SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
12 giugno 2014 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 – Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali” – Sistema di promozione delle vendite – Carta di sconto – Base imponibile»
Nella causa C-461/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi), con decisione dell’11 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2012, nel procedimento
Granton Advertising BV
contro
Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas (relatore), D. Šváby e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo olandese, da M. Noort e C. Wissels, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, da C. Murrell, in qualità di agente, assistita da R. Hill, barrister;
– per la Commissione europea, da A. Cordewener e E. Manhaeve, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 ottobre 2013,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Granton Advertising BV (in prosieguo: la «Granton Advertising») e l’Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor den Haag (Ispettore del servizio tributario Haaglanden/ufficio dell’Aja; in prosieguo: l’«Ispettore»), in merito all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») delle operazioni di vendita di carte di sconto effettuate dalla Granton Advertising negli anni compresi tra il 2001 e il 2005.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Nell’ambito del capo VIII, «Base imponibile», della sesta direttiva, l’articolo 11, parte A, di quest’ultima, intitolato «All’interno del paese», al paragrafo 3 dispone quanto segue:
«Non vanno compresi nella base imponibile:
(...)
b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l’operazione;
(...)».
4 All’interno del capo X, «Esenzioni», della medesima direttiva, l’articolo 13 di quest’ultima, recante il titolo «Esenzioni all’interno del paese», comprende le parti A («Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico»), B («Altre esenzioni») e C («Opzioni»).
5 Ai sensi dell’articolo 13, parte B, di detta direttiva:
«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano (...):
(...)
d) le operazioni seguenti:
(...)
3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
(...)
5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:
– dei titoli rappresentativi di merci,
– dei diritti o titoli di cui all’articolo 5, paragrafo 3;
(...)».
La normativa olandese
6 L’articolo 11 della legge sull’imposta sulla cifra d’affari (Wet op de omzetbelasting), del 28 giugno 1968 (Staatsblad 1968, n. 329), nella versione applicabile nel procedimento principale, così dispone:
«1. Alle condizioni stabilite mediante provvedimento amministrativo (…) sono esentati dall’imposta:
(...)
i. le seguenti cessioni e servizi:
(...)
2° le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad effetti ed altri titoli, ad esclusione di documenti che rappresentano merci;
(...)
j. i seguenti servizi:
(...)
2° le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai, giroconti postali, ai conti correnti, ai depositi di fondi, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7 I fatti relativi al procedimento principale si sono svolti in un periodo compreso tra gli anni 2001 e 2005, durante il quale la Granton Advertising, società di diritto olandese denominata Granton Marketing BV fino al 7 giugno 2004, ha emesso e venduto carte intitolate «Granton» (in prosieguo: le «carte Granton»). Queste carte, che erano vendute ai consumatori per un prezzo che variava tra i 15 e i 25 EUR, conferivano loro, in cambio, il diritto all’acquisizione o alla prestazione di un certo numero di beni e di servizi a condizioni preferenziali presso commercianti e imprese, come ristoranti, cinema, alberghi o saune, che avevano concluso un contratto a tal fine con la Granton Advertising (in prosieguo: le «imprese affiliate»). Le carte Granton erano disponibili in punti vendita che venivano pagati dalla Granton Advertising per ogni carta Granton venduta.
8 Dal contratto tipo concluso tra la Granton Advertising e l’impresa affiliata, citato dal giudice del rinvio, risulta che le imprese affiliate, collaborando con la Granton Advertising, avevano l’obiettivo di attirare clienti perché comprassero i loro beni e servizi. A tal fine, le imprese affiliate s’impegnavano ad accettare le carte Granton in corso di validità che venivano loro presentate e a fornire i beni e/o i servizi precisati su ogni carta Granton, fino al massimo indicato su quest’ultima.
9 Inoltre, da detto contratto tipo risulta che la Granton Advertising si incaricava della fabbricazione, produzione, distribuzione, promozione e vendita delle carte Granton. Dopo la firma del contratto, la Granton Advertising non fatturava alcuna somma riguardo alle carte Granton a carico delle imprese affiliate e non riceveva da esse alcun corrispettivo.
