SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
9 settembre 2015 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti — Nozione di trasferimento di stabilimento — Obbligo di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE — Pretesa violazione del diritto dell’Unione imputabile a un giudice nazionale avverso le cui decisioni non è possibile proporre un ricorso di diritto interno — Normativa nazionale che subordina il diritto al risarcimento del danno derivante da una simile violazione al previo annullamento della decisione che ha occasionato tale danno»
Nella causa C-160/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dai Varas Cíveis de Lisboa (Portogallo), con decisione del 31 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2014, nel procedimento
João Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri
contro
Estado português,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2015,
considerate le osservazioni presentate:
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per il sig. Ferreira da Silva e Brito e a., da C. Góis Coelho, S. Estima Martins e R. Oliveira, advogados; |
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per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e A. Fonseca Santos, in qualità di agenti; |
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per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e F.-X. Bréchot, in qualità di agenti; |
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per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Varrone, avvocato dello Stato; |
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per la Commissione europea, da J. Enegren, M. França, M. Konstantinidis e M. Kellerbauer, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 giugno 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16), dell’articolo 267, terzo comma, TFUE nonché di taluni principi generali del diritto dell’Unione. |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti il sig. Ferreira da Silva e Brito e altre 96 persone all’Estado português (Stato portoghese) in merito a un’asserita violazione del diritto dell’Unione, che sarebbe imputabile al Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema). |
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 |
La direttiva 2001/23 ha proceduto alla codificazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 201, pag. 88). |
4 |
Ai sensi del considerando 8 della direttiva 2001/23: «La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia». |
5 |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23 così dispone:
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6 |
L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma della detta direttiva prevede quanto segue: «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario». |
Il diritto portoghese
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L’articolo 13 della legge n. 67/2007 che adotta il regime di responsabilità civile extracontrattuale dello Stato e degli altri enti pubblici (Lei n. 67/2007 – Aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas), del 31 dicembre 2007 (Diário da República, 1a série, n. 251, del 31 dicembre 2007, pag. 91117), come modificata dalla legge n. 31/2008, del 17 luglio 2008 (Diário da República, 1a série, n. 137, del 17 luglio 2008, pag. 4454; in prosieguo: l’«RRCEE»), prevede quanto segue: «1. Fatte salve le situazioni di condanna penale ingiusta e di privazione ingiustificata della libertà, lo Stato risponderà civilmente per i danni derivati dalle decisioni giurisdizionali manifestamente incostituzionali o illegittime o ingiustificate per errore manifesto nella valutazione dei rispettivi presupposti di fatto. 2. La pretesa di risarcimento deve fondarsi sulla previa revoca della decisione lesiva da parte del giudice competente». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 |
Il 19 febbraio 1993, la Air Atlantis SA (in prosieguo: l’«AIA»), sociétà costituita nel 1985 e operante nel settore del trasporto aereo non di linea (voli charter), è stata liquidata. In tale contesto, i ricorrenti nel procedimento principale sono stati oggetto di un licenziamento collettivo. |
9 |
Dal 1o maggio 1993, la TAP, che era il principale azionista dell’AIA, ha iniziato a gestire una parte dei voli che l’AIA si era impegnata ad effettuare nel periodo dal 1o maggio al 31 ottobre 1993. La TAP ha effettuato inoltre un certo numero di voli charter, mercato nel quale fino a quel momento non era attiva, poiché si trattava di rotte servite in precedenza dall’AIA. A tal fine, la TAP ha utilizzato una parte delle attrezzature che l’AIA utilizzava per le sue attività, in particolare quattro aerei. La TAP ha altresì preso in carico il pagamento dei canoni corrispondenti ai relativi contratti di leasing e ha rilevato le apparecchiature da ufficio precedentemente possedute e utilizzate dall’AIA nei suoi locali di Lisbona e di Faro (Portogallo) nonché altri beni mobili. Inoltre, la TAP ha assunto alcuni ex dipendenti dell’AIA. |
