SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 ottobre 2013 (*)
«Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Interessi corrisposti da una società residente a titolo di remunerazione di finanziamenti concessi da una società stabilita in un paese terzo — Sussistenza di “particolari rapporti” tra tali società — Regime di sottocapitalizzazione — Indeducibilità degli interessi afferenti alla quota dell’indebitamento considerata eccedente — Deducibilità in caso di interessi corrisposti a una società residente sul territorio nazionale — Frode e evasione fiscali — Costruzioni puramente artificiose — Condizioni di piena concorrenza — Proporzionalità»
Nella causa C-282/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo), con decisione del 29 maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2012, nel procedimento
Itelcar — Automóveis de Aluguer Lda
contro
Fazenda Pública,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus (relatore) e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 aprile 2013,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Itelcar — Automóveis de Aluguer Lda, da P. Vidal Matos e D. Ortigão Ramos, advogados;
– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão e A. Cunha, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Afonso e W. Roels, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 CE e 58 CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Itelcar — Automóveis de Aluguer Lda (in prosieguo: la «Itelcar») alla Fazenda Pública (Erario dello Stato) in merito alla parziale indeducibilità degli interessi corrisposti alla GE Capital Fleet Services International Holding, Inc. (in prosieguo: la «GE Capital»), società americana, a titolo di remunerazione di finaziamenti concessi da quest’ultima alla Itelcar.
Contesto normativo portoghese
3 Il codice dell’imposta sulle società (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas), nel testo risultante dal decreto legge n. 198/2001, del 3 luglio 2001, quale modificato dalla legge no 60-A/2005, del 30 dicembre 2005 (in prosieguo: il «CIRC»), prevede, all’articolo 61, intitolato «Sottocapitalizzazione», quanto segue:
«1. Qualora l’indebitamento di un soggetto passivo nei confronti di un soggetto non residente nel territorio portoghese o in un altro Stato membro dell’Unione, con cui intercorrano particolari rapporti, secondo la definizione di cui all’articolo 58, paragrafo 4, con i necessari adeguamenti, risulti eccessivo, gli interessi afferenti alla frazione considerata in eccesso non sono deducibili ai fini della determinazione dell’utile imponibile.
2. È equiparata alla sussistenza di particolari rapporti l’ipotesi di indebitamento del soggetto passivo nei confronti di un soggetto terzo non residente nel territorio portoghese o in un altro Stato membro dell’Unione, in cui uno dei soggetti menzionati all’articolo 58, paragrafo 4, abbia fornito un avallo o una garanzia.
3. Sussiste un eccesso di indebitamento qualora il livello dell’indebitamento nei confronti di ognuno dei soggetti menzionati ai paragrafi 1 e 2, in un qualsiasi momento del periodo d’imposta, sia superiore al doppio dell’importo della sua partecipazione nel capitale proprio del soggetto passivo.
4. Ai fini della determinazione dell’indebitamento vengono prese in considerazione tutte le forme di credito, monetario o in natura, qualunque sia il tipo di remunerazione convenuto, accettato dal soggetto con cui intercorrano particolari rapporti, compresi i crediti risultanti da operazioni commerciali, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla loro data di esigibilità.
5. Ai fini della determinazione del capitale proprio, il capitale sociale sottoscritto e realizzato viene aggiunto alle altre rubriche qualificate come tali dalla vigente normativa contabile, ad eccezione di quelle che riflettano plusvalenze o minusvalenze potenziali o latenti, in particolare quelle risultanti da rivalutazioni non autorizzate dalla normativa tributaria o dall’applicazione del metodo dell’equivalenza patrimoniale.
6. Ad eccezione dei casi di indebitamento nei confronti di un soggetto residente in un paese, territorio o regione con un regime fiscale nettamente più favorevole figurante nell’elenco approvato con decreto del Ministro dello Stato o delle Finanze, il disposto del paragrafo 1 non è applicabile qualora, essendo stato superato il coefficiente contemplato dal paragrafo 3, il soggetto passivo dimostri, tenuto conto del tipo di attività, del settore in cui essa si inserisce, delle dimensioni e di altri criteri pertinenti, nonché tenuto conto di un profilo di rischio dell’operazione che non presuppone il coinvolgimento dei soggetti con cui intercorrano particolari rapporti, che avrebbe potuto ottenere lo stesso livello di indebitamento, in condizioni analoghe, da un soggetto indipendente.
