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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 25 giugno 2015 (1)

Cause riunite C-10/14, C-14/14 e C-17/14

J. B. G. T. Miljoen (C-10/14),

X (C-14/14),

Société Générale SA (C-17/14)

contro

Staatssecretaris van Financiën

[domande di pronuncia pregiudiziale presentate dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]

«Fiscalità diretta – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Restrizione causata dalla legislazione di uno Stato membro – Ritenuta alla fonte di un’imposta sui redditi derivanti da dividendi distribuiti da una società stabilita in detto Stato – Disparità di trattamento tra i contribuenti residenti e i contribuenti non residenti – Criteri di raffronto – Presa in considerazione nel raffronto dell’imposta sui redditi o dell’imposta sulle società dalla quale l’imposta sui dividendi viene sistematicamente detratta solo per i residenti – Elementi da includere nella valutazione della pressione fiscale effettiva che grava su tali due categorie di contribuenti – Possibilità di neutralizzare la restrizione grazie a una convenzione conclusa con un altro Stato membro al fine di evitare la doppia imposizione»





I –    Introduzione

1.        Le tre domande di pronuncia pregiudiziale presentate dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) (2) sono relative all’interpretazione dell’articolo 63 TFUE, sotto la prospettiva dell’articolazione tra il principio della libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri, sancito da tale articolo, e il contenuto di norme in materia di imposizione diretta adottate da uno Stato membro. Gli ostacoli di tipo fiscale che possono sussistere nei riguardi di tale libertà sono già stati oggetto di una ricchissima giurisprudenza della Corte, ma le presenti cause hanno la peculiarità di vertere su una normativa in forza della quale dividendi in uscita costituiscono oggetto di tassazione nello Stato membro della fonte non soltanto se vengono versati ad azionisti che risiedono sul suo territorio, ma anche se sono versati ad azionisti residenti in un altro Stato membro.

2.        Le suddette domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra l’amministrazione tributaria olandese e tre contribuenti stabiliti in un altro Stato membro, ossia rispettivamente due persone fisiche di nazionalità olandese residenti in Belgio e una società di diritto francese avente sede in Francia.

3.        Tutti gli interessati contestano a tale amministrazione di essersi rifiutata di restituire loro l’imposta, trattenuta alla fonte, sui dividendi di portafoglio che erano stati loro distribuiti da talune società olandesi. Essi sostengono che, in forza del diritto olandese, i contribuenti che risiedono nei Paesi Bassi hanno la facoltà, in qualsiasi circostanza, di detrarre la suddetta ritenuta dall’imposta sui redditi o dall’imposta sulle società da essi dovuta, mentre i non residenti sarebbero privi di simile vantaggio. Da tale normativa nazionale, a loro avviso, deriva una disparità di trattamento fiscale che costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei capitali.

4.        In risposta, le autorità olandesi ribattono che i redditi derivanti da dividendi sono tassati nei Paesi Bassi secondo le stesse modalità, indipendentemente dal luogo in cui risiede la persona fisica o è stabilita la società che li percepisce, e che non vi è ragione di tener conto dei vantaggi offerti ai soli residenti a diverso titolo. Esse aggiungono che nell’ipotesi in cui si considerasse comunque configurabile un ostacolo, le sue conseguenze negative potrebbero essere neutralizzate tramite l’applicazione di una convenzione conclusa con lo Stato membro in cui risiede l’interessato svantaggiato, la quale consentirebbe di compensare l’imposta dovuta, nel caso di specie, in Belgio o in Francia.

5.        Al fine di poter stabilire se la normativa in discussione faccia sorgere una restrizione vietata ai sensi dell’articolo 63 TFUE, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare, in primo luogo, quali siano gli elementi rilevanti per un raffronto tra la situazione fiscale dei non residenti e quella dei residenti in presenza di disposizioni nazionali come quelle applicabili alle controversie principali, nell’ipotesi in cui tali situazioni siano in effetti oggettivamente paragonabili. Più in particolare, esso si chiede se occorra o meno prendere in considerazione la facoltà, che risulta riservata ai residenti, di poter sistematicamente detrarre l’imposta sui dividendi, concepita come una ritenuta, ossia un pagamento anticipato, per ridurre l’importo di un’altra imposta, rispettivamente l’imposta sui redditi o l’imposta sulle società, o addirittura di farsi rimborsare detta prima imposta nel caso in cui non siano soggetti a tassazione a titolo della seconda.

6.        Nell’ipotesi in cui la Corte consideri determinante tale possibilità, essa è allora invitata a definire, in secondo luogo, in che modo si debba valutare se la pressione fiscale effettiva gravante sui non residenti, persone fisiche o società, sia più elevata di quella gravante sui residenti, e in particolare se occorra tener conto, al riguardo, di dati come la franchigia di cui beneficiano i residenti o diverse spese collegate alle azioni che producono dividendi.

7.        In terzo luogo, si sottopone alla Corte l’interrogativo vertente sulle condizioni in cui una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione, come quelle che sono state stipulate tra il Regno dei Paesi Bassi e, rispettivamente, il Regno del Belgio o la Repubblica francese, potrebbe esplicare un effetto correttivo idoneo a neutralizzare le conseguenze di un trattamento differenziato che sfavorisce i non residenti.

8.        In via complementare, va osservato che né il giudice del rinvio né il governo dei Paesi Bassi mettono in rilievo alcun motivo imperativo di interesse generale che potrebbe eventualmente giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali il cui impatto negativo non sarebbe corretto da simili convenzioni bilaterali, conformemente ai requisiti della giurisprudenza (3).

II – Il contesto normativo olandese

A –    Le disposizioni rilevanti di origine interna

1.      La legge relativa all’imposta sui dividendi

9.        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge del 1965 sull’imposta sui dividendi (4), nella versione applicabile alle controversie di cui a procedimenti principali (in prosieguo: la «legge sull’imposta sui dividendi»), «un’imposta diretta» denominata «imposta sui dividendi» è dovuta da «quanti – direttamente o tramite certificati – percepiscono redditi da azioni emesse da (…) società per azioni, società private a responsabilità limitata, società in accomandita ed altre società stabilite nei Paesi Bassi il cui capitale sia suddiviso in tutto o in parte in azioni».

10.      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale legge, definisce la base imponibile sui dividendi includendo nella stessa, in particolare, tutte le «distribuzioni dirette o indirette di benefici, indipendentemente dalla designazione o dalla forma (…)». Ai sensi dell’articolo 5 della stessa legge, l’aliquota di tale imposta è pari al 15% dei suddetti redditi da azioni.

2.      La legge relativa all’imposta sui redditi

11.      La legge del 2001 relativa all’imposta sui redditi (5), nella versione applicabile ai procedimenti principali nelle cause C-10/14 e C-14/14 (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sui redditi»), definisce il regime dell’imposta prelevata sui redditi delle persone fisiche.

12.      L’articolo 2.13 della detta legge fissa al 30% l’aliquota impositiva applicabile al reddito derivante dal risparmio e dagli investimenti, che rientra nella categoria dei redditi imponibili abitualmente qualificata come «casella 3» o «categoria 3» («box 3»).

13.      Ai sensi dell’articolo 5.1, il «reddito derivante da risparmio e da investimenti» è costituito dal «vantaggio tratto dal risparmio e dagli investimenti, meno la detrazione personale».

14.      Ai sensi dell’articolo 5.2, il «vantaggio derivante dal risparmio e dagli investimenti» è fissato, forfettariamente, al 4% della media tra «la base del rendimento all’inizio dell’anno civile (data di inizio)» e «la base del rendimento alla fine dell’anno civile (data di termine)», «purché tale media sia superiore alla franchigia».

15.      L’articolo 5.3, paragrafo 1, definisce la «base del rendimento» come «il valore degli attivi meno il valore degli elementi passivi». Il paragrafo 2 di detto articolo include tra gli elementi «attivi», in particolare, i diritti sui beni immobili o mobili e i diritti non relativi a beni reali, come un importo finanziario. Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, gli elementi «passivi» sono obbligazioni aventi un valore economico preso in considerazione nelle condizioni ivi indicate.

16.      Secondo l’articolo 5.5, paragrafo 1, «[l]a franchigia è pari a EUR 20 104». I paragrafi da 2 a 4 del suddetto articolo adattano tale regola nel caso particolare di un contribuente che ha un «partner».

17.      L’articolo 9.2, paragrafo 1, lettera b), dispone che la riscossione dell’imposta sui dividendi percepiti è qualificata come «ritenuta d’acconto», ossia un pagamento anticipato suscettibile, per imputazione, di ridurre l’imposta sui redditi dovuta nei Paesi Bassi.

3.      La legge sull’imposta sulle società

18.      L’articolo 3, lettera a), della legge del 1969 relativa all’imposta sulle società (6), nella versione applicabile al procedimento principale nella causa C-17/14 (in prosieguo: la «legge sull’imposta sulle società») dispone che le persone giuridiche non stabilite nei Paesi Bassi, le quali percepiscono redditi olandesi, sono soggette all’imposta come contribuenti stranieri.

19.      Prima di essere modificato da una legge del 23 dicembre 2009 (7), l’articolo 25, paragrafo 1, di tale legge, stabiliva che la qualifica di «ritenute d’acconto» includeva, in particolare, la riscossione dell’imposta sui dividendi facente parte del beneficio imponibile o del reddito olandese dell’esercizio interessato. Dall’articolo 25 bis risulta che qualora il calcolo dell’imposta non porti ad un importo positivo, l’avviso di accertamento fiscale non viene disposto, o è fissato a zero, e non viene effettuata la compensazione delle ritenute.

4.      Il codice delle imposte

20.      Ai sensi dell’articolo 15 del codice delle imposte (8) «[l]e (...) ritenute menzionate nella legge relativa all’imposta sono imputati sull’avviso di accertamento fiscale o, in quanto necessario, tramite una decisione dell’ispettore che può essere impugnata». Se l’importo dell’imposta sui redditi o dell’imposta sulle società dovuta da un contribuente non è sufficiente a compensare l’imposta sui dividendi riscossa, quest’ultima imposta gli viene rimborsata.

B –    Le disposizioni rilevanti di fonte internazionale

21.      I due trattati bilaterali conclusi dal Regno dei Paesi Bassi applicabili nelle cause C-14/14 e C-17/14 sono stati redatti secondo un modello di convenzione fiscale elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (9).

1.      La convenzione belgo-olandese

22.      La convenzione tra il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi, diretta ad evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, firmata a Lussemburgo il 5 giungo 2001 (in prosieguo: la «convenzione belgo-olandese») è presa in considerazione nella causa C-14/14.

23.      L’articolo 10 di tale convenzione prevede un regime che suddivide l’imposizione fiscale sui dividendi tra i due Stati contraenti. Il paragrafo 1 del suddetto articolo sancisce il principio secondo il quale «[i] dividendi pagati da una società che è residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in tale altro Stato». Il paragrafo 2 aggiunge che «[t]uttavia, [fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 (10),] tali dividendi sono imponibili altresì nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può superare: (…) b) il 15 [%] dell’importo lordo dei dividendi (…)».

24.      L’articolo 23 di tale convenzione definisce i «[m]etodi per eliminare la doppia imposizione». Ai sensi del paragrafo 1, lettera b), «per quanto riguarda il Belgio», «[f]atte salve le disposizioni della legislazione belga relative alla detrazione dall’imposta belga delle imposte pagate all’estero, nel caso in cui un residente belga percepisca elementi di reddito compresi nel suo reddito complessivo soggetto all’imposta belga e che consistono in dividendi non esenti dall’imposta belga in forza della lettera c) qui di seguito, (…) l’imposta olandese riscossa sui suddetti redditi viene detratta dall’imposta belga relativa ai suddetti redditi».

2.      La convenzione franco-olandese

25.      La convenzione stipulata tra il governo della Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi, diretta a evitare le doppie imposizioni e a prevenire l’evasione fiscale in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Parigi il 16 marzo 1973 (in prosieguo: la «convenzione franco-olandese»), è presa in considerazione nella causa C-17/14.

26.      L’articolo 10, paragrafo. 1, della convenzione stabilisce il principio secondo il quale «[i] dividendi pagati da una società che è residente di uno degli Stato contraente ad un residente dell’altro Stati sono imponibili in tale altro Stato». Il paragrafo 2 sancisce un’eccezione, così formulata: «[t]uttavia, tali dividendi possono essere soggetti a imposta nello Stato di cui la società che attribuisce i dividendi è residente, e in conformità della legislazione del suddetto Stato, ma l’imposta così applicata non può superare: (…) b) il 15 [%] dell’importo lordo dei dividendi (…)».

27.      Il metodo seguito per «eliminare le doppie imposizioni» in quest’ultimo caso è quello dell’imputazione di un credito d’imposta nello Stato di residenza del beneficiario dei dividendi, come previsto dall’articolo 24 di tale convenzione. Il punto B, lettera b), del menzionato articolo, stabilisce che «[p]er quanto riguarda i redditi considerati [in particolare all’articolo 10] assoggettati all’imposta olandese conformemente alle disposizioni del [suddetto articolo], la Francia accorda alle persone che risiedono in Francia e percepiscono tali redditi un credito d’imposta di importo pari all’imposta olandese». Si precisa che «[t]ale credito d’imposta, che non può essere superiore all’importo dell’imposta applicata in Francia sui redditi di cui trattasi, viene detratto dalle imposte previste dall’articolo 2, paragrafo 3, comma b [(11)], nelle cui basi i suddetti redditi sono inclusi».