10 |
Successivamente, i ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato detto licenziamento collettivo dinanzi al Tribunal do Trabalho de Lisboa (tribunale del lavoro di Lisbona) chiedendo la propria riassunzione nella TAP e il pagamento delle loro retribuzioni. |
11 |
Con decisione del 6 febbraio 2007, il Tribunal do Trabalho de Lisboa ha accolto parzialmente l’impugnazione del licenziamento collettivo e ha disposto la riassunzione dei ricorrenti del procedimento principale nelle categorie corrispondenti, nonché il risarcimento dei danni. A sostegno della sua decisione, il Tribunal do Trabalho de Lisboa ha dichiarato che, nella fattispecie, sussisteva un trasferimento di uno stabilimento, almeno parziale, in quanto l’identità dello stabilimento era stata conservata e le sue attività erano state proseguite, cosicché la TAP si era sostituita al precedente datore di lavoro nei contratti di lavoro. |
12 |
Tale decisione è stata appellata dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona), che, con sentenza del 16 gennaio 2008, ha annullato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato la TAP alla riassunzione dei ricorrenti nel procedimento principale e al risarcimento dei danni, ritenendo verificatasi la decadenza dal diritto di impugnazione del licenziamento collettivo. |
13 |
I ricorrenti del procedimento principale hanno quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça, che, nella sua sentenza del 25 febbraio 2009, ha statuito che il licenziamento collettivo non era viziato da alcuna illegittimità. Detto organo giurisdizionale ha osservato che, perché vi sia trasferimento di uno stabilimento non è sufficiente la «mera continuazione» di un’attività commerciale, in quanto è altresì necessario che si conservi l’identità dello stabilimento. Orbene, nel caso di specie, la TAP, nell’effettuare i voli nel corso dell’estate del 1993, non si sarebbe servita di un’«entità» con la stessa identità dell’«entità» che apparteneva in precedenza all’AIA. Non sussistendo identità tra le due «entità» in questione, non è possibile che ci sia stato trasferimento di uno stabilimento. |
14 |
Il Supremo Tribunal de Justiça ha rilevato che non ci fosse stato neanche il trasferimento di clientela dall’AIA alla TAP. Inoltre, secondo tale giudice, lo stabilimento di cui era titolare l’AIA era legato ad un bene specifico, nella fattispecie una licenza, non cedibile, il che avrebbe reso impossibile il trasferimento dello stabilimento, perché i singoli beni, e non lo stabilimento medesimo, sarebbero stati l’unico possibile oggetto di trasferimento. |
15 |
Per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione, il Supremo Tribunal de Justiça ha rilevato che la Corte, pronunciandosi in relazione a situazioni nelle quali un’impresa aveva proseguito l’attività in precedenza svolta da un’altra impresa, aveva dichiarato che tale «mera circostanza» non consentiva di concludere che vi fosse stato un trasferimento di entità economica, poiché «un’entità non può essere ridotta all’attività che le era affidata». |
16 |
Il Supremo Tribunal de Justiça, poiché alcuni ricorrenti del procedimento principale gli hanno chiesto di sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale, ha osservato che «l’obbligo di rinvio pregiudiziale per i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno sussiste solo quando tali giudici ritengano necessario ricorrere al diritto dell’Unione per la risoluzione della controversia di cui sono aditi e, inoltre, sia stata sollevata una questione di interpretazione di tale diritto». Inoltre, tenuto conto della giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione delle norme dell’Unione in materia di trasferimento di uno stabilimento non sussisterebbe «alcun dubbio rilevante» nell’interpretazione di dette norme, «che imponga il rinvio pregiudiziale». |
17 |
Secondo il Supremo Tribunal de Justiça, la «stessa Corte di giustizia ha riconosciuto espressamente che la corretta applicazione del diritto del[l’Unione] può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata, escludendo altresì in tal caso l’obbligo di rinvio pregiudiziale. Orbene, [secondo tale giudice nazionale] alla luce del contenuto delle disposizioni [del diritto dell’Unione] menzionate dai ricorrenti [del procedimento principale], tenuto conto dell’interpretazione ad esse data dalla Corte (...) e date le circostanze della causa (...) prese in considerazione (...), non sussiste[va] alcun dubbio rilevante nell’interpretazione che impon[esse] il rinvio pregiudiziale». |
18 |
Il Supremo Tribunal de Justiça ha inoltre evidenziato che «(...) la Corte ha stabilito una vasta e consolidata giurisprudenza sulla problematica dell’interpretazione delle norme [del diritto dell’Unione] che fanno riferimento al “trasferimento di uno stabilimento”, al punto che la direttiva [2001/23] riflette già il consolidamento delle nozioni enunciate in forza di tale giurisprudenza, nozioni che vengono formulate ora con chiarezza in termini di interpretazione giurisprudenziale (comunitaria e nazionale), il che (…) dispensa[va] dalla previa consultazione della Corte». |
