SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
21 maggio 2015 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Deroga – Movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari – Normativa nazionale che prevede la tassazione forfettaria dei redditi da capitali derivanti da partecipazioni in fondi d’investimento esteri – Fondi neri»
Nella causa C-560/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 6 agosto 2013, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2013, nel procedimento
Finanzamt Ulm
contro
Ingeborg Wagner-Raith,
in presenza di:
Bundesministerium der Finanzen,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, E. Levits (relatore), M. Berger e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2014,
considerate le osservazioni presentate:
– per I. Wagner-Raith, da U. Ziegler, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, da T. Henze, A. Wiedmann e K. Petersen, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo del Regno Unito, da S. Brighouse, in qualità di agente, assistita da K. Bacon, barrister;
– per la Commissione europea, da T. Scharf, A. Cordewener e W. Roels, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Wagner-Raith, erede della sig.ra Schweier, e il Finanzamt Ulm (autorità tributaria di Ulm, Germania) in merito alla tassazione dei redditi provenienti da partecipazioni in fondi d’investimento con sede nelle Isole Cayman (territorio d’oltremare del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord).
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988 per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5), dispone che «[g]li Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri, fatte salve le disposizioni che seguono. Per facilitare l’applicazione della presente direttiva i movimenti di capitali sono classificati in base alla nomenclatura riportata nell’allegato I».
4 Tra i movimenti di capitali enunciati all’allegato I della direttiva 88/361 figura, nella rubrica I, intitolata «Investimenti diretti», la partecipazione a imprese nuove o esistenti al fine di stabilire o di mantenere legami economici durevoli.
5 La rubrica IV del predetto allegato, intitolata «Operazioni su quote di organismi di investimento collettivo», include, nella sua parte A relativa alle «[t]ransazioni su quote di organismi di investimento collettivo», in particolare, l’acquisto da parte di residenti di quote, trattate in Borsa, di organismi esteri e l’acquisto da parte di residenti di quote, non trattate in Borsa, di organismi nazionali.
6 Le note esplicative contenute in tale medesimo allegato precisano quanto segue:
«Ai sensi della presente nomenclatura e ai soli fini della direttiva si intende per:
Investimenti diretti
Gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati da persone fisiche, imprese commerciali, industriali o finanziarie aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti fra il finanziatore e l’imprenditore o l’impresa a cui tali fondi sono destinati per l’esercizio di un’attività economica. Tale nozione va quindi intesa in senso lato.
(…)
Per quanto riguarda le imprese menzionate al punto I.2 della nomenclatura e che hanno lo statuto di società per azioni, si ha partecipazione con carattere di investimento diretto, quando il pacchetto di azioni in possesso di una persona fisica, di un’altra impresa o di qualsiasi altro detentore, attribuisce a tali azionisti, sia a norma delle disposizioni di legge nazionali sulle società per azioni, sia altrimenti, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di tale società o al suo controllo.
(…)».
Il diritto tedesco
7 L’articolo 17 della legge relativa alla cessione di partecipazioni in investimenti esteri e alla tassazione dei redditi da partecipazioni in investimenti esteri (Gesetz über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen), del 28 luglio 1969 (BGBl. 1969 I, pag. 986), nella sua versione applicabile tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003 (in prosieguo: l’«AuslInvestmG»), prevedeva quanto segue per quanto concerne la tassazione dei redditi di partecipazioni in fondi d’investimento esteri:
«(1) I dividendi distribuiti derivanti da partecipazioni in investimenti esteri (…) rientrano nei redditi di capitale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, punto 1, della legge sull’imposta sul reddito (…).
