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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 16 ottobre 2014 (1)

Causa C-266/13

L. Kik

contro

Staatssecretaris van Financiën


[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento n. 1408/71 – Lavoratore impiegato su una nave posatubi in acque internazionali e sulla piattaforma continentale adiacente a due Stati membri – Obbligo di iscrizione – Legislazione nazionale applicabile»





1.        Ancora una volta la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle norme per determinare la legislazione applicabile contenute nel regolamento n. 1408/71 (2). Nel presente caso, l’occasione è data da una fattispecie in cui ci si interroga nuovamente anche sulla questione della natura giuridica della piattaforma continentale, nonché sul senso e sulla portata dell’estensione funzionale della sovranità degli Stati membri su tale spazio. In ogni caso, il vero interesse della presente causa è dato dall’apparente difficoltà di conciliare quanto previsto in detto regolamento con una fattispecie che, a parere delle parti, ammetterebbe solo una soluzione basata sull’analogia. Come cercherò di dimostrare, il regolamento stesso offre invece una risposta propria.

I –    Quadro normativo

A –    Diritto internazionale

2.        La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, che è entrata in vigore il 16 novembre 1994, è stata ratificata dal Regno dei Paesi Bassi il 28 giugno 1996 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998 (3).

3.        Il suo articolo 60, intitolato «Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva», enuncia quanto segue:

«1.      Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e disciplinare la costruzione, la conduzione e l’utilizzo di:

a)      isole artificiali;

b)      installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti dall’articolo 56 e per altri fini economici;

c)      installazioni e strutture che possano interferire con l’esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona.

2.      Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione.

(…)».

4.        L’articolo 77 della Convenzione, intitolato «Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale», così dispone:

«1.      Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali.

2.      I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso.

3.      I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall’occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione.

(…)».

5.        L’articolo 79 della Convenzione, intitolato «Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale», ha il seguente tenore:

«1.      Tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale conformemente alle disposizioni del presente articolo».

2.      Subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l’esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, la riduzione e il controllo dell’inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non può impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte.

3.      Il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello Stato costiero.

4.      Nessuna disposizione della presente parte pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, né pregiudica la sua giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell’esplorazione della sua piattaforma continentale, o lo sfruttamento delle sue risorse, o l’impiego di isole artificiali, installazioni e strutture già sotto la sua giurisdizione.

(…)».

6.        Conformemente all’articolo 80 («Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale»), «[l]’articolo 60 si applica, mutatis mutandis, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale».

B –    Diritto dell’Unione

1.      Regolamento n. 1408/71

7.        Tra i considerando del regolamento n. 1408/71, nella fattispecie rilevano i seguenti:

«considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro;

(…)

considerando che, date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione “ratione personae”, è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell’ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati a beneficio dei lavoratori subordinati e autonomi o sulla base dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno rispettare le caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali di sicurezza sociale e [...] elaborare unicamente un sistema di coordinamento;

(…)

considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne;

(…)

considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno derogare a questa norma generale in situazioni specifiche che giustifichino un altro criterio di pertinenza;

(…)».

8.        L’articolo 1 del regolamento n. 1408/71, dal titolo «Definizioni», così recita:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

a)      i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:

i)      qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;

(…)».

9.        L’articolo 2, intitolato «Campo di applicazione quanto alle persone», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

10.      Il titolo II del regolamento, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», inizia con l’articolo 13 («Norme generali»), e dispone quanto segue:

«1.      Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.      Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)      la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(…)

c)      la persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;

(…)

f)      la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

11.      L’articolo 14 del regolamento n. 1408/71 (intitolato «Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata») recita come segue:

«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

(…)

2)      La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

a)      la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un’impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di un Stato membro è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato. Tuttavia:

i)      la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell’impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;

ii)      la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l’impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio;

b)      la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

i)      alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii)      alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.

(…)».

12.      Conformemente all’articolo 14 ter («Norme particolari applicabili ai marittimi»):

«La norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

(…)

4)      la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuita per tale attività da un’impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato, purché vi risieda; l’impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell’applicazione di detta legislazione».

13.      L’articolo 15 del regolamento («Norme concernenti l’assicurazione volontaria o l’assicurazione facoltativa continuata») ha il seguente tenore letterale:

«1.      Gli articoli da 13 a 14 quinquies non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all’articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2.      Qualora l’applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell’iscrizione:

–        a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d’assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria,

(…)».