19 |
I ricorrenti del procedimento principale hanno quindi proposto ricorso per responsabilità civile extracontrattuale contro l’Estado português chiedendo che quest’ultimo sia condannato al risarcimento di determinati danni patrimoniali subiti. A sostegno del loro ricorso, essi hanno affermato che la sentenza del Supremo Tribunal de Justiça in parola è manifestamente illegittima, in quanto interpreta erroneamente la nozione di «trasferimento di uno stabilimento», di cui alla direttiva 2001/23, e in quanto tale giudice non ha adempiuto all’obbligo di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali di diritto dell’Unione pertinenti. |
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L’Estado português ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’RRCEE, la pretesa di risarcimento deve fondarsi sulla previa revoca della decisione lesiva da parte del giudice competente, e ricorda che, poiché detta sentenza del Supremo Tribunal de Justiça non è stata revocata, non può aver luogo alcun risarcimento. |
21 |
Il giudice del rinvio spiega che è necessario determinare se la sentenza emessa dal Supremo Tribunal de Justiça sia manifestamente illegittima e se interpreti erroneamente la nozione di «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi della direttiva 2001/23 e alla luce degli elementi di fatto di cui quest’ultimo disponeva. Inoltre, occorrerebbe accertare se il Supremo Tribunal de Justiça avesse l’obbligo di procedere al rinvio pregiudiziale che gli era stato chiesto. |
22 |
È in tale contesto che i Varas Cíveis de Lisboa (Sezioni civili di Lisbona) hanno deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» comprenda una situazione in cui un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata con decisione del suo azionista di maggioranza, a sua volta impresa operante nel settore del trasporto aereo, e nella quale, in seguito, quest’ultima si sostituisce all’impresa liquidata riassumendone i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charters in vigore, svolge l’attività precedentemente svolta dalla società liquidata, riassume alcuni dipendenti fino a quel momento operanti per tale società e li colloca in funzioni identiche a quelle precedentemente svolte, e riprende piccole apparecchiature di detta società. |
24 |
Per rispondere a tale questione, occorre ricordare che la Corte ha statuito che la direttiva 77/187, codificata dalla direttiva 2001/23, era applicabile in tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa (v. sentenze Merckx et Neuhuys, C-171/94 e C-172/94, EU:C:1996:87, punto 28; Hernández Vidal e a., C-127/96, C-229/96 e C-74/97, EU:C:1998:594, punto 23, nonché Amatori e a., C-458/12, EU:C:2014:124, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
25 |
Secondo una giurisprudenza costante, lo scopo della direttiva 2001/23 è di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’entità economica, a prescindere da un cambiamento del proprietario. Il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento, nel senso di tale direttiva, consiste dunque nel fatto che l’entità in questione conservi la sua identità, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa (v. sentenze Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punti 11 e 12; Güney-Görres e Demir, C-232/04 e C-233/04, EU:C:2005:778, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché Amatori e a., C-458/12, EU:C:2014:124, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). |
26 |
Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente (v. sentenze Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 13; Redmond Stichting, C-29/91, EU:C:1992:220, punto 24; Süzen, C-13/95, EU:C:1997:141, punto 14, nonché Abler e a., C-340/01, EU:C:2003:629, punto 33). |
27 |
In particolare, la Corte ha evidenziato che l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi (v. sentenze Süzen, C-13/95, EU:C:1997:141, punto 18; Hernández Vidal e a., C-127/96, C-229/96 e C-74/97, EU:C:1998:594, punto 31; Hidalgo e a., C-173/96 e C-247/96, EU:C:1998:595, punto 31, nonché, in tal senso, UGT-FSP, C-151/09, EU:C:2010:452, punto 28). |
28 |
È alla luce di tali insegnamenti giurisprudenziali che occorre esaminare la prima questione sollevata, tenendo conto dei principali elementi di fatto rilevati dal giudice nazionale nella decisione di rinvio e, in particolare, nella formulazione di tale prima questione. |
29 |
Innanzitutto occorre sottolineare che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, che riguarda il settore del trasporto aereo, il trasferimento di materiali deve essere considerato un elemento essenziale per valutare se sussista un «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza Liikenne, C-172/99, EU:C:2001:59, punto 39). |
30 |
