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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

19 marzo 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Cittadino di uno Stato membro, nel quale risiede, assunto come lavoratore subordinato a bordo di una nave posatubi battente bandiera di un altro Stato terzo — Lavoratore inizialmente impiegato da un’impresa avente sede nei Paesi Bassi e successivamente da un’impresa avente sede in Svizzera — Lavoro eseguito, in momenti successivi, sulla piattaforma continentale adiacente a uno Stato terzo, in acque internazionali e nella parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri — Ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento — Determinazione della legislazione applicabile»

Nella causa C-266/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 12 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2013, nel procedimento

L. Kik

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per L. Kik, da H. Menger;

per il governo dei Paesi Bassi, da B. Koopman, M. Bulterman, C. Schillemans e M. Gijzen, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. van Beek e J. Enegren, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 ottobre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Kik e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) relativamente all’iscrizione del sig. Kik al regime generale della previdenza sociale olandese per il periodo compreso tra il 1o giugno e il 24 agosto 2004.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, che è entrata in vigore il 16 novembre 1994, è stata ratificata dal Regno dei Paesi Bassi il 28 giugno 1996 e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 25 luglio 1997 ed è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998 (GU L 179, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione sul diritto del mare»).

4

Al suo articolo 60, intitolato «Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva», tale Convenzione enuncia quanto segue:

«1.   Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e disciplinare la costruzione, la conduzione e l’utilizzo di:

a)

isole artificiali;

b)

installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti dall’articolo 56 e per altri fini economici;

c)

installazioni e strutture che possano interferire con l’esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona.

2.   Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione.

(...)».

5

L’articolo 77 della Convenzione sul diritto del mare, intitolato «Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale», così dispone:

«1.   Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali.

2.   I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso.

3.   I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall’occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione.

(...)».

6

Ai sensi dell’articolo 79 di tale Convenzione, intitolato «Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale»:

«1.   Tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2.   Subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l’esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, la riduzione e il controllo dell’inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non può impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte.

3.   Il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello Stato costiero.

4.   Nessuna disposizione della presente parte pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, né pregiudica la sua giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell’esplorazione della sua piattaforma continentale, o lo sfruttamento delle sue risorse, o l’impiego di isole artificiali, installazioni e strutture già sotto la sua giurisdizione.

(...)».

7

L’articolo 80 della Convenzione sul diritto del mare, intitolato «Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale», stabilisce che l’articolo 60 di tale Convenzione si applica, mutatis mutandis, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale.

Diritto dell’Unione

8

Il regolamento n. 1408/71 richiama, in particolare, l’articolo 51 del Trattato CEE (divenuto articolo 51 del Trattato CE, divenuto a sua volta, dopo essere stato modificato, articolo 42 CE), cui attualmente corrisponde l’articolo 48 TFUE. Tali articoli riguardano principalmente il coordinamento dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri ed il pagamento delle prestazioni nell’ambito di tali regimi così coordinati. Stante siffatto richiamo, detto regolamento contiene, tra le altre, le seguenti considerazioni:

«considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro;

(...)

considerando che, date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione “ratione personae”, è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell’ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati a beneficio dei lavoratori subordinati e autonomi o sulla base dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno rispettare le caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali di sicurezza sociale e (...) elaborare unicamente un sistema di coordinamento;

(...)

considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne;

(...)

considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno derogare a questa norma generale in situazioni specifiche che giustifichino un altro criterio di pertinenza;

(...)».

9

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1408/71:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

a)

i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:

i)

qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;

(...)».

10

L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione quanto alle persone», al suo paragrafo 1 così prevede:

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

11

Il titolo II del regolamento n. 1408/71 contiene gli articoli da 13 a 17 bis di quest’ultimo, relativi alla determinazione della legislazione applicabile. Detto articolo 13, dopo aver enunciato, al suo paragrafo 1, la norma in base alla quale le persone per cui è applicabile tale regolamento sono in linea di principio soggette alla legislazione di un solo Stato membro, prosegue nei seguenti termini:

«2.   Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)

la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(...)

c)

la persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;

(...)

f)

la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

12

L’articolo 14 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata», contiene le seguenti disposizioni:

«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

(...)