(…)
(3) I paragrafi da 1 a 2 si applicano solo:
1. a) quando la società d’investimento estera ha notificato alle autorità la sua intenzione di commercializzare partecipazioni in investimenti esteri nel territorio di applicazione della presente legge mediante offerta pubblica, promozione pubblicitaria o modalità analoghe (…), oppure
b) quando le partecipazioni in investimenti esteri, ammesse sul mercato ufficiale o sul mercato regolamentato di una Borsa tedesca, ad eccezione delle comunicazioni imposte dalla Borsa, non sono commercializzate mediante offerta pubblica, promozione pubblicitaria o modalità analoghe (articolo 1, paragrafo 2), e quando la società d’investimento estera ha nominato un rappresentante con sede o domicilio nel territorio di applicazione della presente legge autorizzato a rappresentarla dinanzi alle autorità tributarie e dinanzi ai giudici della giurisdizione tributaria, e
2. quando la società d’investimento straniera comunica in lingua tedesca, ai titolari di partecipazioni in investimenti esteri, in occasione di ogni distribuzione di dividendi, (…) [l’importo dei dividendi distribuiti per ciascuna quota e determinati importi ivi contenuti]
(…)
e dimostra su richiesta la correttezza di tali informazioni».
8 L’articolo 18 dell’AuslInvestmG, nella sua versione in vigore tra il 30 dicembre 1993 e il 31 dicembre 2000, prevedeva quanto segue:
«(1) Qualora i criteri di cui all’articolo 17 non siano soddisfatti, i dividendi distribuiti derivanti da partecipazioni in investimenti esteri (…) rientrano nei redditi di capitale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, punto 1, della legge sull’imposta sul reddito (…).
(2) Deve essere fornita prova delle basi imponibili indicate al paragrafo 1. I documenti impiegati come prova devono essere redatti in lingua tedesca o essere corredati di una traduzione in lingua tedesca. La società d’investimento estera deve nominare un rappresentante con sede o domicilio nel territorio di applicazione della presente legge autorizzato a rappresentarla dinanzi alle autorità tributarie e dinanzi ai giudici della giurisdizione tributaria.
(3) Se la prova non è fornita in modo inoppugnabile o non viene nominato un rappresentante, sono imputate al destinatario le distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni in investimenti esteri e un importo pari al 90% dell’eccedenza data dalla differenza tra il primo e l’ultimo prezzo di riacquisto di una partecipazione in investimenti esteri fissati durante l’anno civile e comunque non inferiore al 10% dell’ultimo prezzo di riacquisto fissato durante tale anno. (…)».
9 La legge sulle società d’investimento (Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften), nella sua versione applicabile ai fondi d’investimento nazionali durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, prevedeva, sostanzialmente, che i detentori di partecipazioni fossero tassati secondo il «principio di trasparenza», ossia erano trattati come se gli stessi avessero realizzato direttamente i redditi derivanti dal portafoglio collettivo.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10 Dal 1997 al 2003, la sig.ra Schweier era titolare di un deposito presso la LGT Bank AG (in prosieguo: la «LGT») in Liechtenstein, contenente, segnatamente, partecipazioni in fondi d’investimento con sede nelle Isole Cayman. Tali fondi d’investimento, che non soddisfacevano gli obblighi di notifica, registrazione e prova previsti all’articolo 17, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG, e che non avevano nominato un rappresentante in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, terzo periodo, dell’AuslInvestmG, erano considerati, per tale ragione, in Germania, come fondi cosiddetti «neri», cui potevano essere applicate le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG.
11 Nel 2008, la sig.ra Schweier ha informato per la prima volta il Finanzamt Ulm di aver conseguito, durante gli anni di cui trattasi, redditi di capitale provenienti, in particolare, dal deposito di cui essa era titolare presso la LGT. Pertanto, essa ha dichiarato, mediante dichiarazione di redditi rettificate, tali redditi all’autorità tributaria, dopo averne quantificato l’importo sulla base di documenti messi a sua disposizione dalla LGT e ha poi determinato, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG, un importo forfettario a titolo di ciascuno degli esercizi fiscali di cui trattasi.