7. La prova menzionata al paragrafo 6 deve includere il procedimento fiscale di cui all’articolo 121».
4 L’articolo 58, paragrafo 4, del CIRC, cui fa rinvio il successivo articolo 61, paragrafi 1 e 2,così recita:
«Si ritengono sussistenti particolari rapporti tra due soggetti in situazioni in cui uno disponga del potere di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sulle decisioni di gestione dell’altro, il che si considera dimostrato, tra:
a) un soggetto e i titolari del suo capitale, o i loro coniugi, ascendenti o discendenti, che direttamente o indirettamente, detengano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto;
b) soggetti in cui gli stessi titolari del capitale, i loro coniugi, ascendenti o discendenti detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al 10% del capitale o dei diritti di voto;
c) un soggetto e i membri dei suoi organi sociali, o di qualsiasi organo d’amministrazione, direzione, gestione o controllo, e i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti;
d) soggetti in cui la maggioranza dei membri degli organi sociali, o dei membri di qualsiasi organo d’amministrazione, direzione, gestione o controllo, indipendentemente dal fatto che si tratti delle stesse persone o di persone diverse, siano tra loro legati da matrimonio, da unione di fatto legalmente riconosciuta o da vincoli di parentela in linea retta;
e) soggetti legati da patti sociali di subordinazione, coordinamento o altri di effetto equivalente;
f) imprese aventi un rapporto di controllo, nei termini in cui quest’ultimo viene definito nella normativa relativa agli obblighi di elaborazione di conti consolidati;
g) soggetti tra i quali, a motivo dei rapporti commerciali, finanziari, professionali o giuridici tra essi intercorrenti, stabiliti o praticati direttamente o indirettamente, sussista una situazione di dipendenza di fatto nell’esercizio dell’attività di cui trattasi, segnatamente qualora si verifichi tra di essi una delle seguenti situazioni:
1) l’esercizio dell’attività dell’uno sia subordinata essenzialmente alla cessione di diritti di proprietà industriale o intellettuale o dal know-how detenuti dall’altro;
2) l’approvvigionamento in materie prime o l’accesso a reti di vendita dei prodotti, delle merci o dei servizi ad opera dell’uno dipenda essenzialmente dall’altro;
3) una parte sostanziale dell’attività dell’uno può realizzarsi soltanto con l’altro o sia subordinata a decisioni di quest’ultimo;
4) il diritto di fissare i prezzi o le condizioni di effetto economico equivalente relativi ai beni o ai servizi negoziati, forniti o acquisiti da un soggetto, spetti all’altro in forza di un atto giuridico;
5) in virtù delle norme e condizioni posti a disciplina dei loro rapporti commerciali o giuridici, un soggetto possa subordinare le decisioni di gestione dell’altro a fatti o a circostanze estranee al loro specifico rapporto commerciale o professionale.
h) un soggetto, residente o non residente, con sede stabile nel territorio portoghese ed un altro assoggettato ad un regime fiscale nettamente più favorevole, residente in un paese, territorio o regione figurante nell’elenco approvato con decreto del Ministro dello Stato e delle Finanze».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
5 La Itelcar è una società portoghese la cui attività economica consiste, in particolare, nel noleggio di autoveicoli leggeri. Fino al 2005, il suo capitale sociale era integralmente detenuto dalla General Electric International (Benelux) BV, società belga di cui la GE Capital detiene oltre il 10% del capitale. Dal 2006, il 99,98% del capitale della Itelcar è detenuto dalla suddetta società belga e lo 0,02% dalla GE Capital.
6 La Itelcar e la GE Capital stipulavano quindi, con effetto a decorrere dal 23 luglio 2001 e con durata decennale, un contratto di finanziamento che consentiva alla prima società di utilizzare una linea di credito a fronte del pagamento di interessi al tasso Euribor, maggiorato di un differenziale («spread») dello 0,5%.
7 Nell’ambito di tale contratto, il credito concretamente utilizzato dalla Itelcar ammontava a EUR 122 072 179,97 nel 2004, a EUR 131 772 249,75 nel 2005, a EUR 212 113 789,46 nel 2006 e a EUR 272 113 789,46 nel 2007.
8 La Itelcar si rivolgeva al direttore generale delle imposte al fine di dimostrare che, per ogni esercizio dal 2004 al 2007, il livello del suo indebitamento nei confronti della GE Capital avrebbe potuto essere concesso, a condizioni analoghe, da un soggetto indipendente e che il differenziale nel tasso di interesse convenuto con la GE Capital rispettava il principio di piena concorrenza.