III – Le controversie nei procedimenti principali, le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte

28.      Il punto in comune alle tre controversie nei procedimenti principali è il fatto che ciascuno dei ricorrenti ha ricevuto dividendi di portafoglio distribuiti da società olandesi, ma risiede in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi. Gli importi versati sono stati oggetto di una ritenuta alla fonte, ad un’aliquota del 15% conformemente alla legge olandese sull’imposta sui dividendi. Tale ritenuta poteva eventualmente essere oggetto di una detrazione dalle imposte dovute nello Stato di residenza dei soggetti interessati, in forza delle convenzioni applicabili dirette ad evitare le doppie imposizioni.

29.      Più precisamente, dal fascicolo riguardante la causa C-10/14 risulta che il sig. Miljoen è un cittadino olandese residente in Belgio, che possedeva azioni in tre fondi quotati in Borsa nei Paesi Bassi che avevano prodotto dividendi, sui quali è stato prelevato un importo di EUR 729 a titolo dell’imposta olandese sui dividendi dovuta per il 2007.

30.      Stando alla dichiarazione relativa all’imposta sui redditi percepiti nei Paesi Bassi nel 2007, l’interessato ha dichiarato un reddito complessivo pari a zero e non ha indicato alcuna imposta sui dividendi da detrarre a titolo di ritenuta, considerando di non essere soggetto a imposizione in tale Stato membro. L’amministrazione tributaria olandese ha disposto un avviso di accertamento fiscale sul reddito, conformemente a tale dichiarazione. Il 22 gennaio 2010 il sig. Miljoen ha presentato opposizione contro il suddetto avviso e ha chiesto, senza successo, un rimborso parziale, pari a EUR 438 (12), dell’imposta sui dividendi da lui pagata.

31.      Il Rechtbank te Breda (Tribunale di Breda) è stato investito della controversia, vertente segnatamente sul problema se, come sostenuto dal sig. Miljoen, la disparità di trattamento fiscale tra gli azionisti residenti nei Paesi Bassi e gli azionisti non residenti in tale Stato costituisse una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall’articolo 63 TFUE. Con sentenza del 27 marzo 2012 il Rechtbank te Breda ha respinto tale ricorso, dichiarando che la ritenuta d’imposta sui dividendi censurata non era contraria al diritto dell’Unione (13). Il sig. Miljoen ha adito lo Hoge Raad con un ricorso in cassazione contro tale sentenza.

32.      Nella causa C-14/14, la sig.ra X è una cittadina olandese, residente in Belgio, che possedeva certificati azionari collocati presso una società stabilita nei Paesi Bassi. Nel 2007 le sono stati versati dividendi in sei riprese, sui quali è stata operata una ritenuta di EUR 16 105,80 a titolo dell’imposta olandese sui dividendi. Per il medesimo anno la sig.ra X è stata soggetta, in Belgio, ad un’imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 25% dell’importo netto dei dividendi in tal modo percepiti (14), ossia circa EUR 22 816. Il giudice del rinvio precisa che il diritto belga non permetteva di detrarre l’imposta sui dividendi pagata nei Paesi Bassi dall’importo dell’imposta dovuta in Belgio.

33.      L’amministrazione tributaria olandese ha respinto l’opposizione presentata dalla sig.ra X, la quale lamentava che l’imposta sui dividendi ritenuta alla fonte sarebbe contraria al diritto dell’Unione, in quanto solo i contribuenti residenti nei Paesi Bassi possono in qualsiasi circostanza detrarre o ottenere il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi prelevata, mentre tale imposta non può essere detratta in Belgio. Il Rechtbank te Breda ha giudicato parzialmente fondati i diversi ricorsi formulati contro tale decisione amministrativa. In appello, il Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch) ha parzialmente confermato la sentenza del Rechtbank te Breda, con pronuncia del 29 agosto 2012 (15), contro la quale la sig.ra X e l’amministrazione tributaria olandese hanno presentato ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad.

34.      Nella causa C-17/14, la Société Générale SA (in prosieguo: la «Société Générale») è una società di diritto francese, stabilita in Francia, in possesso di pacchetti di azioni in società olandesi quotate in Borsa che, tra il 2000 e il 2008, le hanno procurato dividendi per un importo pari complessivamente a diverse centinaia di migliaia di euro. Tali redditi ogni anno sono stati oggetto di una ritenuta pari al 15% a titolo dell’imposta olandese sui dividendi (16). Per gli anni dal 2000 al 2007, l’interessata ha potuto detrarre dall’imposta sulle società dovuta in Francia l’intera imposta sui dividendi pagata nei Paesi Bassi, ma tale detrazione non è stata possibile per l’anno 2008, a causa delle perdite che essa aveva subito in Francia.

35.      L’amministrazione tributaria olandese si è rifiutata di accogliere le diverse domande della Société Générale dirette ad ottenere la detrazione o la restituzione dell’imposta sui dividendi che essa aveva pagato (17) e che erano basate sul fatto che imprese stabilite nei Paesi Bassi hanno diritto di detrarre l’imposta sui dividendi pagata in detto Stato dall’imposta sulle società ivi dovuta, mentre tale facoltà non sussiste in maniera sistematica per gli azionisti non residenti.

36.      Il Rechtbank te Haarlem (Tribunale di Haarlem) ha dichiarato fondato uno solo dei quattro ricorsi presentati contro le suddette decisioni amministrative. Adito in appello dalla Société Générale e dall’amministrazione fiscale olandese, il Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam), con sentenza del 24 maggio 2012 (18), ha annullato in parte e in parte confermato le pronunce rese dal Rechtbank te Haarlem. La Société Générale ha presentato ricorso in cassazione contro la suddetta sentenza dinanzi allo Hoge Raad.

37.      In tale contesto, con decisioni del 20 dicembre 2013, depositate presso la cancelleria della Corte rispettivamente il 13 gennaio 2014 (C-10/14), il 15 gennaio 2014 (C-14/14) e il 16 gennaio 2014 (C-17/14), lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

–        nella causa C-10/14:

«1)      Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato della fonte ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche all’imposta sui redditi gravante sui redditi da dividendi, con la quale l’imposta sui dividendi viene compensata per i residenti.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, per valutare se la pressione fiscale effettiva per un non residente sia superiore a quella per un residente, occorra raffrontare l’imposta sui dividendi olandese prelevata a carico di un non residente con l’imposta sui redditi olandese dovuta da un residente stabilita sulla base del reddito forfettario che nell’anno in cui sono percepiti i dividendi può essere imputato alla totalità delle azioni di investimento in società olandesi da questi posseduta, o se invece il diritto dell’Unione europea imponga di prendere in considerazione un altro parametro di raffronto».

–        nella causa C-14/14:

«1)      Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato della fonte ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche all’imposta sui redditi gravante sui redditi da dividendi, con la quale l’imposta sui dividendi viene compensata per i residenti.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, per valutare se la pressione fiscale effettiva per un non residente sia superiore a quella per un residente, occorra raffrontare l’imposta sui dividendi olandese prelevata a carico di un non residente con l’imposta sui redditi olandese dovuta da un residente stabilita sulla base del reddito forfettario che nell’anno in cui sono percepiti i dividendi può essere imputato alla totalità delle azioni di investimento in società olandesi da questi posseduta, o se invece il diritto dell’Unione europea imponga prendere in considerazione un altro parametro di raffronto. Se in detto raffronto occorra prendere in considerazione anche la franchigia applicabile ai residenti e, in tal caso, in che misura [v. sentenza del 17 ottobre 2013, Welte (C-181/12, EU:C:2013:662)].

3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini di valutare se una ritenuta alla fonte eventualmente discriminatoria sia validamente neutralizzata in forza di una convenzione per la prevenzione della doppia imposizione stipulata dallo Stato della fonte, sia sufficiente che i) la convenzione di cui trattasi preveda una riduzione dell’imposta nello Stato di residenza mediante compensazione della ritenuta alla fonte e che, sebbene detta possibilità non sia incondizionata, ii) nella fattispecie concreta la riduzione dell’imposta concessa dallo Stato di residenza, dato che è assoggettato ad imposta soltanto il dividendo netto percepito, determini una compensazione integrale della parte discriminatoria della ritenuta alla fonte».

–        nella causa C-17/14:

«1)      Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato della fonte ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche all’imposta sulle società, con la quale l’imposta sui dividendi viene compensata per i residenti.

2)      a)     In caso di risposta affermativa alla prima questione, se nel raffronto si debba tenere conto di tutti i costi che, sotto il profilo economico, sono correlati alle azioni per le quali sono distribuiti dividendi.

b)      In caso di risposta negativa alla questione precedente, se si debba invece tenere conto di un’eventuale imputazione dei dividendi compresi nel costo dell’acquisizione delle azioni e di un eventuale onere di finanziamento determinato dal possesso delle azioni di cui trattasi.

3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini di valutare se una ritenuta alla fonte eventualmente discriminatoria sia validamente neutralizzata in forza di una convenzione per la prevenzione della doppia imposizione, stipulata dallo Stato della fonte, sia sufficiente che i) la convenzione di cui trattasi preveda una disposizione a tal fine e che, sebbene tale possibilità non sia incondizionata, ii) nella fattispecie concreta essa determini che per un non residente nei Paesi Bassi la pressione fiscale non è superiore a quella di un residente. Se, in caso di insufficiente compensazione nell’anno in cui sono distribuiti i dividendi, ai fini della valutazione della neutralizzazione sia rilevante la possibilità di trasferire un disavanzo e di utilizzare la compensazione negli anni successivi».

38.      Con decisione del presidente della Corte del 2 aprile 2014, le cause C-10/14, C-14/14 e C-17/14 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

39.      Il sig. Miljoen, la sig.ra X e la Société Générale hanno presentato alla Corte osservazioni scritte relative alla causa che, rispettivamente, li riguarda. Le osservazioni scritte dei governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito, nonché quelle della Commissione europea, vertono sulle tre cause riunite, mentre quelle presentate dal governo svedese sono limitate alla causa C-17/14. All’udienza del 18 marzo 2015 sono stati rappresentati il sig. Miljoen, la sig.ra X, la Société Générale, i governi dei Paesi Bassi, tedesco e svedese nonché la Commissione.

IV – Analisi

A –    Osservazioni preliminari

40.      Sottolineo anzitutto che la motivazione delle domande di pronuncia pregiudiziale depositate nelle presenti cause è estremamente succinta, tanto che i punti cruciali sottesi a tali domande, così come la portata del diritto nazionale e l’oggetto delle controversie nei procedimenti principali, si riescono talvolta a cogliere soltanto sulla base dei documenti allegati alle decisioni di rinvio. Le domande di cui trattasi si pongono dunque ai limiti dell’irricevibilità, considerati i requisiti enunciati nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (19). Da siffatta constatazione deriva che sarà qui necessario far riferimento, sotto diversi profili, alle conclusioni presentate dall’avvocato generale presso lo Hoge Raad nei tre procedimenti principali, senza che tuttavia ciò consenta di garantire che un simile procedimento possa ovviare del tutto alle lacune delle suddette decisioni di rinvio.

41.      Inoltre, occorre precisare che, in forza della legislazione olandese, alcuni contribuenti stranieri non residenti possono essere soggetti all’imposta sui redditi o all’imposta sulle società e, di conseguenza, beneficiare nei Paesi Bassi di possibilità di compensazione delle ritenute fiscali o di rimborsi analoghe ai diritti accordati ai contribuenti residenti. Tuttavia, è pacifico che nessuno dei tre ricorrenti n i procedimenti principali rientrava in tale categoria per gli esercizi fiscali controversi (20). Pertanto, le disposizioni di tale legislazione specifiche per siffatti contribuenti stranieri non residenti, i quali si trovano in una situazione particolare rispetto ai contribuenti non residenti in generale, non saranno prese in considerazione nelle presenti conclusioni.

42.      Secondo una costante giurisprudenza, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione. Ciò implica, segnatamente, che gli Stati membri non possono adottare misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto costitutive di restrizioni ai movimenti di capitali, giacché risultano idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati, in particolare nell’ambito dell’imposizione dei dividendi di origine nazionale (21).

43.      La Corte ha ripetutamente ricordato che, «perché una normativa tributaria nazionale [che comporta un trattamento ineguale tra i residenti e i non residenti] possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale» (22).

44.      Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nelle presenti cause traggono origine proprio dalla problematica dell’eventuale comparabilità oggettiva delle rispettive situazioni fiscali degli azionisti residenti e di quelli non residenti alla luce di una normativa nazionale come quella applicabile nelle controversie di cui ai procedimenti principali.

B –    Gli elementi di cui tener conto ai fini del raffronto tra il trattamento fiscale di un azionista non residente e quello di un azionista residente (prima questione posta nelle tre cause)

1.      L’oggetto della prima questione pregiudiziale

45.      Nelle tre presenti cause il giudice di rinvio chiede anzitutto se, al fine di stabilire se la riscossione dell’imposta olandese sui dividendi distribuiti da società olandesi produca una restrizione vietata dall’articolo 63 TFUE, il raffronto tra la situazione fiscale dei residenti e quella dei non residenti debba prendere in considerazione unicamente la menzionata imposta sui dividendi oppure anche l’imposta sui redditi o l’imposta sulle società gravante sui dividendi versati ai residenti.

46.      Non si contesta la circostanza che i residenti e i non residenti sono soggetti ad un regime prima facie identico per ciò che riguarda tanto le modalità di riscossione quanto l’aliquota dell’imposta olandese sui dividendi. Difatti, tutti i redditi derivanti da azioni distribuiti da società stabilite nei Paesi Bassi sono soggetti all’imposta in parola prelevata tramite una ritenuta alla fonte del 15%, indipendentemente dal luogo di residenza o di stabilimento della persona fisica o giuridica titolare delle suddette azioni (23).

