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Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 9 dicembre 2011 – Connoisseur Belgium / Belgische Staat

(causa C-69/11)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Sesta direttiva IVA ‒ Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) ‒ Base imponibile – Spese non fatturate dal soggetto passivo»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Prestazione di servizi – Corrispettivo effettivamente percepito dal prestatore – Spese non fatturate ma fatturabili secondo il contratto – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11, parte A, n. 1, lett. a)] (v. punto 22 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Rechtbank van eerste aanleg te Brugge – Interpretazione dell’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ‒ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e dell’art. 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Noleggio di imbarcazioni da diporto – Accordo sulla ripartizione dei costi tra l’impresa che concede le imbarcazioni a noleggio e l’impresa che le prende a noleggio – Possibilità di fatturare determinati costi all’impresa che prende a noleggio – Assenza di fatturazione – Disposizione nazionale che impone il pagamento dell’IVA su tali costi non fatturati.

Dispositivo

 

L’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ‒ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta sulle spese e sugli importi che contrattualmente avrebbero potuto essere fatturati dal soggetto passivo alla controparte, ma che non le sono stati fatturati.