9 Con avvisi del 5 dicembre 2008 e dell’8 gennaio 2009, venivano trasmesse alla Itelcar le relazioni finali dell’ispezione tributaria recanti le rettifiche apportate alla base imponibile della suddetta società per gli esercizi dal 2004 al 2007, in forza dell’articolo 61 del CIRC. In tali relazioni era stato accertata un’eccedenza di indebitamento, ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, nonché l’insufficienza delle prove prodotte dalla stessa Itelcar ai fini dell’applicazione del paragrafo 6 del medesimo articolo.
10 Avverso siffatte rettifiche la Itelcar proponeva, nel 2009, due ricorsi stragiudiziali. Essendo questi rimasti senza esito, proponeva quindi nuovo ricorso dinanzi al Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra. Quest’ultimo ricorso veniva parzialmente respinto in base al rilievo che le disposizioni del diritto nazionale applicate nella fattispecie non violavano la libera circolazione dei capitali sancita dall’articolo 56 CE.
11 Avverso la sentenza del Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra la Itelcar presentava appello dinanzi al giudice del rinvio, a parere del quale la soluzione della controversia sottopostagli dipende dalla conformità delle disposizioni pertinenti del CIRC con il diritto dell’Unione.
12 Ciò premesso, il Tribunal Central Administrativo Sul ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 63 [TFUE] e 65 [TFUE] (ex articoli 56 [CE] e 58 [CE]) ostino ad una normativa nazionale, quale l’articolo 61 del CIRC (...) che, in una fattispecie di indebitamento di un soggetto passivo residente in Portogallo nei confronti di un ente di un paese terzo con cui intercorrano particolari rapporti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 4, del CIRC, escluda che gli interessi sostenuti e pagati da tale soggetto passivo sulla frazione dell’indebitamento ritenuta eccedente a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, del CIRC, siano considerati oneri deducibili, al pari degli interessi sostenuti e pagati da un soggetto passivo residente in Portogallo, il cui eccesso di indebitamento si verifichi nei confronti di un ente residente in Portogallo con cui intercorrano particolari rapporti».
Sulla questione pregiudiziale
13 Con la questione sottoposta il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 56 CE debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa di uno Stato membro che non consideri oneri deducibili, ai fini della determinazione dell’utile imponibile, gli interessi afferenti alla quota di un indebitamento qualificata come in eccesso, corrisposti da una società residente ad una società mutuante stabilita in un paese terzo con la quale intercorrano particolari rapporti, consentendo invece la deduzione di tali interessi laddove siano corrisposti a una società mutuante residente, con la quale la società mutuataria intrattenga rapporti dello stesso genere.
Sulla libertà applicabile
14 Per quanto concerne l’applicabilità dell’articolo 56 CE alle circostanze in esame nel procedimento principale, va anzitutto rilevato che i mutui e finanziamenti concessi da soggetti non residenti a soggetti residenti costituiscono movimenti di capitali ai sensi della suddetta disposizione, come risulta d’altronde dalla rubrica VIII della nomenclatura ripresa all’allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988 per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5), e nelle note esplicative ivi contenute (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04, Racc. pag. I-9521, punti 41 e 42).
15 Nondimeno, il governo portoghese sostiene che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un regime fondato sull’esistenza di «particolari rapporti» risultanti dal fatto che il soggetto mutuante ha il potere di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sulle decisioni gestionali e finanziarie del soggetto mutuatario. La Corte avrebbe esaminato regimi di tal genere esclusivamente alla luce della libertà di stabilimento che non si applicherebbe ad operazioni effettuate, come nella specie, con un soggetto stabilito in un paese terzo.
16 A tal riguardo, la Corte già avuto modo di affermare, con riguardo ad una normativa nazionale relativa al trattamento fiscale di dividendi provenienti da un paese terzo, che l’esame dell’oggetto di tale normativa va ritenuto sufficiente ai fini della valutazione se il trattamento fiscale medesimo ricada nella sfera delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali. Infatti, poiché il capitolo del Trattato relativo alla libertà di stabilimento non contiene alcuna disposizione che estenda la sfera di applicazione delle proprie disposizioni alle situazioni concernenti lo stabilimento di una società di uno Stato membro in un paese terzo ovvero lo stabilimento di una società di un paese terzo in uno Stato membro, una simile normativa non è idonea a ricadere nella sfera di applicazione dell’articolo 43 CE (v. sentenza del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-35/11, punti 96 e 97 nonché la giurisprudenza ivi citata).