47.      Per contro, le parti nei procedimenti principali non concordano riguardo al problema se una disparità di trattamento vietata derivi dal fatto che l’imposta sui dividendi costituisce una ritenuta, ossia un pagamento anticipato per i residenti, mentre si tratta generalmente di un’imposta definitiva per i non residenti. Di fatto, soltanto i residenti hanno diritto di ottenere, in qualsiasi circostanza, una restituzione dell’imposta sui dividendi prelevata a loro carico, o detraendola dall’imposta sui redditi o sulle società che peraltro essi sono tenuti a pagare, oppure chiedendone il rimborso qualora la pressione fiscale cui sono soggetti a titolo dell’imposta sui redditi o a titolo dell’imposta sulle società non sia sufficiente per poter effettuare una simile detrazione.

48.      Il giudice del rinvio chiede quindi alla Corte se si debba tener conto di questa possibilità di restituzione per valutare in quale misura la libera circolazione dei capitali sia limitata da siffatta normativa. Secondo i governi che hanno presentato osservazioni, il raffronto tra la situazione fiscale dei residenti e quella dei non residenti soggetti all’imposta sui dividendi non dovrebbe estendersi all’esame dell’imposta sui redditi o dell’imposta sulle società dovuta dai residenti, mentre i ricorrenti nei procedimenti principali e la Commissione sostengono la tesi contraria.

49.      Faccio notare che alla Corte si pone un interrogativo vertente unicamente sugli elementi di confronto che sono rilevanti in presenza di una normativa nazionale come quella in discussione nei procedimenti principali, e non sulle conseguenze concrete cui porterà successivamente tale raffronto alla luce dei dati di fatto specifici dei tre procedimenti principali, dato che quest’ultima analisi spetterà al giudice del rinvio.

50.      Nonostante le analogie così presentate dalle prime questioni proposte alla Corte nelle tre cause riunite, è necessario, a mio avviso, esaminare separatamente quelle sollevate nelle cause C-10/14 e C-14/14 e quella posta nella causa C-17/14, tenuto conto delle differenze che esistono tra le norme nazionali applicabili, da un lato, alle persone fisiche e, dall’altro lato, alle società che percepiscono dividendi nei Paesi Bassi.

51.      Prima di qualunque altra analisi, occorre esaminare, notano che ciò costituisce una problematica preliminare, in quale misura gli azionisti residenti e quelli non residenti si trovino, eventualmente, in situazioni effettivamente comparabili.

2.      Sulla comparabilità oggettiva della situazione fiscale degli azionisti residenti e quella degli azionisti non residenti

52.      Come osserva il giudice del rinvio, secondo una giurisprudenza costante della Corte i residenti e i non residenti non versano necessariamente in una situazione comparabile in materia di imposte dirette e, in particolare per quanto riguarda l’imposta sui redditi, la situazione dei non residenti è diversa, in quanto la parte essenziale dei loro redditi è il più delle volte concentrata non nello Stato della fonte, ma nello Stato della loro residenza (24). Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro assoggetti alla stessa imposta non soltanto gli azionisti residenti, ma anche gli azionisti non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società stabilita nel suddetto Stato, come avviene nei Paesi Bassi, le situazioni rispettive di queste due categorie di contribuenti si avvicinano e debbono pertanto essere assoggettate ad un trattamento fiscale equivalente, conformemente all’articolo 63 TFUE (25).

53.      È certo vero che, nella sentenza Truck Center, la Corte ha dichiarato che l’applicazione, nei confronti dei non residenti, di una tecnica impositiva diversa da quella applicata ai residenti (26) non era di per sé contraria alla libera circolazione dei capitali, precisando che le situazioni delle due categorie di contribuenti in parola non erano oggettivamente analoghe nel caso di specie, tenuto conto, in particolare, del fatto che lo Stato membro interessato si trovava in posizioni diverse a seconda che percepisse l’imposta in quanto Stato di residenza o in quanto Stato della fonte, nonché del fatto che le imposizioni diverse in questione si basavano su fondamenti giuridici diversi (27). Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione in udienza, la suddetta causa verteva sulla comparabilità oggettiva alla luce della tecnica di riscossione dell’imposta, discussione oramai chiusa, mentre la questione dell’eventuale comparabilità sollevata nelle presenti cause si colloca ad un livello successivo, ossia al livello della disparità delle situazioni fiscali dei residenti e dei non residenti rispetto all’imposta stessa che viene percepita su un determinato elemento del capitale come i dividendi, il che costituisce un problema del tutto diverso.

54.      Nelle presenti cause la normativa applicabile assoggetta tanto i contribuenti residenti quanto i non residenti alle medesime modalità di riscossione dell’imposta sui dividendi, ossia tramite una ritenuta alla fonte, circostanza che non ricorreva nella suddetta causa Truck Center, poiché la ritenuta d’imposta mobiliare ivi in discussione veniva riscossa unicamente sugli interessi versati alle società beneficiarie non residenti. Inoltre, mi risulta che la Corte abbia fondato la sua analisi sulla considerazione secondo la quale le società beneficiarie residenti non erano trattate sistematicamente in maniera più sfavorevole rispetto alle società beneficiarie non residenti (28). Pertanto, la suddetta sentenza non può corroborare la tesi del governo dei Paesi Bassi secondo cui non sarebbero oggettivamente paragonabili le situazioni nelle quali tanto i residenti quanto i non residenti sono assoggettati ad un’imposta ritenuta alla fonte sullo stesso tipo di redditi, ma in cui i primi possono compensare tale imposta con un’altra imposta, mentre la stessa costituisce un onere di tipo definitivo per i secondi.

55.      Alla luce della giurisprudenza della Corte, l’elemento che mi pare determinante per un raffronto tra le situazioni così comparabili dei contribuenti residenti e non residenti, al fine di individuare un’eventuale restrizione vietata nei confronti della libera circolazione dei capitali, non è tanto l’obiettivo della normativa di cui trattasi (29), come sostengono il governo dei Paesi Bassi e quello svedese, ma piuttosto il fatto che una normativa di uno Stato membro non può creare una disparità di trattamento il cui effetto pratico sia che una pressione fiscale più elevata gravi alla fine sui non residenti e sia pertanto idonea a dissuaderli dal fare uso di tale libertà (30). Tornerò su queste considerazioni in un secondo momento (31).

56.      Ritengo pertanto che il sig. Miljoen, la sig.ra X e la Société Générale si trovino in una situazione analoga a quella di azionisti residenti sotto il profilo delle modalità di riscossione dell’imposta olandese sui dividendi e che occorra esaminare l’effetto eventualmente discriminatorio prodotto dalle disposizioni nazionali rilevanti considerate nel loro complesso, alla luce dei requisiti relativi alla libera circolazione dei capitali.

3.      Il raffronto delle situazioni fiscali relative a persone fisiche soggette all’imposta olandese sui dividendi (prima questione posta nelle cause C-10/14 e C-14/14)

57.      Quando il beneficiario di dividendi prodotti da azioni da lui possedute in società olandesi è una persona fisica residente nei Paesi Bassi, egli è soggetto non solo all’imposta sui dividendi a titolo dei redditi prodotti dalle dette azioni, ma anche all’imposta sui redditi a titolo delle stesse azioni di cui alla «categoria 3». Tale ultima imposta, la cui aliquota è del 30%, è dovuta fino al valore medio di tali azioni, che si ritiene producano ogni anno un rendimento stabilito forfettariamente al 4% del loro valore netto, ottenuto dopo la detrazione dei debiti di finanziamento. Benché lo Hoge Raad la qualifichi giuridicamente come imposta sui redditi, in particolare ai fini dell’applicazione di convenzioni fiscali (32), tale imposta denominata «di categoria 3» costituisce, sotto il profilo economico, piuttosto un’imposta sul patrimonio, che viene prelevata sul valore forfettario della base del rendimento ad un’aliquota che arriva fino all’1,2%, ossia il 30% del 4%. Un residente può sempre ottenere una restituzione dell’imposta sui dividendi da lui pagata, vuoi imputando tale ritenuta all’imposta sui redditi che egli dovrebbe peraltro versare, vuoi ottenendo il rimborso di tale prima imposta nel caso in cui debba pagare un’imposta sui redditi inferiore a quest’ultima o pari a zero.

58.      Per contro, nel caso in cui tale beneficiario sia una persona fisica non residente nei Paesi Bassi, questi viene generalmente assoggettato solo all’imposta sui dividendi, che è prelevata ad un’aliquota del 15% sull’importo lordo dei dividendi effettivamente percepiti, senza possibilità di detrarre spese di alcun genere. Nei limiti in cui non sia soggetto all’imposta sui redditi a titolo delle azioni possedute in società olandesi, un non residente non può beneficiare di una compensazione dell’imposta sui dividendi trattenuta, e di conseguenza la suddetta imposta ha un carattere finale, in quanto viene ad essere riscossa in maniera definitiva, nei confronti dei contribuenti non residenti (33).

59.      Come indica l’avvocato generale presso lo Hoge Raad nelle sue conclusioni relative alle controversie principali nelle cause C-10/14 e C-14/14 (34), dalla legislazione olandese risulta che, da un lato, l’imposizione applicata nei due casi summenzionati è diversa sia a livello della base imponibile sia a livello dell’aliquota effettiva (35) e, dall’altro lato, i non residenti si possono trovare in una situazione più sfavorevole di quella dei residenti poiché solo questi ultimi, in primo luogo, dispongono di una quota di franchigia, in secondo luogo, sono soggetti ad imposizione su una base imponibile netta e, in terzo luogo, hanno diritto a sgravi fiscali.

60.      Alla luce dei suddetti elementi la normativa olandese può sembrare direttamente discriminatoria poiché soltanto i residenti sono, di fatto, esenti dall’imposta sui dividendi in ogni circostanza. In effetti, la ritenuta alla fonte di quest’ultima è sempre neutralizzata successivamente, vuoi attraverso un’imputazione a titolo di ritenuta dell’imposta sui redditi, vuoi tramite rimborso. In altre parole, per tali contribuenti l’imposta olandese sui dividendi non opera come un’imposta vera e propria, ma piuttosto come un pagamento anticipato di altre imposte. Inoltre, la base dell’imposta sui redditi non comprende i dividendi effettivamente percepiti, i quali pertanto non vengono tassati in quanto tali (36). Pertanto, due azionisti residenti che dispongono dello stesso valore netto di investimento pagheranno il medesimo importo di imposta sui redditi, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno ricevuto dividendi da parte di società olandesi.

61.      Sussiste, di fatto, una tale differenza di trattamento fiscale tra le persone fisiche residenti e quelle non residenti, non solo quanto ai metodi impositivi applicati, ma anche per quanto riguarda gli oneri sopportati, che ciò rende, a mio avviso, quasi impossibile il raffronto se solo i dividendi vengono tenuti in considerazione a tal fine. Inoltre, l’obiettivo invocato dal governo dei Paesi Bassi, secondo il quale la legislazione de qua sarebbe volta a impedire una doppia imposizione giuridica dei residenti, non convince del tutto. Infatti, poiché le basi dell’imposta sui dividendi e dell’imposta sui redditi sono diverse, non si può parlare di un’imposizione che colpisce due volte uno stesso reddito di uno stesso contribuente, benché sia immaginabile che tale obiettivo abbia ispirato il legislatore olandese in una prospettiva di politica fiscale.

62.      In ogni caso, alla luce del principio della libera circolazione dei capitali, non è, a mio parere, né utile né sufficiente prendere in considerazione unicamente l’imposizione olandese dei dividendi in quanto tale. Occorre piuttosto includere nell’analisi la pressione fiscale complessiva gravante sui redditi derivanti dal possesso di azioni in società stabilite nei Paesi Bassi. A detto riguardo, faccio notare che l’azionista residente è soggetto a imposizione, a titolo dell’imposta sui redditi, con riferimento ad una base imponibile forfettaria che funziona come una sorte di «sostituto» per tutte le forme di redditi da capitale, come i dividendi, gli interessi e le plusvalenze. Per contro, l’azionista non residente è soggetto all’imposta sui dividenti ritenuta alla fonte che costituisce per lui un’imposta definitiva, ma non subisce imposizione sulle plusvalenze o su altri elementi dei redditi da capitale ai quali le azioni da lui possedute possono contribuire.

63.      Da ciò deriva, a mio avviso, che la proposta del sig. Miljoen diretta a scindere l’imposta sui redditi gravante sul possesso di azioni in due parti, corrispondenti l’una ai dividendi e l’altra alle plusvalenze (37), non è giustificata, malgrado la sua eleganza teorica. Poiché un azionista residente non può evitare che l’imposta sui redditi basata sul possesso di azioni olandesi comprenda anche le plusvalenze o i guadagni in conto capitale (c.d. capital gains) non realizzati, sarebbe a mio avviso inappropriato includere nel raffronto soltanto la quota di tale imposta che potrebbe teoricamente essere assegnata ai dividendi.

64.      A mio avviso, l’elemento rilevante per comparare la situazione dei residenti e quella dei non residenti è la pressione fiscale finale gravante rispettivamente su queste due categorie di azionisti e che è quindi idonea a rendere gli investimenti nei Paesi Bassi sotto forma di portafogli azionari, che costituiscono movimenti di capitali transfrontalieri, più o meno attraenti rispetto ad investimenti analoghi in altri Stati membri. Tale posizione trova conforto nella giurisprudenza della Corte già ricordata (38), secondo cui il criterio determinante al riguardo è la pressione fiscale effettiva alla quale porta in realtà la normativa di cui trattasi (39). Il raffronto che verte dunque sugli effetti prodotti dal possesso di azioni olandesi sul piano fiscale nei Paesi Bassi può, secondo me, ragionevolmente essere attuato, nonostante la circostanza che i dividendi versati agli azionisti residenti non siano soggetti a tassazione in quanto tali.