A tale proposito, si evince dalla decisione di rinvio che la TAP è subentrata all’AIA nei contratti di locazione di aerei e li ha effettivamente utilizzati, il che testimonia la riassunzione di elementi indispensabili al proseguimento dell’attività prima esercitata dall’AIA. Inoltre, è stato ripreso un certo numero di altre apparecchiature. |
31 |
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 48, 51, 53, 56 e 58 delle sue conclusioni, altri elementi contribuiscono a corroborare, alla luce dei criteri ricordati al punto 26 della presente sentenza, il fatto che nel procedimento principale vi sia stato un «trasferimento di uno stabilimento», nel senso di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23. Lo stesso dicasi per la sostituzione della TAP all’AIA nei contratti di voli charters in vigore con taluni operatori turistici, la qual cosa significa la ripresa della clientela dell’AIA da parte della TAP, per lo sviluppo da parte della TAP di attività di voli charters su rotte prima servite dalla AIA, il che riflette il proseguimento da parte della TAP delle attività prima svolte dall’AIA, per la riassunzione, in seno alla TAP, di dipendenti distaccati presso l’AIA al fine di svolgere funzioni identiche a quelle svolte in seno a quest’ultima società, la qual cosa significa la riassunzione da parte della TAP di una parte del personale che era in servizio presso l’AIA, e, infine, per la riassunzione da parte della TAP, dal 1o maggio 1993, di una parte delle attività di voli charters svolte dall’AIA fino alla sua liquidazione nel febbraio 1993, il che attesta il fatto che le attività trasferite non sono praticamente state sospese. |
32 |
Ciò premesso, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, è inconferente il fatto che l’entità da cui sono stati riassunti il materiale e una parte dell’organico sia stata integrata, senza conservare la sua struttura organizzativa autonoma, nella struttura della TAP, in quanto è stato mantenuto un collegamento tra, da un lato, tale materiale e personale trasferiti a quest’ultima e, dall’altro, la prosecuzione delle attività prima svolte dalla società liquidata. Considerati tali fatti, non rileva che i materiali di cui trattasi siano stati utilizzati tanto per la realizzazione di voli regolari quanto per quella di voli charters, trattandosi, comunque, di operazioni di trasporto aereo e posto che la TAP ha onorato gli obblighi contrattuali dell’AIA relativi a tali voli charters. |
33 |
Discende infatti dai punti 46 e 47 della sentenza Klarenberg (C-466/07, EU:C:2009:85) che è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall’imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l’elemento rilevante per determinare la conservazione dell’identità dell’entità trasferita. |
34 |
Infatti, il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un’attività economica identica o analoga (v. sentenza Klarenberg, C-466/07, EU:C:2009:85, punto 48). |
35 |
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» comprende una situazione nella quale un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata dal suo azionista di maggioranza, che è a sua volta impresa di trasporto aereo, e nella quale, successivamente, quest’ultima subentra all’impresa liquidata riassumendone i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charters in vigore, svolge l’attività precedentemente svolta dall’impresa liquidata, riassume alcuni lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni identiche a quelle svolte in precedenza e riprende piccole apparecchiature di detta impresa. |
Sulla seconda questione
36 |
Con la seconda questione, il giudice del rinvio intende sapere se, tenuto conto di circostanze quali quelle di cui si tratta nel procedimento principale, e, in particolare, dato che talune istanze giurisdizionali di grado inferiore hanno adottato decisioni discordanti relative all’interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, l’articolo 267, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non è possibile proporre ricorso di diritto interno è tenuto in linea di principio ad adire la Corte per ottenere l’interpretazione di tale nozione. |
37 |
A tal proposito, se è vero che il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere, ciò non toglie che qualora non sia esperibile alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione (v. sentenza Consiglio nazionale dei geologi e Autorità garante della concorrenza e del mercato, C-136/12, EU:C:2013:489, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). |
38 |
Per quanto riguarda la portata di detto obbligo, risulta da una consolidata giurisprudenza a partire dalla pronuncia della sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335) che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto, qualora una questione di diritto dell’Unione sia sollevata dinanzi ad esso, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. |
39 |
La Corte ha inoltre precisato che la configurabilità di una simile eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all’interno dell’Unione (sentenza Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 33). |