17 La Corte ha parimenti dichiarato che, qualora dall’oggetto di una tale normativa nazionale risulti che quest’ultima è destinata ad applicarsi soltanto alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni della società interessata e di determinare le attività di quest’ultima, non possono essere invocati né l’articolo 43 CE né l’articolo 56 CE (sentenza Test Claimants in the FII Group Litigation, cit., punto 98).
18 Per contro, una normativa nazionale relativa al trattamento fiscale di dividendi provenienti da un paese terzo, la quale non si applichi esclusivamente alle situazioni in cui la società madre eserciti un’influenza determinante sulla società distributrice dei dividendi, deve essere valutata alla luce dell’articolo 56 CE. Una società residente di uno Stato membro può dunque, indipendentemente dall’entità della partecipazione da essa detenuta nella società distributrice di dividendi stabilita in un paese terzo, invocare la suddetta disposizione al fine di contestare la legittimità di una normativa di tal genere (sentenze Test Claimants in the FII Group Litigation, cit., punto 99, e del 28 febbraio 2013, Beker, C-168/11, punto 30).
19 Tale ragionamento vale anche per una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, riguardante il trattamento fiscale di interessi corrisposti da una società residente a una società mutuante stabilita in un paese terzo con la quale intercorrano particolari rapporti. Infatti, una normativa di tal genere non rientrerebbe né nell’ambito di applicazione dell’articolo 43 CE né in quello dell’articolo 56 CE qualora riguardasse unicamente le situazioni in cui la società mutuante detenesse una partecipazione nella società mutuataria residente che le consentisse di esercitare una sicura influenza su quest’ultima.
20 Per quanto riguarda la normativa in esame nel procedimento principale, come rilevato dalla Itelcar e dalla Commissione europea, la nozione di «particolari rapporti», quale definita all’articolo 58, paragrafo 4, del CIRC, non contempla unicamente le situazioni in cui la società mutuante di un paese terzo eserciti una sicura influenza, ai sensi della menzionata giurisprudenza della Corte, sulla società mutuataria residente per via della sua partecipazione nel capitale di quest’ultima. In particolare, le situazioni elencate nel suddetto paragrafo 4, lettera g), riguardano i rapporti commerciali, finanziari, professionali o giuridici tra le società in questione, non comportano necessariamente una partecipazione da parte della società mutuante nel capitale della società mutuataria.
21 All’udienza, il governo portoghese ha tuttavia dichiarato, in risposta ad un quesito posto dalla Corte, che detta normativa si applica soltanto alle fattispecie in cui la società mutuante detenga una partecipazione diretta o indiretta nel capitale della società mutuataria.
22 Orbene, anche ammettendo che l’applicazione della normativa di cui trattasi nel procedimento principale sia limitata a situazioni riguardanti i rapporti tra una società mutuataria e una società mutuante che detenga una partecipazione nella prima società pari ad almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, o tra società in cui gli stessi titolari detengano una partecipazione di tal genere, come previsto dall’articolo 58, paragrafo 4, lettere a) e b), del CIRC, è giocoforza rilevare che una partecipazione di tale entità non implica necessariamente che il titolare della suddetta partecipazione eserciti una sicura influenza sulle decisioni della società di cui sia azionista (v., in tal senso, sentenze del 13 aprile 2000, Baars, C-251/98, Racc. pag. I-2787, punto 20, e del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Racc. pag. I-11753, punto 58).
23 Ne consegue che una società residente può invocare, indipendentemente dall’esistenza di una partecipazione nel suo capitale da parte della società mutuante di un paese terzo o dall’entità di tale partecipazione, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali al fine di contestare la legittimità di una siffatta normativa nazionale (v., per analogia, sentenza del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, cit., punto 104).
24 D’altronde, nel caso di specie non sussiste un rischio, nell’interpretazione delle predette disposizioni alla luce dei rapporti con i paesi terzi, che le società mutuanti stabilite in questi ultimi, che non ricadano all’interno della sfera di applicazione territoriale della libertà di stabilimento, possano giovarsi di tale libertà. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dal governo portoghese all’udienza, una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, non riguarda le condizioni di accesso al mercato di tali società nello Stato membro interessato, bensì riguarda unicamente il trattamento fiscale degli interessi afferenti al debito considerato eccessivo, contratto da una società residente presso una società di un paese terzo con cui intercorrano particolari rapporti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 4, del CIRC (v., per analogia, sentenza del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, cit., punto 100).
25 Ne consegue che una normativa come quella in esame nel procedimento principale deve essere esaminata esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali sancita dall’articolo 56 CE.
