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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

del 4 settembre 2014 (1)

Causa C-87/13

Staatssecretaris van Financiën

contro

X

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Regno dei Paesi Bassi)]

«Normativa tributaria – Libertà di stabilimento – Imposta nazionale sul reddito – Deduzione più elevata per le spese di manutenzione nel caso di un monumento nazionale abitato dal proprietario – Cittadino olandese che abita in un edificio sottoposto a vincolo monumentale situato in Belgio, che svolge nei Paesi Bassi un’attività professionale e che viene ivi assoggettato illimitatamente ad imposta»





I –    Introduzione

1.        Il Regno dei Paesi Bassi desidera promuovere sotto il profilo fiscale la conservazione del proprio patrimonio culturale. Esso accorda pertanto, per la manutenzione di monumenti olandesi, una deduzione fiscale più elevata.

2.        Il procedimento a quo riguarda un cittadino olandese che effettivamente abita e si occupa della manutenzione di un edificio sottoposto a vincolo monumentale, trovandosi però detto edificio in Belgio. Sebbene la totalità delle sue entrate sia assoggettata ad imposta nei Paesi Bassi, egli non gode di agevolazioni fiscali per la manutenzione del monumento belga. Il Regno dei Paesi Bassi, infatti, intende favorire unicamente i monumenti olandesi. La Corte è chiamata a chiarire, nel presente procedimento, se la concessione di agevolazioni limitatamente al patrimonio culturale nazionale sia conforme alle libertà fondamentali.

II – Contesto normativo

3.        Ai sensi dell’articolo 2.5, paragrafo 1, del Wet inkomstenbelasting 2001, nella versione del 2004 (in prosieguo: la «legge olandese sull’imposta sul reddito»), il soggetto residente in un altro Stato membro può decidere di essere considerato come soggetto passivo nazionale nei Paesi Bassi.

4.        Secondo la legge olandese sull’imposta sul reddito sono assoggettati ad imposta i redditi provenienti da appartamenti dei quali un soggetto passivo è proprietario, sia concessi in locazione sia abitati dal medesimo. I redditi provenienti da appartamenti abitati dal loro proprietario vengono stabiliti in una percentuale del valore dell’abitazione.

5.        Dai redditi provenienti da appartamenti abitati dal loro proprietario possono essere dedotte, per un importo limitato, le spese sostenute in relazione all’appartamento. Nel caso di un edificio sottoposto a vincolo monumentale, una spesa che eccede tale importo può essere fatta valere quale cosiddetta deduzione a carattere personale. Tale regime si applica anche agli immobili concessi in locazione. La deduzione presuppone, ai sensi dell’articolo 6.31 della legge olandese sull’imposta sul reddito, che l’immobile venga iscritto in un registro ai sensi degli articoli 6 o 7 del Monumentenwet 1988 (in prosieguo: la «legge olandese sui monumenti»). Tali disposizioni vengono interpretate dal giudice del rinvio nel senso che è consentita unicamente la registrazione di un edificio situato nei Paesi Bassi.

III – Procedimento principale

6.        Il procedimento principale verte su un avviso di accertamento concernente l’imposta sul reddito olandese nei confronti del sig. X per il 2004.

7.        Il sig. X possiede la cittadinanza olandese. Nel 2004 egli ha trasferito la propria residenza dai Paesi Bassi in un castello in Belgio. Il sig. X è proprietario del castello, il quale, insieme ai suoi dintorni, è tutelato in base al diritto belga come monumento ovvero come elemento paesaggistico. Il sig. X ha continuato a svolgere nei Paesi Bassi l’attività di amministratore di una società della quale egli è l’unico azionista. In Belgio egli non percepisce alcun reddito proveniente da un’attività lavorativa.

8.        Ai fini dell’imposta sul reddito olandese relativa all’anno 2004 il sig. X è stato trattato, su sua domanda, come soggetto passivo nazionale. Nella sua dichiarazione dei redditi il sig. X ha operato una deduzione dal suo reddito per un importo pari a EUR 18 140 per le spese di manutenzione e di ammortamento concernenti il castello in Belgio, a titolo di deduzione personale. Il sig. X avrebbe potuto far valere tali spese anche nell’ambito dell’imposta sul reddito belga, optando per un determinato tipo di imposizione. Egli non ha tuttavia proceduto in tal senso, in quanto, in definitiva, ciò non gli avrebbe procurato un vantaggio sotto il profilo fiscale.

