SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
9 settembre 2015 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Normativa da applicare – Battellieri del Reno – Certificato E 101 – Efficacia probatoria – Rinvio alla Corte – Obbligo di rinvio»
Nelle cause riunite C-72/14 e C-197/14,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, (Paesi Bassi) e dallo Hoge Raad der Nederlanden, (Paesi Bassi) con decisioni del 7 febbraio e del 28 marzo 2014, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 10 febbraio e il 18 aprile 2014, nei procedimenti
X
contro
Inspecteur van Rijksbelastingdienst (C-72/14),
e
T.A. van Dijk
contro
Staatssecretaris van Financiën (C-197/14),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per X e T.A. van Dijk, da M. J. van Dam, advocaat;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, M. de Ree, H. Stergiou e J. Langer, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, da E.-M. Mamouna, M. Tassopoulou e A. Samoni-Rantou, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da D. Martin e W. Roels, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 maggio 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, degli articoli da 10 quater a 11 bis, 12 bis e 12 ter del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), quali modificati dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag. 1; in prosieguo, rispettivamente: il «regolamento n. 1408/71» e il «regolamento n. 574/72»), nonché sull’interpretazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie pendenti, da un lato, tra il sig. X e l’Inspecteur van Rijksbelastingdienst (Ispettore dell’autorità fiscale nazionale), e, dall’altro, tra il sig. van Dijk e lo Staatssecretaris van Financiën (Sottosegretario alle finanze), in merito a due avvisi di pagamento che, rispettivamente, li riguardano.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3 L’accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, adottato dalla Conferenza governativa incaricata della revisione dell’accordo del 13 febbraio 1961 concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, firmato a Ginevra il 30 novembre 1979 (in prosieguo: l’«accordo dei battellieri del Reno»), al suo articolo 2, paragrafo 1, dispone quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9 e dell’articolo 54, il presente Accordo si applica, sul territorio delle Parti contraenti, a tutte le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o più Parti contraenti come battellieri del Reno, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti».
Il diritto dell’Unione
Il regolamento n. 1408/71
4 L’articolo 6 del regolamento n. 1408/71 dispone che tale regolamento si sostituisce, in linea di principio, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli esclusivamente Stati membri oppure almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati.
5 L’articolo 7, intitolato «Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento», del regolamento n. 1408/71, al suo paragrafo 2, lettera a), prevede che, nonostante quanto disposto nell’articolo 6, le disposizioni dell’accordo dei battellieri del Reno rimangono applicabili.
6 Il titolo II del regolamento n. 1408/71, che comprende gli articoli da 13 a 17 bis, contiene le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale.
Il regolamento n. 574/72
7 Il titolo III, intitolato «Applicazione delle disposizioni del regolamento relative alla determinazione della legislazione applicabile», del regolamento n. 574/72 fissa le modalità di applicazione degli articoli da 13 a 17 del regolamento n. 1408/71.
8 In particolare, gli articoli da 10 quater a 11 bis, 12 bis e 12 ter del regolamento n. 574/72 prevedono che l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile in virtù degli articoli 13, paragrafo 2, lettera d), 14, paragrafi 1, lettera a), e 2, lettere a) e b), 14 bis, paragrafi 1, lettera a), 2 e 4, 14 ter, paragrafi 1, 2 e 4, 14 quater, lettera a), 14 sexies e 17 del regolamento n. 1408/71, rilasci un certificato, detto «certificato E 101», nel quale si indica che il lavoratore interessato è soggetto alla legislazione di detto Stato membro.
Cause principali e questioni pregiudiziali
Causa C-72/14
9 Il sig. X è un cittadino olandese che nel 2006 risiedeva nei Paesi Bassi e lavorava in qualità di timoniere su una nave registrata nei Paesi Bassi.
10 Nel 2006 detta nave ha navigato per motivi commerciali non soltanto sul Reno, ma in prevalenza anche su altre vie navigabili interne.
11 Inoltre, nel 2006 il sig. X figurava nel libro paga di una ditta avente sede in Lussemburgo.
12 Il 25 novembre 2004, il Ministero dei Trasporti e della Gestione delle acque (il Ministerie van Verkeer en Waterstaat) ha rilasciato per la nave al suo proprietario, una ditta avente sede a Rotterdam (Paesi Bassi), un attestato di appartenenza alla navigazione sul Reno (Rijnvaartverklaring), ai sensi dell’articolo 1, lettera h), e dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulla navigazione interna (Wet vervoer binnenvaart).