C –    Accordo con la Confederazione svizzera (4)

14.      Ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo CE-Svizzera:

«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a)      la parità di trattamento;

b)      la determinazione della normativa applicabile;

c)      il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;

d)      il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri;

e)      la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni».

15.      Conformemente all’allegato II all’Accordo CE-Svizzera, articolo 1:

«1.      Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.

2.      I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera».

16.      La sezione A del citato allegato II si riferisce al regolamento n. 1408/71, che è stato sostituito dal regolamento n. 883/2004 (5), applicabile a decorrere dal 1° maggio 2010. Lo stesso allegato all’Accordo CE-Svizzera è stato aggiornato dalla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma del citato accordo (6), con effetto a decorrere dal 1° aprile 2012. La nuova versione dell’allegato II fa riferimento al citato regolamento n. 883/2004. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, e dell’allegato II, sezione A, punto 3, dell’Accordo CE-Svizzera, come modificato, i fatti anteriori al 1° aprile 2012 sono disciplinati dal regolamento n. 1408/71.

D –    Diritto olandese

17.      Conformemente alla domanda di pronuncia pregiudiziale, per quanto riguarda la legislazione olandese in materia di previdenza sociale, la regola generale è che i residenti nei Paesi Bassi sono assicurati obbligatoriamente e devono pagare i contributi per le assicurazioni previste dalla legge. In via eccezionale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (decreto di ampliamento e di limitazione del gruppo di persone assicurate nell’ambito del regime di previdenza sociale del 1999), una persona che risieda nei Paesi Bassi non è iscritta al regime di previdenza sociale se lavora esclusivamente al di fuori dei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di almeno tre mesi, a meno che tale lavoro sia effettuato in forza di un rapporto di servizio con un datore di lavoro residente o domiciliato nei Paesi Bassi.

18.      Conformemente al Besluit verzekeringsplicht zeevarenden (decreto sull’obbligo di iscrizione dei marittimi), qualora un marittimo che risieda in uno Stato membro eserciti le sue attività su una nave battente bandiera di un Stato terzo che non fa parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, per un datore di lavoro con sede nei Paesi Bassi, è applicabile la legislazione olandese relativa al regime di previdenza sociale dei lavoratori dipendenti.

II – Fatti

19.      Le questioni pregiudiziali traggono origine da una controversia tra l’ente previdenziale olandese e il sig. Kik, cittadino olandese e residente nei Paesi Bassi, impiegato da una società svizzera su una nave posatubi battente bandiera panamense, il quale ha lavorato, fino al 31 maggio 2004, in territorio olandese (essendo iscritto obbligatoriamente all’ente previdenziale dei Paesi Bassi) e, tra il 1° giugno e il 24 agosto 2004, dapprima sulla piattaforma continentale degli Stati Uniti, successivamente in acque internazionali e poi nella parte olandese, in quella britannica e nuovamente in quella olandese della piattaforma continentale.

20.      La questione controversa nel procedimento a quo è stabilire se il sig. Kik fosse o meno obbligato a pagare i contributi all’ente previdenziale olandese durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 24 agosto 2004.

21.      I giudici nazionali (in primo grado e in appello) hanno deciso in senso affermativo, dato che il diritto nazionale dispone che i residenti nei Paesi Bassi sono assicurati obbligatoriamente e devono pagare i relativi contributi.

22.      Il sig. Kik è ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, tribunale che solleva le presenti questioni pregiudiziali.

III – Questioni sollevate

23.      Il tenore letterale delle questioni pregiudiziali, sollevate il 15 maggio 2013, è il seguente:

«1.a.      Se le norme sull’ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CEE) n. 1408/71 e le norme che stabiliscono la portata territoriale delle norme di determinazione della legislazione applicabile del titolo II di tale regolamento debbano essere interpretate nel senso che queste ultime si applicano in una fattispecie come quella in esame, vertente su (a) un lavoratore subordinato residente nei Paesi Bassi, che (b) ha la cittadinanza olandese, (c) in ogni caso è stato in precedenza obbligatoriamente assicurato per il sistema previdenziale olandese, (d) è impiegato come marittimo da un datore di lavoro stabilito in Svizzera, (e) esercita le sue attività a bordo di una nave posatubi battente bandiera panamense, e (f) svolge tali attività in un primo tempo fuori del territorio dell’Unione europea (circa 3 settimane al di sopra della piattaforma continentale degli Stati Uniti e circa 2 settimane in acque internazionali) e successivamente al di sopra della piattaforma continentale dei Paesi Bassi (periodi di un mese e di circa una settimana) e del Regno Unito (un periodo di oltre una settimana), mentre (g) i redditi da lui percepiti per tali attività sono assoggettati ad imposta sul reddito olandese.