2)

La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

a)

la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un’impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di un Stato membro è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato. Tuttavia:

i)

la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell’impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;

ii)

la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l’impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio;

b)

la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

i)

alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii)

alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.

(...)».

13

L’articolo 14 ter del regolamento n. 1408/71, che stabilisce norme particolari applicabili ai marittimi, così dispone:

«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

(...)

4)

la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuita per tale attività da un’impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato, purché vi risieda; l’impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell’applicazione di detta legislazione».

14

Ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento, intitolato «Norme concernenti l’assicurazione volontaria o l’assicurazione facoltativa continuata»:

«1.   Gli articoli da 13 a 14 quinquies non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all’articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2.   Qualora l’applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell’iscrizione:

a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d’assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria;

(...)».

15

L’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo CE-Svizzera»), al suo articolo 8 così recita:

«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a)

la parità di trattamento;

b)

la determinazione della normativa applicabile;

c)

il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;

d)

il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

e)

la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni».

16

L’allegato II all’accordo CE-Svizzera, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al suo articolo 1 prevede quanto segue:

«1.   Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.

2.   I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera».

17

La sezione A di tale allegato fa in particolare riferimento al regolamento n. 1408/71.

18

Il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), divenuto applicabile il 1o maggio 2010, data a decorrere dalla quale il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato. L’allegato II dell’accordo CE-Svizzera è stato aggiornato dalla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 103, pag. 51), entrata in vigore il 1o aprile 2012. Detto allegato fa ora riferimento al regolamento n. 883/2004. Tuttavia i fatti anteriori all’entrata in vigore di tale decisione rimangono disciplinati dal regolamento n. 1408/71, in applicazione, al contempo, dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in base al quale il regolamento n. 1408/71 rimane in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini, in particolare, dell’accordo CE-Svizzera fino a quando detto accordo non sia modificato, e dell’allegato II, sezione A, punto 3, di tale accordo, nella sua versione modificata, che continua a fare rinvio al regolamento n. 1408/71 «quando si tratta di casi verificatisi in passato».

Diritto olandese

19

Dalla decisione di rinvio risulta che, conformemente alla normativa olandese relativa al regime generale di previdenza sociale, i lavoratori subordinati residenti nei Paesi Bassi sono, in generale, iscritti obbligatoriamente ai diversi rami di tale regime. In via eccezionale, in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, del decreto del 1999 sull’estensione e la restrizione dell’ambito dei contribuenti del sistema di previdenza sociale obbligatoria (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999), detta affiliazione viene meno nel caso in cui si svolgano attività lavorative al di fuori dei Paesi Bassi per un periodo di almeno tre mesi consecutivi, a meno che tali attività vengano prestate per un datore di lavoro residente in tale Stato membro. Secondo le precisazioni fornite dal governo olandese, il decreto sull’obbligo di iscrizione dei marittimi (Besluit verzekeringsplicht zeevarenden) prevede, nello stesso senso, che, qualora un marittimo che risieda in uno Stato membro eserciti le sue attività su una nave battente bandiera di uno Stato terzo che non fa parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), per un datore di lavoro con sede nei Paesi Bassi, è applicabile la legislazione olandese relativa al regime di previdenza sociale dei lavoratori subordinati.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

Nel 2004 il sig. Kik, cittadino olandese residente nei Paesi Bassi, ha lavorato a bordo di una nave posatubi battente bandiera panamense. Fino al 31 maggio di tale anno egli era assunto da una società con sede nei Paesi Bassi ed era soggetto al regime generale di previdenza sociale di detto Stato membro. Dal successivo 1o giugno è stato impiegato da una società con sede in Svizzera, svolgendo la stessa attività. La sua retribuzione ha continuato ad essere assoggettata all’imposta sul reddito olandese. Conformemente alla legislazione olandese, l’affiliazione a tale regime generale di previdenza sociale cessa qualora, per un periodo di almeno tre mesi consecutivi, si svolgano attività lavorative al di fuori dei Paesi Bassi per un datore di lavoro la cui sede non si trova in tale Stato membro.