9.        L’amministrazione fiscale olandese ha negato la deduzione a carattere personale, sulla base del rilievo che il castello belga non era iscritto in un registro ai sensi degli articoli 6 o 7 della legge olandese sui monumenti. Il sig. X ha impugnato tale decisione.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

10.      Lo Hoge Raad der Nederlanden, nel frattempo investito della controversia, ritiene possibile una violazione del diritto dell’Unione da parte delle disposizioni olandesi concernenti la deduzione a carattere personale nel caso di edifici sottoposti a vincolo monumentale. Il 21 febbraio 2013 esso ha pertanto sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1.      Se il diritto dell’Unione, e segnatamente le disposizioni sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei capitali, osti a che un soggetto residente in Belgio, che su sua domanda sia assoggettato ad imposta nei Paesi Bassi come residente e che abbia sostenuto spese relativamente ad un castello da lui abitato situato in Belgio e ivi classificato come monumento protetto ed elemento paesaggistico, non possa dedurre tali spese nei Paesi Bassi ai fini dell’imposizione per il motivo che detto castello non è registrato nei Paesi Bassi come monumento protetto.

2.      In che misura sia rilevante al riguardo l’eventualità che nel suo Stato di residenza, il Belgio, l’interessato possa dedurre dette spese ai fini dell’imposta sul reddito dai suoi redditi mobiliari presenti o futuri, mediante la scelta di un sistema d’imposizione progressiva su detti redditi.

11.      La causa in esame è stata in un primo momento riunita alla causa C-133/13 ai fini della fase orale e della sentenza. Nel luglio 2013, in relazione alle cause riunite, hanno presentato osservazioni scritte il sig. X, la sig.ra Q (parte nel procedimento principale della causa C-133/13), la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Commissione europea. La riunione delle cause è stata successivamente revocata.

V –    Analisi giuridica

12.      Con le due questioni pregiudiziali, che risolverò congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai sensi del diritto dell’Unione, un’agevolazione fiscale nazionale accordata ad edifici sottoposti a vincolo monumentale abitati dal loro proprietario possa essere circoscritta agli edifici nazionali. Il giudice del rinvio ritiene possibile, in particolare, un’incompatibilità del regime olandese con la libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 CE (al riguardo sub A), nonché con la libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 56, paragrafo 1, CE (al riguardo sub B).

A –    Libertà di stabilimento

1.      Restrizione

13.      Una disposizione che accorda un beneficio fiscale, come quella olandese, potrebbe restringere la libertà di stabilimento di un soggetto passivo quale il sig. X.

14.      Il sig. X può avvalersi, in linea di principio, della libertà di stabilimento. Quale amministratore di una società di cui è l’unico azionista, il sig. X esercita un’attività autonoma ai sensi dell’articolo 43, secondo comma, CE (2). All’applicazione della libertà di stabilimento non osta neanche il fatto che il sig. X, il quale svolge la propria attività professionale nei Paesi Bassi, sia egli stesso cittadino olandese. Stando al testo dell’articolo 43, primo comma, prima frase, CE, è vero che viene tutelato unicamente lo stabilimento «dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro», circostanza che non ricorre nel caso dello stabilimento del cittadino olandese sig. X nei Paesi Bassi. Tuttavia la Corte, tramite la propria giurisprudenza, ha esteso l’ambito di tutela della libertà di stabilimento. Ai sensi di tale giurisprudenza, ogni cittadino dell’Unione – indipendentemente dalla sua cittadinanza – rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 43 CE purché eserciti un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di residenza (3). Era questo il caso del sig. X, in quanto egli era residente in Belgio nel periodo rilevante e gestiva gli affari della propria società nei Paesi Bassi.

15.      La libertà di stabilimento può essere limitata da ogni disposizione nazionale che sfavorisce i non residenti rispetto ai residenti (4). In base alla disposizione olandese, un non residente non ha la possibilità, contrariamente ad un residente, di avvalersi di una deduzione a carattere personale per le spese collegate ad un edificio sottoposto a vincolo monumentale da lui abitato. La circostanza che – come sottolineato dal Regno dei Paesi Bassi – l’agevolazione olandese valga anche per gli immobili non abitati dal loro proprietario e che, sotto questo profilo, i residenti e i non residenti vengano trattati in maniera identica, non influisce su siffatta constatazione.