13 Il sig. X ha richiesto presso l’istituzione competente del Granducato di Lussemburgo di essere iscritto al regime di previdenza sociale lussemburghese, domanda che è stata accolta da tale istituzione. Il 1° marzo 2006, l’Union des caisses de maladie à Luxembourg (Unione delle casse malattia del Lussemburgo) ha emesso un certificato E 101 in favore del sig. X relativo alle sue attività.
14 Il sig. X ha presentato una dichiarazione dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali, per l’anno 2006, basata su un reddito imponibile da lavoro pari ad EUR 31 647. Nella sua dichiarazione, il sig. X ha chiesto un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e una detrazione diretta a evitare la doppia imposizione. Nell’ambito dell’accertamento dell’imposta, l’Ispettore dell’autorità fiscale nazionale non ha concesso né l’esenzione né la detrazione richieste. Egli ha inoltre rettificato il calcolo dell’imposta.
15 Pertanto, a carico del sig. X è stato emesso un avviso di accertamento concernente l’imposta sul reddito e i contributi previdenziali per l’anno 2006, sulla base di un reddito imponibile da lavoro pari a EUR 28 914.
16 L’interessato ha presentato opposizione avverso, segnatamente, la decisione di negare l’esenzione dai contributi previdenziali per l’anno in questione. L’Ispettore dell’autorità fiscale nazionale ha respinto tale reclamo ritenendolo infondato.
17 Il sig. X ha presentato ricorso contro la decisione che respingeva il suo reclamo dinanzi al tribunale di Breda (Rechtbank Breda), il quale lo ha dichiarato infondato. Il sig. X ha quindi proposto appello contro la sentenza del tribunale di Breda dinanzi al Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte di appello di Hertogenbosch).
18 Tale corte d’appello ritiene che il tribunale di Breda abbia deciso correttamente che il sig. X deve essere considerato un battelliere del Reno ai sensi dell’accordo dei battellieri del Reno e che, pertanto, al medesimo sono applicabili le regole di attribuzione previste da tale accordo. Il Gerechtshof si interroga quindi sulla portata del certificato E 101 emesso il 1° marzo 2006 da parte dell’istituzione lussemburghese competente per il rilascio di tale tipo di certificato.
19 È in tale contesto che il Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Nella sentenza FTS (C-202/97, EU:C:2000:75) la Corte di giustizia ha dichiarato che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, vincola gli enti previdenziali degli altri Stati membri, anche nel caso in cui il suo contenuto sia inesatto. Se detta decisione valga anche per casi come quello in esame, in cui non sono applicabili le regole di attribuzione del [regolamento n. 1408/71].
2) Se, ai fini della risposta a questa questione, sia rilevante che l’istituzione competente non intendeva rilasciare un certificato E 101, ma per motivi amministrativi abbia consapevolmente e volontariamente utilizzato documenti che, quanto a forma e contenuto, si presentavano come un certificato E 101, mentre l’interessato riteneva, e poteva ragionevolmente ritenere, di aver ottenuto un certificato E 101».
Causa C-197/14
20 Dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, il sig. van Dijk, che risiedeva in quel periodo nei Paesi Bassi, ha prestato attività lavorativa per la Christa Intershipping Sàrl, società con sede in Lussemburgo. In particolare, in tale periodo, il sig. van Dijk ha lavorato sul territorio di diversi Stati membri in qualità di capitano su una nave destinata alla navigazione interna, soprattutto sul Reno e i suoi affluenti nonché sulle sue vie di comunicazione con il mare.
21 Le autorità lussemburghesi hanno rilasciato al sig. van Dijk un certificato E 101 da cui risulta che all’interessato è applicabile la legislazione lussemburghese in materia di sicurezza sociale, con decorrenza dal 1° settembre 2004, ai sensi del regolamento n. 1408/71.