21

La questione su cui verte la controversia principale è diretta a stabilire se, tenuto conto del regolamento n. 1408/71, il sig. Kik fosse tenuto a versare i contributi per la previdenza sociale obbligatoria olandese per il periodo dal 1o giugno al 24 agosto 2004. Durante il menzionato periodo la nave su cui egli lavorava si è trovata, in momenti successivi, all’altezza della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato terzo, in acque internazionali e all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri (Paesi Bassi e Regno Unito).

22

Il sig. Kik sostiene che dal regolamento n. 1408/71 discende che nel corso di tale periodo egli non era assoggettato al regime di previdenza sociale olandese.

23

Adito in cassazione dal sig. Kik avverso la decisione di ultimo grado che ha stabilito che quest’ultimo era tenuto a versare i contributi per la previdenza sociale obbligatoria olandese per il periodo considerato, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) si chiede se tale regolamento sia applicabile.

24

Detto giudice si chiede anzitutto se il regolamento in parola si applichi esclusivamente ai lavoratori migranti e, in siffatto caso, se il sig. Kik possa essere ritenuto tale, considerati i luoghi in cui ha svolto in successione la sua attività durante il periodo controverso, tenuto conto della natura particolare della nave a bordo della quale lavorava e della sua qualificazione rispetto alla Convenzione sul diritto del mare nonché, se del caso, della destinazione dei tubi posati.

25

In particolare, il giudice del rinvio si chiede se, durante i periodi in cui la nave in questione si trovava all’altezza della parte di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi o al Regno Unito, si dovesse ritenere che il sig. Kik avesse esercitato la sua attività nel territorio di tali Stati membri. A seconda della risposta che dev’essere fornita a tale domanda, si dovrà constatare che, durante l’intero periodo controverso, o gran parte di esso, l’interessato ha lavorato al di fuori del territorio dell’Unione europea e non può essere ritenuto un lavoratore migrante che rientra, a tale titolo, nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71.

26

Tuttavia, riferendosi alla sentenza Aldewereld (C-60/93, EU:C:1994:271), il giudice del rinvio considera che, anche nel caso in cui l’attività professionale sia esercitata al di fuori del territorio dell’Unione, la presenza di un nesso sufficientemente stretto con tale territorio comporta l’applicazione delle disposizioni del titolo II di tale regolamento ad un lavoratore avente la nazionalità di uno Stato membro.

27

A tale riguardo, esso contempla la possibilità che sussistano fattori di connessione pertinenti tanto con la Confederazione svizzera – Stato che dev’essere assimilato ad uno Stato membro per quanto concerne l’applicazione del suddetto regolamento – (luogo in cui è stabilito il datore di lavoro) quanto con il territorio dell’Unione (prelevamento dell’imposta sul reddito nei Paesi Bassi e, eventualmente, prestazione dell’attività lavorativa nel territorio del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito, qualora il lavoro a bordo della nave posatubi di cui al procedimento principale, quando operava all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a tali Stati membri, sia assimilabile ad un lavoro nel territorio dei medesimi). Tuttavia, per quanto riguarda quest’ultimo elemento, ritenendolo pertinente, sarà necessario stabilire se debba essere preso in considerazione unicamente per i periodi in cui la nave operava all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a detti Stati membri, oppure per l’intero periodo controverso, fatto che potrebbe eventualmente dipendere dalla circostanza che ciò fosse stato programmato sin dal principio o meno.