40 |
Certamente, spetta unicamente al giudice nazionale il compito di valutare se la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, di decidere di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad esso (v. sentenza Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
41 |
A questo proposito, il fatto che esistano decisioni contradditorie emesse da altri giudici nazionali non può, di per sé, costituire un elemento determinante in grado di imporre l’obbligo di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE. |
42 |
Il giudice che decide in ultimo grado può infatti stimare, nonostante una determinata interpretazione di una norma del diritto dell’Unione effettuata da giudici subordinati, che l’interpretazione che esso intende dare a detta norma, differente da quella scelta da tali giudici, si impone senza lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio. |
43 |
Occorre tuttavia sottolineare che, per quanto riguarda il settore considerato nel caso di specie e così come si evince dai punti da 24 a 27 della presente sentenza, l’interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» ha sollevato numerosi interrogativi da parte di moltissimi giudici nazionali i quali, pertanto, si sono visti costretti ad adire la Corte. Tali interrogativi testimoniano non soltanto l’esistenza di difficoltà interpretative, ma anche la presenza di rischi di giurisprudenza divergente a livello dell’Unione. |
44 |
Ne consegue che, in circostanze quali quelle del procedimento principale, contraddistinte al contempo da correnti giurisprudenziali contraddittorie a livello nazionale in merito alla nozione di «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi della direttiva 2001/23, e da ricorrenti difficoltà d’interpretazione di tale nozione nei vari Stati membri, un giudice nazionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto ad adempiere al suo obbligo di rinvio alla Corte e ciò al fine di eliminare il rischio di un’errata interpretazione del diritto dell’Unione. |
45 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, in circostanze quali quelle del procedimento principale, contraddistinte al contempo da decisioni divergenti di giudici di grado inferiore quanto all’interpretazione di tale nozione e da ricorrenti difficoltà d’interpretazione della medesima nei vari Stati membri. |
Sulla terza questione
46 |
Con la terza questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte in materia di responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione commessa da un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che richiede, come previa condizione, l’annullamento della decisione lesiva emessa da tale organo, allorché un simile annullamento è, in pratica, escluso. |
47 |
A questo proposito, va ricordato che, in considerazione del ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che ai singoli derivano dalle norme del diritto dell’Unione, la piena efficacia di queste ultime verrebbe rimessa in discussione e la tutela dei diritti che esse riconoscono sarebbe affievolita se fosse escluso che i singoli possano, a talune condizioni, ottenere un risarcimento allorché i loro diritti sono lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato membro (v. sentenza Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, punto 33). |
48 |
Il giudice del rinvio s’interroga sulla compatibilità con tali principi della norma di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’RRCEE, la quale prevede che una domanda di risarcimento per detta responsabilità «[debba] essere fondata» sul previo annullamento della decisione lesiva da parte del giudice competente. |
49 |
Consegue da tale norma che ogni azione per far valere la responsabilità dello Stato per violazione dell’obbligo derivante dal mancato rispetto dell’obbligo previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE è irricevibile se manca l’annullamento della decisione lesiva. |
50 |
Occorre ricordare che, qualora siano soddisfatte le condizioni che fanno sorgere la responsabilità dello Stato, il che spetta ai giudici nazionali stabilire, è nell’ambito della normativa nazionale sulla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, restando inteso che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghi reclami di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento (principio di effettività) (v. sentenza Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). |
51 |
Orbene, una norma di diritto nazionale, quale quella di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’RRCEE, può rendere eccessivamente difficile ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla violazione del diritto dell’Unione di cui trattasi. |
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Infatti, si evince dal fascicolo a disposizione della Corte e dalle discussioni in sede di udienza che le ipotesi in cui le decisioni del Supremo Tribunal de Justiça possono essere riesaminate sono estremamente limitate. |