12 L’autorità tributaria interessata ha modificato gli avvisi di accertamento della sig.ra Schweier relativi a tali esercizi, determinando l’importo dei redditi di capitale derivanti dalle partecipazioni di cui trattasi in EUR 44 970,69 per il 1997; EUR 63 779,07 per il 1998; EUR 106 826,16 per il 1999; EUR 94 999,24 per il 2000; EUR 96 055,10 per il 2001; EUR 100 157,99 per il 2002 e EUR 116 823,07 per il 2003, ossia un totale pari ad EUR 623 611,32.
13 La sig.ra Schweier ha proposto un reclamo contro tali supplementi d’imposta, facendo valere l’incompatibilità della tassazione forfettaria prevista all’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG con il principio della libera circolazione dei capitali. A suo avviso, la tassazione supplementare doveva essere fondata solo su utili effettivi, di cui era necessario quantificare l’importo. La sig.ra Schweier ha chiesto che i suoi redditi di capitale fossero stimati conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, dell’AuslInvestmG e ha messo a disposizione dell’autorità tributaria interessata i documenti e i calcoli a tal fine necessari.
14 Dato che il Finanzamt Ulm ha respinto tale reclamo, la sig.ra Schweier ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg (giudice tributario di Baden-Württemberg, Germania). Con sentenza del 27 febbraio 2012, tale giudice ha, in sostanza, accolto tale ricorso, considerando che l’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG violava il principio della libera circolazione dei capitali, e ha dichiarato, di conseguenza, che i redditi di capitale effettivamente conseguiti dalla sig.ra Schweier a titolo delle partecipazioni di cui trattasi erano, per ognuno degli esercizi fiscali di cui trattasi, inferiori all’importo determinato conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG, e corrispondevano a un importo totale pari ad EUR 260 872,97. Il Finanzamt Ulm ha proposto ricorso per «Revision» (ricorso per cassazione) contro tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale).
15 Nell’ambito di tale ricorso per «Revision», il Finanzamt Ulm ha fatto valere che l’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG dev’essere applicato al procedimento principale, poiché tale disposizione rientra nella clausola di «standstill» prevista all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE. In effetti, da un lato, posto che il comportamento di un fondo d’investimento è indissolubilmente collegato alla tassazione degli investitori titolari di partecipazioni in tale fondo, l’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG riguarderebbe non solo gli investitori ma anche gli stessi fondi d’investimento e sarebbe collegato, dunque, alla prestazione di servizi finanziari ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE. Dall’altro, la partecipazione in un fondo d’investimento costituirebbe un investimento diretto.
16 Ad avviso del giudice del rinvio, la tassazione forfettaria prevista all’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG è idonea a dissuadere gli investitori tedeschi dall’investire in fondi che non soddisfano i criteri previsti agli articoli 17 e 18, paragrafo 1, dell’AuslInvestmG, in quanto tale tassazione forfettaria è, in linea generale, più elevata della tassazione cui sono assoggettati gli investitori che dispongono di partecipazioni in fondi nazionali e che non forniscono la prova dei redditi che ne conseguono. A ciò si aggiunge l’impossibilità, per il titolare di partecipazioni in un fondo cosiddetto «nero», di fornire la prova dell’ammontare dei redditi effettivamente conseguiti e di sottrarsi, così, alla tassazione forfettaria, mentre la legge sulle società d’investimento non prevede una tassazione forfettaria di tal genere per quanto riguarda l’ipotesi di investimento in fondi nazionali.
17 Il giudice del rinvio precisa, in sostanza, che la disposizione enunciata all’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG, e applicata dal Finanzamt Ulm alla sig.ra Schweier a titolo del periodo di cui trattasi, era già in vigore il 31 dicembre 1993. Tale giudice aggiunge che i fondi d’investimento in cui la sig.ra Schweier deteneva partecipazioni dovevano essere considerati come provenienti da uno Stato terzo, posto che tali fondi erano stati istituiti sulla base di norme di autorizzazione e di vigilanza in vigore nelle Isole Cayman e che le società di gestione dei fondi d’investimento di cui trattasi avevano la propria sede in tale Stato.
