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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

30 giugno 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Principio di leale cooperazione – Principi di equivalenza e di effettività – Normativa nazionale che stabilisce le modalità di rimborso delle tasse indebitamente riscosse con gli interessi – Esecuzione delle decisioni giurisdizionali vertenti su tali diritti al rimborso derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione – Rimborso rateizzato su un periodo di cinque anni – Rimborso subordinato all’esistenza di fondi percepiti a titolo di una tassa – Impossibilità di procedere ad esecuzione forzata»

Nella causa C-200/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Sibiu (Tribunale regionale di Sibiu, Romania), con decisione del 20 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2014, nel procedimento

Silvia Georgiana Câmpean

contro

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, divenuta Serviciul Fiscal Municipal Mediaş,

Administrația Fondului pentru Mediu,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per S.G. Câmpean, da D. Târşia, avocat;

–        per il governo rumeno, da R.H. Radu, in qualità di agente, assistito da V. Angelescu e da D.M. Bulancea, consiglieri;

–        per la Commissione europea, da R. Lyal, G.-D. Balan e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 TUE, dei principi ai quali si deve conformare il rimborso di tributi nazionali riscossi in violazione del diritto dell’Unione, nonché degli articoli 17, 20, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Silvia Georgiana Câmpean e, dall’altro, l’Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş (Amministrazione delle finanze pubbliche del comune di Mediaş, Romania) e l’Administraţia Fondului pentru Mediu (Amministrazione del fondo per l’ambiente, Romania) in merito al rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, che la sig.ra Câmpean ha dovuto versare all’atto di immatricolazione in Romania di un’autovettura proveniente da un altro Stato membro, nonché al pagamento dei relativi interessi.

 Contesto normativo rumeno

3        La Legea nr. 9 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (legge n. 9, sulla tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli), del 6 gennaio 2012 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 17 del 10 gennaio 2012; in prosieguo: la «legge n. 9/2012»), ha istituito una tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli delle categorie da M1 a M3 e da N1 a N3. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale legge, l’obbligo di pagamento di tale tassa sorgeva segnatamente all’atto della prima immatricolazione di un autoveicolo in Romania.

4        L’articolo XV dell’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (decreto legge n. 8 di modifica e di integrazione di taluni atti normativi e di altre misure fiscali e di bilancio), del 26 febbraio 2014 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 151 del 28 febbraio 2014; in prosieguo: l’«OUG n. 8/2014»), prevede quanto segue:

«1.      Il pagamento degli importi previsti con decisioni giurisdizionali aventi ad oggetto il rimborso della tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli e della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, gli interessi calcolati fino al giorno del saldo integrale e le spese processuali, nonché gli altri importi fissati dalle autorità giurisdizionali, divenute definitive entro il 31 dicembre 2015, sarà effettuato nel corso di 5 anni civili, con il pagamento ogni anno del 20% del loro valore.

2.      Le richieste di rimborso dei contribuenti di cui al paragrafo 1 sono trattate, conformemente alle disposizioni dell’[Ordonanţa Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală (decreto legislativo n. 92 sul codice di procedura tributaria), del 24 dicembre 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 941 del 29 dicembre 2003; in prosieguo: l’«OG n. 92/2003»)], come successivamente modificato ed integrato, entro 45 giorni dalla registrazione, mentre il pagamento delle rate annuali viene effettuato sulla base della tabella dell’Amministrazione del fondo per l’ambiente.

3.      Il termine di cui al paragrafo 1 decorre dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2.

4.      Nelle more del termine di cui al paragrafo 1, qualsiasi procedimento di esecuzione forzata è sospeso di diritto.

5.      Gli importi previsti al paragrafo 1, corrisposti in forza del presente decreto legge, sono rivalutati sulla base dell’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istituto nazionale di Statistica.

6.      La procedura da seguire per effettuare il pagamento dei titoli esecutivi sarà stabilita con decreto interministeriale del Ministro dell’Ambiente e dei Cambiamenti climatici e del Ministro delle Finanze pubbliche, nel rispetto dei termini fissati al paragrafo 1.

7.      I pagamenti residui degli importi relativi ai titoli esecutivi emessi entro la data di entrata in vigore del presente decreto legge, e per i quali non è stato avviato il procedimento di esecuzione forzata, si effettuano nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi da l a 6».

5        Secondo la relazione di accompagnamento dell’OUG n. 8/2014, l’adozione di tale atto normativo trovava giustificazione, in particolare, nelle «difficoltà sinora incontrate nell’esecuzione delle decisioni giurisdizionali aventi ad oggetto il pagamento dell’importo della tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli e della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, tenuto conto delle ripercussioni negative dell’esecuzione forzata di titoli esecutivi, alle condizioni previste dal diritto comune, sia sul bilancio dell’Amministrazione del fondo per l’ambiente, sia sul bilancio generale consolidato, [e] in considerazione della necessità di stabilire norme specifiche, aventi un’applicazione limitata nel tempo, in materia di esecuzione forzata delle decisioni giurisdizionali che dispongono il pagamento dell’importo della tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli e della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli. Infatti, l’assenza di tali disposizioni comporterebbe l’impossibilità di mantenere il pareggio di bilancio e, implicitamente, il mancato rispetto degli impegni presi, sul piano interno, dall’Amministrazione del fondo per l’ambiente, e degli obblighi della Romania nell’ambito della tutela dell’ambiente, che le derivano in qualità di Stato membro dell’Unione europea».