16.      Contrariamente a quanto ritenuto dalla Repubblica federale di Germania, tale trattamento sfavorevole dei non residenti limita anche l’esercizio, da parte di una persona come il sig. X, della sua attività professionale tutelata dalla libertà di stabilimento. Infatti, la disposizione che accorda un beneficio fiscale comporta, in definitiva, un onere fiscale diverso incombente sui proventi dell’attività professionale, a seconda che il sig. X abiti in un edificio sottoposto a vincolo monumentale situato nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro.

17.      Ritengo che tale interpretazione ampia della nozione di restrizione si imponga, in quanto la Corte ha rilevato, già nell’ambito di un’altra causa, che l’agevolazione fiscale concessa unicamente ad appartamenti situati nel territorio nazionale e utilizzati dal loro proprietario limita la libertà di coloro che intendono acquistare un appartamento in un altro Stato membro a fini abitativi personali sotto il profilo della libertà di circolazione dei lavoratori o della libertà di stabilimento (5).

18.      Di conseguenza, nella specie occorre constatare una restrizione alla libertà di stabilimento.

19.      Una siffatta restrizione è ammissibile, secondo la giurisprudenza, solo se essa riguarda situazioni non oggettivamente comparabili (v., al riguardo, poco più avanti, sub 2) o se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (6) (al riguardo sub 3).

2.      Comparabilità obiettiva delle situazioni

20.      Nella sentenza Nordea Bank Danmark, la Corte non ha accolto la mia proposta di abbandonare il criterio di esame della comparabilità oggettiva delle situazioni. Essa sembra piuttosto accordare nuovamente maggiore importanza a tale criterio di esame nel settore del diritto tributario (7).

21.      Nella specie, si pone la questione se la situazione di un soggetto passivo che abita in un edificio sottoposto a vincolo monumentale di sua proprietà situato nei Paesi Bassi e i cui redditi provenienti da tale edificio vengono assoggettati ad imposta in tale paese, sia oggettivamente comparabile alla situazione di un soggetto passivo che abita in un edificio sottoposto a vincolo monumentale di sua proprietà situato in un altro Stato membro e i cui redditi provenienti dall’edificio vengono parimenti assoggettati ad imposta nei Paesi Bassi.

22.      Due differenze che caratterizzano le situazioni paragonate ne mettono in discussione la comparabilità oggettiva. In primo luogo, in un caso siamo in presenza di un soggetto residente, nell’altro di un soggetto non residente. In secondo luogo, in un caso l’edificio è tutelato come monumento in base al diritto olandese, nell’altro in base al diritto belga.

a)      Sulla differenza di residenza dei soggetti passivi

23.      Con riferimento alla diversa residenza dei soggetti passivi paragonati, occorre richiamare una giurisprudenza costante secondo la quale, in materia di imposta sul reddito, le persone fisiche residenti e non residenti non si trovano, in linea di principio, in una situazione oggettivamente comparabile. Fra tali persone sussistono infatti, per quanto attiene sia alla fonte dei redditi, sia alla capacità contributiva personale, sia, inoltre, alla situazione personale e familiare, differenze oggettive (8). Pertanto, il fatto che uno Stato membro neghi ad un non residente taluni benefici fiscali che concede al residente non è, di regola, discriminatorio (9).

24.      Tale principio giurisprudenziale ha tuttavia solo un’applicazione limitata, cosicché si potrebbe dubitare del suo valore di principio. Infatti, la Corte sostiene, al contempo, che occorre in ogni caso presumere una discriminazione quando i residenti e i non residenti, nonostante la loro residenza in Stati membri differenti, si trovano, rispetto all’obiettivo e all’oggetto delle pertinenti disposizioni nazionali, in una situazione analoga (10). Solo una simile considerazione del rispettivo caso concreto è conforme anche alla giurisprudenza costante secondo la quale la comparabilità oggettiva delle situazioni deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle corrispondenti disposizioni (11). Di conseguenza, la Corte ha preteso inoltre, a più riprese, in particolare nell’ambito delle agevolazioni fiscali, che fra i gruppi dei residenti e dei non residenti debba sussistere una differenza oggettiva per poter negare una comparabilità oggettiva delle loro situazioni (12).