28

Presupponendo che il sig. Kik rientri nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 e, pertanto, che occorra applicare le norme contenute nel titolo II del medesimo al fine di determinare la legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, il giudice del rinvio si interroga circa la norma pertinente.

29

Esso ritiene che il luogo di lavoro sia un elemento importante e che sia pertanto necessario, anche a tale riguardo, stabilire se un’attività subordinata esercitata a bordo di una nave posatubi che operi all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro debba essere assimilata ad un’attività lavorativa svolta nel territorio di tale Stato membro.

30

In caso di risposta negativa, nessuna delle norme contenute nel suddetto titolo II sarebbe applicabile in quanto tale. Pertanto, dal momento che sarebbe inaccettabile che un lavoratore cui si applica il regolamento n. 1408/71 non sia soggetto ad alcun regime di previdenza sociale, occorrerà identificare il fattore di connessione più pertinente. Nel caso di specie, la residenza del lavoratore non dovrebbe essere presa in considerazione, mancando indicazioni nel senso di un qualsiasi collegamento della medesima con il rapporto di lavoro. Analogo ragionamento si applica per quanto concerne il luogo in cui sono assoggettati ad imposta i redditi professionali, posto che il regolamento n. 1408/71 non considera affatto tale elemento. Per eliminazione, il luogo in cui ha sede il datore di lavoro sarebbe particolarmente rilevante, facendosi riferimento in proposito alla sentenza Aldewereld (EU:C:1994:271).

31

Nel caso in cui l’attività subordinata esercitata a bordo di una nave posatubi che opera all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro debba essere assimilata ad un’attività lavorativa effettuata nel territorio di tale Stato membro, lo Hoge Raad der Nederlanden prospetta due possibili soluzioni.

32

Una prima soluzione consisterebbe nel fare rinvio alla norma principale enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, che designa la legislazione del luogo di lavoro, e quindi nell’applicare le normative olandese e del Regno Unito per i periodi in cui si debba ritenere che l’attività lavorativa sia stata effettuata nel territorio di ciascuno di tali Stati membri, applicando per il resto la normativa svizzera, per gli stessi motivi enunciati al punto 30 della presente sentenza.

33

In base alla seconda soluzione prospettata, si dovrebbe ritenere che l’attività lavorativa sia di norma stata effettuata nel territorio di diversi Stati membri, ai sensi dell’articolo 14, punto 2, di tale regolamento, e, pertanto, applicare la norma di cui a tale punto 2, lettera b), i), prima ipotesi, circostanza che condurrebbe alla scelta di applicare la normativa dello Stato membro di residenza, dal momento che vi è stata esercitata una parte dell’attività.

34

Il giudice del rinvio ritiene che potrebbe non essere determinante la circostanza che, conformemente al suo titolo, l’articolo 14 del regolamento n. 1408/71 contenga norme particolari applicabili ai lavoratori subordinati diversi dai marittimi, posto che l’articolo 14 ter del medesimo, in cui compaiono le norme particolari applicabili ai marittimi, non contiene alcuna disposizione applicabile nel caso di specie.

35

Per contro detto giudice si interroga circa la distinzione che occorre operare tra tale fattispecie e quella in cui un’attività subordinata sia esercitata dapprima in uno Stato membro e successivamente in un altro Stato membro, situazione disciplinata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, poiché, a rigore di termini, due attività non potrebbero mai essere esercitate nello stesso momento dalla stessa persona in due luoghi diversi. Di conseguenza, l’espressione «di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri», utilizzata nel suddetto articolo 14, punto 2, di tale regolamento, riguarderebbe anche un’attività esercitata in momenti successivi nel territorio di diversi Stati membri. Orbene, un’interpretazione troppo restrittiva di tale espressione non favorirebbe la libera circolazione dei lavoratori, poiché comporterebbe che i lavoratori non coperti dalla norma particolare di cui a tale articolo 14, punto 2, sarebbero soggetti a quanto disposto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento e, pertanto, esposti a frequenti modifiche della normativa loro applicabile.