6        L’Ordinul nr. 365/741 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile (decreto n. 365/741 del Ministro dell’Ambiente e dei Cambiamenti climatici e del Ministro delle Finanze pubbliche, recante approvazione della procedura di pagamento degli importi previsti dalle decisioni giurisdizionali aventi ad oggetto il rimborso della tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli e della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, recante altresì approvazione del modello e del contenuto di taluni formulari e che modifica l’allegato 4 del decreto n. 490/407/2013 del Ministro dell’Ambiente e dei Cambiamenti climatici e del Vice Primo Ministro, Ministro delle Finanze pubbliche, recante approvazione della procedura di rimborso degli importi di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legge n. 9/2013, relativo al bollo ambientale per gli autoveicoli, nonché degli importi fissati dalle autorità giurisdizionali con decisioni definitive ed irrevocabili), del 19 marzo 2014 (in prosieguo: il «decreto n. 365/741/2014»), è stato adottato in forza dell’articolo XV, paragrafo 6, dell’OUG n. 8/2014 e prevede modalità di applicazione di detto articolo XV.

7        L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, di tale decreto, così dispone:

«2.      Il pagamento degli importi previsti con decisioni giurisdizionali aventi ad oggetto il rimborso della tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli e della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, gli interessi calcolati fino al giorno del saldo integrale e le spese processuali, nonché gli altri importi fissati dalle autorità giurisdizionali, divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2015, sarà effettuato nel corso di 5 anni civili, con il pagamento ogni anno del 20% del loro valore, conformemente all’articolo XV dell’[OUG n. 8/2014].

3.      Le richieste di rimborso degli importi di cui al paragrafo 2, presentate dai soggetti passivi, sono trattate conformemente alle disposizioni dell’[OG n. 92/2003], entro 45 giorni dalla loro registrazione, mentre il pagamento delle rate annuali viene effettuato sulla base della tabella delle rate annuali dei rimborsi approvati a tale fine, (...)».

8        L’articolo 3 di detto decreto prevede quanto segue:

«Gli importi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese le differenze risultanti dalla loro attualizzazione effettuata alla data del pagamento, sono coperte dagli importi prelevati, a titolo di bollo [ambientale], dal bilancio del Fondo per l’ambiente».

9        L’allegato 1 del decreto n. 365/741/2014 disciplina, al suo capitolo I, la procedura applicabile al pagamento degli importi di cui all’articolo XV, paragrafo 1, dell’OUG n. 8/2014, previsti dalle decisioni giurisdizionali aventi ad oggetto il rimborso della tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli e della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli.

10      Ai sensi dei punti 7 e 19 del capitolo I di tale allegato 1:

«7.      La richiesta di rimborso è accompagnata, ai fini della loro verifica, dai seguenti documenti:

a)      una copia conforme della sentenza esecutiva;

b)      un documento di identità della persona fisica o del rappresentante della persona giuridica, accompagnato da una copia della procura ed esso conferita;

(...)

19.      Per il versamento di ciascuna rata annuale, conformemente alla tabella degli importi attualizzati e degli interessi di cui al punto 11, l’autorità fiscale competente accerta ed opera eventuali compensazioni tenendo conto degli obblighi fiscali residui che risultano a carico del contribuente alla scadenza prevista per ciascuna rata (...)».

11      L’Ordonanţa Guvernului nr. 22 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii (decreto legislativo n. 22, relativo all’esecuzione degli obblighi di pagamento delle istituzioni pubbliche, accertati mediante titolo esecutivo), del 30 gennaio 2002 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 81 del 1° febbraio 2002), nella versione applicabile alla fattispecie di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«OG n. 22/2002»), all’articolo 1 così dispone:

«1.      I crediti accertati mediante titolo esecutivo a carico delle istituzioni e delle autorità pubbliche vengono liquidati mediante importi approvati per tale destinazione nel loro bilancio oppure, a seconda dei casi, attraverso i titoli di spesa in cui rientra l’obbligo di pagamento in questione.

2.      I crediti accertati mediante titolo esecutivo a carico delle istituzioni e delle autorità pubbliche non possono essere liquidati mediante importi destinati, ai sensi del bilancio approvato, alla copertura delle spese di organizzazione e di funzionamento, comprese quelle per il personale, aventi lo scopo di consentire loro di realizzare le funzioni e gli obiettivi previsti dalla legge, per i quali tali istituzioni e tali autorità sono state create».

12      L’articolo 2 di detto decreto legislativo prevede quanto segue:

«Se l’esecuzione dei crediti accertati mediante titolo esecutivo non inizia o non prosegue per mancanza di fondi, l’istituzione debitrice è obbligata, nel termine di sei mesi, ad adottare i provvedimenti necessari all’adempimento dell’obbligo di pagamento. Tale termine decorre dalla data in cui il debitore ha ricevuto l’ingiunzione di pagamento, notificata dall’organo competente per l’esecuzione, su istanza del creditore».

13      Ai sensi dell’articolo 3 dell’OG n. 22/2002:

«Nel caso in cui le istituzioni pubbliche non adempiano l’obbligo di pagamento di cui all’articolo 2, il creditore può chiedere l’esecuzione forzata ai sensi del codice di procedura civile e/o delle altre disposizioni di legge applicabili in materia».