18 Tuttavia, il giudice del rinvio dubita che i presupposti materiali di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE siano soddisfatti e che l’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG si riferisca alla prestazione di servizi finanziari o a investimenti diretti.
19 Alla luce delle suesposte considerazioni, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se la libera circolazione dei capitali di cui all’articolo [63 TFUE] non osti, nel caso di una partecipazione in fondi d’investimento di Stati terzi, a una normativa nazionale (nella fattispecie l’articolo 18, paragrafo 3, dell’AuslInvestmG) secondo cui, ricorrendo determinate condizioni, sono imputati ai soggetti nazionali titolari di partecipazioni in fondi d’investimento esteri, oltre ai dividendi distribuiti, ricavi fittizi pari al 90% della differenza tra il primo e l’ultimo prezzo di riacquisto dell’anno e, in ogni caso, non inferiori al 10% dell’ultimo prezzo di riacquisto (o del valore di Borsa o di mercato), in ragione del fatto che tale normativa, rimasta sostanzialmente invariata dal 31 dicembre 1993, riguarda la prestazione di servizi finanziari ai sensi della clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti di cui all’articolo [64, paragrafo 1, TFUE].
In caso di risposta negativa alla prima questione:
2) Se la partecipazione in un siffatto fondo d’investimento, con sede in uno Stato terzo, integri sempre un investimento diretto ai sensi dell’articolo [64, paragrafo 1, TFUE] o se la risposta a tale questione dipenda dalla circostanza se la partecipazione accordi all’investitore, in ragione delle disposizioni della legge dello Stato in cui ha sede il fondo d’investimento oppure per altri motivi, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione del fondo d’investimento e al suo controllo».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
20 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 64 TFUE debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una tassazione forfettaria dei redditi di titolari di quote di un fondo d’investimento estero, allorché quest’ultimo non soddisfi taluni obblighi normativi, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari ai sensi di detto articolo.
21 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE enuncia un elenco tassativo di movimenti di capitali che possono restare estranei all’applicazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (v. sentenza Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, punto 29).
22 Occorre, quindi, determinare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale faccia riferimento a movimenti di capitali e se, in caso di soluzione affermativa, tali movimenti di capitali implichino la prestazione di servizi finanziari.
23 In mancanza, nel trattato FUE, di una definizione della nozione di «movimenti di capitali», la Corte ha riconosciuto un valore indicativo alla nomenclatura che costituisce l’allegato I della direttiva 88/361, posto che, conformemente a quanto ricordato nell’introduzione di tale allegato, l’elenco che esso contiene non presenta un carattere esaustivo (v., in particolare, in tal senso, sentenze van Hilten-van der Heijden, C-513/03, EU:C:2006:131, punto 39; Missionswerk Werner Heukelbach, C-25/10, EU:C:2011:65, punto 15, e Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, punto 20).
24 L’acquisto da parte di residenti di quote, trattate in Borsa o non trattate in Borsa, di organismi esteri figura tra i movimenti di capitali enunciati nella parte A, relativa alle «[t]ransazioni su quote di organismi di investimento collettivo», della rubrica IV dell’allegato I della direttiva 88/361, intitolata «Operazioni su quote di organismi di investimento collettivo».
25 La riscossione di dividendi di un organismo di investimento collettivo, benché essa non sia menzionata in modo esplicito in tale nomenclatura come «movimento di capitali», può essere ricollegata all’acquisto da parte di residenti di quote, trattate in Borsa o non trattate in Borsa, di organismi esteri e, quindi, è indissolubilmente connessa a un movimento di capitali (v., in tal senso, sentenza Verkooijen, C-35/98, EU:C:2000:294, punto 29).
26 Di conseguenza, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che disciplina la tassazione dei redditi degli investitori che detengono partecipazioni in organismi di investimento collettivo e che prevede modalità di tassazione diverse in funzione del rispetto, da parte del fondo d’investimento estero interessato, delle disposizioni degli articoli 17, paragrafo 3, e 18, paragrafo 2, dell’AuslInvestmG, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali ai sensi della predetta nomenclatura.