36

Alla luce di quanto sopra, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se le norme sull’ambito di applicazione ratione personae del [regolamento n. 1408/71] e le norme che stabiliscono la portata territoriale delle norme di determinazione della legislazione applicabile del titolo II di tale regolamento debbano essere interpretate nel senso che queste ultime si applicano in una fattispecie come quella in esame, vertente su (a) un lavoratore subordinato residente nei Paesi Bassi, che (b) ha la cittadinanza olandese, (c) in ogni caso è stato in precedenza obbligatoriamente assicurato per il sistema previdenziale olandese, (d) è impiegato come marittimo da un datore di lavoro stabilito in Svizzera, (e) esercita le sue attività a bordo di una nave posatubi battente bandiera panamense, e (f) svolge tali attività in un primo tempo fuori del territorio dell’Unione europea (circa 3 settimane al di sopra della piattaforma continentale degli Stati Uniti e circa 2 settimane in acque internazionali) e successivamente al di sopra della piattaforma continentale dei Paesi Bassi (periodi di un mese e di circa una settimana) e del Regno Unito (un periodo di oltre una settimana), mentre (g) i redditi da lui percepiti per tali attività sono assoggettati ad imposta sul reddito olandese.

b)

Qualora la risposta fosse affermativa, se il [regolamento n. 1408/71] si applichi in tal caso soltanto nei giorni in cui l’interessato lavora al di sopra della piattaforma continentale di uno Stato membro dell’Unione, o anche nel periodo precedente in cui egli lavorava altrove, fuori del territorio dell’Unione.

2)

Qualora il [regolamento n. 1408/71] si applichi ad un lavoratore [siffatto], quale legislazione o quali legislazioni il regolamento designi come applicabili».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

37

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato il quale, come il sig. Kik, sia cittadino di uno Stato membro ove risiede, e in cui i suoi redditi sono assoggettati ad imposta, lavori su una nave posatubi che batte bandiera di uno Stato terzo e naviga in diversi luoghi nel mondo, in particolare all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri, sia stato precedentemente impiegato da un’impresa avente sede nel suo Stato membro di residenza, abbia cambiato datore di lavoro e sia ora impiegato da un’impresa avente sede in Svizzera, pur continuando a risiedere nello stesso Stato membro e a navigare sulla stessa nave, rientri nell’ambito di applicazione ratione personae di detto regolamento.

38

A tale riguardo si deve, in primo luogo, considerare che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo si applica in particolare ai lavoratori subordinati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro.

39

Dalla decisione di rinvio risulta che siffatte circostanze ricorrono nel caso del sig. Kik durante il periodo considerato nel procedimento principale. Egli è infatti un cittadino olandese ed era iscritto, durante tale periodo, al regime generale di previdenza sociale dei Paesi Bassi, dato che risiedeva in tale Stato membro. Inoltre, sebbene la controversia principale verta sulla questione se, durante detto periodo, fosse applicabile al sig. Kik la normativa olandese o quella svizzera, tuttavia non si contesta che egli fosse soggetto all’una o all’altra di tali normative.

40

In secondo luogo, occorre constatare che l’attività lavorativa esercitata a bordo di una nave posatubi non può essere assimilata ad un’attività lavorativa effettuata nel territorio di uno Stato membro, quando tale nave si trova all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a tale Stato membro.

41

Infatti, la giurisdizione che l’articolo 79, paragrafo 4, della Convenzione sul diritto del mare riconosce ad uno Stato costiero è limitata ai cavi e alle condotte installate o utilizzate nel quadro dell’esplorazione della sua piattaforma continentale o dello sfruttamento delle risorse del medesimo, e non si estende pertanto alla nave impiegata per posare tali cavi o condotte. Peraltro una nave del genere non può essere assimilata a un’«isola artificiale», a un’«installazione» o a una «struttura» situata sulla piattaforma continentale, ai sensi dell’articolo 80 di tale Convenzione. In ogni caso dalla decisione di rinvio non risulta che i tubi posati dalla nave su cui lavorava il sig. Kik durante i periodi in cui si trovava all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a determinati Stati membri fossero destinati all’esplorazione della piattaforma continentale o allo sfruttamento delle risorse della medesima.