14      L’Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2336 pentru aprobarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului (decreto del Ministro delle Finanze Pubbliche n. 2336 che adotta le procedure di attuazione dei titoli esecutivi in forza dei quali si richiede il pignoramento dei conti delle autorità e delle istituzioni pubbliche, aperti presso la Tesoreria dello Stato), del 19 luglio 2011, come successivamente modificato ed integrato (in prosieguo: il «decreto n. 2336/2011»), all’articolo 10 bis prevede che:

«1.      Qualora l’autorità giudiziaria confermi la validità del pignoramento, l’esecuzione avrà ad oggetto soltanto le somme detenute dal debitore o che gli sono dovute da terzi, consentendo il pagamento dei crediti che sono accertati essere a carico delle istituzioni e delle autorità pubbliche, senza pregiudizio dei limiti stabiliti dall’articolo 1, paragrafo 2, dell’[OG] n. 22/2002, approvato con integrazioni dalla legge n. 288/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

2.      Nei casi previsti al paragrafo 1, si applica in maniera corrispondente la procedura di attuazione dei titoli esecutivi, prevista agli articoli da 1 a 10».

15      La procedura tributaria è disciplinata dall’OG n. 92/2003.

16      L’articolo 116 di tale decreto legislativo, intitolato «Compensazione», ai paragrafi 1, 2, 4 e 6, dispone quanto segue:

«1.      I crediti dello Stato o delle unità amministrative e territoriali, o delle loro suddivisioni, costituiti da imposte, tasse, contributi e da qualsiasi altra somma dovuta nei confronti del bilancio generale consolidato, si estinguono per compensazione con i crediti del debitore, costituiti da somme da rimborsare, da restituire o da pagare da parte del bilancio dello Stato, sino a concorrenza del minor importo, qualora le due parti assumano reciprocamente la qualità di creditore e di debitore, a condizione che i crediti in questione siano amministrati dalle medesime autorità pubbliche, comprese le loro unità subordinate.

2.      I crediti fiscali del debitore sono compensati con gli obblighi indicati nello stesso bilancio, e con la differenza residua vengono compensati gli obblighi derivanti da altri bilanci, in maniera proporzionale, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 1.

(...)

4.      Qualora la legge non disponga altrimenti, la compensazione opera di diritto alla data in cui i crediti esistono contestualmente e sono certi, liquidi ed esigibili.

(...)

6.      La compensazione è accertata dall’organo tributario competente, su istanza del debitore o d’ufficio (...)».

17      L’articolo 24 della Legea contenciosului administrativ nr. 554 (legge n. 554 sul contenzioso amministrativo), del 2 dicembre 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1154 del 7 dicembre 2004), come modificata, intitolato «Obbligo di esecuzione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Se, in seguito all’accoglimento di un ricorso, un’autorità pubblica è tenuta ad adottare, sostituire o modificare un atto amministrativo, ad adottare un altro atto o ad effettuare determinate operazioni amministrative, l’esecuzione della sentenza definitiva viene effettuata su base volontaria, nel termine previsto da quest’ultima e, in mancanza di tale termine, entro 30 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      La sig.ra Câmpean ha fatto immatricolare in Romania un autoveicolo usato acquistato in Germania. Ai fini di detta immatricolazione, la sig.ra Câmpean ha pagato, il 18 gennaio 2012, la somma di lei rumeni (RON) 2 737 (circa EUR 615) a titolo della tassa sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, prevista dalla legge n. 9/2012.

19      Con ricorso presentato il 21 febbraio 2012 dinanzi al Tribunalul Sibiu (Tribunale regionale di Sibiu, Romania), la sig.ra Câmpean ha chiesto il rimborso di tale somma, nonché il pagamento dei relativi interessi, calcolati sino alla data del saldo effettivo, per il motivo che tale tassa è incompatibile con il diritto dell’Unione.

20      Il giudice del rinvio, dubitando della compatibilità di detta tassa con il diritto dell’Unione, ha, con decisione del 15 novembre 2012, deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

21      Con ordinanza del 3 febbraio 2014, Câmpean e Ciocoiu (C-97/13 e C-214/13, non pubblicata, EU:C:2014:229), la Corte ha dichiarato che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una tassa come quella sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, prevista dalla legge n. 9/2012. La Corte non ha limitato nel tempo gli effetti della propria decisione.

22      Il giudice del rinvio, nell’ambito della medesima controversia, ha peraltro dubitato della compatibilità con il diritto dell’Unione, nonché con taluni strumenti adottati dal Consiglio d’Europa, della normativa nazionale adottata successivamente alla pronuncia di tale ordinanza della Corte, relativa alle modalità di rimborso delle tasse indebitamente pagate, e in particolare dell’articolo XV e dell’OUG n. 8/2014.

23      Tale normativa prevede, in particolare, una rateizzazione del rimborso dell’importo indebitamente percepito su un periodo di cinque anni con annualità del 20% dell’importo totale richiesto, nonché degli interessi e delle spese processuali. Secondo il giudice del rinvio, una siffatta normativa, laddove non consente l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali entro un termine ragionevole, lederebbe in particolare il diritto ad un rimborso effettivo delle tasse indebitamente riscosse, il diritto di proprietà, nonché il diritto ad un processo equo.

