SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 settembre 2015 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune – Interessi semplici o interessi composti – Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 – Decisione di recupero notificata anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento»
Nella causa C-89/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 14 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio 2014, nel procedimento
A2A SpA
contro
Agenzia delle Entrate,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’A2A SpA, da A. Santa Maria, G. Russo Corvace, G. Pizzonia, G. Zoppini ed E. Gambaro, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. De Bellis, avvocato dello Stato;
– per la Commissione europea, da D. Grespan e B. Stromsky, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1), nonché degli articoli 9, 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1, e rettificativo GU 2004, L 286, pag. 3).
2 Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra l’A2A SpA (in prosieguo: l’«A2A») e l’Agenzia delle Entrate riguardo al recupero, con interessi composti, di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, concernente un aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e ai prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
Il regolamento n. 659/1999
3 Il considerando 13 del regolamento n. 659/1999 è redatto nei termini seguenti:
«considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».
4 L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Recupero degli aiuti», così dispone:
«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.
2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.
3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo 185 [CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
La comunicazione della Commissione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali
5 La comunicazione della Commissione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 maggio 2003 (GU 2003, C 110, pag. 21), enuncia quanto segue:
«(...)
Nel contesto del leale rapporto di collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell’esecuzione di determinate decisioni di recupero, è sorta la questione se il predetto tasso d’interesse debba essere applicato su base semplice o composta (...). Tenuto conto dell’obiettivo del recupero degli aiuti illegali e dell’importanza che esso assume nel sistema di controllo degli aiuti di Stato creato dal trattato, la Commissione ritiene urgente chiarire la sua posizione a questo riguardo.
(...)
Nella pratica di mercato, si utilizza l’interesse semplice quando il beneficiario del finanziamento non può disporre dell’importo degli interessi prima della fine del periodo, ad esempio quando gli interessi vengono pagati solo alla fine del periodo. Si calcola invece di norma l’interesse composto quando si può ritenere che per ogni anno (o per ogni periodo) venga pagato al beneficiario l’importo dell’interesse, il quale va pertanto ad incrementare il capitale iniziale. In tal caso, il beneficiario percepisce interessi sugli interessi pagati per ogni periodo.
(...) Sembrerebbe quindi che, nonostante la varietà delle situazioni, gli aiuti illegali abbiano l’effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi. L’applicazione di interessi composti appare pertanto necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi [finanziari] risultanti da una tale situazione.
La Commissione desidera pertanto informare gli Stati membri e le parti interessate che in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti regionali su base composta. Conformemente alla normale pratica di mercato, la composizione dovrà effettuarsi su base annua. Allo stesso modo, la Commissione si aspetta che gli Stati membri applichino interessi composti all’atto dell’esecuzione delle decisioni di recupero ancora in corso, a meno che ciò non sia contrario ad un principio generale del diritto comunitario».
Il regolamento n. 794/2004
6 Gli articoli 9 e 11 del regolamento n. 794/2004, compresi nel capo V di quest’ultimo, trattano dei tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi.
7 Intitolato «Metodo di fissazione dei tassi di interesse», il predetto articolo 9 così dispone:
«1. Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile.
Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.
2. Se la media degli ultimi tre mesi dei tassi swap interbancari a cinque anni disponibili, maggiorata di 75 punti base, differisce di più del 15% dal tasso di interesse in vigore per il recupero degli aiuti di Stato, la Commissione ricalcola il tasso di interesse per il recupero.
Il nuovo tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo al ricalcolo della Commissione. La Commissione informa gli Stati membri per lettera del ricalcolo e della data da cui esso si applica.
3. Il tasso di interesse è fissato per ciascuno Stato membro separatamente o per due o più Stati membri insieme.
4. In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili».
8 Intitolato «Metodo di applicazione degli interessi», l’articolo 11 del regolamento n. 794/2004 precisa, al paragrafo 2, quanto segue:
«Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi».
9 L’articolo 13, primo comma, del regolamento n. 794/2004 enuncia che quest’ultimo entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Così, essendo stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 aprile 2004, detto regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2004. Peraltro, secondo il quinto comma del medesimo articolo 13, l’articolo 11 del regolamento n. 794/2004 si applica a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore di quest’ultimo.
La decisione 2003/193
10 Il 5 giugno 2002, la Commissione ha adottato la decisione 2003/193, notificata alla Repubblica italiana il 7 giugno 2002. All’articolo 2 di tale decisione la Commissione ha constatato che l’esenzione dall’imposta societaria disposta dalla Repubblica italiana a favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, considerata appunto da detto articolo, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, non compatibile con il mercato comune.
11 Ai sensi dell’articolo 3 di tale decisione:
«L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù dei regimi di cui all’articolo 2, già posti illegittimamente a loro disposizione.
Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.
L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale».
Il diritto italiano
12 L’articolo 1283 del codice civile stabilisce quanto segue:
«In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».
13 L’articolo 24 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2 (in prosieguo: il «decreto legge n. 185/2008»), intitolato «Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi», al comma 4 così prevede:
«Gli interessi (...) sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (...) n. 794/2004 (…)».
14 Ai sensi del suo articolo 36, detto decreto legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tale pubblicazione è avvenuta il 29 novembre 2008.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 L’A2A è una società nata dalla fusione fra l’ASM Brescia SpA e l’AEM SpA. Queste ultime società hanno beneficiato di un’esenzione triennale dall’imposta societaria disposta dalla Repubblica italiana a favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria. Nella decisione 2003/193, notificata alla Repubblica italiana il 7 giugno 2002, la Commissione ha considerato tale esenzione un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
16 Nella sentenza Commissione/Italia (C-207/05, EU:C:2006:366, punto 54), la Corte ha statuito che, non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2003/193, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che le derivavano da tale decisione.
17 A seguito di detta sentenza, la Repubblica italiana è intervenuta per disciplinare il recupero degli aiuti in questione emanando, in successione, l’articolo 1 del decreto legge del 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46 (in prosieguo: il «decreto legge n. 10/2007»), intitolato «Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura d’infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456», l’articolo 24 del decreto legge n. 185/2008 e l’articolo 19 del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito, con modificazioni, nella legge del 20 novembre 2009, n. 166.
18 L’Agenzia delle Entrate ha indirizzato all’A2A, nel corso del 2009, avvisi di imposta per recuperare le somme dovute a titolo dell’imposta societaria che l’ASM Brescia SpA e l’AEM SpA non avevano versato grazie all’esenzione prevista dalla Repubblica italiana. Tali avvisi di imposta esigevano il pagamento, oltre alla somma di EUR 170 milioni a titolo di capitale, di EUR 120 milioni a titolo di interessi calcolati su base composta.
19 L’A2A ha proposto ricorso avverso tali avvisi di imposta. Dinanzi al giudice del rinvio, ovvero la Corte suprema di cassazione, essa fa valere che l’articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 185/2008 è contrario al diritto dell’Unione. Infatti, per il calcolo degli interessi, detta disposizione farebbe rinvio agli articoli 9 e 11 del regolamento n. 794/2004, mentre, conformemente al suo articolo 13, quinto comma, tale regolamento non sarebbe applicabile ratione temporis alla decisione 2003/193, notificata alla Repubblica italiana prima dell’entrata in vigore dello stesso regolamento.
20 Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio rileva al riguardo, facendo riferimento alla sentenza Commissione/Département du Loiret (C-295/07 P, EU:C:2008:707, punto 46), che né il diritto dell’Unione né la giurisprudenza della Corte precisavano, al momento dell’adozione della decisione 2003/193, che gli interessi da applicare al recupero degli aiuti di Stato oggetto di detta decisione andassero calcolati su base composta. Il giudice del rinvio aggiunge che, all’epoca, la Commissione rinviava nella prassi alle disposizioni del diritto nazionale. Orbene, il diritto italiano avrebbe applicato, conformemente all’articolo 1282 del codice civile, interessi semplici, ammettendo interessi composti per le obbligazioni pecuniarie soltanto alle condizioni previste dall’articolo 1283 del codice civile, le quali non sarebbero soddisfatte nel caso del recupero degli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale.
21 La Corte suprema di cassazione si domanda, pertanto, se il diritto dell’Unione osti a una disposizione nazionale come l’articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 185/2008 o se consenta l’applicazione di interessi composti all’azione di recupero di un aiuto di Stato pure se la decisione di recupero in questione è stata notificata anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 794/2004.
22 In conformità a tali considerazioni, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 14 del regolamento [n. 659/1999] e gli articoli 9, 11 e 13 del regolamento [n. 794/2004] devono essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale che, in relazione ad un’azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissione notificata in data 7 giugno 2002, stabilisca che gli interessi sono determinati in base alle disposizioni del capo V del citato regolamento n. 794/2004 (cioè, in particolare, agli articoli 9 e 11), e, quindi, con applicazione del tasso di interesse in base al regime degli interessi composti».
Sulla questione pregiudiziale
23 Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 nonché gli articoli 11 e 13 del regolamento n. 794/2004, osti a una normativa nazionale, come l’articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 185/2008, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento.
24 In via preliminare, occorre constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale fa riferimento non solamente all’articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 185/2008, ma altresì all’articolo 1 del decreto legge n. 10/2007 e all’articolo 19 del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135, citati al punto 17 della presente sentenza. Il giudice del rinvio osserva che, per quanto rileva ai fini del procedimento principale, l’articolo 1, comma 3, del decreto legge del 15 febbraio 2007, n. 10, e l’articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 185/2008 sono redatti in termini identici.