1.b.      Qualora la risposta fosse affermativa, se il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applichi in tal caso soltanto nei giorni in cui l’interessato lavora al di sopra della piattaforma continentale di uno Stato membro dell’Unione, o anche nel periodo precedente in cui egli lavorava altrove, fuori del territorio dell’Unione.

2.      Qualora il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applichi ad un lavoratore come quello descritto nella questione 1.a., quale legislazione o quali legislazioni il regolamento designi come applicabili». (Parte dispositiva della domanda di pronuncia pregiudiziale).

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

24.      Sono intervenuti presentando memorie scritte il sig. Kik, il governo olandese e la Commissione. Essi sono tutti comparsi all’udienza pubblica tenutasi il 3 luglio 2014, nella quale sono stati invitati dalla Corte a concentrare le proprie allegazioni sulla seconda delle questioni sollevate dallo Hoge Raad.

V –    Argomenti

A –    Prima questione

25.      Tutte le parti sono concordi nel considerare il regolamento n. 1408/71 applicabile alle circostanze del caso di specie. In particolare, il governo olandese ritiene che il regolamento in questione sia applicabile per tutto il periodo di cui trattasi.

B –    Seconda questione

26.      Il sig. Kik e la Commissione ritengono che, nel caso di specie, conformemente alla giurisprudenza nella causa Aldewereld, (7) sia competente lo Stato in cui è stabilito il datore di lavoro, vale a dire la Confederazione svizzera.

27.      Il governo olandese ritiene che, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 2, lettera f), e 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71, lo Stato competente sia quello in cui risiede il lavoratore.

VI – Valutazione

28.      Lo Hoge Raad chiede alla Corte se il regolamento n. 1408/71 si applichi alla fattispecie di cui al procedimento principale e, in caso affermativo, quale sia la legislazione nazionale cui fanno rinvio le norme di conflitto di tale regolamento, dal momento che, sia a suo parere sia secondo le parti, dette norme non disciplinano specificamente una fattispecie come quella controversa.

29.      Per porre la questione in modo corretto, è necessario stabilire con precisione quali siano esattamente le circostanze del caso di specie.

A –    Le circostanze lavorative del sig. Kik nel periodo cui si riferiscono le questioni pregiudiziali

30.      Il sig. Kik è olandese e risiede nei Paesi Bassi. Fino al 31 maggio 2004 ha lavorato per una società stabilita nei Paesi Bassi ed era assicurato obbligatoriamente in tale Stato membro.

31.      Dal 1° giugno 2004 egli è impiegato in qualità di marittimo da una società svizzera e lavora su una nave battente bandiera panamense. Non risulta che da tale momento in poi sia stato assicurato in Svizzera, risulta invece che, a decorrere dal 25 agosto 2004, ha cessato di essere assicurato obbligatoriamente nei Paesi Bassi, dal momento che, conformemente alla legislazione olandese, l’obbligo di essere assicurato in tale paese cessa una volta che si abbia lavorato per minimo tre mesi ininterrotti al di fuori dei Paesi Bassi e per un datore di lavoro non residente nei Paesi Bassi. In aggiunta, il sig. Kik ha sempre pagato le imposte nei Paesi Bassi.

32.      Il periodo controverso è compreso tra il 1° giugno e il 24 agosto 2004. Durante tale periodo il sig. Kik ha lavorato: a) tre settimane sulla piattaforma continentale degli Stati Uniti; b) due settimane in acque internazionali; c) un mese e una settimana sulla piattaforma continentale dei Paesi Bassi; d) una settimana sulla piattaforma continentale del Regno Unito.

33.      Alla luce di ciò, dei complessivi tre mesi controversi il sig. Kik ha lavorato sulla piattaforma continentale olandese per un mese e una settimana. Per una settimana egli ha lavorato sulla piattaforma continentale britannica, di modo che, dei complessivi tre mesi che rilevano nel presente caso, ha lavorato cinque settimane in un territorio del tutto estraneo all’Unione (le acque internazionali e la piattaforma continentale di uno Stato terzo). In altri termini, per più della metà del periodo controverso egli ha lavorato sulla piattaforma continentale di uno Stato membro (8).