24      In tali circostanze, il Tribunalul Sibiu (Tribunale regionale di Sibiu) ha deciso, il 22 aprile 2014, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una prima questione pregiudiziale.

25      Successivamente, detto giudice ha riaperto la fase orale nel procedimento pendente dinanzi ad esso. In tale occasione, la ricorrente nel procedimento principale ha sostenuto che, tenuto conto, da un lato, dell’entrata in vigore degli atti che hanno dato esecuzione all’articolo XV dell’OUG n. 8/2014, nonché, dall’altro, degli atti applicabili al procedimento di esecuzione forzata nei confronti dello Stato in assenza di tale articolo XV, occorrerebbe che il giudice del rinvio integrasse la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Considerando il fatto che tali atti avranno l’effetto di ritardare il rimborso ai singoli delle tasse indebitamente pagate, senza che essi dispongano, come corrispettivo, della facoltà di richiedere l’esecuzione forzata delle decisioni che accertano i loro crediti, il giudice del rinvio ha integrato la sua prima questione pregiudiziale con cinque altre questioni.

26      In conseguenza di quanto precede, il Tribunalul Sibiu (Tribunale regionale di Sibiu) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 6 TUE, gli articoli 17, 20, l’articolo 21, primo comma, e l’articolo 47 della [Carta], il principio della restituzione delle imposte vietate dal diritto dell’Unione in forza della giurisprudenza della Corte, la raccomandazione n. 16/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e la risoluzione n. 1787/2011 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa possano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma come l’articolo XV [dell’OUG n. 8/2014].

2)      Se il diritto dell’Unione al quale si fa riferimento nella [prima questione], nonché la raccomandazione n. 16/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, la risoluzione n. 1787/2011 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e la raccomandazione n. (80) 2 del Comitato dei Ministri, possano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa come il [decreto n. 365/741/2014], gli articoli da 1 a 3 [dell’OG n. 22/2002] ed il [decreto n. 2336/2011].

3)      Se il diritto dell’Unione sopra richiamato e la giurisprudenza della Corte [(causa del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256)] debbano essere interpretati nel senso che gli organi dell’amministrazione interna (tributaria e dell’ambiente – nel caso di specie) devono dare esecuzione d’ufficio ed immediatamente alle decisioni giurisdizionali pronunciate in ambito amministrativo e tributario, senza che il beneficiario della restituzione debba domandare l’esecuzione forzata o adempiere ad altre formalità imposte dalla convenuta debitrice.

4)      Quale sia il termine “immediato”, secondo il diritto dell’Unione, entro il quale gli organi amministrativi interni devono dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali amministrative e tributarie oppure procedere alla compensazione dei diritti dei beneficiari delle restituzioni con altri obblighi reciproci nei confronti dello Stato.

5)      Se il diritto dell’Unione possa essere interpretato nel senso che sanzioni quali quelle di cui al capitolo II, punto 1, lettera b), della raccomandazione n. 16/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ossia l’ammenda prevista all’articolo 24, paragrafo 3, della [legge n. 554 sul contenzioso amministrativo], possono essere applicate anche in caso di mancata esecuzione degli obblighi pecuniari posti a carico dell’amministrazione in forza di una decisione giurisdizionale.

6)      Nel caso di esecuzione forzata di decisioni giurisdizionali emesse nei confronti della pubblica amministrazione, quali beni possano essere sottoposti a confisca, ai sensi del capitolo II, punto 2, lettera d), della raccomandazione n. 16/2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa».

 Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale

27      Il governo rumeno eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella sua integralità, in quanto la risposta alle questioni poste sarebbe inutile ai fini della definizione della controversia nel procedimento principale. Esso ritiene che tali questioni riguardino le modalità di esecuzione di una decisione giurisdizionale che tale giudice dovrà pronunciare nell’ambito di tale controversia, il cui oggetto riguarda esclusivamente la richiesta di rimborso da parte di un singolo di una tassa indebitamente riscossa dallo Stato. Poiché la fase contenziosa non sarebbe ancora terminata e in mancanza di elementi che dimostrino che la sig.ra Câmpean avrebbe chiesto al giudice del rinvio di adottare misure cautelari relative all’esecuzione della decisione giurisdizionale che pronuncerà, non sarebbe necessario, per tale giudice, interrogarsi sulle modalità di esecuzione di tale decisione.

28      In via subordinata, tale governo eccepisce l’irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto talune questioni pregiudiziali vertono sugli strumenti del Consiglio d’Europa, i quali non fanno parte del diritto dell’Unione.

29      Occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. In particolare, non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, rimettere in questione o verificare l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice del rinvio, poiché detta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo. Inoltre, la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che le è stata esposta da detto giudice (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punti 12 e 13, nonché giurisprudenza ivi citata).

30      Peraltro, il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenze del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, punto 29, nonché del 6 ottobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nel caso di specie, condividere l’argomentazione del governo rumeno, secondo la quale il giudice del rinvio non potrebbe, nell’ambito del procedimento principale, statuire sulle modalità di esecuzione della decisione che pronuncerà nei confronti della richiesta di rimborso presentata dalla sig.ra Câmpean, equivarrebbe a procedere ad una interpretazione del diritto nazionale, la quale rientra nella competenza esclusiva del giudice del rinvio.