Sulla sussistenza di una restrizione e di eventuali giustificazioni
26 Va ricordato che, per giurisprudenza costante, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).
27 Da una costante giurisprudenza risulta parimenti che le misure vietate dall’articolo 56, paragrafo 1, CE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati (sentenze del 25 gennaio 2007, Festersen, C-370/05, Racc. pag. I-1129, punto 24, nonché Santander Asset Management SGIIC e a., cit., punto 15).
28 Nella specie, dall’articolo 61, paragrafo 1, del CIRC emerge che, laddove l’indebitamento di una società residente nei confronti di una società stabilita in un paese terzo, con cui intercorrano particolari rapporti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 4, del CIRC, risulti eccessivo ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo 61, gli interessi afferenti alla quota eccedente dell’indebitamento non sono deducibili ai fini della determinazione dell’utile imponibile di tale società residente.
29 Per contro, dall’articolo 61, paragrafo 1, del CIRC emerge altresì che la deducibilità di detti interessi è ammessa qualora la società mutuante risieda nel territorio portoghese o in un altro Stato membro.
30 Come riconosciuto dal governo portoghese, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che la situazione in oggetto nel procedimento principale rientri nella libera circolazione dei capitali, tale situazione implicherebbe un trattamento fiscale meno favorevole per la società residente che contragga un debito superiore a un determinato livello nei confronti di una società stabilita in un paese terzo rispetto all’ipotesi di una società residente che contragga analogo debito nei confronti di una società residente nel territorio nazionale o in un altro Stato membro.
31 Un siffatto trattamento sfavorevole può dissuadere una società residente dall’indebitarsi in modo reputato eccessivo nei confronti di una società stabilita in un paese terzo con cui intercorrano particolari rapporti, ai sensi della normativa in esame nel procedimento principale. Di conseguenza, esso costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 56 CE.
32 Secondo una giurisprudenza costante, una siffatta restrizione può essere ammessa solo se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, è necessario che essa sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo in questione e che non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v. sentenza del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, cit., punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
33 Il governo portoghese sostiene che la normativa in esame nel procedimento principale è volta alla repressione della frode e dell’evasione fiscali impedendo la pratica della «sottocapitalizzazione», consiste nell’erodere la base imponibile dell’imposta sulle società in Portogallo mediante il pagamento di interessi deducibili anziché di utili indeducibili. Tale pratica contemplerebbe il trasferimento arbitrario di redditi imponibili di tale Stato membro verso un paese terzo con la conseguenza che l’utile di una società non verrebbe tassato nello Stato in cui è stato generato.
34 A tal riguardo, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, una misura nazionale che restringa la libera circolazione dei capitali è giustificabile laddove riguardi specificamente le costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, il cui unico fine sia di eludere l’imposta normalmente dovuta sugli utili generati dalle attività realizzate nel territorio nazionale (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, Racc. pag. I-2107, punti 72 e 74, nonché del 17 settembre 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, Racc. pag. I-8591, punto 89).
35 Stabilendo l’indeducibilità di determinati interessi corrisposti da una società residente a una società stabilita in un paese terzo, con cui intercorrano particolari rapporti, ai fini della determinazione dell’utile imponibile della società residente, una normativa come quella in esame nel procedimento principale è atta a prevenire pratiche unicamente volte ad eludere l’imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale. Ne consegue che una simile normativa è idonea a conseguire l’obiettivo di repressione della frode e dell’evasione fiscali (v., per analogia, sentenza Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, cit., punto 77).
36 Occorre nondimeno verificare se la suddetta normativa non vada oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di cui trattasi.
37 A tal riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che può essere considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire la frode e l’evasione fiscali una normativa che si fondi su un esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se un’operazione consista in una costruzione puramente artificiosa a soli fini fiscali e che, in tutti i casi in cui l’esistenza di una tale costruzione non possa essere esclusa, consenta al contribuente, senza eccessivi oneri amministrativi, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali tale operazione sia stata conclusa (v., in tal senso, sentenze Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, cit., punto 82, e del 5 luglio 2012, SIAT, C-318/10, punto 50).
38 Del pari, la Corte ha già dichiarato che, qualora l’operazione di cui trattasi ecceda quanto le società interessate avrebbero convenuto in un regime di piena concorrenza, la misura fiscale correttrice, per non essere considerata sproporzionata, deve limitarsi alla quota eccedente quanto sarebbe stato convenuto in tale regime (v., in tal senso, citate sentenze Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, punto 83, e SIAT, punto 52).