22 Al sig. van Dijk sono stati notificati un avviso di accertamento relativo all’imposta sul reddito per l’anno 2007, per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali nonché un avviso di accertamento relativo al versamento dei contributi per l’assicurazione medica per il medesimo anno, calcolati sulla base del reddito. Detti avvisi di pagamento sono stati confermati da parte delle autorità fiscali olandesi in seguito a un reclamo del sig. van Dijk.
23 Atteso che il sig. van Dijk ha presentato ricorso contro le decisioni che hanno respinto il suo reclamo dinanzi al Rechtbank te ’s-Gravenhage (tribunale de L’Aja) e che quest’ultimo ha confermato l’avviso di accertamento in questione, il sig. van Dijk ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi al Gerechtshof te ’s-Gravenhage (corte d’appello de L’Aja).
24 Il Gerechtshof te ’s-Gravenhage ha confermato la sentenza del Rechtbank te ’s-Gravenhage. In particolare, ha statuito che l’interessato doveva essere considerato un battelliere del Reno ai sensi dell’accordo dei battellieri del Reno, e che, in base all’articolo 11, paragrafo 2, di detto accordo, al medesimo era applicabile la normativa previdenziale dei Paesi Bassi. Inoltre, il Gerechtshof te ’s-Gravenhage ha affermato che al certificato E 101 in questione non poteva attribuirsi alcun valore giuridico in quanto era stato rilasciato sulla base del regolamento n. 1408/71, il quale non era applicabile al sig. van Dijk, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
25 Il sig. van Dijk ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza del Gerechtshof te ’s-Gravenhage dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden.
26 Dalla decisione di rinvio emerge che lo Hoge Raad ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla portata del certificato E 101 in una causa simile a quella di cui al procedimento principale.
27 Nella sua sentenza dell’11 ottobre 2013 (n. 12/04012, ECLI:NL:HR:2013:CA0827), tale giudice ha infatti stabilito che non poteva essere attribuito alcun valore al rilascio di un certificato E 101 e che il principio di leale collaborazione non era violato, poiché l’interessato in questione doveva essere considerato un battelliere del Reno ai sensi dell’articolo 1, lettera m), dell’accordo dei battellieri del Reno, sottoposto, di conseguenza, non al regolamento n. 1408/71, ma a detto accordo.
28 Lo Hoge Raad der Nederlanden ha pronunciato tale sentenza senza sottoporre alla Corte alcuna questione pregiudiziale perché riteneva che la soluzione adottata non lasciasse adito ad alcun ragionevole dubbio.
29 Con decisione del 7 febbraio 2014 (n. 13/00040, ECLI:NL:GHSHE:2014:248, V-N 2014/12.15), il Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch ha invece sottoposto alla Corte le due questioni pregiudiziali oggetto della causa C-72/14.
30 Pertanto, nei limiti in cui la risposta a tali questioni possa essere rilevante per dirimere la controversia dinanzi ad esso pendente, lo Hoge Raad der Nederlanden si domanda se può pronunciarsi conformemente alla sua sentenza dell’11 ottobre 2013 senza presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e senza attendere la risposta di quest’ultima alle questioni pregiudiziali poste dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.
31 In particolare, lo Hoge Raad der Nederlanden si chiede se, nel caso in cui esso ritenga che la soluzione alla domanda di interpretazione del diritto dell’Unione dinanzi ad esso sollevata si imponga con tale evidenza da non dare adito ad alcun ragionevole dubbio, i requisiti formulati al punto 16 della sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335) possano ritenersi soddisfatti.
32 È in tale contesto che lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se lo Hoge Raad der Nederlanden, quale giudice nazionale supremo, debba essere indotta da una questione pregiudiziale presentata da un giudice nazionale di grado inferiore a presentare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia o debba attendere la risposta alla questione posta dal giudice inferiore, anche qualora ritenga che la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea sul punto che deve giudicare sia tanto evidente da non dare adito ad alcun ragionevole dubbio su come detta questione debba essere risolta.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le autorità olandesi nel settore della previdenza sociale siano vincolate da un certificato E 101, rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro, anche nel caso di un battelliere del Reno, cosicché non trovano applicazione le regole sulla normativa applicabile, di cui al regolamento n. 1408/71, su cui verte detto certificato, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del medesimo».