32      Infatti, dalla decisione di rinvio, nonché dalla sua integrazione, risulta chiaramente che il giudice del rinvio ritiene di essere competente ad applicare la normativa relativa alle modalità di esecuzione della decisione di merito che pronuncerà, nella fase del procedimento nella quale si trova la controversia della quale è stato adito. Peraltro, la sig.ra Câmpean sostiene nelle sue osservazioni di avere chiesto a tale giudice di conferire alla decisione di merito che avrebbe pronunciato efficacia esecutiva immediata ed incondizionata e che l’articolo XV dell’OUG n. 8/2014 non si applica all’esecuzione di tale decisione.

33      In tali circostanze, ed in mancanza di altri elementi che consentano di ritenere che le risposte della Corte alle questioni pregiudiziali non saranno utili ai fini della soluzione della controversia principale, la presunzione di rilevanza di cui godono tali questioni, ricordata al punto 29 della presente sentenza, non può essere confutata nel caso di specie.

34      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento con il quale il governo rumeno eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella parte in cui riguarda l’interpretazione degli strumenti del Consiglio d’Europa interessati dalle questioni pregiudiziali, occorre ricordare che il potere della Corte di fornire interpretazioni in via pregiudiziale, quale deriva dall’articolo 267 TFUE, riguarda le sole norme appartenenti al diritto dell’Unione (sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punto 59 e giurisprudenza ivi citata), circostanza questa che non ricorre nel caso degli strumenti del Consiglio d’Europa ai quali fa riferimento il giudice del rinvio nella prima, seconda, quinta e sesta questione pregiudiziale. La Corte non è pertanto competente a pronunciarsi su tali questioni, in quanto esse vertono direttamente sull’interpretazione di tali strumenti.

35      Fatto salvo quanto precisato al punto precedente, la Corte deve essere dichiarata competente a rispondere alle questioni pregiudiziali ed alla domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

36      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso, comprensivo degli interessi, delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, il cui importo è stato accertato da decisioni giurisdizionali esecutive, quale il sistema previsto dall’articolo XV dell’OUG n. 8/2014 e dal decreto n. 365/741/2014 o, in subordine, dagli articoli da 1 a 3 dell’OG n. 22/2002 e dall’articolo 10 bis del decreto n. 2336/2011.

37      A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza, il diritto di ottenere il rimborso di tasse riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tasse, così come tali diritti sono stati interpretati dalla Corte. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione e i relativi interessi (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punti 24 e 25 nonché giurisprudenza ivi citata).

38      In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente percepite, spetta a ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia processuale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai contribuenti in forza del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punto 26 e giurisprudenza citata).

39      Le modalità processuali relative ai ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

40      Peraltro, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che, in virtù del principio di leale cooperazione, uno Stato membro non può adottare disposizioni che subordinino il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con tale diritto derivi da una sentenza del genere, a condizioni concernenti specificamente il detto tributo e che siano meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a tale rimborso (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2002, Prisco e CASER, C-216/99 e C-222/99, EU:C:2002:472, punto 77 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 ottobre 2003, Weber’s Wine World e a., C-147/01, EU:C:2003:533, punto 87).

41      Le questioni sollevate dal giudice del rinvio devono essere esaminate alla luce di questi principi.

 Sul principio di leale collaborazione

42      Dalla decisione di rinvio emerge che l’articolo XV dell’OUG n. 8/2014 ed il decreto n. 365/741/2014, il quale contiene norme applicative di detto articolo XV, sono successivi all’ordinanza del 3 febbraio 2014, Câmpean e Ciocoiu (C-97/13 e C-214/13, non pubblicata, EU:C:2014:229), nella quale la Corte ha dichiarato che l’articolo 110 TFUE osta ad una tassa quale quella sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli, e che tale normativa è stata adottata, in particolare, in ragione delle difficoltà incontrate nell’esecuzione delle decisioni giurisdizionali aventi ad oggetto il rimborso di importi di tasse pertanto indebitamente riscosse. Tale normativa è volta, in particolare, a istituire modalità processuali specificamente applicabili all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali aventi tale oggetto.

43      In tali condizioni, ed alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 40 della presente sentenza, spetterà al giudice del rinvio verificare se tali modalità processuali siano meno favorevoli di quelle che si sarebbero applicate, in loro assenza, ad un rimborso come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

44      Il principio di leale cooperazione deve pertanto essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti disposizioni che subordinano il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con tale diritto derivi da una sentenza del genere, a condizioni che riguardano specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a tale rimborso, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare nel caso di specie.

 Sul principio di equivalenza

45      Secondo costante giurisprudenza, il rispetto del principio di equivalenza implica che gli Stati membri non stabiliscano modalità processuali meno favorevoli per le domande di rimborso di una tassa fondate su una violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili ai ricorsi analoghi, in considerazione del loro oggetto, della loro causa e dei loro elementi essenziali, fondati su una violazione del diritto interno (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, EU:C:2012:478, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).

46      Spetta in linea di principio al giudice nazionale, che ha una conoscenza diretta delle modalità processuali destinate a garantire, nel diritto interno, la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, verificare che esse siano conformi al principio di equivalenza. Tuttavia, la Corte può, ai fini della valutazione alla quale dovrà procedere il giudice nazionale, fornire a quest’ultimo elementi attinenti all’interpretazione del diritto dell’Unione (v. sentenze del 1° dicembre 1998, Levez, C-326/96, EU:C:1998:577, punti 39 e 40, nonché del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, EU:C:2012:478, punto 31).