42

Tuttavia, in una situazione come quella del sig. Kik, la constatazione secondo cui l’attività lavorativa effettuata a bordo di una nave posatubi non può essere assimilata ad un’attività lavorativa effettuata nel territorio di uno Stato membro, nemmeno allorché detta nave si trova all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente al menzionato Stato membro, non è di per sé tale da rimettere in discussione l’applicabilità del regolamento n. 1408/71. La sola circostanza, infatti, che un lavoratore eserciti la sua attività al di fuori del territorio dell’Unione non è sufficiente ad escludere l’applicazione delle norme dell’Unione sulla libera circolazione dei lavoratori quando il rapporto di lavoro conserva un nesso sufficientemente stretto con tale territorio (sentenza Aldewereld, EU:C:1994:271, punto 14).

43

A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un nesso sufficientemente stretto tra il rapporto di lavoro in questione e il territorio dell’Unione deriva, in particolare, dalla circostanza che un cittadino dell’Unione, residente in uno Stato membro, è stato assunto da un’impresa stabilita in un altro Stato membro per conto della quale egli svolge le sue attività (v., in tal senso, sentenza Petersen, C-544/11, EU:C:2013:124, punto 42).

44

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, l’attività lavorativa effettuata dal sig. Kik durante il periodo considerato nel procedimento principale si caratterizza per un certo numero di fattori di connessione con il territorio del Regno dei Paesi Bassi e con quello della Confederazione svizzera, Stato assimilato ad uno Stato membro ai fini del regolamento n. 1408/71. A tale riguardo è sufficiente constatare che il sig. Kik risiedeva nei Paesi Bassi e che la sede del suo datore di lavoro era in Svizzera.

45

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 1408/71 dev’essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato il quale, come il sig. Kik, sia cittadino di uno Stato membro ove risiede, e nel quale i suoi redditi sono assoggettati ad imposta, lavori su una nave posatubi che batte bandiera di uno Stato terzo e naviga in diversi luoghi nel mondo, in particolare all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri, sia stato precedentemente impiegato da un’impresa avente sede nel suo Stato membro di residenza, abbia cambiato datore di lavoro e sia ora impiegato da un’impresa avente sede in Svizzera, pur continuando a risiedere nello stesso Stato membro e a navigare sulla stessa nave, rientra nell’ambito di applicazione ratione personae di detto regolamento.

Sulla seconda questione

46

Con la sua seconda questione, sollevata per il caso in cui il regolamento n. 1408/71 risulti applicabile ad un lavoratore come il sig. Kik e alla quale occorre pertanto fornire risposta, il giudice del rinvio chiede quale sia la legislazione che le disposizioni a disciplina della determinazione della legislazione nazionale applicabile contenute nel titolo II di tale regolamento designano come applicabile ad un siffatto lavoratore.

47

A tale riguardo occorre ricordare che, se una persona rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, come definito all’articolo 2 di quest’ultimo, il principio di unicità sancito all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento trova, in linea di massima, applicazione e la normativa nazionale applicabile va determinata in base alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento (sentenza Aldewereld, EU:C:1994:271, punto 10).

48

Al punto 11 di tale sentenza, la Corte ha statuito che nessuna disposizione di tale titolo II riguarda direttamente la situazione di un lavoratore che sia stato assunto da un’impresa dell’Unione, ma non eserciti attività lavorative nel territorio dell’Unione, dal momento che lavora esclusivamente nel territorio di uno Stato terzo.

49

A tale ipotesi si deve assimilare quella in cui un lavoratore sia stato assunto da un’impresa dell’Unione per lavorare su una nave battente bandiera di uno Stato terzo.

