare dalla durata dell’indisponibilità della somma indebitamente versata in violazione del diritto dell’Unione e si verifica, in linea di principio, nel periodo intercorrente tra la data del pagamento indebito della tassa di cui trattasi e la data di restituzione della stessa.
29 Alla luce di ciò che precede, si deve risolvere la questione sollevata come segue: il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che limita gli interessi concessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione a quelli decorrenti dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione di detta tassa.
Sulle spese
30 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che limita gli interessi concessi in occasione della restituzione di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione a quelli decorrenti dal giorno successivo alla data della domanda di restituzione di detta tassa.
Firme
* Lingua processuale: il rumeno.