25.      Ne consegue che occorre sempre verificare nel singolo caso concreto, sulla base della disposizione nazionale di volta in volta oggetto di esame, se la situazione dei residenti e quella dei non residenti sia comparabile. La giurisprudenza non consente, in definitiva, di fissare un principio secondo il quale esse, di regola, non lo sono.

b)      Sulle differenze delle normative in materia di tutela dei monumenti

26.      Di conseguenza, nel caso in esame, solo la seconda differenza potrebbe escludere la comparabilità oggettiva delle situazioni, e segnatamente la circostanza che nella fattispecie di un soggetto passivo nazionale l’abitazione è tutelata come monumento in base al diritto olandese, mentre nel caso del sig. X essa lo è in base al diritto belga.

27.      La presente disposizione concernente la deduzione fiscale di determinati costi, inter alia quelli sostenuti per la manutenzione di edifici sottoposti a vincolo monumentale, è intesa, stando alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, a preservare il patrimonio culturale nei Paesi Bassi.

28.      In tali condizioni, un monumento belga non potrebbe essere oggettivamente comparabile ad un monumento olandese. Solo la promozione del patrimonio culturale situato nei Paesi Bassi, infatti, rappresenta l’obiettivo di tale disposizione.

29.      Un siffatto approccio non mi sembra tuttavia adeguato.

30.      È vero che la Repubblica francese ha giustamente sottolineato che la Corte, in particolare nella sentenza Persche, ha ritenuto sussistente una comparabilità oggettiva delle situazioni di un ente nazionale e di un ente straniero con riferimento ad un’agevolazione fiscale solo se entrambi perseguivano la promozione di interessi della collettività identici (13). Una differenziazione è dunque possibile qualora gli enti stranieri perseguano obiettivi diversi da quelli enunciati dalla normativa tributaria nazionale (14).

31.      L’obiettivo di una disposizione nazionale che accordi un beneficio fiscale non può tuttavia essere definito, ai fini dell’esame della comparabilità oggettiva, sotto il profilo meramente nazionale. Altrimenti, infatti, ogni Stato membro sarebbe libero di escludere senz’altro fattispecie transfrontaliere tramite un obiettivo, definito sotto il profilo meramente nazionale, di una disposizione che accorda un beneficio fiscale. Il riferimento meramente nazionale di una disposizione costituisce piuttosto il motivo per ritenere sussistente una restrizione ad una libertà fondamentale. Tale riferimento nazionale non può comportare che nella seconda fase dell’esame della comparabilità oggettiva delle situazioni la restrizione venga invece immediatamente ammessa. Di conseguenza la comparabilità oggettiva delle situazioni deve effettivamente essere esaminata alla luce dell’obiettivo perseguito da una disposizione nazionale. Tale obiettivo deve tuttavia essere definito senza considerare il riferimento meramente nazionale della disposizione che accorda l’agevolazione.

32.      Nel caso in esame ciò significa che la situazione del sig. X, non residente, è oggettivamente comparabile alla situazione di un residente qualora il suo edificio sia parimenti meritevole di tutela quale patrimonio culturale. Poiché il castello del sig. X è tutelato come monumento ai sensi del diritto belga, si deve partire dal presupposto che ricorra siffatta circostanza.

33.      A tale comparabilità oggettiva delle situazioni non osta – contrariamente a quanto ritenuto dalla Repubblica francese – la circostanza che l’immobile belga non sia soggetto alle disposizioni olandesi sulla tutela dei monumenti, né in particolare agli obblighi e ai limiti ad esse di regola connessi. Infatti, da un lato, il diritto belga potrebbe contenere vincoli analoghi del proprietario di un immobile belga. Dall’altro, la comparabilità oggettiva delle situazioni non può essere esclusa anche in considerazione della circostanza che un soggetto passivo come il sig. X può eventualmente assoggettarsi volontariamente alle disposizioni olandesi concernenti la tutela dei monumenti.

c)      Conclusione concernente la comparabilità oggettiva delle situazioni

34.      Di conseguenza, nella specie, la situazione di un soggetto passivo che abita in un edificio sottoposto a vincolo monumentale di sua proprietà situato nei Paesi Bassi e i cui redditi provenienti dall’edificio sono assoggettati ad imposta in tale paese, e la situazione di un soggetto passivo che abita in un edificio sottoposto a vincolo monumentale di sua proprietà situato in un altro Stato membro e i cui redditi provenienti dall’edificio sono tuttavia parimenti assoggettati ad imposta nei Paesi Bassi, sono oggettivamente comparabili.