27 Occorre, quindi, determinare se i movimenti di capitali su cui verte una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, implichino la prestazione di servizi finanziari ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.
28 È necessario, in primo luogo, esaminare la tesi, sostenuta segnatamente dal giudice del rinvio e dalla Commissione europea, secondo cui solo misure direttamente destinate ai prestatori stessi di servizi finanziari e che disciplinano l’esecuzione e la vigilanza sulle loro operazioni finanziarie, nonché la loro autorizzazione o la loro liquidazione potrebbero rientrare nell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, circostanza che non varrebbe per norme relative alla tassazione degli investitori.
29 A tal riguardo, occorre, anzitutto, ricordare la delimitazione tra le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi e quelle che disciplinano la libera circolazione dei capitali.
30 La Corte ha già dichiarato che risulta dalla formulazione degli articoli 56 TFUE e 63 TFUE, nonché dalla loro collocazione in due diversi capi del titolo IV del trattato, che, pur essendo strettamente collegate, tali disposizioni sono destinate a disciplinare situazioni diverse e che hanno ciascuna un ambito di applicazione diverso (v., in tal senso, sentenza Fidium Finanz, C-452/04, EU:C:2006:631, punto 28).
31 Discende da una giurisprudenza consolidata della Corte che, per determinare se una normativa nazionale rientra nell’una o nell’altra libertà fondamentale garantita dal trattato, occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa in questione (v., in tal senso, sentenze Holböck, C-157/05, EU:C:2007:297, punto 22 e giurisprudenza ivi citata; Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C-233/09, EU:C:2010:397, punto 26, nonché Test Claimants in the FII Group Litigation, C-35/11, EU:C:2012:707, punto 90).
32 Come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, una normativa nazionale il cui oggetto verta principalmente sulla prestazione di servizi finanziari rientra nelle disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, anche quando può comportare o implicare movimenti di capitali.
33 In effetti, la Corte ha già dichiarato che un regime nazionale in forza di cui uno Stato membro assoggetta ad autorizzazione preliminare l’esercizio dell’attività di concessione di crediti a titolo professionale, sul suo territorio, da parte di una società con sede in uno Stato terzo e che ha pertanto l’effetto di ostacolare l’accesso al mercato finanziario di siffatta società, pregiudica in modo preponderante la libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 56 TFUE e seguenti (sentenza Fidium Finanz, C-452/04, EU:C:2006:631, punti 49 e 50).
34 Per contro, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE le misure nazionali il cui oggetto verta almeno principalmente sui movimenti di capitali.
35 Alla luce delle suesposte considerazioni, esigere, affinché talune misure rientrino nell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, che esse siano direttamente destinate ai prestatori stessi di servizi finanziari e che esse disciplinino l’esecuzione e la sorveglianza sulle loro operazioni finanziarie, nonché la loro autorizzazione o la loro liquidazione, equivarrebbe a rimettere in discussione la delimitazione tra le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi e quelle che disciplinano la libera circolazione dei capitali.
36 L’interpretazione secondo cui l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE non mira a rinviare a situazioni che rientrano nella libera prestazione dei servizi è del pari confermata dalla circostanza che, contrariamente al capo relativo alla libera circolazione dei capitali, quello riguardante la libera prestazione dei servizi non comporta alcuna disposizione che estenda il beneficio delle sue disposizioni ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e residenti al di fuori dell’Unione europea, dato che l’obiettivo di quest’ultimo capo è di garantire la libera prestazione dei servizi a favore dei cittadini di Stati membri (sentenza Fidium Finanz, C-452/04, EU:C:2006:631, punto 25).
37 Per contro, discende dagli articoli 63 TFUE e 64, paragrafo 1, TFUE, che sono vietate, in linea di principio, tutte le restrizioni ai movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari tra Stati membri e paesi terzi, salvo che siffatta restrizione fosse in vigore, ai sensi del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, alla data del 31 dicembre 1993 o, eventualmente, a quella del 31 dicembre 1999.