65.      Alla luce dei suddetti elementi, suggerisco di rispondere che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, in una situazione in cui un’imposta sui dividendi viene trattenuta dallo Stato della fonte sulla distribuzione di dividendi, il raffronto tra il trattamento fiscale di una persona fisica non residente e quello di una persona fisica residente deve tener conto dell’imposta sui redditi che grava sulle azioni possedute dai residenti e nei confronti della quale l’imposta sui dividendi costituisce una ritenuta d’acconto.

4.      Il raffronto tra situazioni fiscali relative alle società soggette all’imposta olandese sui dividendi (prima questione proposta nella causa C-17/14)

66.      Nella causa C-17/14 il giudice del rinvio fa presente che la disparità di trattamento lamentata dalla Société Générale deriva dal fatto che, in una situazione interna, gli azionisti possono imputare l’imposta olandese sui dividendi a titolo di imposta anticipata sull’imposta delle società alla quale sono soggetti nei Paesi Bassi, mentre l’imposta sui dividendi non può essere imputata a titolo di imposta anticipata in situazioni esterne come quella dell’interessata (40).

67.      Per quanto riguarda l’eventuale rilevanza della sentenza Truck Center a questo proposito, ritengo che il fatto che l’imposta sui dividendi venga riscossa sia nei confronti delle società beneficiarie stabilite nei Paesi Bassi sia nei confronti delle società beneficiarie non stabilite in tale Stato sia un elemento che, come ho già rilevato (41), rappresenta una differenza fondamentale tra la presente causa e quella che ha dato luogo alla suddetta sentenza (42).

68.      Sottolineo inoltre che le disposizioni della legge sull’imposta sulle società, che sono rilevanti nella causa C-17/14, sono significativamente diverse da quelle della legge sull’imposta sui redditi, le quali rilevano nelle cause C-10/14 e C-14/14, poiché i dividendi percepiti dalle società residenti contribuiscono in quanto tali alla base imponibile dell’imposta sulle società, mentre ciò non avviene per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

69.      Tuttavia, le considerazioni esposte supra relativamente alle cause C-10/14 e C-14/14, nonché la giurisprudenza citata a riguardo, sono a mio avviso parimenti, e persino a maggior ragione, valide con riferimento alla causa C-17/14.

70.      Di conseguenza, suggerisco di rispondere che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, in una situazione in cui un’imposta sui dividendi viene prelevata dallo Stato della fonte sulla distribuzione di dividendi, il raffronto fra il trattamento fiscale di una società non residente e quello di una società residente dev’essere esteso all’imposta sulle società gravante sulle azioni in possesso dei residenti e nei confronti della quale l’imposta sui dividendi costituisce una ritenuta d’acconto (43).

C –    I criteri di valutazione della pressione fiscale effettiva gravante su un azionista non residente rispetto a quella gravante su un azionista residente (seconda questione posta nelle tre cause)

1.      L’oggetto della seconda questione pregiudiziale

71.      Le seconde questioni proposte nelle presenti cause riunite vengono presentate in via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte giudicasse, come da me suggerito, che nel raffronto tra la situazione fiscale dei contribuenti che non risiedono nei Paesi Bassi e quella di coloro che vi risiedono, si deve tener conto dell’imposta definitiva dovuta da questi ultimi, ossia, a seconda dei casi, l’imposta sui redditi (cause C-10/14 e C-14/14) o l’imposta sulle società (causa C-17/14).

72.      Nelle presenti tre cause il giudice del rinvio sottopone alla Corte interrogativi vertenti sui tipi di criteri che consentono di stabilire se la pressione fiscale effettiva afferente ai dividendi che grava su un non residente sia più elevata di quella a carico di un residente, considerando diversi fattori che potrebbero eventualmente essere presi in considerazione a tale proposito.

73.      Nonostante i punti in comune, a mio avviso occorre trattare le questioni poste nelle due prime cause separatamente da quella proposta nella terza causa, da un lato in considerazione delle peculiarità presentate dalle disposizioni fiscali nazionali a disciplina, rispettivamente, delle persone fisiche e delle società che percepiscono dividendi nei Paesi Bassi e, dall’altro, a causa delle differenze di natura sussistenti tra i criteri di raffronto citati dal giudice del rinvio.

2.      La valutazione della pressione fiscale effettiva relativa a persone fisiche soggette all’imposta olandese sui dividendi (seconda questione proposta nelle cause C-10/14 e C-14/14)

74.      Tanto nella causa C-10/14 quanto nella causa C-14/14, il giudice del rinvio suggerisce di valutare la pressione fiscale effettiva dei residenti e dei non residenti comparando l’imposta olandese sui dividendi dovuta da un non residente con l’imposta olandese sul reddito dovuta da un residente, alla luce della circostanza che tale ultima imposta presenta la peculiarità di essere «dovuta da un residente stabilita sulla base del reddito forfettario che nell’anno in cui sono percepiti i dividendi può essere imputato alla totalità delle azioni di investimento in società olandesi da questi posseduta». Nella causa C-14/14 il giudice in parola aggiunge un altro eventuale elemento di raffronto, vale a dire la franchigia di cui beneficiano i residenti, facendo espressamente riferimento alla sentenza Welte (44).

75.      In sostanza, la Corte è invitata a definire in quale misura, per effettuare un raffronto tra le suddette pressioni fiscali effettive, occorra fondarsi o sulle modalità in base alle quali un residente è soggetto a imposizione relativamente ai redditi derivanti da azioni da lui possedute in società olandesi, oppure su altri criteri. In assenza di disposizioni di diritto dell’Unione che uniformano le modalità di imposizione dei dividendi, ritengo che i criteri da considerare in quest’ottica comparativa debbano avvicinarsi quanto possibile agli elementi del regime creato a favore degli azionisti residenti dalla normativa fiscale di cui trattasi, giacché il vantaggio eventualmente procurato a un residente da una pressione fiscale meno elevata viene ad essere determinato dalle norme applicate a tale categoria di azionisti.

76.      Questo approccio relativo alla determinazione della pressione fiscale effettiva è, a mio avviso, corroborato dalla sentenza Bouanich, il cui contesto presenta analogie con quello delle cause C-10/14 e C-14/14 (45). In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che spettava al giudice del rinvio «verificare, nell’ambito della controversia di cui è stato investito, se la deduzione del valore nominale e l’applicazione di un’imposta plafonata al 15% per gli azionisti non residenti si traduca in un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai residenti che hanno diritto alla deduzione delle spese di acquisto e all’applicazione di un’aliquota del 30%» (46). È dunque il risultato effettivo in cui l’applicazione complessiva della normativa di uno Stato membro alla fine «si traduce» che è stato considerato come determinante per valutare se i contribuenti residenti siano trattati in modo più favorevole rispetto ai contribuenti non residenti.

77.      Dalla motivazione delle decisioni di rinvio relative alle cause C-10/14 e C-14/14 risulta che il primo fattore di raffronto riguardo al quale lo Hoge Raad si interroga è quello relativo alla base forfettaria a partire dalla quale viene calcolata l’imposta olandese sui redditi dei residenti (47). Il giudice del rinvio chiede alla Corte se sia possibile paragonare quest’ultima imposta, calcolata in modo fittizio in base alla media del valore netto degli investimenti (48), con l’imposta olandese sui dividendi riscossa per un non residente, la quale viene calcolata sulla base dell’importo dei dividendi effettivamente percepiti.

78.      Per le ragioni specificate supra (49), ritengo che il raffronto vada effettuato fra l’imposta sui dividendi dovuta da un azionista non residente, da un lato, e l’imposta sui redditi dovuta da un azionista residente sulla base del possesso di un portafoglio di azioni simili, dall’altro.

79.      Il secondo fattore di raffronto posto in evidenza dal giudice del rinvio è quello relativo al periodo di riferimento rilevante. Esso si chiede se si debba raffrontare l’imposta sui dividendi prelevata per un non residente con l’imposta sui redditi dovuta da un residente in funzione esclusivamente dell’anno nel corso del quale i dividendi sono stati ottenuti oppure in funzione di più anni, e, eventualmente, quanti (50).

80.      Poiché le disposizioni della legge sull’imposta sui redditi che sono applicabili al contribuente olandese hanno come punto di riferimento il reddito ottenuto nel corso dell’«anno civile» (51), sono del parere che tale lasso di tempo sia l’unico criterio adeguato, come parimenti propongono, in via subordinata, il sig. Miljoen e la sig.ra X, nonché il governo dei Paesi Bassi e la Commissione.

81.      Per quanto riguarda il terzo fattore di raffronto, sembra che il giudice del rinvio esiti tra il considerare i dividendi olandesi ottenuti da un non residente nel corso del periodo di riferimento nel loro complesso, includendovi tutte le azioni possedute dall’interessato in società olandesi, oppure separatamente, isolando i dividendi in funzione di ogni società olandese che gli ha distribuito dividendi durante il suddetto periodo.

82.      Al pari del governo dei Paesi Bassi e della Commissione, ritengo che il primo approccio sia quello più corretto per comparare le effettive pressioni fiscali, poiché l’assoggettamento a imposta dei residenti viene effettuato sulla base del rendimento forfettario attribuibile al complesso delle azioni possedute in società olandesi.

83.      Infine, il quarto fattore di raffronto, considerato unicamente nella causa C-14/14, è relativo al beneficio della franchigia dall’imposta sui redditi che è riservata ai contribuenti residenti (52). Nella misura in cui una simile franchigia di una quota del patrimonio modifica la base imponibile dei redditi percepiti dai residenti, e quindi la pressione fiscale che in ultima istanza sopportano, è necessario, a mio avviso, tenerne conto ai fini del raffronto di cui trattasi, come sostenuto altresì dalla sig.ra X e dalla Commissione, la quale si basa, giustamente, sull’obiettivo della suddetta regola (53).

84.      Di fatto, come sottolinea la Commissione, la franchigia conferisce all’imposizione forfettaria un carattere progressivo, di cui beneficiano gli azionisti residenti (54). A mio avviso la sentenza Welte, cui la domanda pregiudiziale fa espressamente riferimento, consente effettivamente di corroborare, per analogia, la correttezza dell’inclusione di una simile franchigia, poiché in essa la Corte ha riconosciuto che bisognava tener conto di una deduzione che incideva sulla base imponibile in modo diverso a seconda che le persone interessate fossero residenti o non residenti (55).

85.      Per contro, con riferimento al contributo della sentenza Schumacker (56) a tale riguardo, che ha costituito oggetto di discussione nelle presenti cause (57), non capisco bene in quale misura la sentenza in parola fornirebbe elementi utili nel caso di specie, sapendo che essa aveva ad oggetto una discriminazione nei confronti di un lavoratore non residente la cui situazione personale e familiare non veniva presa in considerazione sul piano fiscale né nello Stato di residenza né nello Stato di occupazione (58). Orbene, nel caso di specie la legge sull’imposta sui redditi prevede che l’esenzione di parte del capitale imponibile è basata non sulla situazione individuale del contribuente o sulla sua capacità di contribuire fiscalmente, ma unicamente sull’importanza del capitale da esso posseduto (59).

86.      Ritengo che, in pratica, per un raffronto con la pressione fiscale effettiva gravante su un non residente a titolo dell’imposta sui dividendi prelevata sulla base di un portafoglio azionario nei Paesi Bassi sia necessario, anzitutto, sottrarre il complesso delle detrazioni dei passivi (60), sgravi o franchigie di qualsiasi tipo di cui i residenti possono beneficiare a titolo dell’imposizione sul proprio reddito, e successivamente calcolare il rendimento forfettario fissato al 4% del valore netto medio degli attivi, e, infine, applicare l’aliquota del 30% al reddito del capitale, così da ottenere la pressione fiscale effettiva gravante su un residente sulla base del possesso di un portafoglio azionario analogo.

3.      La valutazione della pressione fiscale effettiva relativa alle società soggette all’imposta olandese sui dividendi [seconda questione, lettere a) e b), posta nella causa C-17/14]

87.      Con la seconda questione, articolata in due parti, posta nella causa C-17/14, il giudice del rinvio chiede alla Corte di definire i criteri rilevanti per stabilire se, nella situazione interna ipotetica (61) che deve consentire il raffronto, la pressione fiscale effettiva dell’imposta sulle società gravante sui dividendi sia meno elevata rispetto all’imposta alla fonte che grava sui dividendi nel caso di specie. Detto giudice chiede, in particolare, se occorra tener conto, al riguardo, «di tutti i costi che, sotto il profilo economico, sono correlati alle azioni per le quali sono distribuiti dividendi» [seconda questione, lettera a)] e, in caso contrario, o «di un’eventuale imputazione dei dividendi compresi nell’acquisizione» o «di un eventuale onere di finanziamento determinato dal possesso delle azioni di cui trattasi» [seconda questione, lettera b)].

88.      Stando alla decisione di rinvio, la questione è sollevata in questi termini perché la Société Générale ha dichiarato che, considerate le sue attività commerciali specifiche, tra i fattori di raffronto con la pressione fiscale gravante su una società residente analoga, bisognerebbe includere non soltanto le spese direttamente imputabili ai dividendi, come ammesso dal Rechtbank te Haarlem, ma anche i risultati negativi dei corsi e delle transazioni su altre azioni o posizioni diverse da quelle da cui derivano i dividendi, che sono tuttavia comunque collegate. Dinanzi alla Corte, la Société Génerale sostiene che i dividendi sarebbero indissolubilmente collegati agli altri elementi del risultato di una transazione, come «gli interessi, il prezzo di acquisto e il prodotto della vendita delle azioni» (62).