3.      Motivo imperativo di interesse generale

35.      Resta da verificare se una disposizione che accorda un beneficio fiscale per i monumenti, come quella olandese, la quale prende in considerazione unicamente i monumenti situati nel territorio nazionale, sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

36.      Occorre chiarire, in via preliminare, che, nell’ambito della giustificazione, la questione rilevante non può essere la legittimazione del Regno dei Paesi Bassi a incentivare la tutela dei monumenti nazionali. Infatti, tale obiettivo verrebbe garantito, in linea di principio, anche qualora le disposizioni olandesi che accordano un beneficio fiscale fossero applicabili anche ai monumenti stranieri. A ciò il Regno dei Paesi Bassi non potrebbe replicare che un’estensione dell’agevolazione fiscale ai monumenti stranieri comporterebbe una diminuzione delle entrate fiscali. Infatti, da una giurisprudenza costante risulta che l’esigenza di prevenire riduzioni del gettito fiscale non rientra tra i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione ad una libertà sancita dal Trattato (15).

37.      Nel caso in esame si pone pertanto unicamente la questione se sia ravvisabile una giustificazione nel fatto che uno Stato membro circoscrive l’agevolazione fiscale ai monumenti nazionali.

38.      Ciò premesso, la sentenza Commissione/Italia, invocata da più parti nel procedimento, non riveste che un’importanza limitata per il caso in esame. Ai sensi di tale sentenza, la conservazione del patrimonio storico ed artistico (nazionale) può costituire un motivo imperativo di interesse generale che giustifica una restrizione della libera prestazione dei servizi (16). La decisione aveva tuttavia ad oggetto talune limitazioni dell’attività di operatori economici stranieri nello Stato membro di cui trattasi – in quel caso, di guide turistiche – per motivi legati alla conservazione del patrimonio culturale nazionale. Non si è tuttavia posta la questione se una disposizione di uno Stato membro che accorda un beneficio fiscale possa essere limitata al patrimonio culturale nazionale.

39.      In relazione a tale questione rileva, piuttosto, il fatto che, secondo la giurisprudenza, gli Stati membri possono decidere essi stessi, in linea di principio, quali siano gli interessi della collettività che vogliono promuovere dal punto di vista fiscale (17). La definizione dell’obiettivo che viene perseguito con una disposizione che accorda un beneficio fiscale spetta pertanto agli Stati membri.

40.      In diverse decisioni la Corte non ha peraltro ammesso una limitazione alle fattispecie nazionali dell’agevolazione fiscale, considerando che l’obiettivo perseguito con l’agevolazione poteva essere parimenti realizzato con il sostegno straniero. In tal senso, nella sentenza Petersen, essa non ha individuato valide ragioni per cui la politica di sviluppo tedesca potesse essere promossa soltanto da imprese nazionali (18). Nella sentenza relativa all’aiuto tedesco alla proprietà immobiliare la Corte ha ritenuto che l’obiettivo diretto a soddisfare la domanda di alloggi potesse essere ugualmente raggiunto incoraggiando parimenti l’acquisto di appartamenti all’estero per uso personale (19). In numerose sentenze concernenti la deduzione delle donazioni essa ha inoltre rilevato che uno Stato membro non può riservare le agevolazioni fiscali ad enti che perseguono determinati obiettivi di interesse generale unicamente qualora siano stabiliti nel territorio nazionale (20).

41.      Tutte queste decisioni vertevano tuttavia, in definitiva, sulla questione di come l’obiettivo definito dallo Stato membro possa essere promosso anche con l’aiuto di operatori economici stabiliti in un altro Stato membro. Nella specie, però, il sig. X, residente all’estero, non contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo perseguito con la disposizione olandese che accorda un beneficio fiscale. Infatti, le spese legate alla manutenzione fatte valere dal sig. X nell’ambito della tassazione olandese non servono alla manutenzione di monumenti situati nei Paesi Bassi.

