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11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/18


Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — GFKL Financial Services/Commissione

(Causa T-620/11)

2012/C 39/35

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GFKL Financial Services AG (Essen, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Schweda, S. Schultes-Schnitzlein, J. Eggers e M. Knebelsberger)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)] [notificata con il numero C(2011) 275] (GU L 235, pag. 26);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue.

1)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: la clausola di risanamento non costituisce una misura selettiva

La ricorrente ritiene che la convenuta abbia fondato la sua decisione su un’errata interpretazione del diritto societario fiscale tedesco. In particolare, essa avrebbe commesso un errore di determinazione del sistema di riferimento pertinente partendo, a torto, dalla premessa che l’eccezione prevista all’articolo 8c, paragrafo 1, KStG, secondo la quale in taluni casi di acquisizione di quote perdite di per sé riportabili non vengono dedotte, faccia parte del sistema di riferimento. In realtà, tale disposizione deroga al sistema di riferimento. Quest’ultimo è caratterizzato dalla possibilità generale di riportare perdite ad esercizi successivi. È quanto risulta, non da ultimo, dal principio (costituzionale) del netto obiettivo.

Secondo la ricorrente, inoltre, la clausola di risanamento è una misura generale di politica fiscale che non conferisce vantaggi selettivi, in quanto non favorisce determinate imprese o produzioni e, di conseguenza, non fa distinzioni tra operatori economici che si trovino, riguardo agli obiettivi di politica fiscale, in situazioni di fatto o di diritto analoghe.

Infine, la clausola di risanamento è giustificata anche dalla struttura del regime fiscale tedesco, giacché contribuisce all’applicazione di principi fondamentali del diritto societario fiscale che discendono direttamente dalla Legge fondamentale tedesca (fra i quali il principio della compensazione delle perdite tra esercizi fiscali).

2)

Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di elargizione di risorse statali

La ricorrente fa valere che il riporto delle perdite mantenuto in vigore dalla clausola di risanamento non costituisce un aiuto mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che la clausola di risanamento non è volta a conferire un vantaggio patrimoniale, ma solo ad evitare che venga sottratta una posizione patrimoniale preesistente.

3)

Violazione dell’obbligo di motivazione

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola forme sostanziali. I criteri della determinazione del sistema di riferimento da cui è partita la convenuta non sarebbero comprensibili. I numerosi errori commessi dalla convenuta nel valutare il diritto societario fiscale che ne è alla base comporterebbero, peraltro, nel loro insieme, che non è più possibile riconoscere le considerazioni fondamentali da essa svolte. Secondo la ricorrente, dalla decisione impugnata non risultano gli elementi di fatto e di diritto sui quali la convenuta ha fondato la conclusione che la clausola di risanamento è un aiuto.

4)

Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

La decisione impugnata sarebbe illegale altresì perché dispone il recupero immediato ed effettivo dei (pretesi) aiuti, senza consentire alla Germania di tener conto dell’affidamento che il beneficiario ha a buon diritto riposto nel vantaggio. In tal modo la decisione impugnata viola il principio non scritto della tutela comunitaria del legittimo affidamento.