50

Ciò vale indipendentemente dal fatto che sia stato introdotto, dopo il periodo rilevante nell’ambito di tale sentenza, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, in base al quale la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro, senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di un’altra disposizione del titolo II di tale regolamento, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

51

A tale riguardo si deve ricordare che la cessazione dell’applicazione della normativa di uno Stato membro costituisce una condizione di applicazione di tale disposizione e che questa non definisce essa stessa le condizioni in cui la normativa di uno Stato membro cessa di essere applicabile (v. sentenza Commissione/Belgio, C-347/98, EU:C:2001:236, punto 31). Come enunciato dalla Corte, in particolare, al punto 33 della sentenza van Pommeren-Bourgondiën (C-227/03, EU:C:2005:431), spetta alla normativa nazionale di ciascuno Stato membro stabilire dette condizioni.

52

Infatti, come precisato all’articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, la data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione.

53

Orbene, in forza del diritto olandese, la normativa in materia di previdenza sociale di tale Stato membro rimaneva applicabile al sig. Kik per l’intero periodo controverso. Non essendo soddisfatta la condizione relativa alla cessazione dell’applicazione della normativa di uno Stato membro, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 non è applicabile ad una situazione come quella di cui al procedimento principale.

54

Occorre pertanto considerare che, in una situazione siffatta, se il rapporto di lavoro presenta un nesso sufficientemente stretto con il territorio dell’Unione, una normativa è designata come applicabile in base alle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 diverse dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento.

55

Orbene, come constatato al punto 44 della presente sentenza, in una situazione come quella del sig. Kik sussiste un nesso sufficientemente stretto con il territorio dell’Unione.

56

Per quanto concerne la determinazione della legislazione applicabile in una situazione siffatta in forza del regolamento n. 1408/71, si deve necessariamente constatare che la norma generale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del medesimo, che designa la legislazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera per quanto riguarda i marittimi, non è applicabile per analogia, dal momento che nella fattispecie si tratta di una persona che lavora su una nave battente bandiera di uno Stato terzo.

57

In un caso simile, la Corte ha statuito che la normativa da applicare è quella che risulta dalle disposizioni del titolo II di tale regolamento, tenuto conto degli elementi che ricollegano la situazione del lavoratore alle leggi degli Stati membri (v. sentenza Aldewereld, EU:C:1994:271, punto 20).

58

Nel caso di specie, così come nella situazione esaminata nella sentenza Aldewereld (EU:C:1994:271, punto 21), i soli elementi di collegamento con la normativa di uno Stato membro, o di uno Stato assimilato, sono la residenza del lavoratore e il luogo in cui ha sede il datore di lavoro. Orbene, come constatato dalla Corte al punto 22 della presente sentenza, l’applicazione della normativa dello Stato membro di residenza del lavoratore appare, nel sistema del regolamento n. 1408/71, come una norma accessoria che interviene solo nel caso in cui tale normativa presenti un nesso con il rapporto di lavoro. Pertanto, qualora il lavoratore non risieda nel territorio di uno degli Stati membri dove esercita la propria attività, si applica di norma la legge della sede o del domicilio del datore di lavoro.

59

In una situazione come quella di cui al procedimento principale, tale constatazione è corroborata dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), prima frase, del regolamento n. 1408/71, disposizione indicativa del sistema di tale regolamento per quanto concerne le persone che esercitano un lavoro di carattere essenzialmente itinerante che si svolge in condizioni tali che il suo esercizio non può essere ricondotto ad un luogo in particolare, in forza della quale a tali persone si applica la legislazione dello Stato membro in cui ha sede il datore di lavoro.

60

Infatti, anche se tale disposizione contiene, come risulta dal suo titolo, norme applicabili alle persone diverse dai marittimi, la situazione di cui al procedimento principale, vale a dire quella di un lavoratore che esercita un’attività subordinata al di fuori del territorio dell’Unione a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo, è comparabile a quella delle persone interessate direttamente da detta disposizione, in quanto né lo Stato di cui la nave batte bandiera né il luogo di lavoro presentano un nesso con la normativa di uno Stato membro.