10 Quanto alle caratteristiche di dette carte, il giudice del rinvio afferma che ogni carta Granton dava diritto al suo titolare ad una riduzione di prezzo sulle ordinazioni fatte presso le imprese affiliate il cui nome figurava sulla carta di cui trattasi. La riduzione era concessa sulle offerte indicate su ogni carta e queste ultime erano di varia natura a seconda di quanto convenuto tra l’impresa affiliata interessata e la Granton Advertising. Dette riduzioni erano ottenute esibendo la carta, presentando un buono che ne faceva parte o facendo apporre sulla carta la firma dell’impresa affiliata di cui trattavasi. In molti casi i titolari della carta Granton potevano anche ottenere, a titolo di altri vantaggi, due unità del bene o del servizio proposto al prezzo di una. Inoltre, le carte Granton erano studiate in modo tale che il loro titolare ne traesse vantaggi già con un singolo uso. In alcuni casi, nel periodo di validità della carta, sovente pari a sei mesi, le offerte su essa indicate potevano essere utilizzate varie volte o addirittura giornalmente.
11 Inoltre, le carte Granton non erano personali, ma trasferibili. Tuttavia, non potevano essere scambiate con denaro o prodotti.
12 Nel 2005 l’Ispettore ha effettuato una verifica della contabilità della Granton Advertising. Ritenendo che la vendita di carte Granton da parte di tale impresa costituisse un’operazione soggetta ad IVA, l’Ispettore le aveva inviato un avviso di rettifica dell’imposta. A seguito del reclamo proposto dalla Granton Advertising, l’importo di detto avviso di rettifica ammontava a EUR 643 567.
13 La Granton Advertising, ritenendo, da parte sua, che la vendita delle carte Granton fosse esente da IVA, ha presentato dinanzi al Rechtbank Breda (Tribunale di primo grado di Breda) un ricorso avverso detta decisione dell’Ispettore. Tuttavia, il Rechtbank Breda ha respinto il ricorso della Granton Advertising, affermando che le carte Granton non rientravano nelle nozioni di «altri titoli» o di «altri effetti commerciali» a norma della sesta direttiva, tenuto conto in particolare del contesto nel quale si collocavano tali nozioni nell’ambito della medesima direttiva e del loro significato nella lingua neerlandese nonché in altre versioni linguistiche della stessa direttiva. Inoltre, a parere del Rechtbank Breda, tali nozioni dovevano essere interpretate restrittivamente.
14 La Granton Advertising ha impugnato detta decisione del Rechtbank Breda dinanzi al giudice del rinvio, il Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch). Tale giudice ritiene possibile un’interpretazione più ampia delle nozioni di «altri titoli» e di «altri effetti commerciali» di quella adottata dal Rechtbank Breda. Detto giudice dichiara tuttavia che né i lavori preparatori della direttiva, né la dottrina, né la giurisprudenza esistente consentono di determinare la portata di tali nozioni in un contesto come quello relativo al procedimento principale.
15 Ciò considerato, il Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’espressione “altri titoli”, di cui all’articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto [5], della sesta direttiva (…), debba essere interpretata nel senso che essa comprende una [carta Granton], ovvero una carta trasferibile che viene utilizzata in pagamento (parziale) per beni e servizi, e, in tal caso, se pertanto l’emissione e la vendita di siffatta carta siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
2) In caso di risposta negativa, se quindi l’espressione “altri effetti commerciali”, di cui all’articolo 13, parte B, parte iniziale e lettera d), punto 3, della sesta direttiva (…), debba essere interpretata nel senso che in essa rientra una [carta Granton], ovvero una carta trasferibile che viene utilizzata in pagamento (parziale) per beni e servizi, e, in tal caso, se pertanto l’emissione e la vendita di siffatta carta siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
3) Qualora una [carta Granton] configuri un «altro titolo» o un «altro effetto commerciale», nel senso sopra indicato, se sia rilevante, per la questione se l’emissione e la vendita della medesima siano esenti da imposta sul valore aggiunto, che, in caso di uso di detta carta, l’imposizione su (una parte del) corrispettivo per essa pagata sia praticamente illusoria».