47      Dall’articolo XV, paragrafo 1, dell’OUG n. 8/2014 emerge che tale disposizione è volta a disciplinare le modalità di pagamento degli importi fissati dalle decisioni giurisdizionali aventi ad oggetto il rimborso delle tasse indebitamente riscosse, gli interessi calcolati sino alla data del saldo integrale di tali importi e le relative spese processuali, nonché gli altri importi fissati dalle autorità giurisdizionali. Tale articolo XV prevede, ai paragrafi da 1 a 4, che il pagamento di tali importi è rateizzato su una durata di cinque anni, con il pagamento ogni anno del 20% del loro valore, che le richieste di rimborso sono trattate entro 45 giorni dalla registrazione e che qualsiasi procedimento di esecuzione forzata è sospeso nelle more del termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 di tale disposizione.

48      L’articolo 3 del decreto n. 365/741/2014 precisa che gli importi dovuti sono coperti dagli importi prelevati, a titolo di bollo ambientale, dal bilancio del Fondo per l’ambiente. Peraltro, secondo il punto 7 dell’allegato 1 del decreto n. 365/741/2014, ogni richiesta di rimborso è accompagnata, ai fini della loro verifica, da taluni documenti, quali una copia conforme della sentenza esecutiva ed un documento di identità della persona fisica. Il punto 19 di tale allegato 1 prevede che l’autorità fiscale competente accerta ed opera eventuali compensazioni, per il versamento di ciascuna rata annuale, tenendo conto degli obblighi fiscali residui che risultano a carico del contribuente alla scadenza prevista per ciascuna rata.

49      Al fine di dimostrare che tali modalità processuali sono simili a quelle applicabili ai ricorsi analoghi, fondati sulla violazione del diritto nazionale, il governo rumeno ha esposto, nelle sue osservazioni scritte, il meccanismo di pagamento rateizzato su un periodo di cinque anni dei diritti retributivi dovuti ai singoli, in forza del diritto interno, da parte dell’amministrazione pubblica.

50      Tale governo ha inoltre affermato che il termine di 45 giorni, entro il quale deve essere trattata la domanda di esecuzione di una decisione giurisdizionale vertente sul rimborso delle tasse indebitamente riscosse, corrisponde al termine di 45 giorni generalmente applicabile alla trattazione delle richieste di rimborso degli importi prelevati dal bilancio nazionale.

51      Così, al fine di determinare se i requisiti del principio di equivalenza siano rispettati nel procedimento principale, spetterà al giudice del rinvio verificare, in un primo tempo, se i ricorsi ai quali si applicano modalità processuali che il governo rumeno considera simili a quelle previste dall’articolo XV dell’OUG n. 8/2014 e dal decreto n. 365/741/2014 sono, sotto il profilo della loro causa, del loro oggetto nonché dei loro elementi essenziali, analoghi ad un ricorso fondato sulla violazione del diritto dell’Unione, come quello di cui al procedimento principale.

52      Non parrebbe essere questo il caso, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, per quanto riguarda il ricorso volto al rimborso degli arretrati delle retribuzioni dovuti dall’amministrazione pubblica, il che tuttavia spetta al giudice del rinvio verificare.

53      Una volta identificati il ricorso nazionale, o i ricorsi nazionali, analoghi al ricorso di cui al procedimento principale, fondato sul diritto dell’Unione, spetterà al giudice del rinvio stabilire, in un secondo tempo, se le modalità processuali applicabili a tali ricorsi nazionali non siano, in realtà, più favorevoli rispetto a quelle applicabili nel procedimento principale, in forza dell’articolo XV dell’OUG n. 8/2014 e del decreto n. 365/741/2014.

54      Infine, per quanto riguarda la normativa nazionale che sarebbe, secondo il giudice del rinvio, applicabile nella causa pendente dinanzi ad esso qualora tale giudice dovesse ritenere che il principio di equivalenza osti all’applicazione dell’articolo XV dell’OUG n. 8/2014 e del decreto n. 365/741/2014, ossia gli articoli da 1 a 3 dell’OG n. 22/2002 e l’articolo 10 bis del decreto n. 2336/2011, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente di concludere che tale normativa si applicherebbe in maniera diversa alle controversie fondate sul diritto dell’Unione ed a quelle, analoghe, fondate sul diritto nazionale, in quanto tale normativa sembra essere una normativa generalmente applicabile al contenzioso amministrativo, il che è stato confermato anche dalla ricorrente nel procedimento principale nel corso dell’udienza.

55      Del resto, in considerazione di taluni argomenti dedotti dalla ricorrente nel procedimento principale nelle sue osservazioni scritte, che potrebbero essere intesi nel senso che le modalità di esecuzione delle decisioni giurisdizionali vertenti su diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione devono essere identiche a prescindere dalla natura del contenzioso, occorre sottolineare che il rispetto del principio di equivalenza implica un pari trattamento dei ricorsi fondati su una violazione del diritto nazionale e di quelli, simili, fondati su una violazione del diritto dell’Unione, e non l’equivalenza delle norme processuali nazionali applicabili a contenziosi di diversa natura o che ricadono in due differenti settori del diritto (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C-61/14, EU:C:2015:655, punto 67, nonché del 6 ottobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

56      Il principio di equivalenza deve pertanto essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda modalità processuali meno favorevoli per le domande di rimborso di una tassa fondate su una violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie al fine di garantire il rispetto di tale principio per quanto riguarda la normativa applicabile alla controversia pendente dinanzi ad esso.