B –    Prima questione

34.      Il giudice remittente chiede in primo luogo se, nel caso di specie, si applichi il regolamento n. 1408/71 e, in caso affermativo, se ciò valga unicamente per i giorni in cui il sig. Kik ha lavorato sulla piattaforma continentale di uno Stato membro o anche per il periodo in cui ha lavorato al di fuori del territorio dell’Unione.

35.      A mio avviso, conformemente a quanto sostenuto da tutte le parti, l’applicabilità del regolamento n. 1408/71 è fuori dubbio, dal momento che il suo articolo 2, paragrafo 1, dispone che «si applica ai lavoratori subordinati (...) che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...)». Nel caso di specie, il sig. Kik è stato soggetto al regime generale della previdenza sociale olandese fino al 25 agosto 2004, essendo dubbio se dal precedente 1° giugno avrebbe dovuto in realtà essere soggetto alla legislazione di un altro Stato membro o assimilato, circostanza per cui è necessario ricorrere alle norme di conflitto di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 al fine di determinare quale sia la legislazione nazionale applicabile.

36.      A mio avviso non pone difficoltà la questione di stabilire se il lavoro svolto dal sig. Kik sulla piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi e al Regno Unito debba o meno considerarsi realizzato nel territorio dell’Unione. Conformemente alla giurisprudenza stabilita dalla Corte nella sentenza del 17 gennaio 2012, Salemink (9), un lavoro svolto sulla piattaforma continentale adiacente a uno Stato membro rientra funzionalmente nella sovranità territoriale del medesimo e, di conseguenza, non può sottrarsi all’applicazione del diritto dell’Unione. Orbene, la Corte in tale occasione ha ritenuto che ciò valesse in relazione ad un’attività lavorativa svolta «su detta piattaforma continentale, nell’ambito di attività di esplorazione e/o di sfruttamento delle [sue] risorse naturali» (10). Nel caso di specie, il sig. Kik ha lavorato su una nave posatubi operante sulla piattaforma continentale adiacente al territorio dell’Unione, vale a dire svolgendo un’attività che, in linea di massima, non potrebbe essere ritenuta «di esplorazione e/o di sfruttamento delle risorse naturali della piattaforma continentale».

37.      Vero è che la piattaforma continentale non cessa in alcuna misura di essere soggetta alla sovranità dello Stato adiacente qualora su di essa si posino cavi e condotte sottomarine, dato che, conformemente all’articolo 79, paragrafo 3, della Convenzione sul diritto del mare, «[i]l percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello Stato costiero», fatti salvi nel paragrafo 4 del medesimo articolo sia il «diritto dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio» sia la «sua giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell’esplorazione della sua piattaforma continentale, o lo sfruttamento delle sue risorse, o l’impiego di isole artificiali, installazioni e strutture già sotto la sua giurisdizione».

38.      Tale, se si vuole, minimo retaggio di potere sovrano garantito dalla Convenzione sul diritto del mare potrebbe, in una prima approssimazione, essere sufficiente per ritenere che anche in tal caso la piattaforma continentale sia, in modo funzionale e limitato, territorio dell’Unione. Tuttavia nella sentenza Salemink è stato stabilito un rapporto di necessità tra il beneficio «delle prerogative economiche di esplorazione e/o di sfruttamento delle risorse esercitate sulla parte della piattaforma continentale adiacente [ad uno Stato membro]» e l’impossibilità di «sottrarsi all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione dirette a garantire la libera circolazione dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa su tali installazioni» (11). Appare pertanto chiaro che la «funzionalità» della sovranità dello Stato membro costiero sulla piattaforma continentale opera solo quando quest’ultima è oggetto di un’attività esplorativa e/o di sfruttamento per la quale sia necessaria la collaborazione di lavoratori, non così invece quando tale piattaforma è solo il luogo in cui si esercita un’attività estranea alla sua esplorazione e/o al suo sfruttamento e rispetto alla quale lo Stato membro costiero ha solo una facoltà di assenso, il cui esercizio non richiede alcuna attività lavorativa.