Sulle questioni pregiudiziali
16 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se occorra interpretare l’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva nel senso che la vendita di una carta di sconto, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’IVA.
Osservazioni preliminari
17 Si deve rilevare che la questione dell’assoggettamento delle carte Granton all’IVA e dell’eventuale calcolo di quest’ultima dipende dalle loro caratteristiche giuridiche ed economiche (v., in tal senso, sentenza Commissione/Germania, C-427/98, EU:C:2002:581, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, sebbene le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertano, in particolare, sull’eventuale esenzione dell’operazione di vendita di siffatte carte, occorre precisare in via preliminare le condizioni che disciplinano la commercializzazione di dette carte, poiché tali elementi hanno rilevanza sull’identificazione dell’operazione imponibile nonché sulla valutazione della natura di quest’ultima.
18 In proposito, dalla decisione di rinvio emerge che il titolare di una carta Granton può ottenere prodotti o servizi offerti dalle imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra le imprese stesse e la Granton Advertising, incluse, segnatamente, le riduzioni sul prezzo. Orbene, mentre la formulazione delle questioni pregiudiziali indica che la carta Granton è «utilizzata in pagamento (parziale)» per concessioni di beni e prestazioni di servizi, risulta, sul fondamento di altri elementi contenuti nella decisione di rinvio, che l’impresa affiliata, su presentazione di tale carta da parte del suo titolare, rinuncia, in particolare, a richiedere una parte del prezzo normale, cosicché detto titolare non paga l’importo pari a detta riduzione.
19 Infatti, si deve considerare che la circostanza che l’impresa affiliata accetti di fare a meno di incassare la somma corrispondente alla riduzione ottenuta in forza di dette condizioni preferenziali costituisce, come sostiene altresì la Commissione europea nelle proprie osservazioni scritte, un ribasso di prezzo a norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Secondo la giurisprudenza della Corte, questo ribasso, che non deve essere incluso nella base imponibile dell’operazione di cui trattasi, riguarda in particolare la differenza tra il normale prezzo di vendita al minuto e la somma di denaro effettivamente ricevuta dal rivenditore (v., in tal senso, sentenze Boots Company, C-126/88, EU:C:1990:136, punto 22, e Argos Distributors, C-288/94, EU:C:1996:398, punto 16).
20 Inoltre, per quanto concerne la base imponibile dell’operazione di vendita delle carte Granton, va rilevato che gli importi versati dai consumatori alla Granton Advertising per l’acquisizione di una carta Granton non possono essere intesi nel senso di costituire indirettamente il controvalore, o una parte di quest’ultimo, di prestazioni di cui detti consumatori possono beneficiare successivamente presso imprese affiliate. Infatti, non esiste alcun nesso sufficientemente diretto tra l’importo versato da tali consumatori per ricevere la carta Granton e i beni o le prestazioni di servizi eventualmente ottenuti dagli stessi consumatori presso le imprese affiliate (v., in tal senso, sentenze Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats, 154/80, EU:C:1981:38, punto 12, e Hotel Scandic Gåsabäck, C-412/03, EU:C:2005:47, punto 22).
21 In proposito, oltre al fatto che non esiste alcun contratto tra i titolari delle carte Granton e le imprese affiliate e che queste ultime non ricevono alcuna parte dei ricavati ottenuti dalla Granton Advertising dalla vendita di dette carte, non sussiste inoltre alcun collegamento necessario tra il pagamento, da parte del consumatore alla Granton Advertising, per ricevere una carta Granton e il valore delle riduzioni eventualmente ottenute dallo stesso consumatore presso le imprese affiliate. L’importo delle eventuali riduzioni, che dipende segnatamente dall’utilizzo di detta carta nonché dalla disponibilità delle offerte presso imprese affiliate, è aleatorio e praticamente impossibile da determinare in anticipo (v., per analogia, sentenza Lebara, C-520/10, EU:C:2012:264, punto 38).
