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28.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 16 gennaio 2014 — Société générale SA/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-17/14)

2014/C 129/13

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Société générale SA

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 TFUE, il raffronto tra un non residente e un residente in una fattispecie come quella in esame, nella quale lo Stato di origine ha operato la ritenuta dell’imposta sui dividendi sulla distribuzione di dividendi, debba essere esteso anche all’imposta sulle società, con la quale per i residenti viene compensata l’imposta sui dividendi.

2)

a.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se nel raffronto si debba tenere conto di tutti i costi che, sotto il profilo economico, sono correlati alle azioni per le quali sono distribuiti dividendi.

b.

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se si debba invece tenere conto di un’eventuale imputazione dei dividendi di acquisizione e di un eventuale onere di finanziamento determinato dal possesso delle azioni di cui trattasi.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, ai fini di valutare se una ritenuta alla fonte eventualmente discriminatoria possa essere validamente neutralizzata in forza di una convenzione per la prevenzione della doppia imposizione, stipulata dallo Stato di origine, sia sufficiente che i) la convenzione di cui trattasi preveda la relativa possibilità e che, sebbene tale possibilità non sia incondizionata, ii) nella fattispecie concreta essa determini che per un non residente nei Paesi Bassi la pressione fiscale non è superiore a quella di un residente. Se, in caso di insufficiente compensazione nell’anno in cui vengono incassati i dividendi, ai fini della valutazione della neutralizzazione sia rilevante la possibilità di trasferire un disavanzo e di utilizzare la compensazione negli anni successivi.