25 La domanda di pronuncia pregiudiziale non indica chiaramente quale di tali disposizioni sia applicabile al procedimento principale. Essa constata solo che la sentenza impugnata dinanzi al giudice del rinvio si fonda sulla considerazione che «il calcolo degli interessi su base composta è corretto, in quanto effettuato in conformità della previsione di cui all’art[icolo] 24, comma 4, del [decreto legge] n. 185[/2008]». Ciò considerato, occorre partire dall’ipotesi che quest’ultima disposizione sia applicabile al procedimento principale, circostanza che il giudice del rinvio dovrà verificare.
26 Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegittimi la Commissione decide che lo Stato membro interessato deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. L’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero comprende, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, interessi. Tuttavia, quest’ultima disposizione non precisa se tali interessi debbano essere calcolati su base semplice o composta.
27 Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che, se è vero che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 794/2004 enuncia che il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto e che gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi, è vero pure che tale disposizione è applicabile, conformemente all’articolo 13, quinto comma, del medesimo regolamento, solo alle decisioni di recupero notificate dopo la data di entrata in vigore di quest’ultimo, quindi dopo il 20 maggio 2004.
28 Pertanto, siccome la decisione 2003/193, che ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti oggetto dell’azione di recupero di cui al procedimento principale, è stata notificata alla Repubblica italiana il 7 giugno 2002, ossia prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 794/2004, l’articolo 11, paragrafo 2, di quest’ultimo non è in quanto tale applicabile ratione temporis al procedimento principale.
29 Per quanto attiene, in secondo luogo, all’individuazione della normativa applicabile anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 794/2004, onde determinare se gli interessi debbano essere semplici o composti, occorre ricordare che, nella sentenza Commissione/Département du Loiret (C-295/07 P, EU:C:2008:707, punto 46), la Corte ha constatato che, alla data di adozione della decisione controversa nella corrispondente causa, ossia al 12 luglio 2000, né il diritto comunitario né la giurisprudenza della Corte o del Tribunale precisavano se gli interessi da applicare al recupero degli aiuti andassero calcolati su base semplice o su base composta. In assenza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, la Corte ha considerato che la prassi della Commissione, dettagliata segnatamente nella sua lettera agli Stati membri SG (91) D/4577, del 4 marzo 1991, collegava la questione dell’imposizione degli interessi con le modalità procedurali del recupero e rinviava, al riguardo, al diritto nazionale (sentenza Commissione/Département du Loiret, C-295/07 P, EU:C:2008:707, punti da 82 a 84).
30 Soltanto nella comunicazione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali, pubblicata l’8 maggio 2003, la Commissione ha annunciato espressamente che in tutte le decisioni che avrebbe adottato in futuro per disporre il recupero di aiuti illegittimi avrebbe applicato un tasso d’interesse composto (sentenza Commissione/Département du Loiret, C-295/07 P, EU:C:2008:707, punto 46) e che si aspettava che gli Stati membri avrebbero applicato interessi composti all’atto dell’esecuzione di ogni decisione di recupero.
31 Quanto alla decisione 2003/193, essa prescrive, all’articolo 3, secondo comma, che il recupero dell’aiuto venga eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, ma non apporta indicazioni supplementari sulla questione se tali interessi debbano essere applicati su base semplice o su base composta.
32 Detta decisione è stata notificata alla Repubblica italiana il 7 giugno 2002, ovvero prima del cambiamento della propria prassi annunciato dalla Commissione nella comunicazione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali, sicché occorre concludere, sul fondamento della giurisprudenza sviluppata nella sentenza Commissione/Département du Loiret (C-295/07 P, EU:C:2008:707), che spettava al diritto nazionale determinare se, nello specifico, il tasso di interessi andasse applicato su base semplice o su base composta.
33 Al riguardo il giudice del rinvio osserva nella sua ordinanza che il testo dell’articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 185/2008 rinvia solo al capo V del regolamento n. 794/2004, e non al capo VI del medesimo, il quale contiene la disposizione transitoria dell’articolo 13, sicché detto rinvio non soggiace, per il diritto nazionale, al limite temporale enunciato in detto articolo.