22 Ciò premesso, si deve in primo luogo considerare che l’utilizzo di una carta Granton, contrariamente a quanto afferma il giudice del rinvio, non può costituire un «pagamento», ai fini della sesta direttiva, essendo, di fatto, una riduzione di prezzo; in secondo luogo, che i ribassi di prezzo concessi dalle imprese affiliate non sono compresi nella base imponibile delle eventuali operazioni effettuate tra queste ultime e i titolari di una carta Granton; e, in terzo luogo, che le questioni sollevate da detto giudice hanno lo scopo di determinare, segnatamente, se l’operazione di vendita delle carte Granton ai consumatori – indipendentemente da altre operazioni potenzialmente effettuate dai medesimi consumatori nei confronti di imprese affiliate – debba essere o meno esente da IVA.
Sull’esenzione dell’operazione di vendita delle carte Granton
23 Quanto alla questione se occorra o meno esentare dall’IVA l’operazione di vendita delle carte Granton, si deve determinare se siffatte carte di sconto rientrino nella nozione di «altri titoli» o di «altri effetti commerciali», che figura, rispettivamente, nei punti 5 e 3 dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva.
24 Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte alla Corte, vale a dire i governi olandese e del Regno Unito nonché la Commissione europea, rilevano che le carte di sconto, come le carte Granton, non rientrano in dette nozioni e, pertanto, la loro vendita non costituisce un’operazione esente da IVA.
25 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, i termini con i quali sono state designate le esenzioni previste dall’articolo 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro (sentenza Nordea Pankki Suomi, C-350/10, EU:C:2011:532, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), e che detti termini devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (sentenze Stichting Uitvoering Financiële Acties, 348/87, EU:C:1989:246, punto 13, e Skandinaviska Enskilda Banken, C-540/09, EU:C:2011:137, punto 20).
26 Al fine di determinare se le carte di sconto, come le carte Granton, rientrino, da un lato, nella nozione di «altri titoli» o, dall’altro, in quella di «altri effetti commerciali», che figurano all’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva, si deve valutare in particolare la lettera di quest’ultima disposizione, il contesto nel quale si collocano tali nozioni nonché la finalità dell’esenzione che essa prevede (v., segnatamente, in tal senso, sentenze Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12; ebookers.com Deutschland, C-112/11, EU:C:2012:487, punto 12, nonché RVS Levensverzekeringen, C-243/11, EU:C:2013:85, punto 23).
Sulla questione se le carte Granton rientrino nella nozione di «altri titoli»
27 Per quanto concerne la lettera della disposizione che prevede l’esenzione di cui trattasi, si deve ricordare che gli Stati membri, in forza dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, esentano in particolare le operazioni riguardanti «azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli». Sebbene tale esenzione riguardi, pertanto, specificamente, da un lato, titoli che conferiscono un diritto di proprietà su persone giuridiche e, dall’altro, titoli che rappresentano un debito, resta cionondimeno il fatto che anche gli «altri titoli» contemplati da detta disposizione vanno comunque considerati «titoli». Di conseguenza, si deve ritenere che essi abbiano natura simile a quella dei titoli specificamente menzionati nella medesima disposizione.
28 Quest’ultima affermazione è suffragata dai titoli espressamente esclusi dall’esenzione prevista nella stessa disposizione, vale a dire quelli rappresentativi di merci nonché le quote di interessi e azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte, purché tali quote siano considerate beni materiali da parte dello Stato membro conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della sesta direttiva (v., in tal senso, sentenza DTZ Zadelhoff, C-259/11, EU:C:2012:423, punto 42). Infatti, la natura di questi ultimi in quanto «titoli», dato che rappresentano, in particolare, diritti di proprietà su beni mobili o immobili, costituisce, nonostante la loro esclusione dall’esenzione prevista da detta disposizione, un indizio di ciò che occorre intendere per «titolo» ai fini dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva.