89.      Avverso siffatta concezione estensiva il giudice del rinvio obietta che ciò darebbe origine a numerose complicazioni pratiche se, per valutare in quale misura la pressione fiscale sostenuta da una società non residente sia più elevata rispetto a quella di una situazione puramente interna, si dovessero prendere in considerazione tutte le peculiarità del caso di specie. A titolo di esempio menziona «i costi di finanziamento delle azioni, nonché i costi delle transazioni e un eventuale dividendo incluso nel prezzo di acquisto di un’azione», sviluppando la sua analisi alla luce della giurisprudenza nazionale relativa a quest’ultimo elemento (63).

90.      Al pari dei governi dei Paesi Bassi, tedesco e svedese, nonché della Commissione, e contrariamente ai dubbi che sembra nutrire il giudice del rinvio (64), sono del parere che la giurisprudenza della Corte apporti elementi di risposta che sono applicabili alla presente problematica.

91.      Infatti, secondo una costante giurisprudenza, nei confronti delle spese direttamente connesse ad un’attività che ha generato redditi direttamente imponibili in uno Stato membro, quali le spese professionali (65), i residenti e i non residenti di tale Stato sono posti in situazioni analoghe e debbono pertanto essere trattati in maniera identica quanto alla concessione, in materia di imposizione fiscale, di una possibilità di detrarre le suddette spese.

92.      Di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattasi potrebbe essere contraria all’articolo 63 TFUE se, da un lato, spese come quelle fatte valere dalla Société Générale dovessero considerarsi come spese aventi un nesso diretto con un’attività di detto tipo e, dall’altro lato, solo le società residenti potessero dedurre tali spese (66).

93.      La Corte ha precisato che l’esistenza di un nesso diretto ai sensi della suddetta giurisprudenza risulta dal fatto che la spesa sia indissociabile dall’attività che produce i redditi imponibili interessati, come avviene per le spese necessarie per l’esercizio dell’attività che li produce (67). Essa ha già dichiarato, in particolare, che è possibile che esista un simile nesso diretto con riguardo ad un reddito percepito sotto forma di dividendi (68), precisando in particolare che, se le spese di cui trattasi possono, eventualmente, essere direttamente collegate a un importo versato in occasione di un’operazione di vendita di titoli, debbono altresì essere direttamente collegate alla percezione di dividendi (69).

94.      Faccio osservare che la Société Générale è un operatore di strumenti finanziari, e segnatamente di prodotti derivati. Le operazioni su valori mobiliari rilevanti sono effettuate in Francia, ove i profitti generati da tali operazioni commerciali sono oggetto di imposizione fiscale. Il nesso con il territorio del Regno dei Paesi Bassi deriva dalla circostanza che, a causa del possesso di azioni in società olandesi, acquistate al fine di coprire rischi legati ai suddetti strumenti e operazioni, la Société Générale può percepire dividendi sui quali un’imposta olandese viene trattenuta alla fonte, in misura del 15%.

95.      Nel caso di una società azionaria che fosse stabilita nei Paesi Bassi, le due forme di reddito summenzionate contribuirebbero simultaneamente ai benefici imponibili in detto Stato membro e non vi sarebbe quindi necessità di distinguere in maniera rigorosa tra le spese direttamente collegate alla percezione dei dividendi e quelle collegate alle transazioni complessivamente considerate. Per contro, in una situazione transfrontaliera come quella della Société Générale è necessario identificare la situazione interna ipotetica che è oggettivamente comparabile.

96.      A questo proposito rilevo, al pari dell’avvocato generale presso lo Hoge Raad che ha presentato le proprie conclusioni riguardo al procedimento principale, che la competenza fiscale del Regno dei Paesi Bassi è fondata unicamente con riguardo all’importo dei dividendi percepiti, e non per una qualsiasi altra voce dei benefici o del prodotto dell’attività della Société Générale (70). A mio avviso, la situazione dell’interessata si può paragonare a quella di un residente soltanto con riguardo ai detti dividendi, e non con riguardo ad altre attività economiche collegate al possesso di azioni, le quali esulano dalla suddetta competenza.

97.      A mio parere occorre determinare l’importo netto dei dividendi, che è il solo rilevante per effettuare validamente tale raffronto, tenendo conto delle spese di finanziamento del possesso temporaneo di azioni nonché dei costi di transazione e di possesso relativi alle dette azioni, purché e nella misura in cui un azionista residente possa dedurle dall’ammontare lordo dei dividendi, e prescindendo dai profitti derivanti dagli atti di acquisto o di rivendita delle azioni di cui trattasi.

98.      È alla luce dei suddetti elementi che compete al giudice investito del procedimento principale stabilire se, in applicazione della normativa fiscale nazionale (71), spese come quelle fatte valere dalla Société Générale possano considerarsi come collegate direttamente, e non solo economicamente, al possesso delle azioni che hanno prodotto i dividendi di cui trattasi e se simili spese siano effettivamente prese in considerazione, in sede di applicazione della legge relativa all’imposta sulle società, a titolo dell’imposizione dei dividendi versati a una società residente.

D –    La neutralizzazione degli effetti della disparità di trattamento fiscale grazie a una convenzione conclusa con un altro Stato membro per evitare la doppia imposizione (terza questione posta nelle cause C-14/14 e C-17/14)

1.      L’oggetto della terza questione pregiudiziale

99.      La terza questione formulata nelle cause C-14/14 e C-17/14 viene posta in via condizionale, poiché il giudice del rinvio la propone alla Corte solo nell’ipotesi in cui alla prima questione, posta in ciascuna delle suddette cause, venga data risposta positiva (72), come a mio avviso dovrebbe avvenire.

100. In sostanza, detto giudice pone un interrogativo alla Corte riguardo all’incidenza che potrebbe avere una convenzione conclusa tra lo Stato membro nel quale i suddetti dividendi sono stati percepiti (cosiddetto «Stato della fonte») e lo Stato membro nel quale l’azionista leso risiede (cosiddetto «Stato di residenza») allo scopo di evitare una doppia imposizione giuridica internazionale, grazie a una ripartizione tra gli stessi delle rispettive competenze fiscali. Più precisamente, detto giudice chiede a quali condizioni sarebbe possibile considerare che tale convenzione consenta di rimediare in maniera sufficiente alla disparità di trattamento fiscale che può sussistere tra residenti e non residenti, nonché all’eventuale incompatibilità, derivante da tale disparità, con il diritto dell’Unione.

101. Benché la problematica così formulata sia comune a ciascuna terza questione posta nelle cause C-14/14 e C-17/14, gli elementi rilevanti per rispondere sono parzialmente diversi, stanti le differenze sussistenti tra le disposizioni delle convenzioni applicabili nei due procedimenti principali che sono state firmate tra il Regno dei Paesi Bassi, da un lato, e rispettivamente il Regno del Belgio e la Repubblica francese, dall’altro. Inoltre, si può osservare che la questione posta nella causa C-17/14 ha in realtà un duplice oggetto, come indicato dalle due frasi interrogative che essa contiene.

2.      Gli acquis giurisprudenziali

102. Come rileva in primo luogo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte deriva che un’eventuale incompatibilità tra la legislazione fiscale di uno Stato membro e il diritto dell’Unione non può essere corretta solo con l’applicazione di disposizioni che un altro Stato membro abbia adottato in via unilaterale (73). In particolare, il pregiudizio per la libera circolazione dei capitali causato dal fatto che lo Stato della fonte tratta in maniera più favorevole un contribuente che risiede sul suo territorio rispetto ad un contribuente non residente non può essere validamente compensato dalla semplice circostanza che l’altro Stato membro, nel quale il secondo risiede, ha adottato misure interne che gli accordano un vantaggio (74).

103. Vero è che la Corte ha ripetutamente ammesso che non può escludersi che uno Stato membro garantisca il rispetto dei suoi obblighi derivanti dal Trattato stipulando una convenzione contro la doppia imposizione con un altro Stato membro (75), ma a condizione, tuttavia, che l’applicazione delle disposizioni di tale convenzione, nella misura in cui siano parte del contesto normativo applicabile al procedimento principale (76), consenta di compensare integralmente gli effetti negativi della differenza di trattamento derivante dalla normativa del primo Stato.

104. Conformemente alla giurisprudenza, soltanto nell’ipotesi in cui l’imposta trattenuta alla fonte possa essere imputata all’imposta dovuta nell’altro Stato membro in maniera sufficiente, ossia compensando la disparità di trattamento che esiste tra i dividendi distribuiti ai contribuenti residenti e i dividendi distribuiti ai contribuenti stabiliti in altri Stati membri, questa differenza sparirebbe del tutto. Al fine di raggiungere tale obiettivo di neutralizzazione, appare necessario che l’applicazione di un metodo di detrazione o di imputazione previsto in tale convenzione consenta che l’imposta sui dividendi prelevata dallo Stato della fonte sia interamente detratta da o imputata all’imposta dovuta nello Stato di residenza dell’azionista beneficiario (77).

105. Faccio notare che le convenzioni internazionali dirette a evitare la doppia imposizione prevedono abitualmente che lo Stato di residenza conceda un’imputazione ordinaria, e non un’imputazione integrale, dell’imposta versata nello Stato della fonte (78). Nella misura in cui siffatte convenzioni prevedano che l’importo di tale ultima imposta, detraibile da o imputabile all’imposta dovuta nello Stato di residenza, non possa essere superiore all’imposta che dovrebbe essere versata in questo stesso Stato, esse non consentono di neutralizzare sistematicamente tutte le differenze di trattamento esistenti nello Stato della fonte suscettibili di creare ostacoli vietati alla libera circolazione dei capitali. Si tratta, a mio avviso, di uno degli insegnamenti della giurisprudenza elaborata nell’ambito di diversi ricorsi per inadempimento vertenti su tale problematica (79).

106. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che un inadempimento agli obblighi derivanti dall’articolo 63 TFUE commesso dallo Stato membro della fonte si configura se risulta che sussistono casi in cui un contribuente non residente viene trattato in modo meno favorevole rispetto a un contribuente residente. Tuttavia, ritengo che la menzionata giurisprudenza non comporti che lo Stato membro della fonte sia tenuto a rimborsare il surplus d’imposta derivante dalla sua normativa discriminatoria allorché l’applicazione di siffatta convenzione fiscale ha già consentito in concreto di neutralizzare gli effetti normativi di tale regolamentazione, tramite un credito di imposta o un’imputazione nei confronti dell’imposizione prelevata nello Stato membro di residenza (80). Mi sembra che, in questa ipotesi, il diritto dell’Unione non imponga affatto agli Stati membri interessati un obbligo di lasciare inapplicata, a causa dell’esistenza di un fattore discriminatorio all’interno dello Stato membro della fonte, la ripartizione delle competenze fiscali tra di essi concordata. In caso contrario, l’esigenza di una compensazione integrale nello Stato membro di residenza che deriva dalla giurisprudenza della Corte verrebbe, a mio avviso, privata di senso.

3.      L’effetto compensativo di un trattato bilaterale come la convenzione belgo-olandese (terza questione posta nella causa C-14/14)

107. L’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della convenzione belgo-olandese, applicabile nella causa C-14/14, prevede che quando una persona residente in Belgio riceve dividendi non esenti da imposta belga, come è avvenuto nel caso della sig.ra X, l’imposta olandese prelevata alla fonte su tali redditi (81) dev’essere detratta dall’imposta belga relativa ai suddetti redditi «fatte salve le disposizioni della legislazione belga relative alla detrazione, dall’imposta belga, delle imposte pagate all’estero».

108. Come indicato nella decisione di rinvio, dal commentario ufficiale della suddetta convenzione (82) emerge che quest’ultima formula rinvia al metodo di imputazione previsto dagli articoli 285 e seguenti del codice belga sulle imposte sul reddito del 1992. Tali articoli permettono che «una quota forfettaria di imposte estere venga detratta dall’imposta dovuta in Belgio, ma, per quanto riguarda i dividendi, solo se sono soddisfatte alcune condizioni limitative» (83).

109. Per sostenere che nel caso di specie non si configura una neutralizzazione, la sig.ra X fa valere che la detrazione, dall’imposta belga sui redditi delle persone fisiche, dell’imposta olandese prelevata sui dividendi risulta impossibile in circostanze come quelle del procedimento principale, punto che non viene contestato (84). Ella sostiene che la legislazione belga permette solo di dedurre la suddetta imposta dalla base imponibile di tali redditi a titolo di spese, prima di applicare un’aliquota impositiva del 25% all’importo netto dei dividendi in tal modo ottenuto (85) e che simile deduzione non compensa la parte discriminatoria dell’imposta olandese.

110. Il governo dei Paesi Bassi difende la tesi opposta, sostenendo che lo svantaggio subito prima facie da un contribuente non residente nei Paesi Bassi è validamente neutralizzato poiché, da un lato, una convenzione sulla doppia imposizione prevede una possibilità condizionata di imputazione, come la detrazione delle spese consentita nello Stato in cui tale contribuente risiede, e, dall’altro, siffatta possibilità porta, nel caso concreto, a compensare integralmente e anche più che integralmente tale svantaggio (86).

111. A mio avviso, per una completa neutralizzazione degli effetti di una restrizione alla libera circolazione dei capitali esistente nello Stato della fonte, non è sufficiente che siffatta convenzione possa portare, eventualmente tramite un rinvio al diritto interno dello Stato di residenza, a una riduzione d’imposta in quest’ultimo Stato che, di fatto, viene realizzata soltanto in talune ipotesi. Orbene, come osservato dal giudice del rinvio, «la convenzione [belgo-olandese] non prevede un “full credit” (credito d’imposta totale) incondizionato, per cui una compensazione integrale non è garantita in tutti i casi» (87), il che comporta che lo svantaggio subito dai contribuenti che non risiedono nei Paesi Bassi non è compensato in qualsiasi circostanza.

