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10.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portogallo) il 4 aprile 2014 — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a./Repubblica portoghese

(Causa C-160/14)

2014/C 175/37

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Varas Cíveis de Lisboa

Parti

Ricorrenti: João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a.

Convenuta: Repubblica portoghese

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (1), e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, debba essere interpretata nel senso che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» comprenda una situazione in cui un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata con decisione del suo azionista di maggioranza, a sua volta impresa operante nel settore dell’aviazione, e in cui, nell’ambito della liquidazione, l’impresa controllante:

i)-

assume la posizione della società liquidata nei contratti di locazione di aerei e nei contratti in vigore di voli charter stipulati con operatori turistici;

ii)-

svolge l’attività precedentemente svolta dalla società liquidata;

iii)-

riassume alcuni dipendenti fino a quel momento operanti per la società liquidata e li colloca in funzioni identiche;

iv)-

riceve piccole apparecchiature della società liquidata.

2)

Se l’articolo 267 TFUE (già articolo 234) debba essere interpretato nel senso che il Supremo Tribunale de Justiça, tenuto conto dei fatti descritti nella questione sub 1) e della circostanza che i giudici nazionali di grado inferiore che avevano giudicato la causa abbiano adottato decisioni contraddittorie, sia tenuto a sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale vertente sulla corretta interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CEE.

3)

Se il diritto comunitario e, in particolare, i principi sanciti dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza Köbler (2) sulla responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, osti all’applicazione di una normativa nazionale che richiede come fondamento della pretesa di risarcimento esercitata contro lo Stato la previa revoca della decisione lesiva.


(1)  GU L 82, pag. 16.

(2)  C-224/01, EU:C:2003:513