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Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 — Purple Parking et Airparks Services / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(causa C-117/11)

«Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) — Esenzione di alcuni servizi di trasporto — Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto — Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica — Principio della neutralità fiscale»

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Servizi, di parcheggio auto in un parcheggio esterno ad un aeroporto, da un lato, e di trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e l’aeroporto, dall’altro — Operazione da considerare come prestazione complessa unica (Direttive del Consiglio 77/388 e 92/111) (v. punto 41, dispositivo 1)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esenzioni con rimborso dell’imposta pagata allo stadio anteriore — Mantenimento, da parte di una normativa nazionale, di un’esenzione con rimborso dell’imposta pagata per talune prestazioni di servizi di trasporto — Operatore che presta a chi viaggia in aereo un servizio di parcheggio auto combinato con un servizio di trasporto tra il luogo di parcheggio e l’aeroporto — Se, ai fini dell’IVA, l’operazione sia da considerare come una prestazione unica o come più prestazioni distinte.

Dispositivo

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretata nel senso che, per determinare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile, i servizi di parcheggio di un veicolo in un sito di parcheggio «nei pressi dell’aeroporto» e di trasporto dei passeggeri di detto veicolo tra tale sito di parcheggio e il terminale dell’aeroporto interessato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, devono essere considerati come una prestazione complessa unica in cui il servizio di parcheggio è predominante.