33 Con decisione del presidente della Corte del 24 febbraio 2015, le cause C-72/14 e C-197/14 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
34 Dalle decisioni di rinvio emerge che i ricorrenti di cui al procedimento principale sono battellieri del Reno ai quali è stato rilasciato un certificato E 101 da parte dell’istituzione competente al rilascio di tale tipo di certificato in Lussemburgo.
35 Dalla decisione di rinvio nella causa C-72/14 emerge parimenti che la suddetta istituzione ha ritenuto che, in applicazione delle regole di attribuzione di cui all’accordo dei battellieri del Reno, il ricorrente di cui al procedimento principale fosse soggetto alla normativa lussemburghese e che, in mancanza, nell’ambito di tale accordo, di un modello equivalente al certificato E 101, tale istituzione avrebbe utilizzato il certificato E 101 al fine di attestare che il ricorrente di cui al procedimento principale era iscritto al regime previdenziale lussemburghese.
36 È da tali premesse che occorre partire per rispondere alle questioni poste dai giudici del rinvio, atteso che la presente sentenza non comporta alcuna valutazione sulla qualificazione dei ricorrenti di cui al procedimento principale quali battellieri del Reno né sulla normativa nazionale ad essi applicabile.
Sulle questioni nella causa C-72/14 e sulla seconda questione nella causa C-197/14
37 Con le questioni nella causa C-72/14 e la seconda questione nella causa C-197/14, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 nonché gli articoli da 10 quater a 11 bis, 12 bis e 12 ter del regolamento n. 574/72 debbano essere interpretati nel senso che un certificato rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro sotto forma di un certificato E 101, al fine di attestare che un lavoratore è soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale di tale Stato membro, laddove tale lavoratore rientri nell’ambito dell’accordo dei battellieri del Reno, sia vincolante per le istituzioni degli altri Stati membri e se il fatto che l’istituzione emittente non intendeva rilasciare un vero certificato E 101, ma ha tuttavia utilizzato il formulario di tale certificato per motivi amministrativi, sia in proposito rilevante.
38 In primo luogo, occorre ricordare che il certificato E 101 corrisponde a un formulario rilasciato, ai sensi del titolo III del regolamento n. 574/72, dall’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione in materia di sicurezza sociale è applicabile, per attestare la sottoposizione dei lavoratori migranti, che si trovano in una delle situazioni previste da talune disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, alla legislazione di detto Stato membro, come emerge dai punti 7 e 8 della presente sentenza.
39 Risulta, pertanto, che l’utilizzo del certificato E 101 è rilevante soltanto in caso di applicazione delle norme relative alla determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, stabilite al titolo II del regolamento n. 1408/71, ai lavoratori interessati, circostanza che è corroborata dalle informazioni contenute nel formulario, poiché dette informazioni non riguardano situazioni diverse da quelle relative ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione di detto titolo II.
40 La Corte ha statuito peraltro che un tale certificato, in quanto crea una presunzione di regolarità dell’iscrizione dei lavoratori distaccati al regime previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l’impresa che ha effettuato il distacco di tali lavoratori, è vincolante per l’istituzione competente dello Stato membro in cui gli stessi lavoratori sono distaccati (sentenza Herbosch Kiere, C-2/05, EU:C:2006:69, punto 24).
41 La Corte ha parimenti precisato che, fintantoché non venga revocato o invalidato dalle autorità dello Stato membro che l’hanno rilasciato, il certificato E 101 vincola l’organo competente e i giudici dello Stato membro in cui sono distaccati i lavoratori (sentenza Herbosch Kiere, C-2/05, EU:C:2006:69, punto 33).
42 Inoltre, dato che il certificato E 101 è vincolante per tale istituzione competente, niente giustifica che la persona che si avvale dei servizi di un lavoratore possa non attenersi ad esso. Nel caso in cui nutra dubbi sulla validità del certificato, tale persona deve tuttavia informarne l’istituzione di cui trattasi (sentenza Banks e a., C-178/97, EU:C:2000:169, punto 47).
43 Occorre tuttavia sottolineare che la giurisprudenza ricordata ai punti da 40 a 42 della presente sentenza riguarda situazioni nelle quali i certificati E 101 sono stati rilasciati con riferimento a lavoratori che rientrano nel titolo II del regolamento n. 1408/71.