112. Al pari della Commissione, considero che simile configurazione non risponda alle esigenze derivanti dal trattato FUE, così come definite in precedenza dalla Corte. Come emerge infatti dalla giurisprudenza della Corte, affinché una correzione si effettui validamente in attuazione di una convenzione sulla doppia imposizione, l’imputazione dell’imposta assolta nello Stato membro la cui normativa fiscale pregiudica la libera circolazione dei capitali, all’imposta dovuta nell’altro Stato membro contraente deve consentire in ogni caso di compensare la differenza di trattamento derivante dalle disposizioni della suddetta normativa (88).

113. Affinché una completa compensazione della parte discriminatoria dell’imposta ritenuta alla fonte risulti giuridicamente garantita grazie a tale convenzione, è necessario che la disparità di trattamento sia neutralizzata incondizionatamente, attraverso un metodo di imputazione o di detrazione applicabile in qualsiasi fattispecie. A mio parere, la necessità di combattere l’effetto dissuasivo che può produrre una normativa fiscale nazionale nei confronti della libera circolazione dei capitali implica necessariamente la costituzione, a monte, di meccanismi correttivi. Non si rimedia validamente all’ostacolo che può derivare dalla normativa di uno Stato membro se delle compensazioni vengono sì accordate per via convenzionale, ma senza avere la certezza che esse apporteranno un beneficio correttivo in maniera sistematica e quindi sempre efficace. Infatti, la disparità di trattamento constatata a sfavore delle persone stabilite in altri Stati membri può allora dissuaderli dall’effettuare investimenti in tale Stato.

114. Anche se spetta al giudice nazionale valutare se l’eventuale effetto discriminatorio di un’imposta riscossa nello Stato della fonte risulti completamente neutralizzato da una compensazione concessa nello Stato di residenza in attuazione di una convenzione bilaterale, ritengo, da parte mia, che ciò non avvenga nel caso di un contribuente residente in Belgio che abbia assolto un’imposta sui dividendi nei Paesi Bassi. Il Regno del Belgio, infatti, non accorda una reale imputazione della menzionata imposta olandese all’imposta dovuta in Belgio, ma applica un’imposizione che grava sull’importo netto dei dividendi percepiti, ossia l’importo lordo dei dividendi in parola meno l’imposta sui dividendi ritenuta nei Paesi Bassi, il tutto a un’aliquota del 25%. Un surplus d’imposta riscossa nei Paesi Bassi viene quindi neutralizzato solo fino al 25%, poiché l’imposta olandese sui dividendi viene dedotta dalla base imponibile in Belgio e non dall’imposta pagabile nel suddetto Stato. Orbene, un metodo di questo tipo non porta ad una neutralizzazione completa in quanto, come osservato dall’avvocato generale presso lo Hoge Raad nelle sue conclusioni relative alla causa principale, «il 25% non può mai bastare a compensare il 100%» (89).

115. Suggerisco pertanto di rispondere alla terza questione posta nella causa C-14/14 che, affinché uno Stato membro che trattiene alla fonte un’imposta sui dividendi in maniera discriminatoria riesca a garantire il rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato FUE grazie all’applicazione di una convenzione volta a evitare la doppia imposizione conclusa con lo Stato membro in cui risiede il contribuente interessato, non è sufficiente che la suddetta convenzione preveda una riduzione dell’imposta dovuta nello Stato di residenza attraverso imputazione dell’imposta ritenuta alla fonte che non è incondizionata. Per contro, quando risulti che, nel caso concreto sottoposto al giudice nazionale, gli effetti discriminatori della normativa applicata nello Stato membro della fonte sono stati pienamente corretti dalla possibilità di imputazione offerta, in forza di tale convenzione bilaterale, nello Stato membro in cui risiede il contribuente interessato, non è necessario che venga accordato, nel primo Stato, un rimborso della parte discriminatoria dell’imposta ritenuta alla fonte.

4.      L’effetto compensativo di un trattato bilaterale come la convenzione franco-olandese (terza questione posta nella causa C-17/14)

116. La terza questione posta nella causa C-17/14 è divisa in due parti. La prima parte, analogamente alla causa C-14/14, verte sul punto se, nell’ipotesi in cui nel raffronto tra la situazione fiscale dei residenti e quella dei non residenti si dovesse prendere in considerazione l’imposta sulle società e risultasse che una società non residente sopporta una pressione fiscale più elevata, la convenzione franco-olandese diretta a evitare la doppia imposizione consenta di compensare una simile disparità di trattamento.

117. Dall’articolo 24, B, lettera b), della convenzione menzionata, deriva che i dividendi versati a un soggetto residente in Francia che sono stati oggetto di un’imposta olandese (90) danno luogo, in detto Stato, a un credito di imposta. L’importo dello stesso è pari alla suddetta imposta, ma non può essere superiore all’importo dell’imposta dovuta in Francia sui redditi di cui trattasi. Detto credito viene imputato, in particolare, all’imposta sulle società nella cui base simili dividendi sono ricompresi.

118. La Société Générale reclama la restituzione dell’imposta sui dividendi riscossi dalle autorità fiscali olandesi, le quali si oppongono sostenendo che detta società ha beneficiato in Francia di un credito d’imposta in forza del suddetto articolo 24. Essa sostiene che il diritto interno olandese ostacola la libera circolazione dei capitali e che la convenzione franco-olandese non consente di porvi rimedio, poiché non offre ex ante la garanzia che l’imposta olandese sui dividendi potrà sempre dare luogo a un’imputazione in Francia, così che la pressione fiscale su di una società stabilita in tale Stato non sarebbe in alcun caso superiore a quella sopportata da una società simile stabilita nei Paesi Bassi (91).

119. A tale proposito, si deve porre in rilievo che non viene contestato che la Société Générale ha ottenuto l’imputazione, sull’imposta francese sulle società, di tutta l’imposta olandese sui dividendi ritenuta a titolo degli anni dal 2000 al 2007, ma che l’imposta olandese sui dividendi riscossa a titolo del 2008 non ha potuto, per contro, essere imputata all’imposta francese sulle società a causa delle perdite che tale società ha subito in Francia nel corso dello stesso anno.

120. Il giudice del rinvio si interroga riguardo all’importanza che occorre attribuire al fatto che, da un lato, la convenzione franco-olandese non garantisce un’imputazione completa ai non residenti in tutti i casi, ma che, dall’altro lato, il contribuente interessato ha nondimeno tratto vantaggio da tale possibilità nel caso di specie, quanto meno nel corso di diversi anni. Come ho indicato in precedenza (92), a mio avviso il diritto dell’Unione non richiede che, in circostanze di questo tipo, l’imposizione eventualmente discriminatoria sopportata nello Stato membro della fonte sia in esso rettificata, da parte dello Stato stesso, a favore dell’interessato.

121. Tanto il governo dei Paesi Bassi quanto quello svedese – quest’ultimo in via subordinata (93) – ritengono sufficiente, affinché uno svantaggio eventualmente subito da un azionista non residente sia validamente compensato, che una convenzione relativa alla doppia imposizione preveda una possibilità di detrazione sotto forma di credito d’imposta, anche se tale possibilità è condizionata, e che simile disposizione permetta concretamente di compensare del tutto il suddetto svantaggio nello Stato in cui risiede tale azionista.

122. Alla luce della giurisprudenza precedentemente citata (94), mi sembra necessario, per conformarsi all’articolo 63 TFUE, che una disposizione incondizionata e che consente una compensazione integrale sia prevista a tal fine nella convenzione di cui trattasi, in modo che ciò comporti che la pressione fiscale sostenuta in uno Stato membro non sia mai più elevata per una società non residente rispetto a quella sostenuta da una società residente che versi in una situazione analoga. Pertanto, simile convenzione dovrebbe prevedere un’imputazione fruibile indipendentemente dalle circostanze del caso di specie.

123. Orbene, come rileva la Commissione, sebbene l’articolo 24 della convenzione franco-olandese preveda effettivamente un credito d’imposta incondizionato, in quanto non dipendente da un rinvio ad eventuali condizioni previste dal diritto interno francese (95), tale disposizione tuttavia non garantisce che l’imposta sui dividendi riscossa nei Paesi Bassi possa in tutti i casi essere detratta dall’imposta dovuta in Francia per un ammontare pari alla differenza di trattamento derivante dalla normativa olandese, come la giurisprudenza della Corte richiede (96). Infatti, quando l’azionista non residente nei Paesi Bassi paga in tale paese un’imposta sui dividendi ma è soggetto ad una tassazione insufficiente in Francia, non può beneficiare in detto ultimo Stato di un credito d’imposta che consentirebbe di correggere la suddetta differenza, la quale non viene, dunque, neutralizzata sistematicamente. L’applicazione della disposizione convenzionale in parola non consente pertanto al Regno dei Paesi Bassi di soddisfare pienamente gli obblighi derivanti dall’articolo 63 TFUE.

124. Nella seconda parte della terza questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se, al fine di valutare se gli effetti di un’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali risultino sufficientemente neutralizzati da una convenzione bilaterale, abbia la circostanza che, nell’ipotesi in cui la compensazione dello svantaggio di un non residente non sia sufficiente a titolo dell’anno nel corso del quale i dividendi sono stati percepiti, sussista una possibilità di riportare un disavanzo subito nello Stato di residenza e di imputare utilmente l’imposta riscossa dallo Stato della fonte nel corso degli anni successivi. Secondo il governo dei Paesi Bassi una simile possibilità è effettivamente un elemento determinante al riguardo.

125. A mio avviso, è sufficiente constatare che la facoltà, richiamata dal giudice del rinvio, di differire l’imputazione dall’imposta dovuta in Francia ad un esercizio fiscale diverso da quello a titolo del quale un non residente ha assolto l’imposta sui dividendi olandese, non costituisce affatto un dato certo nel caso di specie, alla luce della decisione di rinvio e delle osservazioni sottoposte alla Corte (97). Soprattutto, rilevo che la convenzione applicabile nel presente caso non prevede alcun obbligo, che graverebbe sulla Repubblica francese, di istituire una facoltà di tale natura. In ogni caso ritengo, al pari della Commissione, che per valutare l’effetto compensativo di una convenzione sulla doppia imposizione, conti unicamente il risultato che la sua applicazione consentirebbe di ottenere per un non residente, nella prospettiva di una compensazione sufficiente o meno, rispetto ai vantaggi di cui usufruirebbe un residente dello Stato membro della fonte che si trovasse in una situazione equivalente (98).

126. Pertanto, suggerisco di rispondere negativamente alla terza questione posta dal giudice del rinvio, nei termini sopra sviluppati.

V –    Conclusione

127. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dallo Hoge Raad der Nederlanden nei termini seguenti:

1)      Risposta a ciascuna prima questione posta nelle cause C-10/14, C-14/14 e C-17/14:

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, quando un’imposta sui dividendi è ritenuta alla fonte, da parte di uno Stato membro, sui dividendi distribuiti da società stabilite in detto Stato, il raffronto tra il trattamento fiscale di un non residente e quello di un residente dev’essere esteso all’imposta sui redditi o all’imposta sulle società che grava sulle azioni possedute dai residenti e nei cui confronti l’imposta sui dividendi costituisce una ritenuta d’acconto.

2)      Risposta a ciascuna seconda questione nelle cause C-10/14 e C-14/14:

Al fine di stabilire se la pressione fiscale effettiva gravante su una persona fisica non residente sia più elevata rispetto a quella gravante su una persona fisica residente, occorre raffrontare l’imposta olandese sui dividendi trattenuta a carico di un non residente con l’imposta olandese sul reddito dovuta da un residente, fissata sulla base di un reddito forfettario che può essere imputata, per l’anno in cui i dividendi sono stati percepiti, al complesso delle azioni possedute in società olandesi, nonché tener conto, in tale raffronto, della franchigia di cui beneficiano i residenti.

3)      Risposta alla seconda questione nella causa C-17/14:

Al fine di stabilire se la pressione fiscale effettiva gravante su una società non residente sia più elevata rispetto a quella che grava su una società residente, occorre tener conto delle spese direttamente collegate al possesso delle azioni che hanno prodotto i dividendi soggetti a ritenuta alla fonte, purché di spese siffatte si tenga conto a titolo dell’imposizione su tali dividendi versati ad una società residente nell’ambito dell’applicazione della legge del 1969 relativa all’imposta sulle società, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale nella causa C-17/14, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare.

4)      Risposta alla terza questione nella causa C-14/14:

Al fine di valutare se il carattere eventualmente discriminatorio di una riscossione d’imposta nello Stato membro della fonte dei redditi sia validamente neutralizzato dall’applicazione di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa con lo Stato membro in cui risiede il contribuente interessato, non è sufficiente che tale convenzione preveda una riduzione dell’imposta dovuta nello Stato di residenza tramite un’imputazione dell’imposta riscossa alla fonte, che non è però garantita in tutti casi fino ad un ammontare pari alla differenza di trattamento. Per contro, qualora risulti che nel caso concreto gli effetti discriminatori della normativa applicata nello Stato membro della fonte sono stati pienamente corretti da un’imputazione o da un credito d’imposta nello Stato membro di residenza, in virtù di siffatta convenzione bilaterale, non è necessario che sia accordato, nel primo dei suddetti Stati, un rimborso della parte discriminatoria dell’imposta prelevata alla fonte.