39.      Quanto precede non rileva tuttavia ai nostri fini, dal momento che considero il regolamento n. 1408/71 applicabile anche nel caso in cui si ritenga che il sig. Kik abbia lavorato al di fuori del territorio dell’Unione in ogni momento del periodo controverso.

40.      Infatti, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, tale circostanza è irrilevante se il rapporto di lavoro presenta un nesso abbastanza stretto con il territorio di uno Stato membro (12). La Corte ha statuito che, nel caso di un lavoratore che svolge la propria attività su una nave, presuppongono un nesso siffatto il luogo in cui il lavoratore è stato assunto, la legge applicabile al contratto di lavoro, l’iscrizione a un regime previdenziale e il luogo in cui il suo reddito è soggetto a imposta (13). Nel caso di specie sussiste a mio avviso un nesso abbastanza stretto con il territorio dell’Unione, dal momento che il sig. Kik paga le imposte nei Paesi Bassi e, secondo quanto osservato dal governo olandese (14), percepisce il suo stipendio sia nei Paesi Bassi, sia in Svizzera, potendosi presumere – dato che il sig. Kik non ha fornito elementi di giudizio che consentano di giungere ad una conclusione diversa – che la legislazione applicabile al contratto di lavoro sia quella di uno dei suddetti Stati.

41.      Di conseguenza, e come prima conclusione intermedia, propongo ala Corte di rispondere alla prima delle questioni sollevate dallo Hoge Raad dichiarando che, nelle circostanze del caso di specie, il regolamento n. 1408/71 è applicabile a tutto il periodo controverso, vale a dire dal 1° giugno al 24 agosto 2004.

C –    Seconda questione

42.      Alla luce dei suesposti rilievi, si deve ora determinare quale debba essere, ai sensi del regolamento n. 1408/71, la legislazione applicabile ad un lavoratore nella situazione del sig. Kik durante il periodo considerato nella controversia di cui al procedimento principale.

43.      La difficoltà di tale questione risiede nel fatto che non sembra che il regolamento n. 1408/71, tra le sue norme di conflitto, ne contenga qualcuna specificamente applicabile ad una fattispecie come quella del procedimento a quo. È pertanto necessario accertare se tale prima impressione sia esatta.

44.      Dei numerosi casi contemplati nel titolo II («Determinazione della legislazione applicabile»; articoli da 13 a 17 bis) del regolamento n. 1408/71, ai nostri fini rilevano unicamente quelli di cui all’articolo 13 («Norme generali») e all’articolo 14 ter («Norme particolari applicabili ai marittimi») (15). Di tutti essi, a mio avviso, i seguenti non corrispondono alla situazione in cui si trova il sig. Kik:

a)      Persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro [articolo 13, paragrafo 2, lettera a)], situazione cui si applica la legislazione di tale Stato membro e che non ricorre nel caso del sig. Kik, il quale, come abbiamo visto, non svolge la propria attività lavorativa nel territorio di nessuno Stato membro o, se si ritiene che ai nostri fini la piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro costituisca territorio dell’Unione, non ha lavorato nel territorio di un unico Stato membro, bensì di due (Paesi Bassi e Regno Unito).

b)      Persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro [articolo 13, paragrafo 2, lettera b)], cui si applica la legislazione di tale Stato e che chiaramente non corrisponde al profilo del sig. Kik, che svolge un’attività subordinata.

c)      Persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro [articolo 13, paragrafo 2, lettera c)], situazione cui è applicabile la legislazione di tale Stato membro e che non corrisponde nemmeno essa al caso di specie, dato che il sig. Kik lavora su una nave panamense.

d)      Impiegato pubblico e personale assimilato [articolo 13, paragrafo 2, lettera d)].

e)      Persona chiamata alle armi o al servizio civile [articolo 13, paragrafo 2, lettera e)].

f)      Persona che esercita un’attività subordinata presso un’impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccata da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro (articolo 14 ter, punto 1), situazione cui si applica la legislazione del primo Stato membro. Nemmeno questo è evidentemente il caso del sig. Kik, non risultando che egli «dipenda normalmente» dal datore di lavoro svizzero, né che abbia lavorato, per le suesposte ragioni, nel territorio dell’Unione, né su una nave battente bandiera di uno Stato membro.

g)      Persona che esercita normalmente un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro (articolo 14 ter, punto 2), tutte circostanze che non ricorrono nel caso in esame.

h)      Persona che svolge un lavoro nelle acque territoriali o in un porto di uno Stato membro (articolo 14 ter, punto 3), posto che il sig. Kik non ha lavorato in nessuno di questi due luoghi.

i)      Persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuita per tale attività da un’impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro (articolo 14 ter, punto 4): si applica la legislazione di quest’ultimo Stato membro se il lavoratore risiede in detto Stato membro. (Non è il caso del sig. Kik, dato che non sussiste il primo requisito, poiché lavora su una nave panamense).