44 Orbene, i certificati E 101 oggetto dei procedimenti principali sono stati rilasciati con riferimento a battellieri del Reno, come rilevato al punto 34 della presente sentenza.
45 Occorre ricordare a tal proposito che l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 prevede che, nonostante quanto disposto nell’articolo 6 di tale regolamento, secondo cui quest’ultimo si sostituisce, in linea di principio, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincola esclusivamente Stati membri oppure almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, le disposizioni dell’accordo dei battellieri del Reno concernente la sicurezza sociale rimangono applicabili.
46 Ne consegue che i battellieri del Reno rientrano non nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, bensì in quello dell’accordo dei battellieri del Reno, cosicché la determinazione della legislazione in materia di sicurezza sociale loro applicabile non si effettua ai sensi del titolo II di detto regolamento, ma in forza di tale accordo.
47 Ciò posto, un certificato rilasciato da un’istituzione di uno Stato membro al fine di attestare l’assoggettamento di un lavoratore avente la qualità di battelliere del Reno alla legislazione di tale Stato membro, come i certificati di cui trattasi nei procedimenti principali, non può essere considerato un certificato E 101, anche se esso ne riveste la forma ed indipendentemente dalla questione se esso sia stato rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro ai sensi del regolamento n. 1408/71 per rilasciare tale tipo di certificato.
48 Di conseguenza, un tale attestato non può produrre gli effetti propri del certificato E 101, tra i quali figura l’effetto vincolante rispetto alle istituzioni degli Stati membri diversi da quello da cui dipende l’istituzione che ha emesso un tale certificato.
49 In tale contesto, il fatto che l’istituzione emittente non intendesse rilasciare un certificato E 101, ma abbia utilizzato un formulario di riferimento per motivi amministrativi, è, nel caso di specie, irrilevante ai fini della risposta da fornire alle questioni sollevate.
50 In ogni caso, occorre aggiungere che il fatto che un certificato riguardante un battelliere del Reno, rilasciato sotto forma di un certificato E 101, come i certificati di cui ai procedimenti principali, non produca gli effetti derivanti da un certificato E 101, non significa, per ciò solo, che tale certificato sia privo di qualsiasi effetto giuridico.
51 In base alle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni nella causa C-72/14 e alla seconda questione nella causa C-197/14, che l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 nonché gli articoli da 10 quater a 11 bis, 12 bis e 12 ter del regolamento n. 574/72 devono essere interpretati nel senso che un certificato rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, sotto forma di certificato E 101, al fine di attestare che un lavoratore è soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale di tale Stato membro, laddove tale lavoratore rientri nell’accordo dei battellieri del Reno, non vincola le istituzioni degli altri Stati membri. Il fatto che l’istituzione emittente non intendesse rilasciare un vero e proprio certificato E 101, ma abbia utilizzato il formulario di tale certificato per motivi amministrativi, è irrilevante a tal riguardo.
Sulla prima questione nella causa C-197/14
52 Con la sua prima questione nella causa C-197/14, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, quale detto giudice del rinvio, sia tenuto ad adire la Corte qualora un giudice nazionale di grado inferiore abbia sottoposto, in riferimento a una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte oppure se esso sia tenuto ad attendere la risposta a tale questione.
53 L’articolo 267 TFUE attribuisce alla Corte la competenza a pronunciarsi, in via pregiudiziale, tanto sull’interpretazione dei trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, quanto sulla validità di tali atti. Detto articolo dispone, al suo secondo comma, che un organo giurisdizionale nazionale può sottoporre alla Corte siffatte questioni qualora reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione sul punto, e, al suo terzo comma, che detto organo giurisdizionale è tenuto a farlo qualora avverso le sue decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno (sentenza Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 40).
54 Occorre ricordare segnatamente che l’obbligo di adire la Corte di una questione pregiudiziale, previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE, per gli organi giurisdizionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso, rientra nell’ambito della cooperazione istituita, al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, tra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, e la Corte (sentenza Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 7).
55 La Corte ha precisato che un giudice avverso le cui decisioni non possa essere proposto ricorso giurisdizionale di diritto interno è tenuto, qualora dinanzi ad esso si ponga una questione di diritto dell’Unione, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione sollevata non è pertinente, o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. La Corte ha aggiunto che la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all’interno dell’Unione (sentenza Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21).