5)      Risposta alla terza questione nella causa C-17/14:

Al fine di valutare se il carattere eventualmente discriminatorio di una riscossione d’imposta nello Stato membro della fonte dei redditi sia validamente compensato dall’applicazione di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione conclusa con lo Stato membro in cui risiede il contribuente interessato, non è sufficiente che tale convenzione preveda una detrazione di un credito d’imposta di importo pari all’ammontare prelevato alla fonte, che non è tuttavia garantito in tutti i casi, fino ad un importo pari alla differenza di trattamento, qualora sia previsto che il credito d’imposta accordato nello Stato membro di residenza non può superare l’importo dell’imposta nel medesimo dovuta.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Corte suprema dei Paesi Bassi; in prosieguo: lo «Hoge Raad».


3 – V., in particolare, ordinanza Tate & Lyle Investments (C-384/11, EU:C:2012:463, punto 45), e sentenza Commissione/Belgio (C-387/11, EU:C:2012:670, punto 74).


4 – Wet op de dividendbelasting 1965 (o, in forma abbreviata, «Wet DB 1965»).


5 – Wet inkomstenbelasting 2001 (o, in forma abbreviata, «Wet IB 2001»).


6 – Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (o, in forma abbreviata, «Wet Vpb 1969»).


7 – Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010).


8 – Derivante dalla legge generale sulle imposte di Stato (Algemene wet inzake rijksbelastingen o «AWR»).


9 – Modello OCSE di convenzione fiscale relativa ai redditi e al patrimonio datato 2010, di cui diverse versioni sono disponibili sul seguente sito Internet: http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modeleocdedifferentesversions.htm. V., in particolare, i «commenti agli articoli 23 A e 23 B [del suddetto modello] relativi ai metodi per eliminare le doppie imposizioni».


10 – A termini del paragrafo 3, «[l]e disposizioni del paragrafo 2 non incide sull’imposizione della società a titolo dei benefici necessari al pagamento dei dividendi».


11 – Ai sensi di tale disposizione, «[l]e imposte alle quali si applica la Convenzione sono (…) [p]er quanto riguarda la Francia: l’imposta sui redditi; l’imposta sulle società; (…), comprese tutte le ritenute alla fonte, tutti gli acconti o anticipi detratti dalle imposte sopra considerate».


12 – Le modalità di calcolo di tale importo sono illustrate nelle osservazioni scritte del sig. Miljoen (punto 5.2.1) nonché, in modo critico, nelle conclusioni relative alla controversia nel procedimento principale presentate dall’avvocato generale Wattel a nome del procuratore generale presso lo Hoge Raad (in prosieguo: le «conclusioni dell’avvocato generale presso lo Hoge Raad»), il 9 gennaio 2013, allegate alla decisione di rinvio della causa C-10/14 (punti 1.1, 1.5 e 2.3).


13 – La motivazione della suddetta pronuncia è sintetizzata nella decisione di rinvio relativa alla causa C-10/14 (v. punto 3.2) e la sua versione integrale è allegata alla suddetta decisione.


14 – Il suddetto importo netto era di EUR 91 266,20, pari all’ammontare complessivo dei dividendi distribuiti nei Paesi Bassi (EUR 107 372) meno l’imposta olandese sui dividendi prelevata alla fonte (EUR 16 105,80).


15 – La motivazione della suddetta pronuncia è sintetizzata nella decisione di rinvio relativa alla causa C-14/14 (v. punti 3.6.1 e 3.6.2) e la sua versione integrale è allegata a tale decisione.


16 – Le cifre esatte sono indicate nelle conclusioni relative alla controversia nel procedimento principale presentate dall’avvocato generale presso lo Hoge Raad, il 12 febbraio 2013, qui allegate alla decisione di rinvio nella causa C-17/14 (punto 2.3).


17 – Il dettaglio di tali domande è richiamato nella decisione di rinvio relativa alla causa C-17/14 (v. punti 1.1 e segg.).


18 – La motivazione della suddetta sentenza è sintetizzata nella decisione di rinvio relativa alla causa C-17/14 (v. punti 1.4 nonché 3.2.2 e segg.) e la sua versione integrale è allegata alla suddetta decisione.


19 – Al riguardo, si deve ricordare che è essenziale che tutte le indicazioni utili figurino nella decisione di rinvio stessa, e non negli allegati, poiché si tratta dell’unico elemento del fascicolo tradotto ai fini della notificazione a tutti gli interessati autorizzati a presentare osservazioni, in forza dell’articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea [v. le raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 338, pag. 1, punti 20 e segg.)].


20 – Dagli elementi del fascicolo risulta infatti che, da un lato, il sig. Miljoen aveva dichiarato una pensione e una partecipazione considerevole nei Paesi Bassi, senza che questo desse luogo a tassazione in detto Stato nel 2007, dall’altro lato che la sig.ra X non ha optato per il regime da residente a titolo delle prestazioni pensionistiche che aveva percepito nei Paesi Bassi nel 2007 e, infine, che i dividendi controversi ottenuti dalla Société Générale tra il 2000 e il 2008 sono imputabili non alla banca da essa gestita come stabile organizzazione nei Paesi Bassi, ma al fondo d’investimento dalla stessa detenuto in Francia.


21 – V., in particolare, ordinanza Tate & Lyle Investments (C-384/11, EU:C:2012:463, punti 18 e 21) nonché sentenza Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company (C-190/12, EU:C:2014:249, punti 38 e 39).


22 – V., in particolare, sentenze Bouanich (C-265/04, EU:C:2006:51, punto 38), e Commissione/Belgio (C-387/11, EU:C:2012:670, punto 45).


23 – Sotto questo profilo le presenti cause si distinguono in particolare dalla causa Pensioenfonds Metaal en Techniek (C-252/14), pendente dinanzi alla Corte, nella quale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63 TFUE osti a che i dividendi ottenuti da fondi pensione residenti e quelli ottenuti da fondi pensione non residenti siano soggetti a imposta secondo modalità diverse in Svezia, dove solo questi ultimi sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte.


24 – V., in particolare, sentenze Amurta (C-379/05, EU:C:2007:655, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), nonché Grünewald (C-559/13, EU:C:2015:109, punto 25).


25 – V. sentenza Amurta (C-379/05, EU:C:2007:655, punti 38 e 39), nonché ordinanza Tate & Lyle Investments (C-384/11, EU:C:2012:463, punti 31 e 32 e giurisprudenza ivi citata).


26 – C-282/07, EU:C:2008:762. In tale causa i non residenti erano soggetti a una ritenuta alla fonte mentre i residenti erano soggetti ad imposizione in seguito a dichiarazione effettuata dal contribuente.


27 – Ibidem (punti da 41 a 52). La Corte ha sottolineato che, «allorché la società distributrice di interessi e la società beneficiaria di tali interessi risiedono in Belgio, la posizione dello Stato belga è diversa da quella in cui si trova nel caso in cui una società residente in tale Stato membro versi interessi ad una società non residente poiché, nel primo caso, lo Stato belga agisce in qualità di Stato di residenza delle società interessate e, nel secondo caso, agisce quale Stato della fonte degli interessi» e che «il versamento di interessi da parte di una società residente ad un’altra società residente e il versamento di interessi da parte di una società residente a una società non residente danno luogo a imposizioni diverse, basate su fondamenti giuridici diversi».


28 – Ibidem (punto 49). Qui la Corte sottolinea che la disparità di trattamento rilevata, riguardo alle modalità di riscossione dell’imposta, non procurava necessariamente un vantaggio ai residenti.


29 – A mio avviso, questo elemento rientra in considerazione piuttosto a livello dell’eventuale giustificazione di una restrizione alla libera circolazione dei capitali per motivi imperativi di interesse generale.


30 – Infatti, nella sentenza Commissione/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688, punti 32 e 33), la Corte ha posto in evidenza che «i dividendi percepiti dai fondi pensione residenti risultano (…), in pratica, esenti o quasi dall’imposta sui redditi per effetto [delle] disposizioni della normativa nazionale di cui trattasi» e che «siffatto trattamento sfavorevole dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti (…) è idoneo a dissuader[li] dall’investire in [Finlandia] e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE» (il corsivo è mio). V. anche, in particolare, sentenze Gerritse (C-234/01, EU:C:2003:340, punto 54), e Bouanich (C-265/04, EU:C:2006:51, punti da a 35 e 55).


31 – V. paragrafi 62 e segg. delle presenti conclusioni.


32 – In una sentenza del 1° dicembre 2006 (n. 42211, LJN AV5017), lo Hoge Raad ha rilevato, da un lato, che «[i]l prelievo dell’imposta sul reddito imponibile del risparmio e degli investimenti ai sensi dell’articolo 2.3, lettera c), della legge [sull’imposta sui redditi], come esplicitato negli articoli 5.1 e seguenti della legge, presenta (…) caratteri di un’imposta patrimoniale e può quindi essere considerato, per certi aspetti, come un seguito dell’imposta sul patrimonio quale prelevata fino al 1° gennaio 2001 (…) nei Paesi Bassi. Tale prelievo (…) costituisce tuttavia anche un seguito dell’imposta sui redditi quale prelevata fino al 1°gennaio 2001». D’altro lato, esso ha osservato che «l’imposta sul reddito imponibile del risparmio e degli investimenti è integrata nell’imposta sugli altri elementi costitutivi del reddito. È questa la circostanza che deve prevalere. L’imposta in parola deve dunque essere considerata come un’imposta sui redditi ai fini dell’applicazione della convenzione» (cit., in particolare al punto 7.16 delle conclusioni dell’avvocato generale presso lo Hoge Raad relativa al procedimento principale nella causa C-10/14).


33 – Questi elementi che sintetizzano il contenuto della normativa olandese risultano, in particolare, dalle conclusioni dell’avvocato generale presso lo Hoge Raad relative ai procedimenti principali rispettivamente nelle cause C-10/14 (punti da 6.1 a 6.8) e nella causa C-14/14 (punti da 5.1 a 5.8), in cui sono citati lavori parlamentari i quali confermano che il regime creato per i residenti è diretto a «consentir[e] la compensazione integrale dell’imposta sui dividendi trattenuta con l’imposta in ultima istanza dovuta a titolo dell’imposta sul rendimento del patrimonio» (Kamerstukken II 1998/99, 26 727, n. 3 [Memorie van Toelichting], pag. 43).


34 – Idem.


35 – La base imponibile è diversa, in quanto la base dell’imposta sui redditi dovuta dai residenti è costituita dal valore patrimoniale medio dei loro redditi di cui fanno parte le azioni, mentre la base dell’imposta sui dividendi gravante sui non residenti è costituita dai redditi di azioni effettivamente percepiti. Diversa è anche l’aliquota d’imposta, essendo essa pari teoricamente al 30% per l’imposta sui redditi dovuta forfettariamente dai residenti, mentre è pari al 15% per l’imposta sui dividendi riscossa per i non residenti.


36 – I dividendi rientrano nella base dell’imposta sui redditi solo sotto forma di sostituzione, come importi finanziari che compaiono nei conti bancari ricompresi nella base imponibile. In pratica, un azionista che utilizza i proventi dei dividendi prima della fine dell’anno o che li investe nell’acquisto di beni che non sono oggetto di imposizione non verrà affatto tassato sulla base dei suddetti proventi.


37 – Secondo il sig. Miljoen, «la base forfettaria da prendere in considerazione per i un residente dev’essere suddivisa in un rendimento da dividendi e in un rendimento derivante dall’accrescimento del capitale», in modo da tenere conto, nel raffronto, solo della parte di rendimento corrispondente ai dividendi effettivamente percepiti [punto 3.3.3, lettera i), della decisione di rinvio relativa alla causa C-10/14].


38 – V. paragrafo 55 delle presenti conclusioni.


39 – Al riguardo, vedi il raffronto richiesto dalla Corte nelle sentenze Gerritse (C-234/01, EU:C:2003:340, punto 54), e Bouanich (C-265/04, EU:C:2006:51, punto 55).


40 – Punto 3.4.2 della decisione di rinvio relativa alla suddetta causa.


41 – V., paragrafi 53 e 54 delle presenti conclusioni.


42 – C-282/07, EU:C:2008:762.


43 – In quanto ritenuta d’acconto, l’imposta sui dividendi colpisce, nel caso dei residenti, soltanto i flussi di cassa esistenti tra il fisco olandese e il contribuente interessato. A questo riguardo, la pressione fiscale effettiva di cui occorre tener conto per effettuare il suddetto raffronto, dipende unicamente da quella derivante dall’imposta sui redditi o dall’imposta sulle società dovuta dal contribuente. È questo il motivo per il quale, al fine di rispondere alle prime questioni poste nelle tre presenti cause, opto per l’espressione «rispetto alla quale l’imposta sui dividendi costituisce una ritenuta d’acconto», invece della formula «con la quale l’imposta sui dividendi viene compensata per i residenti», scelta dal giudice del rinvio.


44 – C-181/12, EU:C:2013:662.


45 – C-265/04, EU:C:2006:51. La causa che ha dato origine a tale sentenza verteva su una situazione in cui la normativa nazionale prevedeva che, in caso di riduzione del capitale sociale, l’importo pagato per riacquistare azioni da un azionista non residente fosse assoggettato a imposizione a titolo di distribuzione di dividendi a un’aliquota del 15% senza diritto a detrarre le spese d’acquisto delle dette azioni, ma con un diritto alla deduzione del valore nominale delle azioni. Per contro, lo stesso importo pagato ad un azionista residente veniva fosse assoggettato ad imposizione come plusvalenza mobiliare ad un’aliquota del 30% e con diritto a detrazione delle spese di acquisto.


46 – Ibidem (punti 22 e da 52 a 55, il corsivo è mio).