45.      Dinanzi all’impossibilità di utilizzare le soluzioni previste per le fattispecie summenzionate, si potrebbe considerare l’opportunità di ricorrere, per analogia, a quanto previsto dall’articolo 14 dello stesso regolamento. Di fatto, il governo olandese suggerisce di applicare per analogia l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), riferito al caso di una persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri e che non fa parte del personale viaggiante o navigante di un’impresa che effettua trasporti internazionali.

46.      Il ricorso all’analogia sarebbe quindi una soluzione legittima nel caso in cui le norme direttamente applicabili ai marittimi, quali il sig. Kik, non consentissero di determinare la legislazione applicabile al caso concreto.

47.      Accade tuttavia che una disposizione che fa parte del regolamento, e cui il governo olandese fa riferimento in un dato momento, renda inutile lo sforzo di cercare una soluzione in termini di analogia. Si tratta in effetti dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, in forza del quale «la persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere (…) è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione». La possibilità di applicare tale norma al caso di specie è emersa in udienza ed è a mio avviso perfettamente adeguata nel caso del sig. Kik.

48.      Infatti, secondo quanto accertato e indiscusso, il sig. Kik era soggetto alla legislazione olandese fino al 31 maggio 2004. A decorrere da tale data, detta legislazione ha, in linea di massima, cessato di essere applicabile, dato che nessuna delle norme previste nel regolamento n. 1408/71 ed esaminate supra porta ad applicare il diritto olandese. Tuttavia, tali norme non determinano necessariamente nemmeno l’applicazione del diritto di un altro Stato membro, posto che la situazione lavorativa del sig. Kik non corrisponde a nessuna di tali fattispecie.

49.      In una situazione siffatta, vale a dire disapplicazione del diritto applicato anteriormente e inapplicabilità di ogni altro diritto – esattamente la fattispecie prevista all’articolo 13, paragrafo 2, lettera f) –, il regolamento n. 1408/71 utilizza, in generale, il criterio della residenza del lavoratore al fine di determinare la legislazione applicabile. Conformemente a tale criterio, il sig. Kik, residente nei Paesi Bassi, deve rimanere soggetto alla legislazione di tale Stato membro.

50.      Vero è che l’incipit della norma («la persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro (…)») suggerisce intuitivamente che essa difficilmente porterà alla conseguenza di applicare la legislazione che appunto ha cessato di essere applicabile. In altri termini, se la legislazione olandese ha cessato di essere applicabile al caso del sig. Kik dopo il 31 maggio 2004, può apparire incongruo che il regolamento n. 1408/71 conduca all’applicazione di questa stessa legislazione che ha cessato di essere applicabile proprio in forza del regolamento medesimo.

51.      Accade tuttavia che, essendo in effetti la stessa legislazione – quella olandese – che cessa di essere applicata a decorrere dal 31 maggio 2004 e che, di conseguenza, diviene nuovamente applicabile in forza del regolamento n. 1408/71, è diverso in ciascun caso il titolo giuridico in forza del quale tale legislazione risulta consecutivamente inapplicabile e obbligatoria.