 Sul principio di effettività

57      Per quanto riguarda i requisiti del principio di effettività, occorre esaminare, in primo luogo, se un sistema di rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell’Unione, quale il sistema istituito dalle norme di cui all’articolo XV dell’OUG n. 8/2014 ed al decreto n. 365/741/2014, renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio dei diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, tenendo conto del ruolo di tali norme nell’insieme del procedimento, dello svolgimento dello stesso e delle peculiarità di tali norme, dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenze del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12, EU:C:2013:432, punto 48, nonché del 6 ottobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punti 36 e 37).

58      Occorre rilevare a tale riguardo che, in applicazione di tale normativa, il singolo cui è stato riconosciuto, con decisione giurisdizionale, il diritto al rimborso della tassa controversa deve rivolgersi all’autorità pubblica competente al fine di depositare una domanda di rimborso dell’importo versato a titolo di tale tassa, accompagnata dai documenti necessari per l’esecuzione degli obblighi che incombono a tale autorità in forza di tale titolo esecutivo. Contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente nel procedimento principale, un tale requisito non appare, di per sé, ed in mancanza di indizi relativi in particolare all’esistenza di eventuali ostacoli concernenti, ad esempio, i costi esorbitanti di una tale procedura, rendere il rimborso di tali tasse eccessivamente difficile, come ha rilevato anche l’avvocato generale ai paragrafi 44 e 45 delle sue conclusioni.

59      Diverso è il caso in cui un singolo, che ha ottenuto un tale titolo esecutivo al termine di una procedimento giurisdizionale e che ha chiesto l’esecuzione di quest’ultimo dinanzi all’autorità competente, si veda opporre, in applicazione della normativa di cui al procedimento principale, un termine di cinque anni prima di ottenere il rimborso integrale delle somme dovute, il che avrebbe la conseguenza di mantenere la situazione di illegalità invece di porvi rimedio quanto prima.

60      Peraltro, il rimborso delle somme dovute dipende, conformemente all’articolo 3 del decreto n. 365/741/2014 e come rilevato dagli interessati in udienza, dalla disponibilità dei fondi percepiti a titolo di una tassa sui veicoli, ossia il bollo ambientale. Il singolo non dispone, a tale riguardo, di alcun mezzo che gli consenta di imporre all’autorità pubblica competente di adempiere i suoi obblighi qualora essa cessi di eseguirli volontariamente, poiché l’esecuzione forzata di diritto comune è, in applicazione della medesima normativa, esclusa durante tale termine di cinque anni.

61      In tali circostanze, si deve ritenere che un siffatto sistema di rimborso delle somme riscosse in violazione del diritto dell’Unione, comprensive dei loro interessi, il cui importo è stato accertato da una decisione giurisdizionale esecutiva, considerato nel suo complesso, pone il singolo in una situazione di prolungata incertezza per quanto riguarda la data in cui otterrà il rimborso integrale dell’importo della tassa indebitamente pagata, senza che esso disponga dei mezzi che gli consentano di imporre all’autorità pubblica di eseguire il suo obbligo se essa non vi procede volontariamente, vuoi per ragioni connesse alla carenza di fondi o per altri motivi.

62      Pertanto, un sistema di rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, come quello previsto dall’articolo XV dell’OUG n. 8/2014 e dal decreto n. 365/741/2014, rende l’esercizio dei diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione eccessivamente difficile e non assolve l’obbligo che incombe agli Stati membri di garantire che sia data piena attuazione a tali diritti.

63      Il governo rumeno si limita a giustificare l’istituzione di un siffatto sistema essenzialmente mediante l’esistenza di difficoltà economiche e la situazione di stallo istituzionale relative alla rapida esecuzione delle decisioni giurisdizionali esecutive vertenti sul rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione.

64      Ebbene, è sufficiente ricordare a tale riguardo che gli Stati membri che hanno riscosso tasse in violazione del diritto dell’Unione sono obbligati, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 37 della presente sentenza, a rimborsarle insieme agli interessi. A tale riguardo, non si può ammettere, come ha sostanzialmente rilevato anche l’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, che uno Stato membro, nella sua qualità di debitore in una controversia come quella di cui al procedimento principale, possa avvalersi dell’insufficienza di fondi per giustificare l’impossibilità di eseguire una decisione giurisdizionale che riconosce ad un singolo un diritto derivante dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

65      Allo stesso modo, l’autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri per quanto riguarda l’adozione di modalità processuali che disciplinano il rimborso delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione e dei relativi interessi, non può estendersi sino a consentire loro di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile, per ragioni attinenti a difficoltà di attuazione o per ragioni puramente economiche, l’esercizio di tali diritti.

66      Ne consegue che il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso, comprensivo degli interessi, delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, il cui importo sia stato accertato da decisioni giurisdizionali esecutive, come il sistema di cui al procedimento principale, che prevede una rateizzazione su un periodo di 5 anni del rimborso di tali tasse e che subordina l’esecuzione di tali decisioni alla disponibilità dei fondi percepiti a titolo di un’altra tassa, senza che il singolo abbia la facoltà di imporre alle autorità pubbliche di adempiere i loro obblighi se esse non vi procedono volontariamente.

