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28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2014 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-14/14)

2014/C 129/12

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato di origine ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche alla pressione fiscale gravante sui redditi da dividendi, con la quale l’imposta sui dividendi viene compensata per i residenti.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, per valutare se la pressione fiscale effettiva per un non residente sia superiore a quella per un residente, occorra raffrontare l’imposta sui dividendi olandese prelevata a carico di un non residente con l’imposta sul reddito olandese dovuta da un residente sul reddito forfettario che nell’anno in cui sono percepiti i dividendi può essere imputato alla totalità delle azioni di investimento in società olandesi da questi posseduta, o se invece il diritto dell’Unione europea imponga di applicare un parametro di raffronto diverso. Se in detto raffronto occorra prendere in considerazione anche la franchigia applicabile ai residenti e, in tal caso, in che misura [v. sentenza del 17 ottobre 2013, Welte, C-181/12 (omissis)].

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini di valutare se una ritenuta alla fonte eventualmente discriminatoria possa essere validamente neutralizzata in forza di una convenzione per la prevenzione della doppia imposizione stipulata dallo Stato di origine, sia sufficiente che i) la convenzione di cui trattasi preveda una riduzione dell’imposta nello Stato di residenza mediante compensazione della ritenuta alla fonte e che, sebbene detta possibilità non sia incondizionata, ii) nella fattispecie concreta la riduzione dell’imposta concessa dallo Stato di residenza, dato che è assoggettato ad imposta soltanto i dividendi netti percepiti, determini una compensazione integrale della parte discriminatoria della ritenuta alla fonte.