56 Nel caso di specie, atteso che un giudice nazionale di grado inferiore al giudice del rinvio ha adito la Corte per interrogarla su una questione di diritto dell’Unione simile a quella posta dinanzi al giudice del rinvio e che verte esattamente sulla medesima problematica, si pone la questione di sapere se una tale circostanza sia di ostacolo a che i criteri risultanti dalla sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335) per fondare l’esistenza di un atto chiaro e, segnatamente, quello secondo cui l’applicazione corretta del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio, siano soddisfatti.
57 A tale riguardo, occorre ricordare che spetta esclusivamente al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza Eon Aset Menidjmunt, C-118/11, EU:C:2012:97, punto 76).
58 Peraltro, occorre sottolineare che la giurisprudenza sancita con la sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335) lascia unicamente al giudice nazionale il compito di valutare se la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, di decidere di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad esso (sentenza Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), risolvendola sotto la propria responsabilità (sentenza Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 16).
59 Ne consegue che spetta ai soli giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno valutare, sotto la propria responsabilità e in maniera indipendente, se essi siano in presenza di un atto chiaro.
60 Pertanto, se è certamente vero che, in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, un giudice supremo di uno Stato membro deve prendere in considerazione nel suo esame la circostanza che un giudice di grado inferiore abbia posto una questione pregiudiziale, la quale è ancora pendente dinanzi alla Corte, resta comunque il fatto che una tale circostanza non può, da sola, impedire al giudice nazionale supremo di concludere, all’esito di un esame rispondente ai requisiti derivanti dalla sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335), che esso si trova in presenza di un atto chiaro.
61 Infine, atteso che la circostanza che un giudice di rango inferiore abbia posto alla Corte una questione pregiudiziale sulla medesima problematica sollevata in una controversia pendente dinanzi al giudice nazionale che si pronuncia in ultima istanza non implica, da sola, che i requisiti della sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335) non possano più essere soddisfatti, così che tale ultimo giudice potrebbe decidere di astenersi dall’adire la Corte e risolvere la questione posta dinanzi ad esso sotto la propria responsabilità, occorre considerare che una tale circostanza neppure impone al giudice nazionale supremo di attendere la risposta della Corte alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice di rango inferiore.
62 Tale constatazione è peraltro confermata dalla giurisprudenza della Corte secondo cui l’articolo 267 TFUE non osta a che le decisioni di un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno e che abbia adito, a titolo pregiudiziale, la Corte, rimangano soggette ai normali mezzi d’impugnazione predisposti dal diritto interno, che permettono a un giudice di rango superiore di pronunciarsi esso stesso sulla controversia che è stata oggetto del rinvio pregiudiziale e di assumere pertanto la responsabilità di garantire il rispetto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza Nationale Loterij, C-525/06, EU:C:2009:179, punti da 6 a 8).
63 In base alle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione nella causa C-197/14 che l’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, quale il giudice del rinvio, non è tenuto ad adire la Corte per il solo motivo che un giudice nazionale di grado inferiore abbia posto, in riferimento ad una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte né ad attendere la risposta a tale questione.
Sulle spese
64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché gli articoli da 10 quater a 11 bis, 12 bis e 12 ter del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, quali modificati dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che un certificato rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, sotto forma di certificato E 101, al fine di attestare che un lavoratore è soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale di tale Stato membro, laddove tale lavoratore rientri nell’accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, adottato dalla Conferenza governativa incaricata della revisione dell’accordo del 13 febbraio 1961 concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, firmato a Ginevra il 30 novembre 1979, non vincola le istituzioni degli altri Stati membri. Il fatto che l’istituzione emittente non intendesse rilasciare un vero e proprio certificato E 101, ma abbia utilizzato il formulario di tale certificato per motivi amministrativi, è irrilevante a tal riguardo.
2) L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, quale il giudice del rinvio, non è tenuto ad adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per il solo motivo che un giudice nazionale di grado inferiore abbia posto, in riferimento ad una causa simile a quella dinanzi ad esso pendente e vertente esattamente sulla medesima problematica, una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea né ad attendere la risposta a tale questione.
Firme
* Lingua processuale: il neerlandese.