47 – Ricordo che, ai sensi dell’articolo 5.2 della legge sull’imposta sui redditi, la base imponibile dei redditi derivanti da operazioni di investimento da parte di soggetti residenti nei Paesi Bassi è stabilita forfettariamente al 4% di una media tra la base del rendimento rilevata al 1° gennaio e successivamente al 31 dicembre dell’anno a titolo del quale la suddetta imposta è dovuta.


48 – Ai sensi dell’articolo 5.3 della legge sull’imposta sui redditi, la «base del rendimento» è «il valore degli attivi meno il valore dei passivi».


49 – V. paragrafi 62 e 65 delle presenti conclusioni.


50 – Questa domanda si basa sulla constatazione, operata dal giudice del rinvio, del fatto che «considerato su base annuale, il rapporto tra il reddito effettivo dei dividendi e la base imponibile forfettaria può fluttuare notevolmente».


51 – V. articoli 5.2 e 7.1 della suddetta legge.


52 – Ai sensi degli articoli 5.2 e 5.5 della legge sull’imposta sui redditi, la media forfettaria che determina la base imponibile viene considerata solo a condizione che sia «superiore alla franchigia» e che «la franchigia sia pari a EUR 20 014».


53 – La Commissione rileva che la motivazione della legge sull’imposta sui redditi indica che l’obiettivo della concessione di una franchigia è di rendere più efficace la riscossione dell’imposta rientrante nella categoria 3, ossia una riscossione forfettaria dell’imposta sui redditi da risparmio e da investimenti per i residenti, dato che ciò consente ai contribuenti che possiedono pochi valori di non pagare la suddetta imposta. Essa sostiene, giustamente, che tale obiettivo dovrebbe valere anche per i non residenti.


54 – Le osservazioni scritte della Commissione contengono un’esemplificazione del modo in cui una franchigia può incidere sulla pressione fiscale effettiva.


55 – Nella citata sentenza Welte (C-181/12, EU:C:2013:662), pronunciata nel contesto di una successione immobiliare che costituiva un’operazione rientrante nella libera circolazione dei capitali, la Corte ha dichiarato che causava una restrizione a tale libertà una normativa di uno Stato membro che accorda una deduzione che modifica la base imponibile maggiore allorché il defunto o il beneficiario della successione risiedeva nel suddetto Stato (punti 21 e segg.). Inoltre, a titolo dell’eventuale giustificazione di tale restrizione, la Corte ha analizzato la comparabilità delle situazioni in discussione esaminando i criteri di attribuzione della deduzione in parola(punti 45 e segg.).


56 – C-279/93, EU:C:1995:31, punto 38.


57 – La decisione di rinvio relativa alla causa C-14/14 indica (punto.6.1) che in appello «lo Hof non ha tenuto conto della franchigia e degli sgravi fiscali, in quanto non è stato sostenuto né provato che sia stata soddisfatta la norma della sentenza (...) Schumacker, C-279/93 (…)».


58 – Nella suddetta causa il problema sottoposto alla Corte consisteva nel determinare quale Stato membro, tra quello di residenza della persona interessata o quello in cui questa lavorava e percepiva la quasi totalità dei suoi redditi, fosse obbligato a tener conto della situazione personale dell’interessato nell’imposizione.


59 – V. articoli 5.1 e 5.2 della suddetta legge.


60 – Purché il contribuente non residente possa, eventualmente, provare di aver finanziato il proprio portafoglio azionario per mezzo di capitale in prestito.


61 – Dalle conclusioni dell’avvocato generale presso lo Hoge Raad relative al procedimento principale nella causa C-17/14 (punto 2.7) emerge che la Société Générale ha descritto, tanto in primo grado quanto in appello, diverse «situazioni interne» che, a suo avviso, sarebbero comparabili alla sua e nelle quali, essa afferma, il Regno dei Paesi Bassi preleverebbe meno imposte di quanto non faccia nei suoi confronti.


62 – La Société Générale sostiene che la sua tesi, secondo la quale bisognerebbe trattare come un tutt’uno tali strumenti finanziari che presentano uno stretto nesso funzionale, sarebbe corroborata dall’articolo 28 della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) [COM(2011) 121 definitivo], nonché dalla giurisprudenza dello Hoge Raad relativa al diritto fiscale nazionale.


63 – V. punto 3.4.3.2 della decisione di rinvio nella causa C-17/14.


64 – Pur rinviando, con riguardo a tale ultimo elemento, alla sentenza Commissione/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688), tale giudice inizia contrapponendo il presente caso ipotetico a quello della «sentenza Schröder (C-450/09, EU:C:2011:198, punto 40)», in quanto, a suo avviso, «i dividendi da portafoglio debbono essere distinti dai redditi da lavoro, cosicché si può sostenere che, diversamente da spese come quelle professionali, non è neppure necessario prendere in considerazione i costi imputabili ai dividendi per valutare se si configuri una discriminazione» (il corsivo è mio).


65 – L’espressione «quali», che figura in tale giurisprudenza, dimostra, a mio avviso, che la Corte ha inteso non limitare la portata della sua analisi al caso particolare delle spese professionali, contrariamente al parere che il giudice del rinvio sembra esprimere nella presente causa (v. la nota precedente delle presenti conclusioni).


66 – V., in particolare, sentenze Schröder (C-450/09, EU:C:2011:198, punti 40 e segg.), e Grünewald (C-559/13, EU:C:2015:109, punti 29 e 30).


67 – Ibidem. V, anche le conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Schröder (C-450/09, EU:C:2010:761, paragrafo 60), secondo il quale una spesa dev’essere considerata «come spesa direttamente connessa a tali redditi quando ha come fatto generatore l’attività che ha permesso di ottenere i detti redditi e non la situazione personale del contribuente».


68 – V. sentenza Commissione/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688, punti 37 e segg.), da cui risulta che costituisce un inadempimento agli obblighi derivanti dall’articolo 63 TFUE il fatto di adottare e mantenere in vigore una normativa fiscale nazionale che riserva ai soli fondi pensione residenti il diritto di trattare come spese deducibili i dividendi percepiti e accantonati da tali fondi a copertura dei loro impegni in materia di pensioni.


69 – Sentenza Commissione/Germania (C-600/10, EU:C:2012:737, punti 20, 22 e 24).


70 – V. punti 7.2 e segg. delle suddette conclusioni, allegate alla decisione di rinvio della causa C-17/14.


71 – Per esempio, nella sentenza Commissione/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688, punto 42), la Corte ha considerato che una connessione diretta tra spesa e reddito imponibile derivava dalla stessa soluzione di assimilazione prescelta dal legislatore finlandese.


72 – In concreto, nell’ipotesi del giudice del rinvio il raffronto tra la situazione fiscale di un non residente e quella di un residente che abbiano entrambi percepito dividendi soggetti a imposizione nei Paesi Bassi dovrebbe estendersi alla considerazione dell’imposta finale – imposta sui redditi o imposta sulle società – dalla quale l’imposta sui dividendi è sistematicamente detraibile per i residenti, al fine di stabilire se un non residente sia effettivamente leso dalla normativa nazionale.


73 – A termini della sentenza Amurta (C-379/05, EU:C:2007:655, punto 78), uno Stato membro «non può invocare l’esistenza di un vantaggio concesso unilateralmente da un altro Stato membro per sottrarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato» (il corsivo è mio).


74 – V., per analogia, sentenza Arens-Sikken (C-43/07, EU:C:2008:490, punti 66 e 67).


75 – Sentenza Commissione/Austria (C-284/09, EU:C:2011:670, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata).


76 – Sentenza Bouanich (C-265/04, EU:C:2006:51, punto 51).


77 – V., in particolare, sentenze Commissione/Spagna (C-487/08, EU:C:2010:310, punti 59 e 60); Commissione/Germania (C-284/09, EU:C:2011:670, punti 63 e 67); Commissione/Belgio (C-387/11, EU:C:2012:670, punto 55), nonché ordinanza Tate & Lyle Investments (C-384/11, EU:C:2012:463, punto 37).


78 – Come indicato dall’avvocato generale presso lo Hoge Raad, in particolare nelle sue conclusioni relative al procedimento principale nella causa C-17/14 (punto 6.10), l’imputazione ordinaria (o «ordinary credit») comporta che l’importo imputato nello Stato di residenza non possa essere superiore all’imposta sui dividendi percepita da tale Stato a titolo della propria imposta finale, mentre una detrazione integrale (o «full credit») avrebbe come conseguenza che, qualora l’imposta dovuta nello Stato di residenza fosse inferiore all’imposta percepita nello Stato della fonte, lo Stato di residenza dovrebbe, malgrado tutto, restituire (attingendo quindi da altre entrate fiscali) il saldo dell’imposta dello Stato della fonte, il che non può essere ammesso. Su questi due aspetti della detrazione, che, unitamente all’esenzione, costituisce uno dei metodi per eliminare le doppie imposizioni giuridiche, v. il commentario sugli articoli 23 A e 23 B del Modello OCSE di convenzione fiscale relativa ai redditi e al patrimonio, sopra menzionato (punti 1, 13 e 16).


79 – V. sentenza Commissione/Italia (C-540/07, EU:C:2009:717, punto 39); Commissione/Spagna (C-487/08, EU:C:2010:310, punto 64); Commissione/Germania (C-284/09, EU:C:2011:670, punto 70); Commissione/Belgio (C-387/11, EU:C:2012:670, punto 57), e Commissione/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688, punto 34).


80 – In proposito, v., a contrario, sentenza Commissione/Germania (C-284/09, EU:C:2011:670, punto 68 e giurisprudenza ivi citata), in cui la Corte ha osservato che, nel caso di specie, la neutralizzazione non era validamente raggiunta a causa dell’applicazione di una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione, in quanto, «se [dei] dividendi non sono tassati o se non lo sono a sufficienza [nello Stato di residenza del contribuente], l’importo dell’imposta prelevata [nello Stato della fonte dei suddetti dividendi] o una sua frazione non possono essere detratti» (il corsivo è mio).


81 – In linea con l’eccezione prevista all’articolo 10, paragrafo 2, di tale convenzione.


82 – V. il commentario per articolo della suddetta convenzione, comune ai due Stati contraenti, allegato alla «motivazione» sia della proposta di legge olandese recante approvazione della convenzione belgo-olandese (il giudice del rinvio cita al riguardo i «Documenti parlamentari olandesi, seconda camera, anni 2001-2002, 28 259, n. 3, pag. 54»), sia della legge belga che approva tale convenzione (v. documento del Senato belga, sessione 2001-2002, 2-1293/2, pag. 56).


83 – Il giudice del rinvio sottolinea che «il punto 4.13 della decisione [impugnata] dello Hof contiene la considerazione, non contestata in cassazione, secondo la quale, nella situazione dell’interessata, né l’articolo 285 né alcuna altra delle disposizioni seguenti del Codice delle imposte sui redditi del 1992 danno il diritto di detrarre dall’imposta belga l’imposta prelevata sui dividendi nei Paesi Bassi».


84 – V. la precedente nota a piè di pagina delle presenti conclusioni.


85 – In base alla decisione di rinvio, è pacifico che è l’importo netto dei dividendi ad essere stato preso in considerazione in Belgio per calcolare l’imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta dalla sig.ra X, dopo aver detratto l’imposta olandese riscossa sui dividendi (v. anche paragrafo 32 delle presenti conclusioni).


86 – In base alla decisione di rinvio, nel caso della sig.ra X «la detrazione dell’imposta olandese sui dividendi secondo l’aliquota belga porta ad un’economia d’imposta [ottenuta in Belgio] maggiore rispetto all’entità del pregiudizio (…) pari a EUR 526,86».


87 – Punto 4.1.3 della decisione di rinvio.


88 – V. sentenza Commissione/Belgio (C-387/11, EU:C:2012:670, punto 57 e la giurisprudenza citata).


89 – V. punti 1.5 e 7.10 delle dette conclusioni, allegate alla decisione di rinvio nella causa C-14/14.


90 – Conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale convenzione.


91 – In udienza, la Société Générale ha dichiarato che la neutralizzazione è effettiva solo quando un investitore non residente ha la certezza, nel momento in cui decide di acquistare un’azione in uno Stato membro, che per gli eventuali dividendi non si troverà in una situazione meno favorevole rispetto a un investitore residente.


92 – V, paragrafo 106 delle presenti conclusioni.


93 – In via principale il governo svedese sostiene che «le modalità, previste in una convezione fiscale, secondo le quali lo Stato di residenza prende in considerazione l’imposta prelevata dallo Stato della fonte, non sono rilevanti per valutare se l’imposizione effettuata dallo Stato della fonte sia compatibile con il diritto dell’Unione».


94 – V., in particolare, paragrafi 103, 105 e 112 delle presenti conclusioni.


95 – Contrariamente all’articolo 23 della convention belgo-olandese.


96 – V., in particolare, sentenza Commissione/Spagna (C-487/08, EU:C:2010:310, punti 59 e 64).


97 – In particolare, la decisione di rinvio indica che «[n]on è stato esaminato, dinanzi ai giudici di merito, se il diritto alla detrazione dell’interessato per l’anno 2008 fosse stato riportato in Francia e potesse essere utilmente fatto valere» (punto 3.4.5.2). Inoltre, il governo dei Paesi Bassi spiega che «non è dimostrato che il diritto di detrazione per l’anno 2008 sia stato riportato [dalla Société Générale] su un anno diverso nel quale esso è stato utilizzato».


98 – A questo proposito, la Commissione rileva giustamente che, contrariamente a un azionista non residente, un azionista che risiede nei Paesi Bassi può beneficiare di un credito d’imposta totale e, in una situazione di perdita, del rimborso dell’imposta sui dividendi riscossa alla fonte, senza dover attendere il momento – incerto per definizione – in cui egli sarebbe nuovamente beneficiario.