39 Nel caso di specie, è pur vero, da un lato, che l’articolo 61, paragrafo 6, del CIRC prevede che, fatti salvi i casi di indebitamento nei confronti di un soggetto residente in un paese, territorio o regione con un regime fiscale nettamente più favorevole, la società residente, che abbia contratto un debito considerato eccessivo nei confronti di una società di un paese terzo con la quale intercorrano particolari rapporti, può provare che essa avrebbe potuto ottenere lo stesso livello di indebitamento in condizioni analoghe da un soggetto indipendente. Dall’altro, in forza dell’articolo 61, paragrafo 1, del CIRC, sono indeducibili soltanto gli interessi afferenti alla frazione del suddetto indebitamento considerata in eccesso .
40 Tuttavia, una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale va oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo.
41 Infatti, come emerge dal punto 20 supra, la nozione di «particolari rapporti», quale definita dall’articolo 58, paragrafo 4, del CIRC, comprende fattispecie che non implicano necessariamente una partecipazione da parte della società mutuante di un paese terzo nel capitale della società mutuataria residente. In mancanza di una siffatta partecipazione, dalle modalità di calcolo dell’eccesso d’indebitamento previsto dall’articolo 61, paragrafo 3, del CIRC emerge che qualsiasi indebitamento esistente fra queste due società dovrebbe essere considerato eccessivo.
42 Si deve necessariamente rilevare che, nelle circostanze descritte al punto precedente, la normativa in esame nel procedimento principale incide anche su condotte la cui effettività economica sia incontestabile. La normativa de qua, presumendo in circostanze di tal genere, un’erosione della base imponibile dell’imposta sulle società dovuta dalla società mutuataria residente, va oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo.
43 Peraltro, assumendo che, secondo quanto dichiarato dal governo portoghese e riassunto supra al punto 21, la normativa oggetto del procedimento principale venga applicata unicamente alle situazioni in cui la società mutuante detenga una partecipazione diretta o indiretta nel capitale della società mutuataria, restando così esclusa la circostanza evocata al punto 41 della presente sentenza, resta il fatto che una simile limitazione della sfera di applicazione di tale normativa non emerge dalla sua formulazione che tende, invece, a suggerire che siano contemplati anche i particolari rapporti non caratterizzati da una partecipazione societaria.
44 Ciò premesso, la suddetta normativa non consente di determinare a priori e con sufficiente precisione la sua sfera di applicazione. Di conseguenza, essa non soddisfa i requisiti della certezza del diritto in base ai quali le norme di diritto devono essere chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare allorquando possono avere conseguenze negative sugli individui e le società. Orbene, una norma che non soddisfi i requisiti del principio della certezza del diritto non può essere considerata proporzionata agli obiettivi perseguiti (v. sentenza SIAT, cit., punti 58 e 59).
45 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che non consideri oneri deducibili, ai fini della determinazione dell’utile imponibile, gli interessi, afferenti alla quota di indebitamento considerata eccedente, corrisposti da una società residente a una società mutuante stabilita in un paese terzo con la quale intercorrano particolari rapporti, consentendo invece la deduzione degli interessi corrisposti a una società mutuante residente con la quale la società mutuataria si trovi in rapporti dello stesso genere, qualora, in assenza di partecipazione della società mutuante stabilita in un paese terzo nel capitale della società mutuataria residente, la normativa medesima presupponga nondimeno che l’indebitamento di quest’ultima si inserisca in una costruzione volta ad eludere l’imposta normalmente dovuta o qualora tale normativa non consenta di determinare a priori e con sufficiente precisione la propria sfera di applicazione.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 56 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che non consideri oneri deducibili, ai fini della determinazione dell’utile imponibile, gli interessi, afferenti alla quota di indebitamento considerata eccedente, corrisposti da una società residente a una società mutuante stabilita in un paese terzo con la quale intercorrano particolari rapporti, consentendo invece la deduzione degli interessi corrisposti a una società mutuante residente con la quale la società mutuataria si trovi in rapporti dello stesso genere, qualora, in assenza di partecipazione della società mutuante stabilita in un paese terzo nel capitale della società mutuataria residente, la normativa medesima presupponga nondimeno che l’indebitamento di quest’ultima si inserisca in una costruzione volta ad eludere l’imposta normalmente dovuta o qualora tale normativa non consenta di determinare a priori e con sufficiente precisione la propria sfera di applicazione.
Firme
* Lingua processuale: il portoghese.