61

Di conseguenza, nella situazione di un lavoratore quale il sig. Kik, la legislazione applicabile è quella dello Stato membro o dello Stato assimilato in cui l’impresa che impiega tale lavoratore ha la propria sede.

62

Tuttavia, tenuto conto del fatto che la Corte non dispone di informazioni attinenti alla natura del regime di assicurazione previsto dalla legislazione svizzera e del fatto che, ai sensi della legislazione olandese, quest’ultima si propone di disciplinare la situazione di un lavoratore quale il sig. Kik durante il periodo considerato nel procedimento principale, prevedendo l’iscrizione di un simile lavoratore a un regime di assicurazione obbligatoria, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1408/71, qualora l’applicazione delle legislazioni di più Stati membri, ai quali dev’essere assimilata la Confederazione svizzera, comporti l’iscrizione a un regime di assicurazione volontaria e a un regime di assicurazione obbligatoria, l’interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria.

63

Nel caso in cui, in conformità con il regolamento n. 1408/71, la legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro non preveda l’iscrizione di un lavoratore quale il sig. Kik ad alcun regime di previdenza sociale, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro di residenza di un simile lavoratore. Occorre infatti ricordare che le disposizioni del titolo II di tale regolamento sono intese anche a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione di detto regolamento non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso (sentenza van Pommeren-Bourgondiën, EU:C:2005:431, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

64

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che le disposizioni che disciplinano la determinazione della legislazione nazionale applicabile contenute nel titolo II del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate nel senso che un cittadino di uno Stato membro, o della Confederazione svizzera, Stato assimilato ad uno Stato membro ai fini dell’applicazione di tale regolamento, che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo al di fuori del territorio dell’Unione, tra l’altro anche al di sopra della piattaforma continentale di uno Stato membro, ma è impiegato da un’impresa avente sede nel territorio della Confederazione svizzera, è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede il suo datore di lavoro. Tuttavia, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nel caso in cui, conformemente al menzionato regolamento, l’applicazione di detta legislazione comportasse l’iscrizione a un regime di assicurazione volontaria o non comportasse l’iscrizione ad alcun regime di previdenza sociale, tale cittadino sarebbe soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui risiede.

Sulle spese

65

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, dev’essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato che, come il sig. L. Kik, sia cittadino di uno Stato membro ove risiede, e nel quale i suoi redditi sono assoggettati ad imposta, lavori su una nave posatubi che batte bandiera di uno Stato terzo e naviga in diversi luoghi nel mondo, in particolare all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri, sia stato precedentemente impiegato da un’impresa avente sede nel suo Stato membro di residenza, abbia cambiato datore di lavoro e sia ora impiegato da un’impresa avente sede in Svizzera, pur continuando a risiedere nello stesso Stato membro e a navigare sulla stessa nave, rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999.

 

2)

Le disposizioni che disciplinano la determinazione della legislazione nazionale applicabile contenute nel titolo II del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, devono essere interpretate nel senso che un cittadino di uno Stato membro, o della Confederazione svizzera, Stato assimilato ad uno Stato membro ai fini dell’applicazione di tale regolamento, che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo al di fuori del territorio dell’Unione, tra l’altro anche al di sopra della piattaforma continentale di uno Stato membro, ma è impiegato da un’impresa avente sede nel territorio della Confederazione svizzera, è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede il suo datore di lavoro. Tuttavia, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nel caso in cui, conformemente al menzionato regolamento, l’applicazione di detta legislazione comportasse l’iscrizione a un regime di assicurazione volontaria o non comportasse l’iscrizione ad alcun regime di previdenza sociale, tale cittadino sarebbe soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui risiede.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il neerlandese.