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Il governo portoghese sostiene, al riguardo, che la disposizione del diritto nazionale in parola obbedisce a preoccupazioni legate al principio del giudicato e del principio della certezza del diritto. Tale governo sottolinea, in particolare, che, nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale, il riesame della valutazione che ha svolto un organo giurisdizionale di ultimo grado è incompatibile con la funzione di tale organo giurisdizionale, posto che l’obiettivo delle sue decisioni consiste nel porre un termine definitivo a una controversia, a pena di rimettere in discussione il primato del diritto e il rispetto delle decisioni giurisdizionali, indebolendo la gerarchizzazione del potere giudiziario. |
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È vero che la Corte ha sottolineato l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, precisando che, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, le modalità di attuazione di tale principio rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza Fallimento Olimpiclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punti 22 e 24). |
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Quanto all’incidenza del principio dell’autorità di cosa giudicata sulla situazione di cui trattasi nel procedimento principale, è sufficiente ricordare che il riconoscimento del principio della responsabilità dello Stato per la decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado non ha di per sé come conseguenza di rimettere in discussione l’autorità della cosa definitivamente giudicata di una tale decisione. Un procedimento inteso a far dichiarare la responsabilità dello Stato non ha lo stesso oggetto e non implica necessariamente le stesse parti del procedimento che ha dato luogo alla decisione che ha acquisito l’autorità della cosa definitivamente giudicata. Infatti, in un’azione per responsabilità contro lo Stato, il ricorrente ottiene, in caso di successo, la condanna di quest’ultimo a risarcire il danno subito, ma non ottiene necessariamente che sia rimessa in discussione l’autorità della cosa definitivamente giudicata annessa alla decisione giurisdizionale che ha causato tale danno. In ogni caso, il principio della responsabilità dello Stato inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione richiede un simile risarcimento, ma non impone la revisione della decisione giurisdizionale che ha causato il danno (v. sentenza Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, punto 39). |
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Per quanto attiene all’argomento attinente al mancato riconoscimento del principio della certezza del diritto, occorre rilevare che, anche supponendo che tale principio possa essere preso in considerazione in una situazione giuridica quale quella controversa nel procedimento principale, esso non può in alcun modo soverchiare il principio della responsabilità dello Stato per danni causati alle persone da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili. |
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Infatti, tener conto del principio della certezza del diritto avrebbe la conseguenza, quando una decisione emessa da un giudice di ultimo grado si fonda su un’interpretazione manifestamente errata del diritto dell’Unione, di impedire al singolo di far valere i diritti che può trarre dall’ordinamento giuridico dell’Unione e, in particolare, quelli che derivano da tale principio della responsabilità dello Stato. |
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Orbene, quest’ultimo principio è inerente al sistema dei trattati sul quale è fondata l’Unione (v., in tal senso, sentenza Specht e a., da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12, EU:C:2014:2005, punto 98 e giurisprudenza ivi citata). |
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Date tali circostanze, un ostacolo importante, quale quello che risulta dalla norma del diritto nazionale controverso nel procedimento principale, all’effettiva applicazione del diritto dell’Unione e, in particolare, di un principio così fondamentale quale quello della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione non può essere giustificato né dal principio dell’autorità di cosa giudicata né dal principio della certezza del diritto. |
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Dalle considerazioni che precedono risulta che alla terza questione occorre rispondere dichiarando che il diritto dell’Unione e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte in materia di responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione commessa da un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che richiede, come previa condizione, l’annullamento della decisione lesiva emessa da tale organo, allorché un simile annullamento è, in pratica, escluso. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.