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18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/20


Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-656/11)

2012/C 49/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, e A. Dashwood, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio del 16 dicembre 2011 (1), relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Con il suo ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord chiede l’annullamento, conformemente all’articolo 264 TFUE, della decisione del Consiglio del 16 dicembre 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

2)

L’articolo 48 TFUE è l’unico fondamento giuridico sostanziale indicato nella decisione.

3)

La decisione riguarda la modifica dell’allegato II dell’accordo del 21 giugno 1999 tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. L’allegato II dell’accordo riguarda esclusivamente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra l’Unione europea e la Svizzera. Le modifiche che la decisione controversa apporterebbe all’allegato II mirano a riflettere i cambiamenti nei meccanismi di coordinamento della sicurezza sociale dell’Unione europea. Uno degli effetti delle modifiche previste dell’allegato II sarebbe quello di estendere ai cittadini svizzeri che non sono economicamente attivi né sono familiari di una persona attiva in tal senso («persone inattive») i diritti non contemplati dall’attuale regime predisposto dall’allegato II.

4)

Ad avviso del Regno Unito, l’articolo 48 TFUE non può servire come unico fondamento giuridico sostanziale di una misura atta a comportare conseguenze del genere. Si tratta di una disposizione intesa a facilitare la libertà di movimento a) all’interno dell’Unione, non tra l’Unione e paesi terzi e b) da parte di persone che sono economicamente attive o loro familiari, non da persone inattive. Il fondamento giuridico corretto sarebbe l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che conferisce la competenza ad adottare misure nel settore della «definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri».

5)

L’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE figura al Titolo V della parte terza del Trattato. Conformemente al Protocollo 21 dei Trattati, le misure adottate a norma del Titolo V si applicano al Regno Unito (o all’Irlanda) solo qualora essi manifestino l’intenzione di «partecipare» a tali misure. Scegliendo erroneamente l’articolo 48 TFUE invece dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE come fondamento giuridico sostanziale della decisione, il Consiglio ha negato di riconoscere il diritto del Regno Unito di scegliere di non partecipare alla decisione e di esserne vincolato.

6)

Si richiede pertanto l’annullamento della decisione del Consiglio del 16 dicembre 2011, a motivo del fatto che essa è stata adottata partendo da un fondamento giuridico errato, con la conseguenza che i diritti del Regno Unito ai sensi del Protocollo 21 non sono stati rispettati.


(1)  GU L 341, pag. 1.