52.      Il diritto olandese era infatti applicabile fino al 31 maggio 2004, dal momento che fino a tale data il sig. Kik lavorava per una società con sede nei Paesi Bassi, ove egli inoltre risiedeva, lavorava e pagava le imposte. Conformemente al diritto olandese, quest’ultimo cessa di essere applicabile a partire dal momento in cui il sig. Kik ha lavorato per tre mesi ininterrotti al di fuori dei Paesi Bassi e per un datore di lavoro residente in Svizzera. In simili circostanze, osservato il requisito in base al quale «cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro», secondo quanto prevede l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 (e «senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro»), il criterio determinante, ai sensi di questa stessa norma, per identificare la legge applicabile è quello della residenza del lavoratore. Casualmente, nelle circostanze del caso di specie, tale criterio conduce nuovamente all’applicazione del diritto olandese, vale a dire dello stesso diritto la cui inapplicabilità aveva reso necessario cercare un’altra legislazione applicabile. Orbene, trattandosi in effetti sostanzialmente dello stesso diritto, è certo che la sua applicabilità risponde in ciascun caso a una diversa ragione giuridica: ha cessato di essere applicabile nel momento in cui sono mutate le circostanze lavorative del sig. Kik (il 31 maggio 2004) per divenire nuovamente applicabile nel momento in cui ciò si imponeva in forza del criterio di identificazione della legge applicabile previsto dal regolamento n. 1408/71 per la situazione in cui si trovava il sig. Kik dopo il 31 maggio 2004. In un caso, il diritto olandese era applicabile dato che il sig. Kik risiedeva e lavorava nei Paesi Bassi per una società stabilita in tale Stato membro e, nell’altro, dato che, cessando di essere applicabile al mutare di dette circostanze, era il diritto del suo luogo di residenza.

53.      In definitiva, senza che sia necessario ricorrere all’applicazione analogica di norme del regolamento n. 1408/71 che non sono previste per una fattispecie come quella in esame, ritengo che il già citato articolo 13, paragrafo 2, lettera f), offra, in via diretta e principale, la risposta alla questione della legge applicabile al caso di specie.

54.      Pertanto, e come seconda conclusione intermedia, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, la legislazione applicabile al sig. Kik è quella dei Paesi Bassi, in quanto territorio ove egli risiede.

VII – Conclusione

55.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali nei seguenti termini:

«1)      Nelle circostanze di cui al procedimento principale, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e attualizzato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, è applicabile a tutto il periodo controverso.

2)      Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, la legislazione applicabile a un lavoratore nella situazione esaminata nel procedimento principale è quella dello Stato membro nel cui territorio tale lavoratore risiede».


1 –      Lingua originale: lo spagnolo.


2 –      Regolamento (CEE) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e attualizzato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), a sua volta modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).


3 –      GU L 179, pag. 1.


4 –      Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114, pag. 1; in prosieguo: l’«Accordo CE-Svizzera»).


5 –      Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).


6 –      Decisione del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 103, pag. 51).


7 –      Sentenza del 29 giugno 1994 (C-60/93, EU:C:1994:271).


8 –      Dopo il 25 agosto 2004 e fino al 31 dicembre 2004, il sig. Kik non ha lavorato nei Paesi Bassi e ha lavorato solo diciotto giorni nel territorio di uno Stato membro. La sua attività lavorativa in tale periodo (essendo assunto dallo stesso datore di lavoro svizzero) si è svolta nei seguenti luoghi: a) dal 25 agosto al 14 settembre: tre giorni in acque internazionali e diciotto giorni sulla piattaforma continentale spagnola; b) dal 21 ottobre al 17 novembre: sette giorni in acque internazionali e ventun giorni in acque territoriali australiane; c) dal 15 al 31 dicembre: diciassette giorni in acque territoriali australiane.


9 –      Sentenza C-347/10 (EU:C:2012:17), punti da 35 a 37.


10 –      Salemink, punto 35.


11 –      Salemink, punto 36.


12 –      In tal senso, per tutte, sentenza del 12 luglio 1984, Prodest (237/83, EU:C:1984:277), punto 6.


13 –      Sentenza del 27 settembre 1989, Lopes da Veiga (9/88, EU:C:1989:346), punto 17.


14 –      Punto 27 delle sue memorie.


15 –      Data la situazione del sig. Kik sono manifestamente inapplicabili gli articoli 14 e 14 bis [«Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi (...)»], l’articolo 14 quater [«Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma (...)»], l’articolo 14 quinquies («Disposizioni varie», in riferimento a fattispecie contemplate agli articoli 14, 14 bis, 14 quater e al caso del titolare di una pensione o di una rendita), gli articoli 14 sexies e 14 septies [«Norme particolari applicabili a (…) dipendenti pubblici (…)»], l’articolo 15 («Norme concernenti l’assicurazione volontaria o l’assicurazione facoltativa continuata»), l’articolo 16 [«Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche (...)»], l’articolo 17 [«Eccezioni (...)» previste di comune accordo tra Stati membri] e l’articolo 17 bis [«Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite (...)»].