38 Pertanto, a fronte delle differenze esistenti tra le disposizioni relative alla libera prestazione di servizi e quelle che disciplinano la libera circolazione dei capitali quanto ai loro rispettivi ambiti di applicazione territoriale e personale, le situazioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1 sono necessariamente diverse da quelle contemplate all’articolo 56 TFUE e seguenti.
39 Occorre, poi, ricordare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, che il criterio determinante per l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE verte sul nesso causale esistente tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari e non sull’ambito di applicazione personale della misura nazionale controversa o sul suo rapporto con il prestatore, piuttosto che con il destinatario, di tali servizi. In effetti, come già ricordato al punto 21 della presente sentenza, l’ambito di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE è definito con riferimento alle categorie di movimenti di capitali che possono essere oggetto di restrizioni.
40 Di conseguenza, la circostanza che una misura nazionale riguardi anzitutto l’investitore e non il prestatore di un servizio finanziario non impedisce che tale misura rientri nell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.
41 Infine, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, risulta da giurisprudenza costante della Corte che le normative fiscali degli Stati membri possono rientrare nell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE (v., in particolare, sentenze Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, punti da 174 a 196; Holböck, C-157/05, EU:C:2007:297, punti da 37 a 45, nonché Prunus e Polonium, C-384/09, EU:C:2011:276, punti da 27 a 37).
42 In secondo luogo, quanto alla portata della deroga prevista all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, si deve ricordare che l’interpretazione restrittiva di tale deroga mira a preservare l’effetto utile dell’articolo 63 TFUE.
43 Pertanto, al fine di poter rientrare nella predetta deroga, la misura nazionale deve vertere su movimenti di capitali che presentino un nesso sufficientemente stretto con la prestazione di servizi finanziari.
44 Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, affinché vi sia un nesso sufficientemente stretto, è necessario che vi sia un nesso causale tra il movimento di capitali e la prestazione di servizi finanziari.
45 Ne consegue che rientra nell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE una normativa nazionale che, applicandosi a movimenti di capitali destinati a o provenienti da Stati terzi, limita la prestazione di servizi finanziari (v., per analogia con i movimenti di capitali che implicano investimenti diretti o in stabilimenti ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, sentenze Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 183 e Holböck, C-157/05, EU:C:2007:297, punto 36).
46 Nella fattispecie, l’acquisto di quote di fondi d’investimento situati nelle Isole Cayman, nonché la riscossione dei dividendi che ne derivano, implicano la prestazione, mediante i fondi d’investimento, di servizi finanziari a vantaggio dell’investitore interessato. Siffatto investimento si distingue da un acquisto diretto, da parte di un investitore, di quote di società sul mercato, in quanto gli consente, grazie ai suoi servizi, in particolare, di beneficiare di una maggiore diversificazione tra differenti elementi dell’attivo, nonché di una migliore ripartizione dei rischi.
47 Una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una tassazione forfettaria, combinata all’impossibilità per l’investitore di essere tassato sui redditi effettivamente conseguiti, allorché il fondo di investimento estero non soddisfi le condizioni fissate agli articoli 17, paragrafo 3, e 18, paragrafo 2, dell’AuslInvestmG, può dissuadere gli investitori residenti dal sottoscrivere quote in fondi d’investimento esteri e ha, quindi, come conseguenza, un ricorso meno frequente, da parte di tali investitori, ai servizi di siffatti fondi.
48 Pertanto, tenuto conto delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 64 TFUE dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una tassazione forfettaria dei redditi dei titolari di quote di un fondo d’investimento estero, allorché quest’ultimo non soddisfi taluni obblighi previsti dalla legge, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari ai sensi di tale articolo.
Sulla seconda questione
49 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 64 TFUE dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una tassazione forfettaria dei redditi dei titolari di quote di un fondo d’investimento estero, allorché quest’ultimo non soddisfi taluni obblighi previsti dalla legge, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari ai sensi di tale articolo.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.