67      Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli articoli da 1 a 3 dell’OG n. 22/2002 e l’articolo 10 bis del decreto n. 2336/2011, ossia la normativa che, secondo il giudice del rinvio, sarebbe applicabile nella causa pendente dinanzi ad esso nell’ipotesi in cui l’articolo XV dell’OUG n. 8/2014 ed il decreto n. 365/741/2014 non fossero applicabili, tale giudice afferma, senza alcuna ulteriore precisazione, che l’applicazione di tale normativa ritarderebbe o impedirebbe la restituzione effettiva degli importi dovuti dall’amministrazione pubblica.

68      Tuttavia, un termine di sei mesi, come quello previsto dagli articoli 2 e 3 dell’OG n. 22/2002, concesso all’autorità pubblica per adempiere volontariamente ai propri obblighi derivanti da un titolo esecutivo, non sembra rendere, da solo, eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Peraltro, gli stessi singoli sono liberi di avviare, dopo la scadenza di tale termine, un procedimento di esecuzione forzata nei confronti dell’autorità pubblica debitrice, qualora quest’ultima non adempia i suoi obblighi entro il termine stabilito per l’esecuzione volontaria.

69      Ebbene, se, come sostiene la ricorrente nel procedimento principale, una normativa nazionale, come quella di cui agli articoli da 1 a 3 dell’OG n. 22/2002 ed all’articolo 10 bis del decreto n. 2336/2011, prolunga l’esecuzione di una decisione giurisdizionale vertente sui diritti derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione oltre il termine di sei mesi previsto dagli articoli 2 e 3 dell’OG n. 22/2002, per la mera circostanza della mancanza di fondi nel bilancio previsto ai fini della restituzione di tali somme, senza che il singolo abbia la facoltà di imporre alle autorità pubbliche di adempiere i loro obblighi, con una domanda di misure di sequestro o con altri mezzi volti a garantire l’esecuzione delle obbligazioni delle autorità pubbliche previste dall’ordinamento giuridico nazionale, una tale normativa non può rispondere ai requisiti del principio di effettività, in quanto renderebbe il rimborso eccessivamente difficile, se non praticamente impossibile. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.

70      Nonostante l’applicabilità delle disposizioni della Carta ad una situazione giuridica che, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, dal momento che l’oggetto del procedimento principale riguarda il rimborso di una tassa riscossa in violazione dell’articolo 110 TFUE, e che gli Stati membri sono tenuti, in forza della giurisprudenza richiamata al punto 37 della presente sentenza, a rimborsare tale tassa ed i relativi interessi, non occorre esaminare gli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio alla luce delle disposizioni della Carta, in quanto gli elementi che precedono consentono a tale giudice di statuire sulla controversia principale.

71      Da tutto quanto precede risulta che:

–        Il principio di leale collaborazione deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti disposizioni che subordinano il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con tale diritto risulti da una tale sentenza, a condizioni che riguardano specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a tale rimborso. Spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di tale principio nel caso di specie.

–        Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda modalità processuali meno favorevoli per le domande di rimborso di una tassa fondate su una violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie al fine di garantire il rispetto di tale principio per quanto riguarda la normativa applicabile alla controversia pendente dinanzi ad esso.

–        Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso, comprensivo degli interessi, delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, il cui importo sia stato accertato da decisioni giurisdizionali esecutive, come il sistema di cui al procedimento principale, che prevede una rateizzazione su un periodo di 5 anni del rimborso di tali tasse e che subordina l’esecuzione di tali decisioni alla disponibilità dei fondi percepiti a titolo di un’altra tassa, senza che il singolo abbia la facoltà di imporre alle autorità pubbliche di adempiere i loro obblighi se esse non vi procedono volontariamente. Spetta al giudice del rinvio verificare se una normativa, come quella che sarebbe applicabile al procedimento principale in assenza di un siffatto sistema di rimborso, risponda ai requisiti del principio di effettività.

 Sulle spese

72      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Il principio di leale collaborazione deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti disposizioni che subordinano il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con tale diritto risulti da una tale sentenza, a condizioni che riguardano specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a tale rimborso. Spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di tale principio nel caso di specie.

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda modalità processuali meno favorevoli per le domande di rimborso di una tassa fondate su una violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche necessarie al fine di garantire il rispetto di tale principio per quanto riguarda la normativa applicabile alla controversia pendente dinanzi ad esso.

Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad un sistema di rimborso, comprensivo degli interessi, delle tasse riscosse in violazione del diritto dell’Unione, il cui importo sia stato accertato da decisioni giurisdizionali esecutive, come il sistema di cui al procedimento principale, che prevede una rateizzazione su un periodo di 5 anni del rimborso di tali tasse e che subordina l’esecuzione di tali decisioni alla disponibilità dei fondi percepiti a titolo di un’altra tassa, senza che il singolo abbia la facoltà di imporre alle autorità pubbliche di adempiere i loro obblighi se esse non vi procedono volontariamente. Spetta al giudice del rinvio verificare se una normativa, come quella che sarebbe applicabile al procedimento principale in assenza di un siffatto sistema di rimborso, risponda ai requisiti del principio di effettività.

Firme


* Lingua processuale: il rumeno.