42.      Qualora, tuttavia, secondo la giurisprudenza, il Regno dei Paesi Bassi possa determinare l’obiettivo perseguito con l’agevolazione, la decisione di sostenere unicamente i monumenti situati nei Paesi Bassi porta a giustificare, in linea di principio, la restrizione alla libertà di stabilimento nel caso in esame.

43.      Nondimeno, gli Stati membri non possono essere completamente liberi di definire l’obiettivo di promozione in base al diritto dell’Unione. Ciò vale non solo con riferimento al divieto di aiuti di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1, CE (attualmente: articolo 107, paragrafo 1, TFUE). Anche ai fini della giustificazione di una restrizione alle libertà fondamentali, l’obiettivo di promozione fiscale non può essere, perlomeno non in quanto tale, manifestamente protezionistico, ad esempio allorché un’agevolazione fiscale sia diretta a favorire unicamente l’attività economica di imprese nazionali oppure beni nazionali (21).

44.      Nella specie, tuttavia, l’obiettivo perseguito dallo Stato membro con la disposizione che accorda un’agevolazione fiscale trova, da parte sua, un fondamento nei Trattati, e può pertanto servire a giustificare la restrizione ad una libertà fondamentale. In tal senso, l’articolo 30 CE (attualmente articolo 36 TFUE) prevede, in relazione al divieto di restrizioni quantitative fra gli Stati membri, un motivo di giustificazione «di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale». Inoltre, ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, CE (attualmente articolo 167, paragrafo 1, TFUE), la Comunità deve contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». Da tali disposizioni è dato desumere che i Trattati inquadrano senz’altro la preservazione del patrimonio culturale in un contesto meramente nazionale, e che la promozione del patrimonio culturale nazionale è pertanto un obiettivo ammissibile nel diritto dell’Unione (22).

45.      A ciò si aggiunge che, secondo la giurisprudenza, anche la volontà degli Stati membri di garantire l’esistenza di un certo rapporto di collegamento tra la società dello Stato membro interessato ed il beneficiario di una prestazione è idonea a costituire una considerazione oggettiva di interesse generale (23). Nella specie sussiste tale collegamento fra la società del Regno dei Paesi Bassi e il patrimonio culturale olandese, la cui conservazione costituisce l’obiettivo della disposizione che accorda l’agevolazione fiscale. Poiché tale disposizione non intende sostenere un individuo in quanto tale, il tipo di rapporto intercorrente fra il sig. X e la società olandese è irrilevante.

46.      La restrizione alla libertà di stabilimento da parte della disposizione olandese che accorda un incentivo fiscale è pertanto giustificata dall’obiettivo ammissibile di promozione consistente nella conservazione del patrimonio culturale nazionale. Alla luce di tale obiettivo, l’esclusione della promozione del patrimonio culturale nazionale di altri Stati membri parimenti non eccede quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo di promozione olandese.

4.      Conclusione

47.      La libertà di stabilimento non osta a che un’agevolazione fiscale nazionale avente ad oggetto edifici sottoposti a vincolo monumentale e abitati dal loro proprietario sia circoscritta agli edifici nazionali, qualora l’obiettivo di promozione consista nella conservazione del patrimonio culturale nazionale.

B –    Libera circolazione dei capitali

48.      A prescindere dalla questione se, nella specie, la disposizione olandese che accorda un’agevolazione fiscale integri anche una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, CE, una siffatta restrizione sarebbe in ogni caso giustificata dall’obiettivo ammissibile di promozione rappresentato dalla conservazione del patrimonio culturale olandese. Si applicherebbero in tal caso in via analogica le considerazioni da me svolte supra.

C –    Conclusione

49.      Le summenzionate libertà fondamentali non ostano pertanto ad una disposizione nazionale come quella in oggetto, in forza della quale un’agevolazione fiscale accordata ad edifici sottoposti a vincolo monumentale abitati dal loro proprietario è circoscritta agli edifici nazionali.