29 Riguardo al contesto di tale disposizione, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui le operazioni esenti da IVA in forza dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva sono, per loro natura, operazioni finanziarie. Benché siffatte operazioni, definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari, tuttavia nel loro complesso esse rientrano tra le operazioni finanziarie (v., in tal senso, sentenza Velvet & Steel Immobilien, C-455/05, EU:C:2007:232, punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata).
30 Si deve aggiungere, riguardo agli obiettivi di detta disposizione, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la finalità dell’esenzione dall’IVA delle operazioni finanziarie elencate nell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva è, in particolare, di ovviare alle difficoltà finanziarie collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile (sentenze Velvet & Steel Immobilien, EU:C:2007:232, punto 24, e Skandinaviska Enskilda Banken, EU:C:2011:137, punto 21).
31 Quanto alla questione se, nella fattispecie, una carta di sconto, come la carta Granton, debba essere considerata un «altro titolo» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, va rilevato anzitutto che, qualora un consumatore acquisti una carta del genere, egli non acquista né un diritto di proprietà della società Granton Advertising né un diritto di credito su tale impresa né, peraltro, un qualsivoglia diritto che presenti un nesso con detti diritti. Infatti, la carta Granton è caratterizzata dal fatto che conferisce al suo titolare solamente il diritto di ottenere riduzioni sui prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese affiliate.
32 Inoltre, da un esame delle caratteristiche essenziali della carta Granton, risultanti dal fascicolo sottoposto alla Corte, emerge che quest’ultima non ha alcun valore nominale e non può essere scambiata con denaro o prodotti presso le imprese affiliate. Ciò premesso, la vendita ai consumatori di una siffatta carta non costituisce, data la sua natura, un’operazione finanziaria ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva (v., in tal senso, sentenze Velvet & Steel Immobilien, EU:C:2007:232, punti 22 e 23, nonché Nordea Pankki Suomi, EU:C:2011:532, punti da 24 a 27).
33 Infine, poiché la base imponibile dell’operazione tassabile corrisponde alla controprestazione pagata dai consumatori per l’acquisto delle carte Granton, il calcolo dell’IVA su tale base non può presentare difficoltà particolari.
34 Dato che i termini dell’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, come ricordato al punto 25 della presente sentenza, si deve considerare che le carte di sconto come quelle di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano nella nozione di «altri titoli» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, di tale direttiva.
Sulla questione se le carte Granton rientrino nella nozione di «altri effetti commerciali»
35 Occorre ricordare che, secondo l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva, gli Stati membri esonerano le operazioni relative segnatamente «ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali».
36 Al pari di quanto affermato al punto 29 della presente sentenza riguardo alla nozione di «altri titoli» di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva, va rilevato che anche le operazioni esenti in forza del punto 3 della medesima disposizione rientrano tra le operazioni finanziarie (v., in tal senso, sentenza Velvet & Steel Immobilien, EU:C:2007:232, punto 22).
37 Si deve precisare che l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva riguarda, segnatamente, strumenti di pagamento come gli assegni. Orbene, come rammentato ai punti 18 e 31 della presente sentenza, sebbene le carte Granton conferiscano il diritto a riduzioni di prezzo, esse non costituiscono di per sé uno strumento di pagamento ai fini di detta direttiva. In particolare, come fa valere anche il governo del Regno Unito, sebbene carte del genere siano trasferibili e possano essere rivendute ad un determinato prezzo, le loro modalità di funzionamento non implicano alcun trasferimento di denaro, contrariamente ai pagamenti, ai giroconti e agli assegni.
38 Ciò premesso, dato che i termini dell’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, come ricordato al punto 25 della presente sentenza, occorre considerare che le carte di sconto come quelle di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano nella nozione di «altri effetti commerciali» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva.
39 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’IVA.
Sulle spese
40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto.
Firme
* Lingua processuale: il neerlandese.