34 L’articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 185/2008, come lo interpreta il giudice del rinvio, non può essere considerato contrario all’articolo 13 del regolamento n. 794/2004. Invero, detto articolo 13 certamente determina, al primo comma, la data di entrata in vigore del citato regolamento e precisa, al quinto comma, che l’articolo 11, paragrafo 2, di quest’ultimo, relativo al calcolo degli interessi su base composta, è unicamente applicabile alle decisioni di recupero notificate dopo la data di entrata in vigore di questo stesso regolamento; non per questo, però, può dedursi da tale limitazione dell’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 794/2004 un divieto di principio per gli Stati membri, gli unici competenti, alla data dell’adozione della decisione 2003/193, a determinare la base di calcolo degli interessi, di legiferare in un senso anziché in un altro. L’articolo 13 del regolamento n. 794/2004 non introduce, dunque, una norma di irretroattività applicabile alle normative nazionali prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 794/2004.
35 In terzo luogo, occorre rilevare che il decreto legge n. 185/2008, disciplinando le modalità di calcolo degli interessi da applicare al recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune, intende segnatamente dare attuazione all’articolo 3 della decisione 2003/193. In tal modo, esso mette in atto l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. Orbene, deriva da una giurisprudenza costante che, quando adottano misure attraverso le quali attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto (sentenza Ålands Vindkraft, C-573/12, EU:C:2014:2037, punto 125).
36 Fra detti principi generali figurano, in particolare, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
37 Al riguardo si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, vale a dire a una situazione acquisita anteriormente alla sua entrata in vigore, e ciò a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l’interessato; lo stesso principio esige che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, purché non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta. Tuttavia, sebbene la nuova legge abbia quindi validità solo per l’avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia legge (v., in tal senso, sentenza Bavaria, C-120/08, EU:C:2010:798, punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata).
38 Del pari, come risulta sempre da una giurisprudenza costante della Corte, la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore (sentenza Stadt Papenburg, C-226/08, EU:C:2010:10, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
39 Nel caso di specie, occorre ricordare che l’applicazione di interessi composti è stata introdotta dalla normativa nazionale citata ai punti 24 e 25 della presente sentenza. Prima dell’entrata in vigore di tale normativa, il diritto italiano applicava, conformemente all’articolo 1282 del codice civile, interessi semplici.
40 Prevedendo l’applicazione di interessi composti al recupero di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2003/193, il decreto legge n. 185/2008 non ha alcun effetto retroattivo; esso si limita ad applicare una normativa nuova agli affetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore.
41 Infatti, da un lato, l’articolo 36 del decreto legge n. 185/2008 fissa l’entrata in vigore di quest’ultimo al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la quale è avvenuta il 29 novembre 2008, di modo che detto decreto legge non è entrato in vigore anteriormente alla data della sua pubblicazione. Dall’altro, gli avvisi di imposta che prevedevano l’applicazione di interessi su base composta sono stati notificati all’A2A posteriormente all’entrata in vigore di detto decreto legge. Siccome l’aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune di cui trattasi nel procedimento principale non era stato recuperato né aveva costituito oggetto di avviso di imposta alla data di entrata in vigore di detto decreto legge, quest’ultimo non può essere considerato incidere su una situazione già acquisita.
42 Peraltro, con riferimento all’importante scarto di tempo tra l’adozione, il 5 giugno 2002, della decisione n. 2003/193, con la quale la Commissione ha chiesto il recupero dell’aiuto di Stato in questione nel procedimento principale, e l’emissione, nel corso dell’anno 2009, di un avviso di imposta destinato ad assicurare il recupero effettivo di detto aiuto, si deve considerare che l’applicazione di interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie di detto aiuto di Stato.
43 Di conseguenza, i principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non ostano a una normativa nazionale come il decreto legge n. 185/2008 di cui trattasi nel procedimento principale.
44 Quanto, in ultimo luogo, alla questione, sollevata dall’A2A nelle sue osservazioni scritte, di stabilire se il decreto legge n. 185/2008 violi il principio della parità di trattamento, occorre rilevare che, per giurisprudenza costante, si devono esaminare, delle questioni sottoposte alla Corte dalle parti del procedimento principale, solo quelle che hanno costituito oggetto della decisione di rinvio del giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza Kersbergen-Lap e Dams-Schipper, C-154/05, EU:C:2006:449, punti 21 e 22 e giurisprudenza citata).
45 Orbene, è pacifico che nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio non ha deferito tale questione.
46 In ogni caso, la Corte non dispone di elementi che consentano di verificare se l’A2A tenti di avvalersi di una prassi decisionale nazionale che potrebbe disattendere il principio di legalità. Peraltro, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza The Rank Group, C-259/10 e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
47 La Corte non è dunque in condizione di esaminare l’argomento sollevato dall’A2A relativo a un’eventuale disparità di trattamento contraria al principio di non discriminazione.
48 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 14 del regolamento n. 659/2009 nonché gli articoli 11 e 13 del regolamento n. 794/2004 non ostano a una normativa nazionale, come l’articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 185/2008, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché gli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, come l’articolo 24, comma 4, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.