VI – Conclusione

50.      Suggerisco pertanto di risolvere nei seguenti termini le questioni pregiudiziali sollevate dallo Hoge Raad der Nederlanden:

Né la libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 43 CE né la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, CE ostano ad una disposizione nazionale in forza della quale un residente belga assoggettato su sua domanda ad imposta nei Paesi Bassi come residente e il quale ha sostenuto delle spese per un castello da questi occupato a fini abitativi personali, situato in Belgio e ivi classificato come monumento protetto ed elemento paesaggistico, non può dedurre tali spese nei Paesi Bassi ai fini dell’imposizione sul reddito per il motivo che detto castello non è registrato nei Paesi Bassi come monumento protetto.


1 –      Lingua originale: il tedesco.


2 –      V. sentenza Asscher (C-107/94, EU:C:1996:251, punto 26).


3 –      V. sentenza Commissione/Germania (C-152/05, EU:C:2008:17, punto 20); v., in senso analogo, anche sentenza N (C-470/04, EU:C:2006:525, punto 28); v., sulla libera circolazione dei lavoratori, sentenza Renneberg (C-527/06, EU:C:2008:566, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).


4 –      V. in tal senso, inter alia, sentenze Stanton e L’Étoile 1905 (143/87, EU:C:1988:378, punto 13); Bosman (C-415/93, EU:C:1995:463, punto 94); Renneberg (EU:C:2008:566, punto 43), nonché Filipiak (C-314/08, EU:C:2009:719, punto 58).


5 –      Sentenza Commissione/Germania (C-152/05, EU:C:2008:17, punti 24 e 25).


6 –      V., ex multis, sentenza Nordea Bank Danmark (C-48/13, EU:C:2014:2087, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).


7 –      V. le mie conclusioni nella causa Nordea Bank Danmark (EU:C:2014:153, paragrafi da 22 a 28), nonché la sentenza Nordea Bank Danmark (EU:C:2014:2087, punti 23 e 24).


8 –      V., inter alia, sentenze Schumacker (C-279/93, EU:C:1995:31, punti 31 e 32); Wielockx (C-80/94, EU:C:1995:271, punto 18); Gielen (C-440/08, EU:C:2010:148, punto 43), nonché Commissione/Estonia (C-39/10, EU:C:2012:282, punto 50).


9 –      V., inter alia, sentenze Schumacker (EU:C:1995:31, punto 34), nonché Commissione/Estonia (EU:C:2012:282, punto 50).


10 –      V. sentenze Gschwind (C-391/97, EU:C:1999:409, punto 26), nonché Commissione/Estonia (EU:C:2012:282, punto 51).


11 –      V., ex multis, sentenze X Holding (C-337/08, EU:C:2010:89, punto 22), nonché SCA Group Holding e a. (da C-39/13 a C-41/13, EU:C:2014:1758, punto 28).


12 –      V., inter alia, sentenze Talotta (C-383/05, EU:C:2007:181, punto 19); Renneberg (EU:C:2008:566, punto 60), nonché Gielen (EU:C:2010:148, punto 44).


13 –      Sentenza Persche (C-318/07, EU:C:2009:33, punti da 48 a 50).


14 –      Sentenza Persche (EU:C:2009:33, punto 47).


15 –      Sentenza Commissione/Austria (C-10/10, EU:C:2011:399, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).


16 –      Sentenza Commissione/Italia (C-180/89, EU:C:1991:78, punti 19 e 20).


17 –      V. sentenze Centro di Musicologia Walter Stauffer (C-386/04, EU:C:2006:568, punto 39); Persche (EU:C:2009:33, punto 48), nonché Tankreederei I (C-287/10, EU:C:2010:827, punto 30).


18 –      Sentenza Petersen (C-544/11, EU:C:2013:124, punto 61).


19 –      Sentenza Commissione/Germania (EU:C:2008:17, punto 28).


20 –      V. sentenze Persche (EU:C:2009:33, punto 44), e Commissione/Austria (EU:C:2011:399, punto 33).


21 –      V., in tal senso, anche sentenza Tankreederei I (EU:C:2010:827, punto 32).


22 –      V. anche, supra, sentenza Centro di Musicologia Walter Stauffer (EU:C:2006:568, punto 45) nella versione francese.


23 –      V. sentenza Gottwald (C-103/08, EU:C:2009:597, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).