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27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 25 gennaio 2013 — X e a./Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

(Causa C-40/13)

2013/C 123/12

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti

Ricorrenti: X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding BV, D1 BV, D2 BV, D3 BV

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

Questioni pregiudiziali

1)

Se si configuri una restrizione della libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE, in quanto alle interessate viene negata l’applicazione del regime olandese dell’entità fiscale unica alle attività e al patrimonio delle società consociate con sede nei Paesi Bassi X3 Holding, D1 e D2.

Se, in tale ambito, alla luce degli obiettivi perseguiti con il regime olandese dell’entità fiscale unica (…), la situazione della X3 Holding, D1 e D2 sia oggettivamente analoga (…) a (i) la situazione di società consociate residenti nei Paesi Bassi che non hanno optato per la riunione in un’entità fiscale unica con la/le loro società controllante/i comune/i, residente/i nei Paesi Bassi, e che pertanto, in quanto società consociate, al pari delle interessate non hanno accesso al regime dell’entità fiscale unica, oppure a (ii) la situazione di società consociate residenti nei Paesi Bassi che, insieme alla/e loro società controllante/i comune/i avente/i sede nei Paesi Bassi, abbiano scelto di formare un’entità fiscale unica con la/e loro società controllante/i e le cui attività e patrimonio pertanto, diversamente da quelli delle interessate, vengono consolidati dal punto di vista fiscale.

2)

Se, ai fini della risposta alla prima questione, prima frase, rilevi (…) se le società di cui trattasi (i) come nella fattispecie la D1 e la D2 hanno una società controllante (diretta) comune in un altro Stato membro oppure (ii), come nella fattispecie da un lato la X3 Holding, dall’altro lato la D1 e la D2, hanno diverse società controllanti (dirette) in un altro Stato membro, di modo che unicamente ad un livello superiore della struttura del gruppo — seppure all’interno di tale altro Stato membro — esiste una società controllante (indiretta) delle diverse società.

3)

Se, e nella misura in cui, la prima questione, prima frase, debba essere risolta in senso affermativo, se siffatta restrizione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, segnatamente dalla necessità di conservare la coerenza fiscale, compresa la prevenzione della doppia presa in considerazione delle perdite unilaterale e bilaterale (…).

4)

Se, e nella misura in cui, la terza questione deve essere risolta in senso affermativo, se la restrizione debba essere considerata come proporzionata (…).